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che si osservino i privilegi ed i capitoli di Corte in base ai quali la città, in virtù dei privilegi concessi dai re cattolici, può imporre gabelle che tutti,

I Capitoli delle città

4 che si osservino i privilegi ed i capitoli di Corte in base ai quali la città, in virtù dei privilegi concessi dai re cattolici, può imporre gabelle che tutti,

nessuno escluso di qualsiasi ordine e grado, sono tenuti a pagare mentre, al contrario, i generali delle galere ed i ministri regi disattendono a tale paga-mento con grave danno delle rendite cittadine. Si chiede inoltre che, nel caso in cui i ministri regi si oppongano al pagamento, il tesoriere, dietro semplice istanza del sindaco della città o dell'appaltatore dei diritti e l'attestazione del conto del doganiere, paghi al clavario la somma corrispondente a totale della gabella dovuta, traendo l'importo dai loro salari; nel caso delle galere e delle

imbarcazioni, l'amministratore dei diritti della città non faccia passare vino e altri generi senza che siano stati pagati prima i diritti.

Il viceré dispone che, circa i ministri ed i militari, si segua la giurisdizione ordinaria e che, per il resto, si ricorra al sovrano.

5 che il viceré informi il sovrano affinché interponga la sua autorità pres- so il pontefice per l'emanazione di un Breve che obblighi gli ecclesiastici a pagare le dovute gabelle, pena la proibizione di introdurre merci nella città.

Gli ecclesiastici, infatti, si rifiutano di corrispondere sia i nuovi diritti sul vino, sull'olio e altri generi, introdotti dall'amministrazione civica per risana-re le ingenti spese sostenute nella lotta contro le epidemie che hanno colpito l'isola e, in particolare, Cagliari, sia l'imposta sull'acquavite, destinata al salario dei giudici della Reale Udienza e del Real Consiglio.

Il viceré dispone che ricorrano al sovrano.

6 che i cittadini e gli abitanti di Cagliari non siano tenuti a pagare alcu- na quota di donativo sui beni e crediti che posseggono nelle ville, in quanto già vi contribuiscono attraverso le gabelle imposte sui viveri e sul vestiario, aumentate a suo tempo per far fronte al donativo.

Il viceré dispone che ricorrano al sovrano.

7 che il diritto di precedenza di cui godono i nativi della città di Cagliari rispetto a quelli delle ville, per l'impiego di notaio nell'ufficio della Luogotenenza Generale, come stabilito nel 13 capitolo delle Corti del viceré duca di Monteleone, sia esteso all'ufficio di segretario della stessa Luogotenenza, del Real Consiglio, del Real Patrimonio e della Reale Amministrazione.

Il viceré dispone che, in considerazione del fatto che le segreterie sono rette da un signore utile di nomina regia, si ricorra al sovrano.

8 che la città possa avere il beneficio della sacca del biscotto in virtù dello stesso privilegio concesso per la sacca del grano da Pietro IV nel lonta-no 1357, in quanto ciò consentirebbe di lonta-non lasciare andare a male il gralonta-no immagazzinato, come è accaduto nell'ultimo anno quando sono andati persi 2000 starelli, con grave danno per i creditori e per gli stessi cittadini.

Il viceré dispone che, espletate le ispezioni necessarie e accertati da parte degli ufficiali competenti la qualità del grano ed il possesso della licenza d'e-sportazione, si approvi la richiesta.

9 che la città abbia una giurisdizione particolare sugli uffici del

mosta-sorte, perché è giusto e conveniente che, nel caso essi manchino nello svolgi-mento ed esercizio dei rispettivi incarichi, possano essere puniti secondo la legge.

Il viceré dispone che si osservi la consuetudine.

10 che si proibiscano le salvaguardie sulle rendite e sui diritti che la città impone per il bene della comunità e per il pagamento del donativo, in analo-gia con quanto è stabilito nella raccolta del Dexart, lib.1, tit.6, cap.1, relativa-mente alla proibizione di concedere salvaguardie nelle terre baronali e nelle heretats, sotto pena di nullità del decreto.

Il viceré approva.

11 che vengano allontanati dalla città i soldati che stanno a guardia delle sue porte in quanto, oltre che arrecare molestie alla popolazione, come è stato lamentato più volte dai sindaci delle Appendici, fanno apparire Cagliari una città ostile ai sovrani.

