Capitolo II – La categoria giuridica degli Enti del Terzo Settore
2.8 La pubblicità degli enti del Terzo settore e il Registro unico nazionale del
L’art. 4, co. 1º, cod. Terzo settore prevede chiaramente l’essenzialità dell’iscrizione nell’apposito registro ai fini dell’assunzione della qualifica di ente del Terzo settore. Si dispone infatti come siano «enti del Terzo settore [omissis] gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore».
Gli enti che rispettino i requisiti di cui ai precedenti Paragrafi del presente Capitolo e che siano regolarmente iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore acquistano la qualifica di enti del Terzo settore.
Tale iscrizione costituisce – assieme ai controlli alla stessa connessi e da essa derivanti – il meccanismo di filtro per l’accesso alla disciplina premiale prevista per gli enti del Terzo settore254.
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Il carattere premiale della disciplina in discorso è esplicito non solo nelle specifiche disposizioni di cui agli artt. 58-76 (i.e. quelle di cui al Titolo VII - Della promozione e del sostegno del terzo settore) e 79-90 (i.e. quelle di cui al Titolo X – Regime fiscale degli enti del Terzo settore), bensì già nelle disposizioni generali degli artt. 1 e 2 cod. Terzo settore.
L’accesso alla qualifica di ente del Terzo settore, insomma, non è automatico, in presenza dei requisiti statutari e patrimoniali di cui si è dato conto supra: è bensì necessaria l’iniziativa dell’ente (ovvero, per conto di esso, del notaio che ha formato l’atto costitutivo), ai sensi dell’art. 22 cod. Terzo settore. L’art. 22 consente infatti alle associazioni e alle fondazioni del Terzo settore, che abbiano il patrimonio minimo di cui al co. 5º, art. cit., i.e. rispettivamente di Euro 15.000 e di Euro 30.000255, di acquisire la personalità giuridica, in deroga al d.P.R. l febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
È evidente – come anche chiarito, del resto, dalla relazione d’accompagnamento allo schema di d.lgs.256 – l’ispirazione al diritto societario, risultando affidato un ruolo centrale al preventivo controllo di legalità da parte del notaio e riducendosi, per questa via, alla mera verifica della regolarità formale della documentazione, il ruolo dell’ente pubblico “concedente”. Questa matrice disvelerebbe, allora, l’intenzione del legislatore delegato di adottare un sistema il più possibile vicino a quello di tipo normativo, ex art. 2331 c.c., allontanandosi dal meccanismo ancora sostanzialmente concessorio di cui al d.P.R. lº febbraio 2000, n. 361257.
Illustrando il dispositivo dell’art. 22 cit., la relazione ministeriale chiarisce come, mediante il meccanismo ivi previsto, «il procedimento di riconoscimento
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Come è stato rilevato altro è il patrimonio (somma algebrica delle situazioni giuridiche attive e passive in capo all’ente, il cui imposto è soggetto a continue fluttuazioni nel tempo) altro è il capitale sociale (la cui modifica deve passare per un intervento sullo statuto). Anche in questo caso, l’estensione di norme operative dettate per le società di capitalo agli enti del Terzo settore è avvenuta senza i necessari adattamenti. È legittimo attendersi, infatti, non pochi problemi operativi e, in particolare, potenziali conflitti in caso di individuazione del momento di riferimento per la valutazione della consistenza patrimoniale, anche ai fini della verifica della persistenza dei requisiti di iscrizione nel Registro unico (con influssi potenziali sulla personalità eventualmente acquisita).
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Cfr. la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. l, co. 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
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Così A. BARBA, Soggettività metaindividuale e riconoscimento della personalità giuridica, cit., pp. 647-648.
della personalità giuridica degli enti del Terzo settore diventa automatico come per le società»258.
Risulta passibile di critica l’interpretazione che il legislatore delegato ha attribuito alla delega di cui all’art. 3 legge n. 106/2016, segnatamente in materia di revisione e semplificazione del «procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica». Difatti, il d.lgs. n. 117/2017 non solo non è intervenuto sulla disciplina generale del c.c. (c.m. d.P.R. n. 361/2000259) ma non si è occupato nemmeno di dettare alcuna norma di coordinamento, limitandosi a sovrapporre (a quella ordinaria) una peculiare disciplina ad hoc per le associazioni e fondazioni del Terzo settore, così creando un “doppio binario” per il riconoscimento della personalità giuridica, configurato in termini di alternatività260.
Tale circostanza creava non minori problemi con riguardo a plurime fattispecie: di recente, allora, il legislatore delegato è intervenuto nuovamente (con il d.lgs. n. 105/2018 cit.), al fine di predisporre delle soluzioni con riguardo almeno ad alcune di dette fattispecie, fermo restando che rilevanza definitiva è destinato a ricoprire il decreto di cui all’art. 53, cod. Terzo settore, in materia di istituzione e funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.
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Sul punto cfr., per tutti, E.QUADRI, Il terzo settore tra diritto speciale e diritto generale, cit., p. 711 e ss.
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Si ricorda che l’art. 1 del d.P.R. n. 361/2000 prevede che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, operanti in ambito nazionale (o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più regioni) e/o in settori di competenza statale, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro Prefettizio. L’art. 7 del d.P.R. n. 361/2000 disciplina invece il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del d.P.R. 616/77, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’àmbito di una sola Regione, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione. Sul tema del riconoscimento ai sensi del d.P.R. n. 361/2000, si v. A.A. CARRABBA, Lo scopo delle associazioni e delle fondazioni (art. 1, co. 3, d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361), in Riv. not., 2001, p. 776.
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Lo ricorda, tra gli altri, E. QUADRI, Il terzo settore tra diritto speciale e diritto generale, cit., p. 711 e ss.
In realtà, nella vacanza del menzionato decreto l’operatività di alcune delle norme del cod. Terzo settore rilevanti ai fini di cui sopra risulta temporaneamente sospesa: la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali261, emanata dalla Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese, illustra come alcune disposizioni troveranno applicazione solo successivamente all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. In ragione di ciò, l’art. 101, cod. Terzo settore, detta due norme di diritto transitorio di particolare rilevanza.
Ai sensi del co. 2º, art. cit., fino all’intervenuta operatività del RUNTS, continueranno a trovare applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri ONLUS, nei registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale. Il successivo co. 3º, art. cit., prevede che, nelle more dell’istituzione del Registro unico (rectius fino all’operatività del registro medesimo) il requisito dell’iscrizione in tale registro si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Pertanto, chiarisce il Ministero, che, non essendo operativo il registro, non potrà trovare applicazione la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica di cui all’art. 22 cit.
Nel Capitolo III, dopo aver analizzato la disciplina civilistica sostanziale di associazioni e fondazioni del Terzo settore, si procederà ad una specifica disamina delle disposizioni che regolamentano l’iscrizione e cancellazione dal RUNTS, ponendo specifica attenzione ai problemi di coordinamento emersi con la disciplina ex d.P.R. n. 361/2000 e ai correttivi approntati dal d.lgs. n. 105/2018.
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Circolare del 29 dicembre 2017 (Prot. n. 34/0012604); riferimenti in S. AGOSTINI, Cooperative sociali enti del Terzo Settore: i chiarimenti del Ministero del Lavoro, in Coop. e enti non profit, V, 2018, p. 15 e ss.
2.9 La nuova fiscalità del Terzo settore e le altre misure di sostegno