• Non ci sono risultati.

La posizione dell’utente tra vincoli tecnici e pattizi Riflessi con trattuali sull ’allocazione della responsabilità per violazione dei di-

SEZIONE II I SOCIAL NETWORK

TRA TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E LESIONE DELL’ONORE E DELLA REPUTAZIONE

8. La diffusione di contenuti diffamatori La reputazione digitale e l’anonimato dell’utente.

9.1. La posizione dell’utente tra vincoli tecnici e pattizi Riflessi con trattuali sull ’allocazione della responsabilità per violazione dei di-

ritti dei terzi.

L’analisi condotta sino a questo punto ha consentito di ricostruire i rapporti tra gestore dei social sites e utenti, con particolare attenzione alla posizione di quest’ultimo.

D’altra parte, un’indagine che ha quale oggetto primario la ripartizione di responsabilità per violazione dei diritti dei terzi non può prescindere dalla verifica della dinamica dei rapporti tra le parti.

A tal proposito, si è constatato come quest’ultimi nel loro svolgimento non seguano le logiche dettate dalle regole tradizionali in tema di rapporti contrattuali e apparato rimediale.

I rapporti in questione sono retti da regolamenti convenzionali che, se dalla prospettiva del provider ne sottolineano la neutralità rispetto all’attività realizzata nella piattaforma, nel senso che il gestore limitandosi a fornire un servizio tec- nico, automatico e passivo365 andrà esente la responsabilità per fatto altrui; dall’ottica dell’utente ne ribadiscono la posizione di “soggezione”.

364 Cfr. R.NATOLI, La tutela dell’onore e della reputazione in Internet: il caso della diffa- mazione anonima, cit., p. 468 ss.

Ulteriori conferme si hanno in relazione ai vincoli tecnici sottesi. Basti con- siderare, come già osservato, l’impossibilità per l’utente di conoscere i sistemi di funzionamento366 e più in generale, l’utilizzo del servizio esclusivamente se- condo la configurazione e le funzionalità progettate.

Orbene, individuando, dapprima le criticità emergenti sul piano dei vincoli pattizi, si tenterà di delineare, anche attraverso gli spunti offerti dalle regole tec- niche, un percorso solutorio in tema di allocazione di responsabilità.

Quanto detto impone, preliminarmente, una rilettura delle clausole contrat- tuali; ribadito che un approfondimento relativo ai profili contrattuali esula dal tema specifico oggetto di trattazione, l’analisi si giustifica, rispetto al tema prin- cipale, in virtù dei riflessi che può avere sul medesimo.

Si tratta, nello specifico, di verificare, dopo averne definito il contenuto367, la validità delle clausole di limitazione della responsabilità del gestore.

Al di là del problema generale della ammissibilità nel nostro ordinamento di clausole aventi il suddetto contenuto, la quale trova il maggior ostacolo nella pre- visione dell’art. 1229 c.c.368, attualmente la questione sembra perdere di consi- stenza a seguito delle modifiche apportate dall’ultimo aggiornamento dei termini d’uso, datato 31 luglio 2019, con il quale Facebook non esclude o limita espres- samente (come accadeva in passato) la propria responsabilità, se non nei casi in cui i danni non siano riconducibili generalmente ad una propria condotta369.

366 Supra, nota 244.

367 Supra, Capitolo I, sezione I, paragrafo 2.1.

368 In dottrina, il tema vede confrontarsi: da una parte, chi, sulla base del dato testuale della norma, sostiene l’irrilevanza del problema; dall’altra, coloro i quali ritengono necessaria una va- lutazione preventiva sulla meritevolezza degli interessi perseguiti da tali clausole. Nel caso che ci occupa, trattandosi, principalmente, di lesioni dei diritti della persona il tema perde di concre- tezza data l’indiscutibile prevalenza di tali ultimi interessi. Cfr. T.PASQUINO, Servizi telematici e criteri di responsabilità, cit., p.181 ss.

Nello specifico, declina ogni addebito in relazione a: pregiudizi derivanti da una violazione delle clausole a lui non imputabili, danni non prevedibili da sé o dall’utente oppure non controllabili in misura ragionevole.

È lecito, allora, osservare che si tratti, rispetto alla regolamentazione conven- zionale previgente, di una modifica solamente formale e non sostanziale? dal mo- mento che la responsabilità del gestore pare escludersi anche in questo caso per fatto altrui?

In ogni caso, bisogna dire che tali clausole, seppur ritenute ammissibili, ope- rerebbero soltanto nel rapporto contrattuale che intercorre tra fornitore e utente, non rilevando sul piano dell’efficacia nei confronti dei terzi danneggiati.

Peraltro, tali modifiche si inseriscono in un quadro ben preciso, quello suc- cessivo allo scandalo Cambridge Analytica370 e in risposta al Regolamento gene- rale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea (GDPR)371, che auspica un maggior controllo sui modi con i quali i loro dati personali vengono archiviati e utilizzati online.

In questa direzione, al fine di garantire una maggiore trasparenza, vengono esplicitati alcuni meccanismi di funzionamento della piattaforma quali, a titolo esemplificativo, la cancellazione o la restrizione dei contenuti, la personalizza- zione degli annunci pubblicitari e la politica di utilizzo dei dati personali.

Tuttavia, l’interrogativo fondamentale che ci si pone è il seguente: la traspa- renza delle condizioni policy sulla privacy mette veramente l’utente nelle

370 Nel marzo del 2018 Facebook viene travolto dallo scandalo Cambridge Analytica. Le inchieste giornalistiche del New York Times e Guardian rivelarono che i profili, o meglio i dati, di 87 mila utenti di Facebook, tra cui 214 mila italiani, sono stati utilizzati dalla società britannica di analisi e consulenza per scopi politici, più precisamente, in funzione della campagna elettorale di Donald Trump. Dopo tale vicenda, le accuse verso il più diffuso social network si sono molti- plicate, tra le tante e più recenti svelerebbero accordi per la condivisione dei dati con i maggiori colossi tech tra cui Apple, Amazon, Blackberry e Samsung.

371 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

condizioni di scegliere “consapevolmente” se far utilizzare o meno i propri dati dalla piattaforma web?

Se è vero che la soluzione al tema più ampio della circolazione dei dati si muove su due piani, quello della consapevolezza dell’utente e del riconoscimento di una maggiore responsabilizzazione e intervento del provider, la trasparenza delle condizioni appare degna di nota.

Nondimeno, non è condizione sufficiente anche in considerazione del fatto che l’ecosistema dei dati è estremamente sfaccettato e le policy restano com- plesse, il che facilmente indurrà l’utente ad accettare le condizioni contrattuali pur di continuare a usare il servizio offerto.

Ciò che rileva, a parere di chi scrive, è che, nonostante il datagate, i social

network in virtù dell’apparente gratuità del servizio, dell’immediatezza e sempli-

cità delle funzioni continuano a essere considerati uno strumento quasi “necessa- rio” nello svolgimento della propria dimensione sociale, la quale è sempre più digitale.

CAPITOLO III

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ

Outline

Documenti correlati