Il viceré respinge la supplica.

12 che i possessori delle tonnare siano obbligati a lasciare in città una certa quantità di tonno salato secondo quanto stabilito dal viceré e al prezzo da lui fissato, in quanto sino ad ora i cagliaritani non hanno potuto godere dei frutti derivanti dalla pesca del tonno, che è abbondante nel Capo di Cagliari ma di cui lamentano la carenza soprattutto nel periodo della quaresima, quando l'at-tività della pesca è bloccata a causa dei temporali. Essi, infatti, non solo non lasciano quantità sufficienti di tonno nelle città, come è stabilito nel capitolo di Corte lib. 8, ti t. 5, cap. 35 della raccolta del Dexart ma, quando capita che ne depositino alcuni barili, impongono un prezzo così alto che non può essere acquistato dai locali, mentre lo vendono più agevolmente a Barcellona.

Il viceré dispone che si osservi il capitolo citato nella supplica e che per il prezzo ci si attenga alle stesse disposizioni riguardanti il numero dei barili, dopo aver sentito gli interessati.

13 che le imbarcazioni che arrivano nel porto di Cagliari non possano entrare in comunicazione o anche scambiare merci con gli uomini delle lance che vanno loro incontro, prima che i legni abbiano gettato le ancore e il capi-tano del porto abbia informato il viceré sulla nazione di provenienza e sul genere di merci trasportate; ciò al fine di evitare eventuali contagi e salva-guardare la salute dei cittadini.

Il viceré dichiara che darà gli ordini necessari.

14 che si obblighino gli artigiani (fabbri ferrai, botta

i

, orefici, argentieri e

altri) che da alcuni anni esercitano la loro arte nelle strade pubbliche del Castello e delle Appendici, a trasferire la loro attività in luoghi più appartati per non disturbare con lo strepitio dei loro strumenti, la tranquillità di quan-ti abitano in quei quarquan-tieri, molquan-ti dei quali esercitano una professione di rilie-vo, essendo ufficiali della Reale Udienza e del Real Consiglio o letrados.

Il viceré approva.

15 che venga osservato il capitolo 3 delle suppliche presentate dalla città nelle Corti del viceré duca di Avellano con cui si decise che non si dovesse procedere in cause di poco valore non eccedenti le 100 lire, ma ci si limitasse ad una dichiarazione verbale; ciò si faccia, anche in caso di appello dalla sen-tenza di un giudice inferiore.

Il viceré approva.

16 che venga osservato, anche contro gli eredi o possessori dei beni dei debitori, il capitolo 4 delle suppliche presentate dalla città nelle Corti del viceré duca di Avellano, nel quale si stabiliva che, nel caso in cui il giudice ammettesse la richiesta di opposizione sulla denuncia di \terzi, circa atti di censo, il debitore dovesse preliminarmente depositare la somma dovuta.

Il viceré dispone che si osservino le norme del diritto.

17 che gli Stamenti militare ed ecclesiastico non intervengano nella gestione dello Studio generale del Regno, non avendone alcun diritto in quanto, dopo essersi obbligati in occasione della fondazione dell'Università — capitolo 16 delle suppliche della città nel Parlamento del duca di Avellano — a contribuire al salario dei cattedratici, non hanno adempiuto in alcun modo e pretendono ora di intromettersi nelle firme dei mandati di detta Università.

Il viceré dispone che si osservi la consuetudine.

18 che il privilegio stabilito in occasione delle Corti del viceré duca di Gandia (capitolo 1 delle suppliche della città), secondo cui non si poteva ammettere "accusazione di terzi" contro coloro che erano stati consiglieri in capo e in seconda e contro i loro figli, venga esteso ai consiglieri terzo, quarto e quinto e ai loro figli.

Il viceré dispone che sí osservi la consuetudine.

19 che si proibisca alle imbarcazioni provenienti da luoghi sospetti di con-tagio, dí attraccare nei porti di Oristano e dell'Ogliastra dove mancano i laz-zaretti e persone esperte nella cura di malattie epidemiche, gettando invece

Il viceré dispone che si osservi la consuetudine.

20 che la feluca, dove prende posto il capitano del porto o il suo vice per andare incontro alle imbarcazioni che giungono a Cagliari, rimanga conti-nuativamente a disposizione per tale servizio, perché spesso viene utilizzata da altri ufficiali per motivi diversi provocando ritardi nel rilascio dei permessi di ingresso.

