• Non ci sono risultati.

Presidente della Commissione D istrettuale delle Imposte D irette può presiedere la sezione speciale della medesima Commissione chiam ata a cono

DIRITTO FINANZIARIO

E, quindi, inam m issibile il ricorso per cassazione proposto avverso tale sentenza di appello nelle forme ordinarie — anziché con lo speciale procedi

11 Presidente della Commissione D istrettuale delle Imposte D irette può presiedere la sezione speciale della medesima Commissione chiam ata a cono

scere delle controversie in m ateria di imposta generale su ll’entrata, riscossa col sistem a d ell’abbonamento.

C o m m . C e n t r . , s e z . V I , 14 n o v e m b r e 1956, n . 86267 - Riv. Leg. Fise., 1957, 1706. Cfr. Comm. Centr., sez. V I, 13 aprile 1956, n. 80883, in questa R i v i s t a , 1957, 165 con note di richiamo ; Comm. Centr., SS.U U ., 8 luglio 1953, n. 50756, i v i ,

1954, 175.

4 5 5 . - D ir itto p ro c e s s u a le t r ib u t a r io - T a s s e c o m u n a li - I m p o s ta fa m ig lia - I m p o n ib ile s ta b ilito d a lla G .P .A . - A n n u lla m e n to - E ffe tti.

T a s s e c o m u n a li - I m p o s ta d i f a m ig lia - G iu d ic a to tr ib u t a r io - E s te n ­ s io n e - R e d d iti su c c essiv i.

L ’annullamento, anche se per solo vizio di legittim ità, da parte della Commissione Centrale per le imposte, della decisione della giunta provinciale am m inistrativa, la quale abbia determ inato l ’imponibile da assoggettare alla imposta di fam iglia, travolge l ’accertamento dell’imponibile stabilito dalla G. P .A .; pertanto, in m ateria di imposta di fam iglia non si ha l ’intangibilità d ell’imponibile stabilito dalla G.P.A.

Le decisioni definitivamente em esse dalle commissioni tributarie, che non riguardino, ai fini dell’applicazione dei tributi locali (nella specie, trattasi di imposta di fam iglia), la tassabilità del reddito per un determinato periodo di tempo, bensì l ’ammontare d ell’imposta, non hanno efficacia di cosa giudicata riguardo ai redditi della stessa natura m aturati nei periodi successivi per i quali non sia stato provveduto ad accertamento.

C a s s . , s e z . I , n . 3329, 7 a g o s t o 1957, D i S u m m o c . C o n i. R e m a t i l a - Mass. Foro It., 1957, 648.

Cfr. Cass., sez. I, 5 dicembre 1953, n. 3642, in Mass. Foro It., 1953, 699 con nota; Comm. Centr., 8 febbario 1951, n. 20288, in questa R i v i s t a , 1954, 172 con nota.

— 351

4 5 6 . - D ir itto p ro c e s s u a le f in a n z ia rio - I m p o s ta d i c o n s u m o - I n g iu n z io n e d i p a g a m e n to - O p p o s iz io n e g iu d iz ia ria - S o lv e e t r e p e te - C asi d i i n a p ­ p lic a b ilità d e l p r e c e tto .

Il precetto del s o l v e e t r e p e t e (sancito dall’art. 6 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, all. E ) , deve essere osservato anche per le opposizioni che 11 debitore d ’imposta propone deducendo irregolarità del procedimento esecu­ tivo o di mera forma.

Tale precetto non è applicabile solo nei casi nei quali risulti evidente

p r i m a f a c i e e t i c t u o c u l i , l ’estraneità d ell’opponente al debito d ’imposta o l ’ine­ sistenza del titolo per la riscossione, nel senso che l ’uno e l ’altro dei menzio­ n ati due requisiti possano essere affermati prontamente in base agli elementi già acquisiti, senza bisogno di un approfondito esame di situazioni di diritto e di fatto.

