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IL PARERE DELL'UFFICIO TECNICO ERARIALE E LA DURA INVETTIVA DEL CONSIGLIERE MARIO

6. IL CASO DI BARDONECCHIA

6.5 IL PARERE DELL'UFFICIO TECNICO ERARIALE E LA DURA INVETTIVA DEL CONSIGLIERE MARIO

Il 28 agosto 1990 il Comune formula la richiesta, al Prefetto di Torino, di emissione del decreto autorizzativo273 afferente l'operazione immobiliare “Campo Smith” e, per questo motivo, il 4 marzo

del 1991, la Prefettura risponde trasmettendo i risultati del parere dell'Ufficio Tecnico Erariale di Torino del 28 febbraio 1991. Secondo questo documento si sarebbe dovuto procedere ad un conguaglio a favore dell'Ente comunale - da parte della società “Marina di Alessandro” - pari ad un miliardo di lire in più rispetto ai 17.400.000 di lire originari. La questione è riportata anche nella relazione riepilogativa degli accertamenti espletati dalla Commissione d'accesso, «[...]. nell'ambito del procedimento prefettizio di cui alla L. 21.6.1896, n.218 per l'autorizzazione alla permuta, l'Ufficio Tecnico Erariale di Torino accerta che i terreni di proprietà comunale era stati sottostimati di circa 1 miliardo e 600 milioni» (Prefettura di Torino 1995). Anche Federico Varese (2011) riprende la vicenda: «in sostanza, un terreno di grande valore, adibito a verde pubblico, era stato venduto sottocosto a un costruttore […] al quale erano state concesse tutte le licenze necessarie per costruirvi. L'area del valore stimato di 1 miliardo e 600 milioni di lire nel 1995, fu venduta per 17 milioni di lire. Gli inquirenti valutarono in seguito il valore complessivo della lottizzazione in 90 miliardi di lire». In realtà, tralasciando il fatto che i terreni di “Campo Smith” non erano stati venduti soltanto per 17 milioni di lire, la sottostima era stata di un miliardo e non di un miliardo e 600 milioni; infatti, riporta il documento dell'Ufficio Tecnico Erariale274 «si ritiene che il conguaglio

deliberato sia esiguo e si esprime pertanto il parere che la progettata permuta possa essere effettuata con un conguaglio a favore del Comune di lire 1.000.000.000 = (un miliardo)» (Comune di Bardonecchia 1992). Ad ogni modo, gli elementi che hanno palesato l'effettiva sottostima della valutazione dei terreni localizzati in zona “Campo Smith” erano stati: (1) la loro vicinanza alla stazione di partenza della seggiovia; (2) la prossimità allo stadio ed alla pista di pattinaggio; (3) l'accessibilità dovuta alla presenza di comoda strada asfaltata e la preesistenza di attrezzature per il turismo invernale, che li rendevano particolarmente appetibili anche per le attività ad esso connesse. Riguardo i terreni di proprietà privata, invece, siti in “regione Horres275”, la stima

periziale redatta nel 1990 sembrava rispettarne il giusto valore: 570.054.290 di lire. Dunque, secondo il parere dell'Ufficio Tecnico Erariale, se da un lato si poteva considerare il valore dei terreni di proprietà privata, in linea di massima, accettabile; altrettanto non poteva dirsi per le aree di proprietà comunale, il cui valore adottato nelle perizie risultava molto inferiore a quello normalmente attribuibile sul mercato. Per questo alla cifra di 3.599.511.300, risultato dalla somma del valore periziato dei terreni di “Campo Smith276” (2.076.066.300) e da quello dell'intervento

sull'immobile “Casa Suspize” (1.523.445.000); andava aggiunto un miliardo di lire in più, non considerando però i 17.400.000 lire già conteggiati: cioè 982.600.000 di lire in totale. Inoltre, è in 273 Ai sensi della legge n.218 del 21 giugno del 1896.