Il viceré approva.

21 che si osservi il capitolo 41 delle suppliche presentate dalla città nelle Corti del viceré marchese di Baiona e proseguite dal vescovo Gaspare Prieto, in cui si stabilì che le scritture dei notai defunti venissero archiviate e riposte in un armadio chiuse a chiave e che l'archivista consegnasse le copie richieste agli eredi, al fine di evitare la dispersione degli atti e quindi la perdita dei diritti e dei relativi beni da parte degli abitanti di Cagliari.

Il viceré approva in conformità alle ordinazioni emanate il 24 aprile 1693 dal conte di Altamira, suo predecessore, per la città di Sassari e dispone che gli atti siano archiviati in una parte dell'Archivio regio sito nel Palazzo reale.

22 che non siano accettate suppliche che vanno contro i privilegi e i capi-toli di Corte della città come più volte richiesto nei precedenti Parlamenti ed in particolare nel capitolo 58 delle Corti di Gaspare Prieto.

Il viceré dichiara che terrà in considerazione la richiesta.

23 che venga osservato il capitolo 3 delle suppliche della città presentate nelle Corti del viceré conte di Santo Stefano, ín cui è stabilito che nessuno possa macellare o vendere carni negli esercizi cittadini e che inoltre il viceré fissi una penale per i consiglieri e gli ufficiali che daranno disposizioni contrarie.

Il viceré approva.

24 che si osservi il capitolo 4 delle suppliche della città presentate nelle Corti del viceré conte di Santo Stefano, in cui si fissò in non oltre 20 quintali al mese la provvista di formaggio per ogni galera, al fine di evitare che gli ufficiali regi acquistassero il prodotto per sé stessi, con il pretesto che si tratta-va della provvista delle galere, pagando quindi a minor prezzo il formaggio dai pastori ed evitando il pagamento della gabella spettante alla città; si chie-de inoltre che l'incaricato chie-della riscossione chie-del diritto trattenga subito l'im-porto che dovrà essere pagato da chi acquista formaggi oltre la quantità previ-sta di 20 quintali.

Il viceré dispone che si dia esecuzione a quanto stabilito nelle Corti del viceré conte di Santo Stefano

25 che non venga presa in considerazione la supplica che intendono pre-sentare gli Stamenti riuniti relativa all'insaccolazione per l'elezione di giura-to in capo e in seconda anche dei nobili, adducendo come pretesgiura-to la scarsità della popolazione cittadina; tale richiesta, infatti, va contro i privilegi e i capi-toli di Corte della città di Cagliari che più volte sono stati confermati dai sovrani, nonostante lo Stamento militare abbia tentato di riproporre la que-stione ottenendone sempre un rifiuto. L'unica deroga alla normativa, per la durata di sei anni, si ebbe nel periodo successivo all'epidemia che causò un grave decremento demografico non solo nella città, ma in tutto il regno. Nel Parlamento del conte di Santo Stefano, poi, la città — capitolo 25 — chiese che, passato il termine di 6 anni, si eliminassero i nobili dalla rosa dei possibili consiglieri e la richiesta fu accolta. Non si può inoltre dimenticare che nel periodo in cui i nobili fecero parte del governo municipale, furono imposte nuove e gravose gabelle e assunti altri impegni a titolo di imposizione di censi già estinti, e ciò comportò un fiorire di procedimenti contro i creditori, per la maggior parte nobili, e tali cause pendono davanti al Regio Fisco da tanto tempo, dal momento che gli stessi nobili creditori hanno ottenuto le lettras causa videndi; al contrario, da quando i nobili sono stati estromessi dal governo cittadino, non ci sono state nuove imposizioni di gabelle, né nuovi impegni della città ed il buon governo è dimostrato anche dal fatto che, da 2 anni a questa parte, si stanno quietanzando quelle gabelle imposte nel periodo in cui i nobili partecipavano al governo della città e attualmente sono pronti oltre 100 scudi per soddisfare i creditori.

Il viceré dichiara che terrà in considerazione la supplica nel momento in cui gli Stamenti presenteranno la loro richiesta.

26 che si decida in merito alla richiesta, già presentata nel capitolo 2 delle suppliche della città durante le Corti del viceré duca di Avellano, con cui si chiedeva un aumento da 40.000 a 70.000 starelli di grano da immagazzinare per la provvista della città, giustificato dall'incremento della popolazione e dal fabbisogno che aumenta durante le invasioni nemiche, quando si riversa-no nel Castello anche gli abitanti di Stampace e di Villariversa-nova.