Il suddetto temperamento non è, quindi, applicabile qualora si tratti di decidere se l ’intim azione di una seconda ingiunzione fiscale dia luogo o meno alla litispendenza, e se sia o meno legittim o iniziare una seconda procedura esecutiva quando sia pendente ricorso in via amministrativa contro una pre­ cedente ingiunzione fiscale.

G a s » ., S S . U U . , 7 m a r z o-26 g i u g n o 1957, n . 2482, M o l i n a r i c . C o m u n e d i F i n a l e E m i l i a - Riv. Leg. Fise., 1957, 1824.

Cfr. Trib. Trento, sez. II, 6 agosto 1956, in questa R i v i s t a, 1957, 113 con nota di richiam i; Cass. SS.U U ., n. 484, 24 novembre 1955-21 febbraio 1956, i v i ,

1956, 238 con nota di richiami.

In ordine alla seconda massim a, ved i: Cass., sez. I, n. 3842, 14 ottobre-6 di­ cembre 1955, i v i , 1956, 215.

4 5 7 . - I m p o s te in g e n e r e - Im p o s ta c o m p le m e n ta r e - C o n tro ric o rs o d a p a r te d i m a n d a ta r io - M a n c a ta a lle g a z io n e d e l m a n d a to - In a m m is s ib ilità .

È inam m issibile il controricorso presentato da chi sì dichiara mandatario del contribuente, senza allegare il relativo mandato.

C o m m . C e v .t r ., s e z . I l i , 9 m a r z o 1955, n. 69429, Riv. Leg. F ise., 1957, 1523. Cfr. Comm. Centr., sez. I l i , 21 ottobre 1953, n. 52327, in questa R i v i s t a , 1956, 72 con nota di richiami.

4 5 8 . - D ir itto p ro c e s s u a le fin a n z ia r io - I.G .E . - A z io n e d ’a c c e r ta m e n to n e g a ­ tiv o - S o lv e e t r e p e te - I n a p p lic a b ilità - S is te m a d ’a u to a c c e r ta m e n to - I n a p p lic a b ilità in c a s o d ’ev as io n e d c ll’im p o s ta - C o n s e g u e n z e in te m a d i s o lv e e t r e p e te - E se c u z io n e d i p ro v v e d im e n to c a u te la r e - A zione di d a n n i - P r e s u p p o s to .

Per quanto attiene alle im poste indirette (nella specie : i.g.e.), salvo par­ ticolari lim itazioni poste da leggi speciali, il giudice ordinario conosce delle relative controversie indipendentemente dallo stato in cui sia pervenuta l'a tti­ vità d ell’amministrazione tendente a ll’accertamento del tributo e alla relativa ingiunzione di pagamento, purché sussistano tutti gli altri requisiti per la proponibilità della domanda giudiziale.

N ella specie, è stata ritenuta proponibile, nei confronti d ell’erario, una domanda di accertamento negativo ed è stato ritenuto inapplicabile il principio del s o l v e e t r e p e t e perchè il contribuente non era ancora stato costituito debi­ tore di imposta.

Il sistem a di autoaccertamento e di riscossione im mediata d ell’i.g.e. non esplica più i suoi effetti allorché viene in contestazione resisten za o meno di attività economiche che siano state occultate dal contribuente per evadere l'im posta.

l ’amm inistrazione, sulla base «leirindagine compiuta non abbia formulato in concreto la sua pretesa, non solo in relazione aW’a n , ma anche e soprattutto in relazione al q u a n t u m , non essendo possibile un s o l v e r e , se non sia determinata la somma per la quale il contribuente è costituito debitore.

L’azione di risarcim ento del danno dipendente d all’esecuzione di un prov­ vedimento cautelare presuppone, nel caso di provvedimento cautelare per un debito d ’imposta, che l ’intendente di finanza, eccedendo i lim iti del potere con­ feritogli d all’art. 26 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, abbia posto in essere un atto arbitrario.

C a s s ., S S . U U . , n . 2901, 16 l u g l i o 1957, F i n a n z e c . A m i s a n o - Mass. Foro It., 1957, 569.