274 Prot. 9721/2232/90, Risp. foglio 4/9/90, Sett.1/H/22 n.1022/90.

275 «I terreni di proprietà privata siti in “regione Horres”con annessi fabbricati rurali diroccati, sono ubicati in località di alta montagna con scomodo accesso e giacitura in pendio. Gli stessi formano per la maggior parte un corpo con entrostanti porzioni di terzi proprietari ed annessi piccoli appezzamenti sparsi. Ricadono in larga misura in zona ZIS scarsamente appetibile per insediamento turistico alberghiero sia per la scomodità degli accessi che per la totale mancanza di collegamento con il concentrico abitato e con la zona ricreativa e commerciale del capoluogo. In particolare le aree ricadono: in zona agricola (7.122 mq); in zona sottoposta a tutela storico ambientale (6.682 mq); in zona destinata ad attrezzature di interesse comune (445 mq); in Z.I.S. (47.546 mq)» (U.T.E. Torino 1991).

276 «Una superficie catastale complessiva di 24.855 mq, destinata ad attività turistiche alberghiere, para-alberghiere e residenziali (zona ZIS), dove sarebbe stato possibile realizzare fabbricati per una volumetria complessiva di 28.471 metri cubi dei quali 5.694 destinati alla residenza e 22.777 destinati ad attività ricettiva alberghiera, para-alberghiera o similare (case albergo, multiproprietà, residenze turistico sociali)» (U.T.E. Torino 1991).

questo momento - con la delibera n.602 del 31 gennaio 1992 - che l'amministrazione comunale, sentito il parere di tutto il Consiglio, accoglie il suggerimento del gruppo democristiano finalizzato ad «incamerare la somma relativa alla ristrutturazione di “Casa Suspize” (mq 1.319 convenzionali) oltre all'eventuale conguaglio a favore del Comune di Bardonecchia [...]».

A questo punto l'operazione permutativa fra il Comune di Bardonecchia e la società immobiliare “Marina di Alessandro” si componeva di questi elementi: (1) cessione dei terreni comunali di “Campo Smith”alla società “Marina di Alessandro” (24.855 mq per 2.076.066.300 di lire); (2) acquisizione da parte del Comune di terreni della società immobiliare siti in “regione Horres” (61.795 mq per 570.054.290 di lire); (3) controvalore derivante dalla monetizzazione di quanto la società avrebbe dovuto realizzare, per conto del Comune, nell'immobile comunale “Casa Suspize” (1.523.445.000 di lire); (4) somma a conguaglio segnalata dalla Prefettura di Torino (1.000.000.000 di lire). Nella relazione riepilogativa degli accertamenti espletati dalla Commissione d'accesso, la vicenda è così riportata, «venuta meno la volontà per il Comune di ristrutturare l'immobile di “Casa Suspize”, la società “Marina di Alessandro” accetta di versare, in favore del Comune, in conformità ai valori stimati dall'U.T.E. la somma di lire 3 miliardi, di cui 1 miliardo per conguaglio e 2 miliardi a fronte della mancata ristrutturazione» (Prefettura di Torino 1995). In verità, al netto del miliardo di conguaglio, la cifra versata dalla società immobiliare per monetizzare l'intervento previsto in origine sull'immobile “Casa Suspize”, non è stata di due miliardi ma di 1.523.445.000 di lire. A questi bisogna aggiungere, inoltre, i 2.076.066.300 di lire pagati per i terreni di “Campo

Smith”, e la cessione dei terreni ubicati in “regione Horres”.

