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IN TEMA DI LOTTA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI

B) OIPC - INTERPOL

Non vi è alcuna legge ufficiale che dia riconoscimento giuridico all’Interpol, organo dell’Organizzazione Internazionale di Polizia Cri-minale. La OIPC fu costituita nel giugno 1947 a Parigi su accordo delle polizie di trenta Stati; successivamente aderirono all’accordo polizie di altre nazioni.

È da rilevare che il riconoscimento giuridico a tale organizza-zione è venuto in essere indirettamente per la prima volta con l’art.

16 n. 3 della Convenzione Europea di estradizione (“La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle Autorità competenti della par-te richiesta o per via diplomatica o direttamenpar-te a mezzo posta o par- te-legraficamente o mediante l’organizzazione internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL) con ogni altro mezzo purché ne rimanga pro-va scritta o sia consentito dalla parte richiesta. L’Autorità richieden-te sarà informata senza indugio dell’esito della sua domanda”). Poi-ché tale convenzione è legge per lo Stato Italiano, l’applicazione dell’art. 16 ha espressamente riconosciuto l’INTERPOL, sotto il pro-filo giuridico.

Attualmente vi aderiscono le Polizie di oltre cento Stati.

I compiti istituzionali dell’OIPC - INTERPOL sono precisati dall’art. 2 dello statuto, il quale dispone che l’organizzazione ha per scopo:

- di assicurare e sviluppare assistenza reciproca la più ampia possibile tra le autorità di polizia criminale, nel quadro delle leggi esistenti nei diversi paesi e nello spirito della Dichiarazione Univer-sale dei diritti dell’uomo;

- di costituire e sviluppare ogni tipo di organismo capace di con-tribuire efficacemente alla prevenzione e repressione dei reati di di-ritto comune (con esclusione di quelli politici e militari o che pos-sono trarre origine da questioni religiose o razziali).

La cooperazione si realizza tramite gli Uffici Centrali Nazionali con possibilità di estensione a tutti i servizi governativi dei Paesi membri impegnati nella prevenzione e repressione dei reati di dirit-to comune.

L’Ufficio Centrale Italiano di Polizia Criminale Internazionale (IN-TERPOL) della Divisione di Polizia della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha trovato istituzione con circolare n. 22/445/28 del 28 luglio 1930.

La legge 1 aprile 1981 n. 121, Nuovo Ordinamento dell’Ammi-nistrazione della Pubblica Sicurezza, trasformò il Centro in Direzio-ne Centrale della Polizia Criminale che, ai sensi dell’art. 4, venDirezio-ne po-sta alle dipendenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Con decreti ministeriali 16 ottobre 1984 e 1° dicembre 1986 ven-nero indicate le strutture e le competenze di Servizio delle varie Di-rezioni Centrali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, tra cui le at-tuali del Servizio INTERPOL.

Il Servizio INTERPOL diretto da un dirigente superiore della Po-lizia di Stato è composto da tre divisioni, dirette da un Primo Diri-gente, a loro volta suddivise in sezioni, la cui direzione è attribuita ad un funzionario direttivo.

Al servizio INTERPOL sono demandati numerosi compiti tra i quali, per quanto di nostro interesse, si ricordino:

- esecuzione di commissioni rogatorie da e per l’estero (nei ca-si di urgenza fa da tramite per stabilire contatti operativi tra i ma-gistrati);

- ricerca e cattura all’estero e in Italia delle persone colpite da ordini restrittivi della libertà personale ed estradizioni attive e pas-sive;

- indagini di polizia giudiziaria, ad eccezione di quelle in mate-ria di stupefacenti, di competenza della Direzione Centrale per i Ser-vizi Antidroga.

Accordi fra l’Italia ed altri stati per la collaborazione nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti; in particolare l’ac-cordo con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

A solo scopo informativo e per le applicazioni pratiche che il ca-so concreto potrebbe suggerire va ricordato come l’Italia ha stipula-to specifici accordi con altri Stati per la collaborazione nel setstipula-tore della lotta al traffico illecito di stupefacenti.

Tra tali accordi alcuni hanno finalità di studio propedeutico al-la cooperazione finalizzata al più ampio scambio di informazioni sui

nuovi metodi del traffico illegale di stupefacenti e sui metodi svi-luppati per contrastarli.

Accordi di tal genere sono quelli del 12 novembre 1986 con l’Au-stria (G.U. 30 aprile 1987 n. 99 suppl.) del 7 dicembre 1988 con l’Egit-to (G.U. 14 aprile 1989 n. 88 suppl.), dell’11 gennaio 1989 con il Re-gno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (G.U. 31 luglio 1989 n.