Il viceré dispone che ricorrano al sovrano.

27 che il procuratore fiscale o altri si astengano dall'intromettersi nelle operazioni di macellazione e vendita delle carni, come è stabilito nel capitolo 6 delle suppliche della città presentate nelle Corti del viceré duca di Avellano, dovendosi limitare lo stesso procuratore alla verifica dei bollettini.

Il viceré approva.

Simone Soro, venga ricoperto da un nativo della città di Cagliari, dove sono numerosi esperti nel diritto e letterati di grande credito che sono al servizio della corona come ministri togati, consiglieri del viceré e come avvocati degli Stamenti

Il viceré dichiara che terrà in considerazione la richiesta.

29 che la città continui ad avere, in particolare negli atti giudiziari, il trat-tamento di "signoria" a cui ha diritto in quanto gode degli stessi privilegi della città di Barcellona.

Il viceré dispone che si osservi la consuetudine.

30 che vengano riconosciuti e ricompensati i meriti di Giovanni Elisio Esquirro, dottore in diritto e consigliere in capo della città, che ha servito fedelmente la corona nelle Corti dei viceré Bayona e Lemos, e che vanta tra í c. 325 suoi discendenti uomini di grande rigore morale e civile.

Il viceré dichiara che presenterà la supplica al sovrano.

31 che venga concesso un cavalierato a Ignazio Carta, dottore in diritto e consigliere secondo della città, che ha ricoperto molti impieghi al servizio del sovrano come quello di assessore nella curia del vicario, di avvocato dei pove-ri, di padre degli orfani, di mostazaffo, di membro del collegio dell'Università e di consultore regio, come suo padre, Francesco Carta, che fu prosegretario del sovrano.

Il viceré dichiara che presenterà la supplica al sovrano.

32 che venga concesso un cavalierato a Giovanni Agostino Camedda, dot-tore in diritto e consigliere terzo della città perché, avendo una figlia in età da marito, possa avere i mezzi per costituire una dote.

Il viceré dichiara che presenterà la supplica al sovrano.

33 che venga assegnata a Giuseppe Marongiu una pensione ecclesiastica di 200 scudi sul vescovado di Cagliari, vacante, o su qualche altro che si ren-derà vacante oppure un cavalierato, per poter continuare gli studi ed abbrac- c. 325v.

tiare la carriera ecclesiastica, in quanto suo padre Francesco Antonio Marongiu della Rubera di 70 anni, consigliere quinto della città, notaio pub-blico, sindaco dell'Appendice della Marina, assistente del thenedor delle galere, avendo anche a carico cinque figli in minore età, non ne ha i mezzi sufficienti.

Il viceré dichiara che presenterà la supplica al sovrano.

34 che si conceda un cavalierato a Francesco Esgrecho, sindaco della città

di Cagliari, che ha servito in queste Corti e nelle precedenti, a partire da quelle celebrate dal marchese di Camarassa, sempre a favore del servizio regio, in quanto non ha i mezzi sufficienti per mantenere i figli e maritare la maggiore.

Il viceré dichiara che presenterà la supplica al sovrano.

35 che venga concesso un cavalierato a Francesco Ruxotto, dottore in diritto e avvocato della città che esercita tale professione da oltre 24 anni, dimostrandosi in tutte le occasioni sollecito e fedele verso i viceré e i Regi Consigli: nel 1681, incaricato dal conte Egmon di assicurare con mezzi straordinari alla giustizia una quadriglia di malfattori, li catturò anche a pro-prie spese condannandone alcuni alla pena ordinaria e altri alle galere; suc-cessivamente, su ordine del viceré arcivescovo Angulo, indagò con successo in diverse incontrade sui diritti reali che erano stati usurpati; nel 1684 fu nomi-nato, dal conte di Fuensalida, consultore della contea di Sedilo, dove per tanti anni operò anche senza salario, assicurando alla giustizia i delinquenti che avevano avvelenato il reverendo Giovanni Maria de Muro di Lanusei durante la messa; nel 1685 ricoprì l'incarico di assessore del governatore dei Capi di Cagliari e Gallura; fu consigliere in seconda della città quando la Reale Udienza governò in assenza del viceré; nel 1693 il conte di Altamira gli ordinò di perseguire alcuni facinorosi della villa di Maracalagonis e altri malviventi rei di diversi delitti, fu poi nominato assessore del vicario e mosta-zaffo; infine, su incarico del conte di Montellano, procedette ad accertare la controversia esistente tra il tribunale della Capitania generale e quello della Procurazione reale sulla cattura di una barca francese naufragata; e poi anco-ra ispezionò le Curie regie, sulle quali eanco-rano state avanzate molte lamentele circa la cattiva amministrazione della giustizia, facendo condannare alcuni ufficiali; in queste Corti ha votato il donativo nello Stamento militare e in quello reale, svolge le funzioni di esaminatore dei gravami ed ha curato la risposta al greuge del capitolo arborense.

