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Note per una corretta comparazione degli schemi di bilancio comparativi

Come illustrato nella Relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2019, a partire dal 31 dicembre 2019, nell’ambito delle opzioni consentite dai principi contabili IAS 16 e IAS 40, il Gruppo Banco BPM ha modificato, su base volontaria, il criterio di valutazione degli immobili di proprietà e del patrimonio artistico di pregio, passando dal criterio del costo al criterio della rideterminazione del valore/fair value.

I saldi del prospetto di stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, originariamente pubblicati ed esposti nella presente Relazione ai fini comparativi, risultano pertanto omogenei con quelli al 30 giugno 2020, in quanto determinati sulla base dei medesimi criteri valutativi.

Per il prospetto di conto economico al 30 giugno 2019, esposto ai fini comparativi nella presente relazione, si è invece reso necessario rideterminare i saldi rispetto a quanto originariamente pubblicato. Nel dettaglio:

- per gli immobili ad uso strumentale, essendo l’applicazione avvenuta su base prospettica a partire dal 31 dicembre 2019, gli ammortamenti di competenza del primo semestre del 2019, determinati in base al precedente criterio del costo ed esposti nella voce voci di conto economico “210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali”, non sono pienamente comparabili con quelli del primo semestre 2020;

- per gli immobili a scopo di investimento, essendo l’applicazione avvenuta su base retrospettiva mediante restatement dei saldi al 1° gennaio 2019, gli ammortamenti di competenza del primo semestre del 2019, pari a 13,6 milioni, sono stati stornati in quanto il nuovo criterio del fair value non richiede alcun processo di ammortamento.

In aggiunta, gli effetti valutativi, complessivamente negativi per 26,8 milioni, in precedenza esposti nella voce di conto economico “210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali” sono stati riclassificati nella voce

“260. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali”, nella quale confluiscono gli effetti valutativi del patrimonio immobiliare, in base ai nuovi criteri di valutazione. Al riguardo si precisa che anche tale voce non risulta pienamente comparabile, in quanto gli effetti conseguenti alla rideterminazione dei valori degli immobili ad uso strumentale sono stati rilevati a partire dal 31 dicembre 2019, unitamente agli effetti degli immobili a scopo di investimento conseguente alla campagna di aggiornamento del fair value avvenuta in sede di redazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Tenuto conto dell’effetto fiscale relativo allo storno dei suddetti ammortamenti, la rideterminazione dei saldi economici per gli immobili a scopo di investimento ha comportato un maggior contributo del conto economico del primo semestre 2019 pari 9,8 milioni; l’utile netto rideterminato del primo semestre 2019 ammonta quindi a 603,0 milioni rispetto ai 593,1 milioni originariamente determinati. Nella seguente tabella si riepilogano le voci di conto economico interessate dalla rideterminazione in esame (voci 210, 260, 300), con evidenza dei saldi rideterminati e di quelli originariamente pubblicati; per completezza si riportano altresì le voci riferite ai totali che risultano modificate di conseguenza(voci 240, 290, 310, 330, 350).

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BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO ______________________________________________________________________________________________ 210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (97.979) (138.349) 40.370

240. Costi operativi (1.377.832) (1.418.202) 40.370

260. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali (26.782) - (26.782) 290. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 648.931 635.343 13.588 300. Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente (50.418) (46.681) (3.737) 310. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 598.513 588.662 9.851

330. Utile (Perdita) del periodo 598.513 588.662 9.851

350. Utile (Perdita) del periodo di pertinenza della capogruppo 602.984 593.133 9.851

Si segnala altresì che la rideterminazione in esame ha comportato un coerente restatement dei saldi di conto economico contenuti nei prospetti della redditività complessiva, del rendiconto finanziario e delle variazioni di patrimonio netto.