177 suppl.), del 4 dicembre 1986 con Israele (G.U. 30 aprile 1987 n.99), del 16 gennaio 1987 con il Marocco (G.U. 30 aprile 1987 n. 91 suppl.), del 12 maggio 1987 con la Spagna (G.U. 15 maggio 1987 n. 163 sup-pl.), del 7 giugno 1988 con il Venezuela (G.U. 30.1.1989 n. 24 suppl.).

Tra gli accordi internazionali di mutua assistenza, particolare rilievo assume quello in materia di traffico di sostanze stupefacen-ti o psicotrope e di sequestro e confisca dei provenstupefacen-ti di reato sstupefacen-ti- sti-pulato tra il Ministro dell’interno italiano e il Ministro del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Roma il 16 maggio 1990 ed entrato in vigore nella stessa data (G.U. 14 luglio 1990 n.

163 suppl.).

È questo un accordo direttamente attuativo della Convenzione di Vienna del 1988 (cfr. art. 2), che obbliga le parti a prestarsi reci-procamente assistenza nelle indagini e nei procedimenti relativi al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e nella ricerca, seque-stro e confisca di proventi di reato.

Autorità Centrale, attraverso la quale vengono trasmesse e rice-vute le domande di assistenza, per la Repubblica Italiana è il Mini-stero di Grazia e Giustizia e per il Regno Unito è l’Home Office di Londra (art. 3).

La domanda dovrà contenere le indicazioni fissate dall’art. 4:

a) nome della competente autorità che conduce le indagini o il procedimento cui la domanda si riferisce;

b) l’oggetto, compresi i fatti aventi rilevanza e le norme di leg-ge applicabili, al quale le indagini o il procedimento si riferiscono;

c) lo scopo della domanda e la natura dell’assistenza richiesta;

d) i dettagli di ogni particolare procedura o modalità che la par-te richiedenpar-te desidera venga rispettata;

e) gli eventuali termini entro i quali si desidera che venga data esecuzione alla domanda;

f) l’identità e la nazionalità della persona o delle persone ogget-to delle indagini o del procedimenogget-to, nonché il luogo dove esse si trovano) e dell’art. 7 co. 2 (la descrizione di ogni notizia,

documen-to, atdocumen-to, dichiarazioni, materiale probatorio o altro materiale richie-sto; ogni altra indicazione necessaria o utile ai fini dell’esecuzione della domanda; eventuali richieste di riservatezza).

La parte richiesta dovrà fornire le informazioni, i documenti, gli atti e quant’altro effetto di domanda, assumere le deposizioni testi-moniali e trasmetterle alla parte richiedente, cercare, sequestrare e consegnare alla parte richiedente tutto il materiale avente rilevanza e fornire tutte le informazioni che siano domandate.

La parte richiedente non potrà usare le prove o le informazioni ottenute a seguito della domanda per fini diversi da quelli in essa indicati (art. 8).

Adeguata disciplina è riservata all’esecuzione dei provvedimenti di confisca emessi dall’A.G. a seguito di condanna ovvero come mi-sura di prevenzione nei confronti di persona coinvolta in attività cri-minale (art. 11).

L’assistenza è rifiutata: 1) se l’attività richiesta è contraria ai prin-cipi della legge della parte richiesta; 2) se è compromettente per la sovranità, la sicurezza, gli interessi nazionali o altri interessi essen-ziali della Parte richiesta; 3) se è di pregiudizio alle indagini o pro-cedimenti della Parte richiesta; 4) se la domanda riguarda il seque-stro o la confisca di proventi di un’attività diversa dal traffico di stu-pefacenti, che non costituisce reato o non consente la confisca per l’ordinamento della parte richiesta.

Alcune notazioni in materia di rapporti di mutua assistenza con gli Stati Uniti d’America

Da tempi remoti gli Stati Uniti d’America costituiscono un mer-cato di sbocco del traffico di stupefacenti.

Numerosi sono gli esempi dei collegamenti tra trafficanti italia-ni e statuitalia-nitensi emersi da indagiitalia-ni condotte da Direzioitalia-ni Distret-tuali Antimafia del nostro paese.

Quando le indagini sul traffico internazionale di stupefacenti conducono negli Stati Uniti particolarmente snelli risulteranno i rap-porti con quelle autorità grazie al trattato di Mutua Assistenza in materia penale ed al protocollo aggiuntivo al trattato di estradizio-ne, entrambi firmati a Roma il 9 novembre 1982 e ratificati con L.

26 maggio 1984 n. 224.

