Pubblicazione trimestrale
Anno XVI - N. 4
DICEMBRE 1957
Spedizioni in abbonamento poniate * grappo IV
RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO
E S C I E N Z A D E L L E F I N A N Z E
Fondata da BENVENUTO GRIZIOTTI
(e
R IV IS TA IT A LIA N A DI D IRITTO FINAN ZIARIO)
d i r e z i o n e
L U I G I
E I N A U D I
D E L L ' U N I V E R S I T À D I T O R I N O
GIAN ANTONIO MICHELI
*■ Pubblicazionesotto gli auspici della Camera di Commèrcio di Pavia
■*-La R e d a z io n e è a Pavia, Istituto di Finanza presso l ’Università e la Camera di Commercio, Strada Nuova n. 65. Ad essa devono essere inviati manoscritti, bozze corrette, cambi, libri per recensione in duplice copia etc. Redattore Capo, Francesco Forte.
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INDICE-SOMMARIO
P A R T E P R I M A
STUDI IN MEMORIA DI BENVENUTO ORIZIOTTI
pag.
Marco Fanno - Pressione fiscale e situazione del b ila n cio ...
Francesco Forte- Intorno ad alcuni effetti sulla convenienza ad investire di un particolare tipo di imposta sul reddito e di imposta sul valore aggiunto ...
Attilio Garino Canina - L ’opera scientifica di Benvenuto Oriziotti .
Amedeo Gian nini - Sulla riforma della finanza locale__... Dino Jarach- La teoria finanziaria di Benvenuto Oriziotti . . . . . Libero Lenti - Sul significato d’almne formule per la misura della pres
sione t r i b u t a r i a ... 355 362 376 380 388 405
Gian Antonio Micheli - Privilegio per imposta straordinaria progressiva
sul patrimonio ed effetti della vendita fo r z a ta ...410
Gunter Schmòlders - Ideali tributari o tributi idealif Lo spostamento
dell’accento nell’im p o s iz io n e ... 42^
Sergio Steve - Appunti sulle società per azioni nella teoria finanziaria . 430
Frank M. Tamagna- Savings : Presentation and a n a l y s y s...438 OPERE RICEVUTE - RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI RECENTI
(segue a p. II).
P A R T E S E C O N D A GIURISPRUDENZA
Fil ip p o Gazzerro - In tema di effetti della classificazione del reddito di r.m. in categoria B o Ci ...
Enrico Zingales - L ’impresa di trasporto e le agevolazioni fiscali per il M e z z o g i o r n o...• • > * ...
Giovanni Ravagli - Le comunioni formate con più, titoli nell’imposta di
II
pag. Federico Maffezzoni - Il concetto di vendita, al minuto nella legge
sul-... 313
Renzo Po m in i - Ancora sulla non assoggettabilità all’I.Q-.E. del (.(.premio »
ai abbinam ento... 322 Franco Cesareo - Sul termine di notifica delle decisioni della Commissione
Provinciale in tema di imposte i n d i r e t t e ... 327 Gi u s e p p e Greco- Omessa unione di copia del bilancio alla dichiarazione
dei redditi; omessa presentazione della dichiarazione e presentazione del solo bilancio: conseguenze relative . ... 335
OPERE RICEVETE 452
RASSEGNA DI PUBBDICAZIONI RECENTI SENTENZE E DECISIONI ANNOTATE
Ricchezza mobile - Classificazione del reddito in categ. B o C, - Oppo- nibilità della res indicata (Commissione Centrale Sez. 1, 23 aprile 1956, n. 81225) (con nota di Fil ip p o Gazzerro) ...
R.M. - Industrializzazione Mezzogiorno - Impresa di autotrasporti - Non è opifìcio tecnicamente organizzato - Esenzione decennale - Non com pete (Commissione Centrale, Sez. 1, 19 dicembre 1956, n. 87343) (con nota di Enrico ...
Registro - Divisione - Beni pervenuti in comunione per titoli distinti - Attribuzione a un condividente di beni appartenenti all’altra comu nione - Permuta - Imposta di trasferimento (Corte di Appello di Venezia n. 735 , 25 novembre-16 dicembre 1954) (con nota di Giovanni
Ravaoli) ... Imposta generale sull’entrata - Vendita di scatolette di carne all’Am ministrazione militare - È vendita al minuto a norma dell’art. 16 D.E. 3 giugno 1943, n. 452 - E tassabile (Corte d’Appello di Roma, 18 gennaio 1955) (con nota di Federico Maffezzoni) ... Cambio - Operazioni in « clearing » - Premio di abbinamento - Imposta
generale sull’entrata - Non applicabilità (Corte d’Appello di Milano, Sez. I civ., 18 giugno 1957) (con nota di Renzo Pom ini) . . .