Nuovi principi contabili/interpretazioni o modifiche di quelli esistenti approvati dallo IASB/IFRIC Di seguito si riporta un’illustrazione dei nuovi principi contabili o delle modifiche ai principi esistenti approvati dallo IASB, nonché delle nuove interpretazioni o modifiche di quelle esistenti, pubblicate dall’IFRIC, con evidenza separata di quelli applicabili nell’esercizio 2020 e di quelli applicabili negli esercizi successivi.

Principi contabili IAS/IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC omologati e da applicare obbligatoriamente ai fini della presente Relazione finanziaria semestrale

Regolamento (UE) n. 2075 del 29 novembre 2019 – “IFRS Conceptual Framework - Modifiche”

Il Regolamento in esame ha omologato il documento “Modifiche al Conceptual Framework”, emanato dallo IASB a marzo 2018, al fine modificare i riferimenti contenuti in alcuni principi ed interpretazioni al precedente Conceptual Framework, sostituendoli con il nuovo Conceptual Framework. Tali modifiche sono applicabili dal 1° gennaio 2020.

Regolamento (UE) n. 2104 del 29 novembre 2019 – “Definizione di Rilevante - Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8”

Con il Regolamento in esame è stato omologato il documento “Definizione di Rilevante - Modifiche allo IAS 1 e allo IAS 8”, pubblicato dallo IASB ad ottobre 2018. Le modifiche hanno l’obiettivo di chiarire la definizione di

“Rilevante”, al fine di aiutare le società a comprendere se un’informativa sia rilevante ai fini delle decisioni degli utilizzatori dei bilanci. Le modifiche sono applicabili dal 1° gennaio 2020.

Regolamento (UE) n. 551 del 21 aprile 2020 - “Definizione di un’attività aziendale” – Modifiche all’IFRS 3

Il Regolamento ha l’obiettivo di chiarire se una transazione rappresenti un’acquisizione di un’attività aziendale, in base alle definizioni contenute nel principio IFRS 3. Le modifiche sono applicabili dal 1° gennaio 2020.

Le sopraindicate modifiche non hanno avuto un impatto sulla situazione patrimoniale ed economica del Gruppo al 30 giugno 2020.

Per completezza di informativa si segnala che in data 15 gennaio 2020 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 34 che ha omologato le modifiche dei principi contabili IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7, emanate dallo IASB in data 26 settembre 2019, nell’ambito del progetto di “Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse”. Le citate modifiche sono finalizzate a ricercare soluzioni per ridurre gli effetti sul bilancio della riforma dei tassi di interesse, con particolare riferimento agli impatti potenziali prima della sostituzione dei benchmark. Al riguardo si ricorda che per le modifiche in esame, applicabili obbligatoriamente a partire dal 1 gennaio 2020, il Gruppo Banco BPM si è avvalso di un’applicazione anticipata fin dal bilancio al 31 dicembre 2019, con l’obiettivo di escludere qualsiasi elemento di incertezza nella misurazione dell’efficacia delle relazione di copertura correlato alla situazione dei tassi di interesse (Eonia, Ibor). Per ulteriori dettagli si fa rinvio a quanto illustrato nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019.

Principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC omologati, la cui applicazione decorre successivamente al 30 giugno 2020

Non ci sono principi e interpretazioni omologati con decorrenza successiva al 30 giugno 2020.

Principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC emanati dallo IASB/IFRIC, in attesa di omologazione

Si riepilogano di seguito i principi, le interpretazioni o modifiche che sono stati approvati dallo IASB, ma in attesa di omologazione.

IFRS 17 “Contratti Assicurativi” e Modifiche all’IFRS 17

In data 18 maggio 2017 lo IASB ha emanato il nuovo principio contabile IFRS 17 che disciplina i contratti emessi dalle compagnie di assicurazione e la cui applicazione è prevista a partire dal 1° gennaio 2021. In data 15 novembre 2018 lo stesso IASB ha proposto il differimento dell’entrata in vigore del principio al 1° gennaio 2022 con contestuale estensione fino al 2022 dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 concessa alle compagnie assicurative, in modo che IFRS 9 ed IFRS 17 possano essere applicati nello stesso momento.