»Sulla necessità della preventiva costituzione del debitore d’imposta come pre­ supposto a ll’esecutorietà : cfr. Cass., SS.U U ., 16 febbraio-28 settembre 1955, nu­ mero 2656, in questa R i v i s t a , , 1956, 54; Cass., SS.U U ., 4 ottobre 1955. n. 2785,

i v i , 1950, 223.

In merito alla non ricorrenza del « solve et repete » per difetto delle qualità di debitore nell'opponente : cfr. Cass., sez. un., 27 gennaio 1954, n. 192, in questa R i v i s t a , 1954, 343 con richiami.

4 5 9 . - D ir itto p r o c e s s u a le fin a n z ia r io - R e g is tro - O p p o s iz io n e g iu d iz ia ria a d in g iu n z io n e - R a p p r e s e n ta n z a le g a le d e ll’A m m in is tra z io n e .

È inam missibile il ricorso per cassazione notificato al Procuratore del re­ gistro anziché a ll’Intendente di finanza, cui spetta la rappresentanza legale in giudizio d ell’Amministrazione finanziaria, rappresentanza che non è stata mo­ dificata dalla riforma degli ordinari tributari operata con il R .D . 7 agosto 1936, n. 1639.

C a s s . S S . U U . , n . 29S4, 11 a p r i t e

vi

l u g l i o 1957, B a n c a (le i S u d R e g i o n a l e d e l i a S i c i l i a c . F i n a n z e - Riv. Leg. Fise., 1957, 1780.

Giurisprudenza costante; cfr. App. Roma, 29 marzo 1956, in questa R i v i s t a ,

1957, 157 con nota di richiami.

4 6 0 . - D ir itto p ro c e s s u a le f in a n z ia r io - Im p o s ta n e g o z ia z io n e - R ic o rs o p e r c a s sa z io n e c o n tr o A m m in is tra z io n e fin a n z ia r ia - N o tifica p re s s o A vvo­ c a tu r a d is tr e ttu a le - N u llità in s a n a b ile .

La notificazione del ricorso per cassazione, nei confronti delle Ammini­ strazioni dello Stato, deve essere eseguita presso l ’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, a pena di nullità insanabile, nonostante la costituzione del­ l ’Amministrazione resistente, e rilevabile anche d ’ufficio.

C a s s . , s e z . I , 20 m a r z o-6 l u g l i o 1957, n . 2631, S o c . A e r o T e r m i c a I t a l i a n a c . F i n a n z e - Riv. Leg. Fise., 1957, 1760.

Cfr. Cass., sez. I, n. 1800, 26 marzo-25 maggio 1956, in questa R i v i s t a , 1956, 458 con nota dì richiamo.

4 6 1 . - S o lv e e t r e p e te - O p p o s iz io n e - P r im a fa c ie - L im iti.

Il principio del s o l v e e t r e p e t e è applicabile anche quando l'opposizione del contribuente denunzi un vizio della procedura di accertamento.

Non può ritenersi rilevabile i c t u o c u l i la estraneità d ell’opponente al debito d’imposta di successione nel caso in cui occorra, invece, procedere, nel contrasto fra le parti, ad un esame approfondito della situazione di fatto e di diritto determ inatasi in conseguenza delle disposizioni testam entarie.

C a s s . , S S . U U . , 14 f e b b r a i o - ? ! l u g l i o 1957, n . 3173, C a -ra fa c . S a l u z z o e F i n a n z e

- R iv. Leg. F ise., 1957, 1781.

Cfr. Trib. Genova, 9 novembre 1955, in questa R i v i s t a , 1957, 102 con nota di richiami.

— 353 —

46 2 . - S o l v e e t r e p e l e - Questioni (li giurisdizione - R im essione ui primi giudici.

Il giudice di appello — qualora, in riforma delia sentenza di I grado, escluda la applicabilità del precetto del s o l v e e t r e p e t e — non può giudicare nei m erito d ell’opposizione, ma deve rim ettere le parti dinanzi al Tribunale.

