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Lo sviluppo sostenibile quale chiave d

Nel documento Sviluppo sostenibile e diritto del lavoro (pagine 169-175)

Il dialogo tra lo sviluppo sostenibile e il diritto del lavoro: una prospettiva per il futuro?

5.3 Lo sviluppo sostenibile quale chiave d

lettura per un nuovo diritto del lavoro

Alla luce delle contraddizioni esistenti tra le esigenze di sostenibilità avvertite a livello europeo ed internazionale, e il processo costante di flessibilizzazione del diritto del lavoro all’interno di un contesto di deregolazione generale, lo sviluppo sostenibile viene in questa sede proposto come chiave di lettura per la reinterpretazione e la riscrittura del diritto del lavoro. In questa prospettiva, quale precondizione, lo sviluppo sostenibile potrebbe essere considerato come il paradigma valoriale da interiorizzare nei meccanismi di governance al fine di ridurre le spinte alla regulatory competiton, nella consapevolezza della necessaria integrazione delle strategie disciplinari settoriali e degli oggetti stessi della regolazione, e più in particolare tra il commercio internazionale e le non trade issues.

Il diritto del lavoro, come abbiamo visto, risulta sempre più indebolito a fronte di un'affermazione crescente del diritto commerciale442: “può apparire strano considerare questo spostamento di

forza come frutto di una competizione: capitale e lavoro sono stati i soggetti di una storica "lotta di classe", i nemici di un conflitto politico epocale. Eppure la globalizzazione fa smettere a questo storico confronto i suoi abiti politici; la questione viene tematizzata diversamente: le ragioni del corporate law, che si costituisce come diritto transfrontaliero, appaiono estranee e difficili da conciliare con le garanzie che il diritto del lavoro apprestava nei confini statali (soprattutto nei paesi europei). E' come se si stabilissero delle affinità "elettive" tra l'economia globale e determinate specializzazioni del diritto. La competizione si affaccia nel mercato delle idee: ogni

442 Paradossalmente osserva Monateri, 1998: "Una strong commercial law e una poor

labor law si presentano come due cardini dei progetti di globalizzazione giuridica, ricalcando quasi i tratti di una celebre vignetta di Grosz sull'alleanza tra capitale e lavoro".

specializzazione del diritto si propone come può nell'arena internazionale cercando di salvaguardare i propri spazi443‖. E’ necessario

dunque ridurre il rischio della “subordinazione monistica del diritto all‘economia‖, attraverso un processo di bilanciamento tra interessi sociali ed economici, come affermato dal paradigma dello sviluppo sostenibile, che conduce necessariamente ad una rivalutazione dei valori del diritto del lavoro, delle sue fondamenta, della sua ratio. In tal senso dunque, tanto quanto la crisi generale potrebbe essere percepita come opportunità di cambiamento444, anche la crisi del diritto del lavoro

potrebbe essere concepita come quella "distruzione creatrice" che potrebbe portare “dall‘attuale de-costruzione del diritto del lavoro ad una sua successiva ricostruzione e rinascita445‖.

L’adozione del paradigma dello sviluppo sostenibile potrebbe infatti promuovere una rilettura della disciplina giuslavorista per riaffermarne il valore, negli ultimi anni molte volte accantonato o sminuito a fronte degli imperativi economici, ed arrestare così il processo di flessibilizzazione del diritto e del mercato del lavoro, affinché non si riduca ad “un droit de la concurrence fondée sul la réduction de cout de la main-d‘oeuvre446”.

Tale paradigma valoriale potrebbe dunque essere adottato come quadro di valori al quale riferirsi sia nella necessaria - e non più rimandabile ai posteri - scrittura di nuove regole in materia giuslavorista nel contesto sovranazionale, sia nella reinterpretazione delle norme esistenti, per una loro maggiore ponderazione da parte dei giudici in sede di risoluzione dei conflitti che abbiano ad oggetto il bilanciamento tra libertà economiche e diritti sociali.

Il diritto del lavoro, in quanto strumento chiave per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, è dunque chiamato a colmare quei governance gaps, ovvero quei vuoti normativi esistenti a livello internazionale tra le diverse giurisdizioni ed i diversi ordinamenti nazionali, dei quali le imprese transazionali sfruttano le differenze per trarne vantaggi tenendo dei comportamenti che di fatto violano i diritti

443 Vedi FERRARESE M. R., Le istituzioni della globalizzazione, Bologna, Il Mulino,

2000.

444 Vedi Capitolo 1.

445 Sul tema vedi SCHUMPETER J. A., Teoria dello sviluppo economico, Milano, ETAS,

2002. Traduzione della sesta edizione tedesca (1964), sulla scorta anche dell'edizione inglese del 1934, della Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 1911, con Introduzione di SYLOS LABINI P.

446 Cfr. LYON-CAEN G., L‘infiltration du Droit di travail par le Droit de la

umani fondamentali e le norme di protezione dell’ambiente e sfruttano arbitraggi fiscali. Esso dovrebbe prevedere una serie di nuovi strumenti, azioni, politiche e norme che assicurino un’inversione di tendenza nella race to the bottom da anni intrapresa dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, promuovendo una maggiore considerazione tra gli attori regolatori del pilastro sociale, nella consapevolezza della sua necessarietà per lo sviluppo di quello ambientale ed economico, nella logica di interdipendenza tra i pilastri promossa dallo sviluppo sostenibile.

