• Non ci sono risultati.

I soggetti interessati alla realizzazione di lavori pubblici (o di pubblica utilità) inseriti nella programmazione triennale o negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’ente devono presentare le loro proposte per la realizzazione delle opere in project financing. I soggetti legittimati a presentare proposte sono le società di costruzione, le società di ingegneria, gli enti finanziari e i soggetti gestori.

Così come previsto al comma 1 dell’art. 37-bis della legge Merloni, le proposte devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno o, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono comprendere:

- uno studio di inquadramento territoriale e ambientale; - uno studio di fattibilità;

- un progetto preliminare; - una bozza di convenzione;

- un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito;

- una specificazione delle caratteristiche del servizio e della relativa gestione; - l’indicazione del prezzo o del valore tecnico ed estetico dell'opera progettata; del

tempo di esecuzione dei lavori; del rendimento; della durata della concessione; delle modalità di gestione, ossia il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza; nonché di ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;

- le garanzie offerte alla Pubblica Amministrazione.

Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'art.2578 del codice civile (tale importo, soggetto all'accettazione da parte dell’Amministrazione, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario).

93

Lo studio di inquadramento territoriale e ambientale è un rapporto che considera lo stato ambientale e territoriale del luogo nel quale sarà realizzata l’opera pubblica e contiene una previsione circa l’impatto che la sua realizzazione avrà sull’ambiente. Lo studio deve anche indicare gli eventuali interventi di prevenzione nel caso in cui si attesti la presenza di fattori di rischio.

Lo studio di fattibilità è costituito dall’analisi della fattibilità tecnica e finanziaria, dell’idoneità a rispondere alla domanda dell’utenza e degli aspetti gestionali. Esso deve contenere10:

- una definizione del quadro socio-economico di riferimento analizzando i principali ambiti interessati, il quadro evolutivo, la dinamica demografica, i modelli di sviluppo economico;

- l’analisi di mercato allo scopo di evidenziare le caratteristiche della domanda e dell’offerta per quantificare il volume dei servizi richiesti e le tariffe praticabili; - uno studio sulla fattibilità tecnica del progetto che definisca gli standard qualitativi

e quantitativi dell’opera, le fasi di realizzazione e le modalità di gestione;

- l’indicazione degli investimenti in immobilizzazioni e in capitale circolante necessari alla costruzione e gestione dell’opera;

- la dimostrazione dell’equilibrio economico-finanziario con riferimento ad un singolo esercizio e all’intero periodo della concessione;

- la definizione dei tempi di realizzazione e avviamento del progetto.

Il progetto preliminare, come previsto dall’art. 93 comma 3 del testo Unico sugli appalti (ex art. 16 della legge 109/1994) deve definire «le caratteristiche qualitative e

funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle

10 Simonazzi R. e Strocchia F. (2004), “Il project financing negli aspetti economico finanziari”, Azienditalia

94

caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa».

Inoltre, in esso devono essere contenuti gli studi integrativi relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche.

La proposta deve contenere anche una bozza di convenzione, ossia una bozza di contratto che definisca i reciproci diritti e obblighi, le condizioni e i tempi per la realizzazione delle opere, le modalità e gli standard di prestazione del servizio, le garanzie prestate, lo schema di determinazione delle tariffe e le regole per il loro adeguamento.

Il piano economico-finanziario consiste in un’analisi basata sulla impostazione e sullo sviluppo di un modello economico-finanziario che, sulla base delle condizioni socio-economiche, demografiche, di sviluppo economico e dei mercati, ipotizzate nello studio di fattibilità, consenta di valutare, con la minore approssimazione possibile, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria di un progetto. Il piano dovrà:

- dimostrare la capacità del progetto di creare valore e generare un livello di redditività per il capitale investito adeguato rispetto alle aspettative dell'investitore privato; dovrà cioè dimostrare il grado di “bancabilità” del progetto;

- dimostrare la capacità del progetto di generare flussi monetari sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati;

- identificare ed analizzare i rischi principali connessi al progetto in modo da poter individuare modalità adeguate di copertura;

- dare conto delle possibili evoluzioni della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nel caso in cui si dovessero verificare eventi che possano influenzare la capacità del progetto di generare redditi.

Per quanto riguarda le garanzie, il promotore deve indicare le modalità con le quali intende coprire i rischi connessi alla fase precontrattuale, alla fase di esecuzione dell'opera e alla fase di gestione e manutenzione. La prima tipologia di rischi, riferiti

95

all'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, viene coperta mediante il versamento, da parte del proponente, di una cauzione pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori. Tale cauzione, definita tecnicamente bid bond, può, in alternativa, essere prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. I rischi relativi all’ipotesi che l’opera non venga realizzata secondo le prescrizioni contrattuali sono coperti da una tipologia di polizza chiamata tecnicamente performance

bond. Infine i rischi relativi alla fase di gestione e manutenzione vengono coperti da

polizze assicurative chiamate maintenance bond.