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L'obbligo di adozione (tempestiva) dei piani anticorruzione da parte delle società partecipate dagli enti locali

L'importanza della definizione delle misure di prevenzione della corruzione da parte delle società partecipate è desumibile anche dalle sollecitazioni prodotte dall'Anac in ordine all'adozione del piano triennale da parte dei soggetti appartenenti al settore pubblico allargato diversi dalle pubbliche amministrazioni.

In tal senso risulta significativo l'intervento del Presidente dell'Anac con il comunicato del 13 luglio 2015, finalizzato a richiamare alla predisposizione del PTCP per il triennio 2015-2017 le amministrazioni e gli altri soggetti per i quali la legge n. 190/2012 prevede l'adozione de complesso di misure Per le società partecipate non in situazione di controllo la determinazione

n. 8/2015 prefigura oneri meno rilevanti.

7.3. Gli ulteriori profili operativi per il contrasto alla corruzione e la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il quadro di interventi sollecitati dall'Anac nei confronti delle società in controllo pubblico comprende anche azioni specifiche volte ad eliminare, in presupposto, possibili situazioni di criticità: iin tale prospettiva vanno intese le previsioni della determinazione Anac n. 8/2015 che richiedono alle stesse società l'attivazione di un sistema di verifica delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità in base a quanto previsto dal d.lgs. n.

39/2013, nonché la verifica delle eventuali attività di ex dipendenti a favore di fornitori, un'intensa formazione, la rotazione dei dipendenti nelle aree a rischio e la definizione di strumenti di garanzia per i dipendenti che denuncino illeciti (whistleblowing).

Le società in situazione di controllo da parte degli enti locali devono però innestare nel loro assetto organizzativo la medesima figura di garanzia prevista per gli enti soci: devono quindi nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione (Rpc), coordinando il suo ruolo con quello dell'organismo di vigilanza.

La determinazione n. 8/2015 dell'Autorità nazionale anticorruzione elimina ogni dubbio sulla sussistenza dell'obbligo di nomina del Rpc anche nelle società in controllo pubblico, le quali sono chiamate ad adottare specifiche modifiche statutarie ed adeguamenti organizzativi finalizzati ad evidenziare il ruolo di verifica e vigilanza del soggetto sull'attuazione delle misure per contrastare la corruzione.

L'Anac precisa anzitutto che la competenza alla nomina del responsabile è dell'organo di indirizzo della società, quindi del consiglio di amministrazione o di altro organo con funzioni equivalenti.

Per rendere significativamente efficace il ruolo del Rpc nell'organizzazione è necessario che la scelto dello stesso sia effettuata tra i dirigenti della società, dovendo anche tener conto che la sua principale competenza è la predisposizione del piano anticoruzione e che questa, in base alla legge n. 190/2012, non può essere affidata all'esterno.

LE MISURE ANTICORRUZIONE NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI.

25 sembra chiaramente rivolta alle società in controllo pubblico e agli altri organismi controllati dagli enti locali (fondazioni ed associazioni), ma anche ai numerosi enti pubblici economici (tra cui le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona) rilevati dall'Anac come inadempienti.

I soggetti tenuti all'adozione del piano anticorruzione lo devono rimodulare tenendo conto del PNA e secondo la scansione normativa, con revisione e aggiornamento di anno in anno, in quanto lo stesso deve contenere le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione per ciascuna misura degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione.

L'Anac fornisce anche alcuni elementi operativi in ordine ai contenuti del Ptcp che deve:

a) individuare le priorità di trattamento, dar conto degli esiti di verifiche e controlli effettuati (in particolare in relazione alle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, alla formazione di commissioni, alla assegnazione di uffici, allo stato di applicazione del Codice di comportamento);

b) quantificare le ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione, nonché indicare il numero di incarichi e aree oggetto di rotazione (per dirigenti e funzionari aree a rischio).

I soggetti tenuti in base alla legge n. 190/2012 devono anche rendere conoscibile l'evoluzione della strategia di contrasto alla corruzione, per cui devono pubblicare rendere consultabili nella sezione “amministrazione trasparente” i piani relativi agli anni trascorsi.

La mancata adozione del ptcp per il triennio 2015-2017 comporta la possibile irrogazione, da parte dell'Anac, di una sanzione da 1.000 a 10.000 euro.

di prevenzione della corruzione: l'input si configura come messaggio esplicito alle società e agli altri organismi partecipati in controllo pubblico (fondazioni e associazioni), per i quali la determinazione n. 8/2015 ha specificato tutti gli adempimenti.

Il comunicato dell'Autorità nazionale anticorruzione rileva come la sussistenza dell'obbligo di adozione (e di aggiornamento) discenda dalla stessa natura del Ptcp che, in quanto atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, ma tende alla loro concreta attuazione in modo coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, innanzi tutto, rispetto al Piano della Performance, col quale deve essere realizzato un collegamento effettivo e puntuale.

L'Anac precisa anche come il piano anticorruzione sia uno strumento dinamico, che si evolve con l'evolversi della struttura amministrativa cui pertiene, in relazione al progredire della strategia di prevenzione.

I comunicato sancisce che l'obbligo di adozione del Ptcp per il triennio 2015-2017 vale per tutti i soggetti tenuti che non vi abbiano ancora provveduto: alla luce della determinazione n. 8/2015, la sollecitazione

LE MISURE ANTICORRUZIONE NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI.

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1. Sulla combinazione tra i due corpi normativi si veda il position paper dell’AODV (Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001) del 20 febbraio 2014: “'d2Modello organizzativo 231 e Odv delle partecipate pubbliche”'d3.

2. Il profilo dell’obbligo sostanziale di adozione del MOG è'8f stato oggetto di un’approfondita analisi da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la Circolare n.

26/IR del 10 novembre 2011 (L’adozione dei modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 tra obbligo e opportunità'88).

3. Sul tema si veda l’analisi di F.R. Fantetti, “'d2L’organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 e le modifiche introdotte dalla legge di stabilità'88 2012”'d3, in “'d2La Responsabilità'88 Civile”'d3, maggio 2012, pagg.

369-376.

4. Un’approfondita analisi sul tema è'8f stata condotta da P.L. Portaluri, “'d2La discrezionalità'88 strumentale della stazione appaltante e il modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001”'d3, in .