Un tale processo di re-interpretazione e scrittura delle norme non può però prescindere da una rivalutazione del valore del lavoro in quanto tale, che può essere attuata, ad esempio, attraverso la promozione e l’attuazione del concetto di travail decent elaborato dall’OIL, e come vedremo, da una interiorizzazione del paradigma dello sviluppo sostenibile nella definizione delle politiche legislative del lavoro, quale presupposto necessario per l’elaborazione di norme più garantiste dei diritti sociali.

5.3.1

Il concetto di decent work promosso

dall’OIL

La nozione di decent work447 (“lavoro dignitoso”) è stata promossa per la prima volta dall’OIL nel 1999 ed ha raggiunto ormai un riconoscimento universale con la Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta nel 2008448, dove si è stabilito

che “the primary goal of the ILO today is to promote opportunities for women and men to obtain decent and productive work, in conditions of freedom, equity, security and human dignity449”.

447 Per approfondimenti vedi Fonte: Report sul tema “Sustainable development,

decent work and green jobs”, OIL, 102esima sessione, 2013, e più in generale

http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm.

448 Con l'adozione della Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una

globalizzazione giusta nel 2008, il concetto di “decent work” (lavoro dignitoso) è stato istituzionalizzato.

449 Traduzione italiana: “Oggi l‘obiettivo primario dell‘ILO è garantire che

tutti gli uomini e le donne abbiano accesso ad un lavoro dignitoso e produttivo, in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana” (Juan Somavia,

Il concetto è stato poi promosso anche durante la Conferenza delle Nazioni Unite del 2012 (Rio+20) - che abbiamo già avuto modo di approfondire ripercorrendo le tappe evolutive dello sviluppo sostenibile - in occasione della quale si è sancito il ruolo essenziale del decent work per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, sottolineando l’importanza dell’inclusione sociale, della creazione di occupazione e della previsione di un lavoro dignitoso per tutti: ―(…) we consider green economy in the context of sustainable development and poverty eradication as one of the important tools available for achieving sustainable development and that it could provide options for policymaking but should not be a rigid set of rules. (…) We emphasize that it should contribute to eradicating poverty as well as sustained economic growth, enhancing social inclusion, improving human welfare and creating opportunities for employment and decent work for all, while maintaining the healthy functioning of the Earth‘s ecosystems450‖.

In particolare, il decent work viene definito dall’ILO come obiettivo convergente di quattro diversi strategici sub-obiettivi:

1. L’occupazione (creating jobs): un’economia che genera opportunità di investimento, imprenditorialità, sviluppo delle conoscenze, creazione di posti di lavoro e dei mezzi di sussistenza durevoli;

2. La promozione e la garanzia dei diritti sociali (guaranteeing rights at work): il riconoscimento e il rispetto dei diritti dei lavoratori, in particolare dei lavoratori poveri e svantaggiati, che necessitano di rappresentanza, partecipazione, e di leggi che tutelino i loro interessi;

3. La protezione e la sicurezza sociale (extending social protection): promuovere sia l’inclusione sociale sia la produttività assicurando che uomini e donne godano di condizioni lavorative sicure, che abbiano abbastanza tempo libero, che consideri la famiglia e i valori sociali, che provveda per un’adeguata compensazione in caso di perdita o di riduzione del reddito da lavoro e che permetta un accesso a un adeguato sistema sanitario.

4. La promozione del dialogo sociale (promoting social dialogue): un forte coinvolgimento delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori è centrale per l’aumento della produttività, per evitare dispute nel luogo di lavoro, e per creare delle società coese.

L’OIL fornisce il suo sostegno per la realizzazione di un lavoro dignitoso attraverso i Programmi Nazionali per il Lavoro Dignitoso (Decent Work Country Programmes), sviluppati in collaborazione con i costituenti dell’Organizzazione, che definiscono priorità ed obiettivi all’interno dei piani di sviluppo nazionali, con l’intento di ridurre i maggiori deficit di lavoro dignitoso attraverso dei programmi efficienti che abbraccino tutti e quattro gli obiettivi strategici.

In un tempo relativamente breve questo concetto ha ottenuto un consenso generale tra i governi, i lavoratori, i datori di lavoro e la società civile, ed è considerato lo strumento chiave per ottenere una globalizzazione fair, ridurre la povertà e pervenire a uno sviluppo equo, inclusivo e sostenibile.

Il decent work è infatti un concetto che potrebbe rappresentare, in una logica di adozione di una prospettiva di sviluppo sostenibile, sia un nuovo paradigma di riferimento per la disciplina giuslavoristica, sia uno strumento concreto per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile. Paradigma di riferimento nel senso che i legislatori dovrebbero eleggere il lavoro dignitoso ad obiettivo da perseguire, sulla base delle indicazioni fornite dall’OIL, cercando di elaborare delle politiche in materia economica e sociale che garantiscano le condizioni per la realizzazione di un lavoro dignitoso. Strumento nel senso che il decent work risulta funzionale al raggiungimento dello sviluppo sostenibile.

Nel documento Sviluppo sostenibile e diritto del lavoro (pagine 169-175)