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Organi presenti all’interno dell’Autorità di Sistema Portuale

CAPITOLO III: Autorità di sistema portuale

3.3 Organi presenti all’interno dell’Autorità di Sistema Portuale

L’Autorità di Sistema Portuale opera all’interno del Porto grazie a un mandato quadriennale che può essere riconfermato per altrettanti anni.

La struttura organizzativa dell’Autorità di Sistema Portuale è composta da una serie di organi, disciplinati all’Art. 7 L.84/1994: Il Presidente, il Comitato di Gestione, il Collegio della Revisione dei Conti.

Il Segretario Generale e la Commissione consultiva non vengono annoverati espressamente dall’Art 7 come Organo all’interno dell’Autorità di Sistema Portuale. Ogni carica merita un’analisi approfondita, a partire dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale.

Il Presidente, disciplinato all’Art.8 L.84/1994, è nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Presidente della regione in cui è sito il porto, tra i cittadini dei paesi membri dell’UE con esperienza nel settore dei trasporti o portuale. In quanto presidente, il Legislatore gli ha affidato la rappresentanza legale dell’Autorità di Sistema Portuale oltre che i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, gestione finanziaria. È importante sottolineare l’incompatibilità della carica con incarichi preesistenti.

Egli nomina e presiede il Comitato di Gestione, come possiamo vedere dal III comma dell’art.8, propone la nomina del Segretario Generale, sottopone il P.O.T. e il piano regolatore di Sistema Portuale al Comitato di gestione rispettivamente per approvazione e per l’adozione, sottopone al Comitato stesso anche il bilancio preventivo delle spese stimate. Inoltre, può proporre eventuali varianti, le c.d. “varianti-stralcio” al piano regolatore portuale e provvede al coordinamento di tutte le attività che sono svolte dalle pubbliche amministrazioni all’interno del porto stesso, fatta eccezione per tutto quello che riguarda le disposizioni in materia di sportello unico doganale e di controlli.

In merito alla possibilità di revoca o cessazione della carica, è importante sottolineare come sia accaduto che più volte, la stessa persona, abbia ricoperto il ruolo presidenziale all’interno di diverse autorità, in modo discontinuo.

Questo è il risultato di un tentativo, quasi palese, di aggirare il limite normativo degli otto anni, senza che ciò appaia manifestamente vietato dalla legge.

Anche se è da considerarsi sbagliato far sì che una prassi del genere possa proseguire, non è stata ancora emanata alcuna norma in materia. La responsabilità d’impedire il ripetersi di tali azioni, in attesa che anche questo metodo utilizzato venga ostacolato, è compito, di coloro che possiedono il potere di nominare il presidente.

Il regime di prorogatio è, quindi, escluso, poiché, anche in caso in cui un già Presidente sia stato nominato provvisoriamente commissario, gli anni trascorsi come commissario verranno sommati a quelli da Presidente, per evitare il superamento del limite temporale imposto. 8 Tra i limiti imposti a difesa della figura in oggetto merita di essere posto in luce il c.d. divieto di pantouflage. Sorto in funzione di anticorruzione, tale istituto è stato applicato anche in ambito portuale. La ratio discende dalla volontà di evitare che per i tre anni successivi alla cessazione della carica, la persona che ha avuto poteri di indirizzo e controllo, possa esercitare attività professionale presso coloro che sino a poco tempo prima si trovavano a svolgere attività sotto la sua direzione. Sulla questione merita attenzione il parere del Consiglio di Stato, del 2004: In tale occasione il Consiglio di Stato aveva sanzionato la nomina a Presidente di un Armatore( il principio può essere applicato a molte categorie all’interno del porto) ribadendo che “nominando un Armatore […] si perverebbe ad una

sovrapposizione degli interessi di una categoria imprenditoriale sulle altre e finirebbe per alterare il delicato equilibrio raggiunto in sede normativa.”9

Proseguendo nell’analisi degli organi di cui è composta l’Autorità di Sistema portuale incontriamo il Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione è disciplinato all’Art. 9 L. 84/94 (riformata dal D.Lgs 169/16).

Composto dal Presidente dell’autorità, che lo presiede e gode del c.d. casting vote in caso di parità di voti pronunciati, il Comitato di Gestione vede al suo interno “un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è

incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;

da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove

8

Carbone-Munari, I porti Italiani e l’Europa, Franco Angeli, 2019 9

presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;

da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorità portuale inclusi nell’AdSP, escluso i comuni capoluogo delle città metropolitane; da un rappresentante dell’autorità marittima, designato dalle direzioni marittime competenti per territorio, con diritto di voto nelle materie di competenza, prevedendo la partecipazione di comandanti di porti diversi da quello sede dell’AdSP, nel caso in cui siano affrontate questioni relative a tali porti.”

