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L’organo di controllo e la revisione legale dei conti

Capitolo II – La categoria giuridica degli Enti del Terzo Settore

3.8 L’organo di controllo e la revisione legale dei conti

Gli artt. 30-31 chiudono il Capo III del Titolo V, cod. Terzo settore, con norme dedicate al controllo e alla revisione legale dei conti.

Si è detto come il legislatore, nel regolamentare il fenomeno degli enti non lucrativi del Terzo settore, abbia rivolto la propria attenzione, non soltanto alle esigenze di tutela dell’autonomia dei privati, bensì anche al rilievo economico (in termini potenzialità produttiva ed occupazionale) del fenomeno del Terzo settore tout court. Appare evidente, dunque, il rilievo doppio che l’attività degli enti in discorso ricopre, di talché non sorprende come il cod. Terzo settore si occupi di predisporre meccanismi di controllo interno dell’operato degli amministratori a tutela, da un lato, dei partecipanti dell’ente, dall’altro, dei terzi che con tale ente intrattengono rapporti. Su questi cardini, appunto, risulta articolata la disciplina dei controlli interni e della responsabilità gli organi degli enti del Terzo settore: disciplina, quella in discorso, che costituisce uno snodo centrale, dal punto di vista sistematico, della riforma de qua.

Il legislatore della nuova codificazione di settore, non potendo attingere ad una disciplina ad hoc dal Libro I c.c.351, si è ispirato (nella predisposizione delle norme ex artt. 30 e 31 cod. Terzo settore) al modello c.d. tradizionale previsto per le società per azioni, nel quale l’organo di controllo coincide con il collegio sindacale352.

Per le fondazioni del Terzo settore è obbligatoria la nomina di un organo di controllo, collegiale ovvero monocratico (sindaco unico o revisore unico).

350

Sui quali v. A. FICI, Fonti della disciplina, nozione e governance degli enti del Terzo settore, in AA.VV., Il codice del Terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cit., 83 e ss. e, in particolare, p. 118-119.

351

V. A. SANTUARI, Le organizzazioni non profit, Padova, 2012, p. 87.

352

Cfr., sul tema in generale, C. MONTALENTI, Il sistema dei controlli: profili generali, in AA.VV., Le società per azioni, diretto da G.Cottino, Trattato di diritto commerciale, Padova, 2010, p. 693 e ss.

Per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore la nomina di un organo di controllo è, invece, generalmente facoltativa. Diviene obbligatoria in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti di cui all’art. 30, co. 2°, cod. Terzo settore ovvero in caso di costituzione di un patrimonio separato ai sensi dell’art. 10 cod. Terzo settore353.

Come è stato osservato354, l’individuazione dei menzionati presupposti e, in particolare, la cadenza biennale prevista per la relativa sussistenza e verifica, potrebbero ingenerare problemi in ordine la durata dell’incarico conferito l’organo di controllo. Anche la disciplina delle società per azioni, riproposta – come detto – nella sede normativa in discorso, prevede infatti che l’organo di controllo resti in carica per un termine fissato in tre esercizi (cfr. art. 2400 c.c.): detto termine non può essere convenzionalmente ridotto355. Cionondimeno, la questione si pone in termini analoghi per gli enti lucrativi costituiti in forma di società a responsabilità limitata, per i quali l’art. 2477 c.c. detta previsioni normative sostanzialmente identiche. In tali casi, al venir meno dei presupposti di obbligatorietà dell’organo di controllo, la dottrina ha rinvenuto la sussistenza di una giusta causa di revoca dell’incarico356.

I componenti degli organi di controllo sono soggetti agli stessi requisiti

353

La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria, per le associazioni del Terzo settore, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: il totale dell’attivo dello stato patrimoniale sia maggiore di euro centodiecimila; i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano maggiori di euro duecentoventimila; il numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio sia superiore a 5 unità. L’obbligo di nominare l’organo di controllo viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, tali limiti non vengono superati. L’eco tra la disposizione di cui all’art. 30, co. 2, cod. Terzo settore (qui trascritta) e la disposizione di cui all’art. 2477 c.c. (in tema di organo di controllo e revisione per le società a responsabilità limitata) difficilmente potrebbe essere di maggiore percepibilità.

354

Cfr., A.NERVI, Controlli interni e responsabilità, in AA.VV., Il codice del Terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cit., p. 428.

355

Cfr., per tutti, G. CAVALLI, I sindaci, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo-Portale, VIII, Torino, 1998, p. 41 e ss.

356

Cfr. A. BUSANI, Il collegio sindacale della s.r.l. dopo la riforma della revisione legale dei conti, in Le Società. Gli Speciali, 2010, p. 20.

richiesti per i sindaci ai sensi dell’art. 2399 c.c. e devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nel registro di cui all’art. 2397, co. 2°, c.c. Nel caso di collegialità dell’organo, i requisiti di professionalità devono essere posseduti da almeno un componente.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione – anche con riferimento alle disposizioni in tema di responsabilità amministrativa degli enti (di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), qualora applicabili – nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ai sensi dell’art. 30, co. 7°, cod. Terzo settore, l’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (Attività di interesse generale), 6 (Attività diverse), 7 (Raccolta fondi) e 8 (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro). Inoltre, l’organo di controllo deve attestare che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’operato dell’organo di controllo357 quanto all’attività di monitoraggio è rendicontato nel bilancio sociale.

Per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 105/2018, è stato modificato il co. 6°, art. cit., mediante sostituzione del secondo periodo della disposizione citata. Originariamente si prevedeva come l’organo di controllo esercitasse altresì il controllo contabile qualora tra i propri componenti vi fosse un revisore legale iscritto nell’apposito registro ovvero nel caso in cui non fosse nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 31 cod. Terzo settore. La disposizione di nuova introduzione chiarisce come, fermo restando il controllo contabile già previsto, l’obbligo di sottoporsi a

357

Nella sua formulazione originaria, l’ultimo periodo del co. 7° cit. prevedeva come il bilancio sociale dovesse dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dai “sindaci”. Il riferimento ai sindaci era, in realtà, privo di coordinamento con le altre norme del cod. Terzo settore; per tale ragione, l’art. 10, d.lgs. n. 105/2018 cit. ha modificato la disposizione in discorso sostituendo il termine “sindaci” con la formula più ampia e comprensiva di “organo di controllo”.

revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni358. La novella dispone altresì che, per previsione statutaria, l’ente del Terzo settore possa affidare la revisione legale dei conti, quando essa sia obbligatoria, all’organo di controllo interno, a condizione che in tale organo sia presente almeno un revisore legale, regolarmente iscritto nell’apposito registro.