Nell'ultima perizia tecnica effettuata - delibera n.465 del 1990 - è allegata, inoltre, una dura invettiva scritta dal consigliere comunale Mario Corino, «inerente al Piano particolareggiato di “Campo Smith” sulla definizione dei rapporti tra Comune di Bardonecchia e la immobiliare “Marina di Alessandro”» (Comune di Bardonecchia 1990). Nonostante Federico Varese lo definisca un “Sindaco antimafia”277, in tale occasione, nessun riferimento veniva fatto riguardo a possibili

infiltrazioni nella realizzazione del progetto turistico “Campo Smith”, da parte di attori illeciti ancorché vicini alla criminalità organizzata. D'altra parte però, quanto scritto dall'allora consigliere comunale, faceva emergere importanti questioni riguardo alcuni punti di carattere urbanistico. L'intervento può essere funzionalmente suddiviso in quattro sezioni: (A) una parte concentrata sull'analisi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; (B) una parte riguardante il diritto di superficie sull'area pubblica di “Casa Suspize”, «secondo l'uso privatistico del cambio camere»; (C) una parte sul pericolo di danno al patrimonio immobiliare del Comunale, legato all'intenzione di trasferire la farmacia comunale; (D) un'ultima parte dedicata al problema delle garanzie a tutela del Comune.

A) Per quanto riguardava le opere di urbanizzazione primaria eseguite direttamente dalla “Marina

di Alessandro”, veniva individuata da Corino una «surrettizia ed indebita “lievitazione”, con l'abnorme tentativo di calcolare il “di più” a scomputo delle opere di urbanizzazione secondaria». Questo perché le opere di urbanizzazione primaria sono «finanziariamente meno controllabili e, per loro naturale fisionomia, non hanno chiari i confini tra ciò che è “nuovo” [...] e ciò che è preesistente». In altri termini, un'anomalia dei costi di un insieme di voci indicate tra gli interventi di urbanizzazione primaria, troppo alti in rapporto alla effettiva realizzazione e, in parallelo, la stretta pertinenza di altre voci ad esigenze chiaramente privatistiche della costruzione. Secondo il consigliere il costo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria, pari a circa due miliardi e mezzo di lire, andava ridotto fino a 700 o 800 milioni di lire. Per gli oneri di urbanizzazione secondaria il problema era inverso, investimenti troppo lievi (sarebbero dovuti essere superiori ai trecento milioni di lire), calcolati tenendo in considerazione i soli volumi destinati alla residenza 277 Sindaco tra il 1972 ed il 1978, consigliere di opposizione dal 1988 al 2001.

escludendo, in pratica, quelli destinati alla ricettività. Questo, secondo Corino, era da considerarsi dannoso per due motivi principali: da un lato appariva antigiuridico, in quanto la legge urbanistica non prevede scomputi al riguardo; dall'altro appariva ingiustamente sfavorevole al Comune e favorevole alla parte privata, in quanto i volumi destinati ad attività ricettiva erano già agevolati da un minor importo degli oneri di costruzione. In aggiunta, l'area del Piano particolareggiato era stata già oggetto di una minore valutazione rispetto al prezzo di mercato (proprio perché sarebbero occorsi interventi di urbanizzazione) e, quindi, avrebbe dovuto profilarsi piuttosto un punto di riequilibrio, attraverso un intervento qualificato ed adeguato nel campo dell'urbanizzazione.

B) Sul tema del diritto di superficie, dall'ultima perizia redatta, veniva confermata l'intenzione di

utilizzare il modello “cambio-camere”, «concetto diffuso nei rapporti di natura privatistica, ma che avrebbe costituito – sul piano pubblico e dell'interesse comunale – una ricompensa di natura patrimoniale spropositata a favore della parte e autolesiva dell'interesse del Comune [...]»278. Il