Per inciso, una breve osservazione: il trattato è definito di mu-tua assistenza e non mumu-tua assistenza giudiziaria; tale titolazione non è casuale, ma è il riflesso di una caratteristica fondamentale del trattato. Gli Stati Uniti concedono l’assistenza, in forma di esecu-zione di rogatorie, solo se queste provengono da un’autorità giudi-cante e la negano se provengono da un pubblico ministero, in quan-to non riconoscono nel Procuraquan-tore un’auquan-torità giudiziaria. Per evi-tare queste difficoltà il trattato ha esteso il campo dell’assistenza a tutte le fasi del procedimento penale, anche quelle condotte da un’au-torità che non può definirsi auun’au-torità giudicante se guardiamo alla sua funzione. Per questo motivo l’art. 1, par. 1, prevede che l’impe-gno a prestarsi reciproca assistenza è assunto per le istruttorie ed i procedimenti penali.

L’assistenza comprende: a) ricerca di persone, b) notifica di do-cumenti, c) produzione di documenti e di atti, d) esecuzione di ri-chieste di perquisizione e di sequestro, e) escussione di testimoni, f) trasferimento di persone per rendere testimonianza, g) sequestro e confisca di beni (art. 1 co. 1).

Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legislazione dello Stato richiesto.

L’assistenza verrà prestata anche quando i fatti per i quali si pro-cede non costituiscono reato nello Stato richiesto e indipendente-mente dal fatto che lo Stato richiesto abbia giurisdizione in casi si-mili (art. 1 co. 3).

La richiesta di assistenza deve indicare:

a) il nome dell’autorità che conduce l’istruttoria e il procedi-mento penale cui la richiesta si riferisce;

b) l’oggetto e la natura dell’istruttoria o del procedimento;

c) una descrizione della prova o dell’informazione richiesta o de-gli atti da compiere;

d) il motivo per cui la prova, l’informazione o il compimento di atti sono richiesti.

La richiesta dovrà contenere per quanto possibile e necessario:

a) le informazioni disponibili sull’identità e sul luogo in cui la per-sona ricercata può trovarsi; b) l’identità e l’indirizzo della perper-sona alla quale deve essere notificato un atto, il collegamento tra detta persona e il procedimento nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita; c) l’identità e il luogo in cui la notifica deve essere eseguita; d) una precisa descrizione del luogo da perquisire e degli

oggetti da sequestrare; e) una descrizione del modo in cui la testi-monianza deve essere assunta e verbalizzata; f) un elenco delle do-mande da porre; g) una descrizione di qualsiasi procedura partico-lare di esecuzione della richiesta.

Va ricordato che la richiesta verrà eseguita in conformità delle disposizioni del trattato e con le leggi dello Stato richiesto. (art. 4 co. 2).

Un punto qualificante del trattato è la “flessibilità” delle ipote-si di rifiuto elencate nell’art. 5: coipote-si vi è facoltà di concedere l’asipote-si- l’assi-stenza anche per i procedimenti relativi a reati politici, in contrap-posizione alla regola prima vigente secondo la quale, da quanto ri-sulta dalle circolari del nostro Ministero dell’epoca, il carattere po-litico del reato impediva sempre di ottenere assistenza dagli Stati Uniti.

Venendo, ora, ai punti che più interessano nell’ambito di inda-gini per traffico di sostanze stupefacenti si esamini la disciplina ri-servata ad alcuni mezzi di acquisizione della prova solitamente usa-ti in tale settore di indagini.

Perquisizione e sequestro

L’art. 13 al 2° paragrafo dispone: “Quando siano richieste per-quisizioni o sequestri la richiesta conterrà quelle informazioni che giustificherebbero tale azione nel corso di istruttorie penali in ba-se alle leggi dello Stato richiesto”. L’art. 4 precisa: “L’Autorità Giu-diziaria dello Stato richiesto rilascerà ordini di comparizione, man-dati di perquisizione o qualsiasi altro atto necessario all’esecuzio-ne della richiesta. La richiesta sarà eseguita in conformità con le disposizioni del presente trattato e con le leggi dello Stato richie-sto”.

Pertanto nella richiesta di perquisizione avanzata dal P.M. ap-partenente al nostro ordine giudiziario bisognerà tener conto della disciplina vigente negli Stati Uniti.

Il IV emendamento della Costituzione statunitense sancisce: “il diritto dei cittadini a godere della sicurezza per quanto riguarda la loro persona, la loro casa, le loro carte, le loro cose, contro per-quisizioni e sequestri ingiustificati, non potrà essere violato; e nes-sun mandato giudiziario potrà essere emesso, se non in base a

“fon-date supposizioni, appoggiate da un giuramento o da una dichiara-zione sull’onore e con descridichiara-zione specifica del luogo da perquisire e delle persone da arrestare o delle cose da sequestrare”. La Costi-tuzione degli Stati Uniti impone al giudice di accertare se esista o meno la “PROBABLE CAUSE”: tale espressione può essere inter-pretata come “fondate supposizioni” o anche “ragionevoli indizi di colpevolezza”.