Il viceré dichiara che presenterà la supplica al sovrano.

c. 325 Excellentissim senyor virrey, llochtinent, y capita generai y president en aquest generai Parlament.

Francisco Esgrecho, sindich de esta fidelissima ciutat de Caller, diu que desde que ha tingut la dicha de la alta providencia de estar aquest regne de Cerdea baix lo suave domini y amparo dels seliors reys catholíchs de Aragó, las reals magestats sucesivaments han regonegut a esta ciutat en tan gran estimassio que en demo-strassio de aquella son estats sempre servits concederli tants ínumerables privilegis y capitols de Cort, que son de veure en los llibres y codigos de dita ciutat y dels

ha professat sempre a sos catholichs monarcas desde que meresqué entrar en la real Corona de Aragó, jamai se es negada en servir en totas las ocassions que se han offert de servir a sa magestat, no sols en donatius ordinaris sino també extraordinaris, y lo que es mes, dant exemple a las demes ciutats del regne en ser-vir també com se ha esperimentat. Y sens embargo que en esta centuria se es tro-bat lo poble de esta ciutat ab las afflictions que se han esperimentat de contagies y diversos epidemias, per las quals ha patit gran falta de moradors y poblassio, y també hatgia patit anadas esterils que es estat menester imposar novas gabelas y tant essessivas como son las que se estan pagant per los habitadors y poble de esta

ciutat, jamai aquella ha cessat de continuar en servir' / a la real magestat ab las c. 325 v.

cantitats que continuament cada afri se han pagat, no obstant la imposibilitat en que se troba constituhit lo poble ab tantas atiadas calamitosas, com lo ha fet en estas presents Corts, segons consta a vostra excellencia.

A lo que se ariade que trobant.se dita ciutat de Caller ab lo sentiment de haver.se.li vulnerat alguns de sos privilegis y capitols de Cort, podia haver.se quexat a vostra excellencia dels dits perjuhisis y contra fueros abans de tratar.se del real servei, etiam en aco ha entes servir a sa magestat, conciderant que ab ditas quexas seria retardar lo servisi y dar exemple a que altres fessen lo matex, pero es estada dita ciutat y esta ab viva fee que vostra excellencia en nom de sa magestat, que Deu guarde, haura estimat tan bona atenció y que no dexarà de provehir de remei, de tal modo que dita ciutat tinga lo conzol que devia tener si hagues presentat las quexas en ans, y de aquest modo concervant.se los privilegis y capitols de Cort concedits a dita ciutat y sos abitadors alentar.los mes en lo venidero per a servir a sa magestat, que Deu guarde, y axi forma lo exponent los presents capitols sobre

A lo que se ariade que trobant.se dita ciutat de Caller ab lo sentiment de haver.se.li vulnerat alguns de sos privilegis y capitols de Cort, podia haver.se quexat a vostra excellencia dels dits perjuhisis y contra fueros abans de tratar.se del real servei, etiam en aco ha entes servir a sa magestat, conciderant que ab ditas quexas seria retardar lo servisi y dar exemple a que altres fessen lo matex, pero es estada dita ciutat y esta ab viva fee que vostra excellencia en nom de sa magestat, que Deu guarde, haura estimat tan bona atenció y que no dexarà de provehir de remei, de tal modo que dita ciutat tinga lo conzol que devia tener si hagues presentat las quexas en ans, y de aquest modo concervant.se los privilegis y capitols de Cort concedits a dita ciutat y sos abitadors alentar.los mes en lo venidero per a servir a sa magestat, que Deu guarde, y axi forma lo exponent los presents capitols sobre