Sindaco, ricordava il consigliere Corino, prevedendo la necessità di richiedere alla “Marina di Alessandro” un impegno finanziario maggiore del dovuto, introdusse legittimamente il concetto del “ripianamento dell'eccedenza” con altra permuta di beni comunali. D'altro canto però, con il conferimento del “cambio-camere” il Comune sembrava orientato - travalicando i propri compiti istituzionali - a permettere alla società proponente, l'utilizzo di aree di sua proprietà per la costruzione di alloggi residenziali. Da questa operazione, che in sede di vendita avrebbe potuto fruttare almeno il doppio del prezzo di costo, il Comune avrebbe ricevuto un 25% del guadagno. Secondo Corino però, un'amministrazione pubblica, non avrebbe potuto, mentre avanzava un quadro di permute a compensazione di un'area (“Campo Smith”), mettere in gioco con la stessa società immobiliare una seconda rivalsa. Così facendo, infatti, ne sarebbero risultati sconvolti i criteri stessi della compensazione, favorendo incautamente il proponente privato che, da parte sua, tornava in possesso di notevoli proporzioni di quanto conferiva al Comune in pagamento dei terreni di “Campo Smith”. Inoltre, un'amministrazione pubblica avrebbe dovuto considerare che devolvere parte di una propria area di edilizia residenziale tradizionale, mediante conferimento del diritto di edificazione a privati, esula dalla proprie competenze. Allo stesso modo, al di là degli stretti vincoli giuridici, non avrebbe potuto trasformare un'area avuta in eredità in destinazione privatistica, con un conseguente stravolgimento della volontà testamentaria.

C) Anche l'ipotesi di spostare la farmacia comunale, già localizzata nel borgo vecchio di

Bardonecchia, preoccupava il consigliere Corino. Per prima cosa, lo spostamento del servizio avrebbe abbassato il valore patrimoniale dell'immobile in cui esso già risiedeva e, per questo, si sarebbe potuta verificare una situazione precaria dal punto di vista del patrimonio pubblico. In secondo luogo, prima dell'avvio del progetto “Campo Smith”, il Comune aveva a sua disposizione tre consistenti beni, ognuno con una precisa e quantificabile valenza: i terreni di “Campo Smith”, la “Casa Suspize” e l'immobile dove risiedeva la farmacia comunale; dopo la realizzazione del progetto, l'amministrazione avrebbe avuto a disposizione, invece, soltanto un punto di riferimento immobiliare, oltre ai terreni in “regione Horres”. Questo perché, in virtù dei valori convenuti, il nuovo immobile sull'area di “Casa Suspize” sarebbe stato un puro intervento sostitutivo dei terreni di “Campo Smith” con un pericolo reale di sminuire il consistente complesso dei beni patrimoniali del Comune. I motivi erano principalmente due: uno dei beni, ovvero “Casa Suspize”, sarebbe stato abbattuto e sostituito; l'altro bene, dove era localizzata la farmacia comunale, sarebbe stato invece depauperato dal trasferimento e lasciato privo di prospettive reali.

278 La questione emerge anche dalla lettura delle perizie - 1987 e 1990 - degli interventi previsti su “Casa Suspize”: il primo incarico, infatti, riguardava la «valutazione a costo di costruzione di nuovo edificio a vocazione pubblica sull'area comunale “Casa Suspize”»; il secondo, invece, la «valutazione a costo di costruzione di nuovo edificio a vocazione pubblica e privata sull'area comunale “Casa Suspize”».

D) Infine, in una operazione così complessa e nella quale i valori patrimoniali poggiavano

essenzialmente su permute (con scambio non contestuale di beni), le garanzie sarebbero dovute essere proporzionate alle specifiche situazioni giuridiche ed operative, riguardando una vasta gamma di condizioni: i terreni ed i beni patrimoniali; il rispetto delle norme urbanistiche sugli gli oneri di urbanizzazione; i problemi del lavoro, della manodopera, degli appalti e dei subappalti; il rispetto del vincolo della ricettività senza sconfinamenti su posizioni di residenzialità di fatto. Tutte queste clausole di garanzia, secondo Corino, non si sarebbero dovute risolvere, genericamente, con formule tradizionali; i terreni ed i beni patrimoniali, per via delle permute, avrebbero dovuto trovare spunti di protezione sostanziale e per tutto il periodo necessario a conferire assoluta sicurezza.

6.6 STIPULA DELLA CONVENZIONE EDILIZIA E COMMISSARIAMENTO DEL COMUNE PER