L’obbligo derivante dal IV emendamento ha delle antiche origi-ni nella storia giudiziaria anglosassone. Esso è stato un mezzo per combattere gli abusi provenienti dalle pratiche oppressive delle for-ze di polizia, cui fu permesso per molto tempo di arrestare illimi-tatamente. La polizia possedeva dei poteri autonomi ed era esente da qualsiasi controllo giudiziario. Una delle più forti preoccupazio-ni della Costituzione degli Stati Upreoccupazio-niti d’America fu appunto quella di apprestare un rimedio contro tali abusi e di fare di questo rime-dio un principio essenziale della Costituzione e della legge ameri-cana.

Il significato della probable cause come presupposto per proce-dere a perquisizioni e sequestri può evincersi dall’analisi di alcuni casi concreti esaminati dal giudizio americano.

1) Anonimo preciso e successivi accertamenti di polizia

Una lettera anonima denunciava che due coniugi, i cui nomi era-no specificati, si guadagnavaera-no da vivere spacciando droga e che ave-vano accumulato una somma di oltre 100.000 dollari nel piano in-terrato della loro casa; che la maggior parte degli acquisti di droga si facevano in Florida; che la moglie conduceva l’automobile da Chi-cago alla Florida dove lasciava l’autovettura che veniva poi caricata;

che tornava a Chicago in aereo; che il marito si recava in Florida in aereo per ricondurre la macchina portando un carico di stupefacen-ti nel bagagliaio. L’indagine della polizia ha potuto confermare tutstupefacen-ti i dettagli di questa operazione illegale, cominciando da un volo in Florida che fece il marito dopo l’arrivo della lettera anonima. Solo dopo aver acquisito tutti questi riscontri l’Autorità Giudiziaria degli Stati Uniti ha concesso l’ordine alla polizia di perquisizione per l’au-tovettura e per l’abitazione, e così è stata sequestrata una quantità impressionante di stupefacenti.

2) Dichiarazioni di un appartenente alla polizia

Se un agente della polizia dichiara di aver osservato la condot-ta di una persona sotto inchiescondot-ta per alcuni giorni e dichiara inoltre che, in base alla sua esperienza e competenza la persona stessa è coinvolta in attività criminali, questa dichiarazione non è sufficien-te per posufficien-ter stabilire la probable cause. La sufficien-testimonianza dell’agensufficien-te di polizia deve essere tale da permettere alla Corte americana di ar-rivare indipendentemente alla conclusione che la persona sotto in-chiesta ha con molta probabilità commesso il reato ascritto. Per ren-dere questa dichiarazione compatibile con le esigenze della probable cause bisognerà che l’agente di polizia esponga dettagli specifici sul-la sua esperienza, sulsul-la condotta del soggetto da lui osservato e su-gli elementi obbiettivi in base ai quali la sua esperienza l’ha condotto alla conclusione che le attività della persona inquisita siano di na-tura criminale.

[I casi a sostegno della probable cause sono tratti dalla relazio-ne di Rocco PALAMARA relazio-nell’incontro di studio sulla cooperaziorelazio-ne italo-statunitense in materia penale tenutasi a Roma dal 18 al 20 giu-gno 1985].

Tali esempi valgono a ricordare come la violazione del diritto al-la riservatezza può avvenire solo in presenza di una valutazione ri-gorosa dell’Autorità Giudiziaria degli Stati Uniti. La probable cause è basata sull’insieme dei fatti considerati attendibili dal giudice ame-ricano.

Nella richiesta di perquisizione o sequestro, inviata dall’A.G. ita-liana a quella americana, andrà tenuto presente il rigore con il qua-le negli Stati Uniti - e in genere nei paesi anglosassoni - viene valu-tata la fondatezza del giudizio prognostico posto a base della viola-zione della riservatezza della persona.

