Il dialogo tra lo sviluppo sostenibile e il diritto del lavoro: una prospettiva per il futuro?
5.2 Le potenziali affinità tra lo sviluppo
sostenibile e il diritto del lavoro
L’analisi dello sviluppo sostenibile affrontata nei capitoli precedenti, volta a coglierne le fondamenta, le declinazioni e la valenza, permette di riflettere sulle potenziali affinità esistenti tra tale paradigma valoriale e il diritto del lavoro, per arrivare ad una riflessione sull’esistenza di una possibile interazione tra la disciplina giuslavorista e il paradigma valoriale dello sviluppo sostenibile.
Una prima importante affinità tra lo sviluppo sostenibile e il diritto del lavoro si evince ripercorrendo le origini della disciplina. Secondo una prospettiva più tradizionale e comunemente accettata, il diritto del lavoro nasce per tutelare la parte debole del contratto di lavoro (il lavoratore) nei confronti della parte forte (il datore), prevedendo delle norme per la regolazione del rapporto di tra i due. Una tale funzione risulta chiara già nel testo costituzionale, ove all’art.
431 NOVITZ T., Core labour standards conditionalities: a means by which to achieve
sustainable development?, in Julio Faundez and Celine Tan (Eds.), International Economic Law, Globalization and Developing Countries, (pp. 234-251), Edward
Elgar, 2010.
41433, viene fatto divieto all’iniziativa economica di svolgersi “in
contrasto con l‘utilità sociale o un modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Il diritto del lavoro assumere quindi il compito di conciliare gli interessi economici dell’impresa con i diritti dei lavoratori.
Se adottiamo tale prospettiva è possibile cogliere un’affinità di scopo e ratio tra lo sviluppo sostenibile e il diritto del lavoro: il primo, promuove appunto, a pari del secondo, una conciliazione, un bilanciamento, tra il pilastro economico (che può essere rappresentato dalla libertà d’impresa) e quello sociale (in questo caso rappresentato dagli interessi dei lavoratori, tenendo presente che essi costituiscano una micro-categoria degli interessi sociali più ampi che lo sviluppo sostenibile intende tutelare e promuovere).
Una seconda prospettiva, meno condivisa in ambito dottrinale434,
definisce il diritto del lavoro come “il diritto del capitalismo” e di regolazione del mercato, sottolineando l’ambivalenza della regolazione giuslavorista, ovvero il suo essere funzionale alla produzione capitalistica e al tempo stesso antagonista dei suoi eccessi, rivestendo una funzione protettiva dei diritti fondamentali della persona. L’ambivalenza in questione viene anche rappresentata attraverso l’idea di una demarcazione tra l’area di “incidenza generica” del diritto della concorrenza, che si manifesta nella “più generale direttiva di armonizzazione della legislazione del lavoro con l‘obiettivo di ridurre i differenziali di protezioni nazionali, i quali possono incidere sulla posizione concorrenziale delle imprese” e “l‘area di incidenza specifica”, dove le normative sulla concorrenza interferiscono con il diritto del lavoro435.
In particolare, secondo tale teoria, il diritto del lavoro sarebbe nato, “come ramo del diritto d‘impresa”, essendo al tempo stesso “strumento di razionalizzazione giuridica dell‘economia e di
433Art. 41 della Costituzione Italiana: “1. L'iniziativa economica privata è
libera. 2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali‖.
434 I principali sostenitori di tale teoria sono Gérard Lyon-Caen, Antoine
Jeammaud e Gaetano Vardaro.
435 Meliadò G., Concorrenza e politiche sociali, in Baylos Grau A., Caruso B.,
D’Antona M., Sciarra S., Dizionario di diritto del lavoro comunitario, Monduzzi, Bologna, 1996, p. 282.
razionalizzazione economica del diritto436”. In tale ottica, l’obiettivo
del diritto del lavoro sarebbe quello “di assicurare l‘eguaglianza nelle condizioni della competizione tra le imprese, allo scopo che nessuna parte benefici di vantaggi rispetto all‘altra”. Gerard Lyon-Caen riteneva infatti che il diritto del lavoro fosse nato come parte del diritto della concorrenza, “à son ombre”437: “La convention collective a pour fonction
d‘assurer l‘égalisation de la concurrence entre entreprises du même secteur, de même son extension. La législation elle-même, celle sur la sécurité ou la durée du travail tend à éviter que telle entreprise ne s‘assure des avantages par rapport aux autres en faisant travailler pour longtemps ou plus « dangereusement ». Elle se veut éliminatrice du « dumping social ». Le Droit du travail est né comme Droit organisant une concurrence équitable entre entreprises, donc comme complémentaire, et non comme d‘esprit différent du Droit de la concurrence”. La protezione del lavoratore risulterebbe, secondo questa teoria, ―un sotto prodotto‖ (―le sous-produit‖) del diritto del lavoro, ovvero una conseguenza diretta della sua funzione primaria di garantire una concorrenza equa438.