C a s s . , S S . U U . , n . 2742, 10 g e n n a i o -10 l u g l i o 1057, F i n a n z e c . P o n t i c e l l i - Riv. Leg. F ise., 1957, 1764.

Cfr. App. B rescia, 30 maggio 1906, in questa Rivista, 1957, 185 con nota di

richiami ; Cass., Sez. I, n. 976, 2 febbraio-5 aprile, i v i , 1955, 352 con nota di richiami.

4 6 3 . - D iritto processuale finanziario - Art. 21 comm a quarto legge 7 gen­ naio 1929 n. 4 - Prescrizione - Decorrenza dalla data dell’esaurimento della fase amm inistrativa ed eventualm ente giudiziale di accertamento. L’art. 21 comma quarto della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, costituisce, nel nostro sistem a, una norma di carattere eccezionale, che deroga alla norma ge­ nerale d ell’art. 158 C .P., onde la prescrizione decorre non dal giorno del com­ messo reato, ma dopo l’esaurimento della fase am m inistrativa ed eventual­ mente giudiziale di accertamento.

C a s s ., s e z . I , n . 499, 25 f e b b r a i o 1957, r io . B r u s a d e l l i - Giust. Fin., 1957, 163. Cfr. Cass., sez. I, n. 699, 9 aprile 1956, in questa R i v i s t a , 1957, 135 con nota di richiam i; Cass., sez. I, n. 1623, 9 dicembre 1955, i v i , 1957, 136.

4 6 4 . - A u to r ità a m m in is tr a tiv a - P re v io ric o rs o a m m in is tr a tiv o - S o cco m ­ b e n z a - S p ese.

Il principio secondo il quale, senza il previo ricorso amm inistrativo in tema di tributi locali, l ’Amministrazione non possa essere condannata alle spese, anche in caso di soccombenza, ha per presupposto necessario che la stessa abbia il potere di imposizione del tributo.

C a s s ., S S . U U . , n . 2483, 13 a p r i l e -26 g i u g n o 1957, C o m u n e d i C a m e r a t a N u o v a c . R i c c i - R iv.. Leg. F ise., 1957, 1826.

Cfr. Trib. Firenze, 7 gennaio 1956, in questa R i v i s t a , 1956, 361 con nota di richiamo; Cass., sez. I, 4 ottobre 1954, n. 3240, i v i , 1955, 182 con ampia nota di richiami.

4 6 5 . - R e g is tro - V e n d ita n u d a p r o p r ie tà - T a s s a z io n e su l v a lo re d e ll’in te r a p r o p r ie tà - E r r o r e - R ip e tiz io n e in d e b ito - C o n so lid a z io n e u s u f r u tto e n u d a p r o p r i e t à - S o lv e e t r e p e te - P r im a fa c ie - N o n ric o r r e .

L’imposta liquidata a titolo di consolidazione dell’usufrutto alla nuda pro­ prietà sul maggior valore accertato dalla Commissione distrettuale ha carat­ tere complementare, non suppletivo; torna, quindi, alla relativa controversia, applicabile il precetto del s o l v e e t r e p e t e .

Non ricorre l'applicazione del p r i m a f a c i e , per escludere l ’applicabilità del s o l v e e t r e p e t e , la circostanza che, per errore, sull’atto che trasferisce la nuda proprietà è sta ta percepita l ’imposta sul valore della piena proprietà (imposta ripetibile), dato che l ’imposta di consolidazione colpisce la differenza tra il valore della piena proprietà a ll’epoca della consolidazione e il valore tassato a ll’epoca del distacco.

C a s s ., S S . U U . , 7 m a r z o 24 g i u g n o 1957, n , 2418, D i P a l m a c . F i n a n z a - Riv. Leg. Fise., 1957, 1716.

Cfr. Comm. Centr., se. VI, 24 ottobre 1955, in questa R i v i s t a , 1957, 228, con nota-; App. Firenze, 3 aprile 1954, i v i , 1955, 437.