Interrogatorio - collaborazione con la giustizia - estradizione

Tra i mezzi di acquisizione probatoria particolarmente utile si può rivelare l’interrogatorio di persone detenute negli Stati Uniti per traffico di sostanze stupefacenti, quando si manifestino collegamen-ti con indagini svolte nel territorio italiano per lo stesso delitto non solo per l’attualità del contributo che può ricavarsi, ma anche per le

future prospettive di collaborazione che la convenzione di estradi-zione tra i due paesi e la legislaestradi-zione premiale italiana possono for-nire. Si consideri, infatti, che l’italiano, arrestato all’estero per moti-vi attinenti alla gestione dell’illecito commercio, molto spesso è ben disposto a rendere dichiarazioni al giudice italiano, vedendo in lui il tramite per sperare di rientrare nel territorio dello Stato. Al di là, quindi, della necessità di procedere ad interrogatorio di persona de-tenuta nel territorio americano, può manifestarsene l’opportunità, quando trattasi di soggetto inquadrato ad un certo livello nella or-ganizzazione del traffico di stupefacenti ed in grado quindi di forni-re pforni-reziose informazioni.

Alla richiesta di interrogatorio è opportuno si accompagni an-che quella di trasmissione di copia degli interrogatori resi all’Auto-rità americana. Nella richiesta di interrogatorio andranno precisate le circostanze sulle quali l’atto verterà e andranno indicate le garan-zie che lo dovranno assistere. Sarà anche opportuno richiedere di es-sere autorizzati a partecipare all’atto. A tal proposito, va consigliato, prima di tornare in Italia, tradurre l’atto in modo da esaminare il contenuto per evitare dichiarazioni che, alla traduzione, dovessero rivelarsi equivoche.

La richiesta di assistenza può essere accolta senza o con condi-zioni.

È capitato, infatti, che recentemente l’autorità americana abbia posto limitazioni all’utilizzazione processuale delle dichiarazioni di al-cuni degli imputati detenuti: in particolare il Trial Attorney ha comu-nicato al P.M. di Napoli, a seguito di richiesta di assistenza giudizia-ria, che alcuni imputati avrebbero desiderato essere interrogati dalle autorità italiane a condizione, però, che le dichiarazioni non fossero usate contro di loro e che non fossero perseguiti per quegli illeciti per i quali già erano pervenuti ad un patteggiamento con l’autorità ame-ricana; gli imputati, inoltre, avrebbero desiderato che il Governo Ita-liano richiedesse e si attivasse nella richiesta di estradizione nei loro confronti al fine di poter scontare in Italia la reclusione inflittagli.

Nella nota inviata dall’Autorità americana è stato anche preci-sato che la condizione è stata imposta ai sensi dell’art. 5 del tratta-to al fine di proteggere gli interessi degli Stati Uniti a che gli impu-tati continuino a prestare la loro collaborazione.

L’art. 5, 3° co., del trattato dispone: “Qualora la esecuzione di una richiesta interferisca con un’istruttoria o un procedimento in

cor-so nello Stato richiesto, quest’ultimo può ritardarne l’esecuzione o darvi seguito a determinate condizioni”.

Nel caso di specie si è espressa ampia assicurazione. Si è quin-di comunicato al Ministero quin-di G. e G., competente ai sensi dell’art.

2 del trattato a esprimere comunicazioni all’altro Stato, che l’A.G.

non ravvisava ostacoli alle condizioni imposte.

La condizione di inutilizzabilità delle dichiarazioni, nei confronti di chi le ha rese, trovando fondamento in una disposizione di legge vincolerà l’A.G. nella futura attività istruttoria di acquisizione della prova ed efficacia della stessa. Diversamente si dovrebbe argomen-tare qualora la condizione consistesse nella rinuncia ad eserciargomen-tare l’azione penale nei confronti del collaborante, atteso che l’obbligato-rietà dell’azione penale è principio indefettibile del nostro sistema costituzionale (art. 112 Cost.) e, peraltro, la condizione equivarreb-be ad un rifiuto di assistenza.

Quanto alla richiesta di estradizione, sollecitata dagli indagati detenuti negli Stati Uniti nel caso concreto sopra riferito, va ricor-dato che, ai sensi del l’art. I del Protocollo aggiuntivo al trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America, fir-mato a Roma il 18 gennaio 1973, la parte richiesta può consegnare il detenuto temporaneamente, al fine esclusivo di consentire la cele-brazione del processo nello Stato richiedente oppure, dopo aver de-ciso sulla richiesta di estradizione nei confronti di persona

Quanto alla richiesta di estradizione, sollecitata dagli indagati detenuti negli Stati Uniti nel caso concreto sopra riferito, va ricor-dato che, ai sensi del l’art. I del Protocollo aggiuntivo al trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America, fir-mato a Roma il 18 gennaio 1973, la parte richiesta può consegnare il detenuto temporaneamente, al fine esclusivo di consentire la cele-brazione del processo nello Stato richiedente oppure, dopo aver de-ciso sulla richiesta di estradizione nei confronti di persona