A seguito del D. Lgs 169/16 è stata modificata la composizione originaria di tale organo. In passato erano presenti al suo interno le Camere di Commercio ma questa presenza è stata abrogata in quanto ritenuta un ingerenza. In questo modo veniva conferita la possibilità alle amministrazioni di gestire una materia formalmente non sotto la loro competenza e, contestualmente tutto ciò poteva recare grave pregiudizio nella gestione portuale.

Appare opportuno sottolineare il lessico utilizzato dal Legislatore nei confronti dei componenti del Consiglio: essi, infatti sono “designati” dai rappresentanti delle Regioni e Comuni e non sono le medesime persone rappresentanti. Questa piccola accortezza fa scorgere una volontà di autonomia portuale, sempre presente all’interno delle norme in materia.

Il Comitato può essere interpretato, lato sensu, come un Consiglio

di Amministrazione, con funzioni programmatiche, oltre a pareri ed autorizzazioni che fanno rientrare il Consiglio Di Gestione in un organo prettamente gestionale. Proprio il Consiglio è responsabile della nomina del Segretario Generale. La figura è disciplinata all’Art.10 L. 84/94. La nomina avviene da parte del Consiglio, a seguito di proposta del Presidente dell’ADSP, tra esperti nel settore. L’assunzione avviene attraverso un contratto di diritto privato, durata quadriennale e, come il Presidente, rinnovabile solo una volta. 10

La coincidenza temporale del mandato del Segretario Generale e del Presidente dell’Autorità non è casuale: per evitare mancata coincidenza tra la cessazione della carica del Presidente e del Segretario Generale si è giunti ad una modifica normativa.

10

Il rapporto di lavoro del Segretario Generale ha contribuito ad alimentare la discussione in merito alla natura giuridica delle Autorità di Sistema Portuale, ponendo nuove domande sulla possibile necessità di trasformazione dell’ADSP in ente pubblico economico.

La ratio discende dal bisogno di collaborazione tra i due e, fare in modo che le cariche combacino temporalmente, permette ancor di più di rafforzare il lavoro di concerto che dev’essere eseguito. Pur sperando in una fruttuosa collaborazione, non è detto che nel corso del mandato non possano accadere eventi che portino alla revoca dell’incarico.

Soprattutto bisogna ricordare che i due incarichi sono indipendenti e scollegati tra loro, per cui, nel caso di cessazione anticipata dell’incarico di Presidenza non decade automaticamente il Segretario Generale( e viceversa) ma è concesso, al neoeletto Presidente di richiederne la revoca. Su proposta motivata del Presidente dell’ADSP, confermata da una delibera del Consiglio di Gestione, il Segretario può essere rimosso dall’incarico, secondo l’Art. 10, III comma.

Ciò solleva la natura fiduciaria su cui si basa il rapporto tra il Segretario Generale e gli altri organi.

Tra le sue funzioni vi è la cura dei rapporti tra ADSP ed Enti Locali e tenuta dei registri dei lavoratori portuali. Per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale del supporto della Segreteria tecnico-operativa, anch’essa legata all’organo di gestione portuale attraverso un contratto di diritto privato.

Pur essendo un ottimo sostegno per il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, la sola collaborazione con la Segreteria Generale ed il Consiglio di Gestione non poteva sanare i bisogni sorti in materia economica nella gestione dell’ente.

Questo è la ratio che ha spinto la nascita del Collegio della Revisione dei Conti. Disciplinato all’Art. 11 L. 84/94, il Collegio ha la funzione di controllo della contabilità. È composto da tre membri effettivi e due supplenti. La nomina avviene a seguito di Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha durata quadriennale (non a caso la medesima durata del Presidente, del Consiglio, della Segreteria Generale) rinnovabile una sola volta.

Si distingue dagli altri organi poiché i loro componenti non possono partecipare alle attività dell’Autorità di Sistema Portuale. Però gli è concesso chiedere al “Presidente dell’AdSP notizie sull’andamento e la gestione dell’AdSP

ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti eventuali irregolarità riscontrate,” a norma dell’Art 11, comma IV.

Il Collegio della Revisione dei Conti è convocato almeno una volta a trimestre, oltre che ogni volta in cui è ritenuto necessario.

Per concludere l’analisi delle componenti Istituzionali delle Autorità di Sistema Portuale è necessario citare la Commissione Consultiva.

Questa è presieduta dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, o dal comandante in caso di porto non sede di ADSP, curando sia gli interessi dei lavoratori delle maggiori imprese presenti all’interno del porto, che gli interessi degli imprenditori.

La composizione mista è dovuta allo scopo per cui sono sorte tali commissioni: funzione consultiva in materia di rilascio di concessioni ed autorizzazioni in materia portuale, organizzazione del porto e formazione dei lavoratori.

L’istituto è disciplinato dall’Art 15 L. 84/94 e va interpretato come uno strumento per avvicinare i vari componenti, in modo da raggiungere un “compromesso”, evitando che l’estrema diversità di vedute possa ostacolare il corretto ed efficace funzionamento dell’ente preposto alla gestione del porto.

CAPITOLO IV: Autorità di sistema portuale mar Ligure orientale