In data 25 giugno 2020 è stata emanata una modifica all’IFRS 17, che non ne ha intaccato i principi di base ma che rappresenta un ausilio nell’implementazione e una semplificazione nella disclosure della performance finanziaria; la modifica in esame ha inoltre disposto il rinvio al 1° gennaio 2023 della prima applicazione dell’IFRS 17. Per il Gruppo non si segnalano impatti diretti non svolgendo attività assicurativa.

Modifiche all’IFRS 4 – Rinvio IFRS 9

In data 25 giugno 2020 è stato deciso il differimento temporaneo dell’IFRS 9 per le entità che applicano l’IFRS 4.

Tale modifica, che dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio 2021, a seguito dell’omologazione attesa nell’ultimo trimestre, non ha alcun impatto sul Gruppo, non svolgendo attività assicurativa.

Modifiche allo IAS 1 “Classificazione delle passività in correnti e non correnti”

In data 23 gennaio 2020 è stato emanato l’emendamento allo IAS 1 “Classificazione delle passività in correnti e non correnti”; in data 3 giugno 2020 lo IASB ha approvato il differimento delle modifica al 1° gennaio 2023, inizialmente previsto per l’esercizio 2022. In particolare l’emendamento in esame chiarisce che la classificazione delle passività tra correnti e non correnti dipende dai diritti esistenti alla fine del periodo di riferimento. Anche in relazione a tale modifica non sono attesi impatti per il Gruppo.

Modifiche a IFRS 3, IAS 16 e IAS 37 / Ciclo di miglioramenti annuali (IFRS 3, IAS 16 e IAS 37)

In data 14 maggio 2020 sono state approvate dallo IASB alcune limitate modifiche a taluni principi (IFRS 3, IAS 16 e IAS 37), nonché il ciclo di miglioramenti annuali di alcuni principi(IFRS 1, IFRS 9, IAS 41 e gli esempi illustrativi all’IFRS 16) finalizzati ad correggere sviste o conflitti tra gli standard.

Le Modifiche saranno applicabili dal 1° gennaio 2022. Tenuto conto del tenore degli emendamenti in esame non si segnalano impatti per il Gruppo.

Modifiche all’IFRS 16 “Covid-19 Related Rent Concessions”

In data 28 maggio 2020 lo IASB ha pubblicato l’emendamento all’IFRS 16 “Covid-19 Related Rent Concessions”, la cui omologazione è attesa entro la fine del 2020 con applicazione a partire dai bilanci che iniziano dopo il 1 giugno 2020, salvo applicazione anticipata. La modifica in esame, conseguente agli impatti della crisi epidemiologica in atto, consente ai locatari di non contabilizzare come “lease modification” le riduzioni temporanee e/o le sospensioni di pagamento di affitti relativi al periodo che va dall’inizio dell’epidemia fino al 30 giugno 2021, in conseguenza diretta del Covid-19. In base a quanto stabilito dal principio IFRS 16, in caso di variazione delle condizioni contrattuali originarie di un leasing, si renderebbe necessario modificare il piano di ammortamento del leasing (“lease modification”) con conseguente rideterminazione della passività. Con la modifica del principio IFRS 16 in esame è invece concesso, quale espediente pratico, di trattare i canoni non corrisposti alla stregua di un pagamento variabile, da rilevare quale minor costo a conto economico, senza dover necessariamente ricalcolare la passività finanziaria. Allo stato attuale, tenuto conto che le trattative con i locatori per la riduzione o sospensione dei canoni sono in corso, non è possibile stimare il potenziale impatto per il Gruppo conseguente all’applicazione dell’emendamento in esame, che è tuttavia atteso non significativo.

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BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO ______________________________________________________________________________________________

Applicazione delle politiche contabili di Gruppo ad operazioni perfezionate o eventi