Adottando dunque questa seconda prospettiva, potrebbe essere rinvenibile un ulteriore elemento di affinità tra il diritto del lavoro e lo sviluppo sostenibile: il diritto del lavoro risulta complementare e funzionale al diritto della concorrenza allo stesso modo in cui il pilastro sociale dello sviluppo sostenibile (all’interno del quale è riconducibile il diritto del lavoro) e quello economico (all’interno del quale è riconducibile il diritto della concorrenza) risultano tra essi complementari e funzionali al raggiungimento dello sviluppo sostenibile. Una tale visione propone quindi la creazione di ponti e passerelle tra le norme in materie di lavoro e quelle del mercato, in un’ottica di interdopendenza necessaria tra le discipline per sancire nell’era della globalizzazione la connessione tra economia e valori sociali, in una prospettiva di inter-normatività di intersecare, nella regolazione, “discipline diverse, regolando aspetti correlati ed interdipendenti, che
436 Vardaro G., Tecnica, Tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del
lavoro, in Politica del Diritto, a. XVIII, n. 1, marzo 1986, pp. 75-140, cit. p. 85.
437 Lyon-Caen G., L‘infiltration du Droit di travail par le Droit de la
concurrence, in Droit Ouvrier, Septembre 1992, pp. 313- 319, cit. p. 313.
438 Per una interessante ricostruzione della funzione capitalistica del diritto
del lavoro vedi Jeammaud A., Le droit du travail dans le capitalisme, questions
de fonctions et de fonctionnement, in WP C.S.D.L.E. “Massimo d’Antona”. Int., n.
risultano pertinenti grazie alla visione globale, e non più differenziata e frammentata, dei processi economici e sociali439”.
Un ulteriore elemento di corrispondenza tra la disciplina giuslavorista ed il diritto del lavoro è rinvenibile nella dimensione intergenerazionale. L’evoluzione infatti del diritto del lavoro si può considerare, usando un’espressione di D’Antona, “un terreno in conflitto tra generazioni”, ovvero un terreno sul quale sia in tema di occupazione, sia in tema di sistema pensionistico, si pone un problema di giustizia intergenerazionale. Con riferimento all’occupazione ad esempio, è sufficiente nominare le politiche di incentivo al prepensionamento per permettere l’ingresso di nuovi giovani lavoratori nel mercato del lavoro o i contratti di solidarietà tra i lavoratori della stessa impresa, che prevedono un accordo, tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi scongiurando la riduzione di personale440. Quanto invece al sistema pensionistico, gli
enti previdenziali utilizzano la contribuzione degli assicurati (lavoratori attivi) per sostenere la spesa corrente delle pensioni in pagamento, sfruttando una solidarietà contributiva tra generazioni differenti di lavoratori.
Alla luce di tali affinità il diritto del lavoro potrebbe risultare sia uno strumento di attuazione dello sviluppo sostenibile, sia allo stesso tempo il destinatario di questo nuovo paradigma valoriale.
Strumento nel senso che il diritto del lavoro potrebbe essere considerato come un mezzo per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, nella sua tradizionale funzione di promuovere un bilanciamento tra interessi convergenti. Il diritto del lavoro è infatti chiamato, sin dalle sue origini, a farsi promotore delle cosiddette non- trade issues, e oggi, ancor di più, è chiamato a realizzare “un equilibrato contemperamento tra i valori dell‘uomo e le esigenze di efficacia del sistema produttivo che genera le risorse necessarie per soddisfare quei valori441‖.
Il diritto del lavoro potrebbe poi essere inteso quale destinatario
439 PERULLI A., La responsabilità sociale dell‘impresa: verso un nuovo paradigma
della regolazione? , op. cit., p. 15.
440 Contratti introdotti dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863, di conversione al
D.L. del 30 ottobre 1984, n. 726: Misure urgenti a sostegno e incremento dei
livelli occupazionali.
441 Cfr. PESSI R., Economia e diritto del lavoro, in Arg. dir. lav., n. 1, 2006,
di questo nuovo quadro di valori. In questa prospettiva la materia giuslavorista potrebbe essere letta e reinterpretata alla luce dello sviluppo sostenibile per riscoprirne le origini, la ratio e le fondamenta valoriali e quindi, come vedremo, rivalutarla.