Diritto processuale tributario - Registro - Controversia di valutazione - Contribuente fallito - Competenza normale - Azione giudiziaria da parte della Finanza - Termine di notifica della decisione della Com missione provinciale in materia di valutazione - Non sussiste (Cas sazione, Sez. 1, 14 dicembre 1956-23 marzo 1957, n. 988) (con nota di Franco Cesareo) ... Dichiarazione dei redditi - Società a responsabilità - Omessa unione di
copia del bilancio - Non costituisce reato (Cassazione Penale, 9 aprile 1956, il. 702) (con nota di Gi u s e p p e Greco) ... Dichiarazione annuale dei redditi - Società tassata in base a bilancio -
INDICE PER MATERIA
AVVERTENZA. — I singoli tributi sono collocati in ordine alfabetico, se condo la loro denominazione specifica (per es. Imposta di Ricchezza Mobile, si cerchi sotto Ricchezza Mobile (Imposta di), Tassa sulle insegne sotto Insegne (Tassa sulle), ecc.). I numeri sono quelli delle massime del Massimario, ad ec cezione di quelli in corsivo che rinviano alla prima pagina delle sentenze e decisioni annotate.
A u to rità a m m in istra tiv a
' Accertamento, 449 , 458.
Competenza territoriale ufficio ac- certatore, 91, 343.
Motivazione ricorso gerarchico, 109, 110, 447.
Rappresentanza della finanza, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 113, 154, 155, 156, 157, 325, 326, 327, 328 , 329, 459, 467, 468, 472.
Ricorso gerarchico improprio, 109, 110, 331, 447.
A u to rità g iu d iz ia ria
(Vedi anche Contenzioso tributa rio).
Autonomia processi tributario e or dinario, 147.
Azione giudiziaria, 117, 151, 248, 333, 334, 335, 431.
Competenza A. 6 ., 150, 152, 153, 485, 540.
Controversie di estimazione sempli ce, 103, 148, 149, 248.
Deposito per multa, 81, 442, 443, 444, 445, 446.
Eccezione contribuente, 207. Foro erariale, 76, 116, 448. Motivazione contradditoria, 128. Notifica Avvocatura distrettuale,
330.
Opposizione ingiunzione, 113, 114, 119, 154, 155, 156, 157, 459, 128. Previo procedimento amministrati
vo, 151, 464.
Ricorso per Cassazione, 76, 77, 78, 79, 81, 326, 328, 330, 331, 386, 442, 443, 444, 445, 446, 450, 460.
Bollo
Atti non bollati, 64.
Delegazione di pagamento, 65. Effetto della regolarizzazione, 220. Giudizi contro l ’I.N.A.M., 257. Ripetizione imposta, 65.
C om m issioni a m m in istra tiv e
(Vedi anche Contenzioso tributa rio).
Calcoli per la determinazione dei valori, 82.
Carattere giurisdizionale delle Com missioni, 82.
Commisisoni distrettuali, 454. Competenza, 91, 92, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 310, 311, 451. Composizione Commissioni, 312, 313. Decisione G.P.A. in sede normale,
314, 331.
Facoltà delle commissioni di au mentare l ’imponibile, 93.
Giudizio di rinvio, 83, 22.
Motivazione delle decisioni, 86, 91, 105. 163.
Notifica, 452, 460.
Ricorso alle Commissioni, 211.
C o m p le m e n ta re (I m p o s ta )
Accertamento induttivo, 88, 208. Reddito confermato col silenzio, 89. Tenore di vita, 208.
Termine prescrizione rettifica Fi nanza, 89.
C onsum o (Im p o sta d i)
- '
-— , IV -—
Azione giudiziaria con provvedi mento ministro Finanze, 431. Colonia per tracomatosi, 429. Conferma dell’appaltatore, 118, 553 Consorzio agrario provinciale, 71. Consorzio nazionale produttori ca
napa, 72.
Domanda di oblazione, 138. Ingiunzione, 155, 456, 472.
Materiali da costruzione, 71, 72, 73, 137, 291, 429, 430, 555.
Morte appaltatore riscossione imp. consumo, 117.
Opifici, 430.
Prescrizione, 139, 554.
Rappresentanza della Finanza, 155, 472.
Ricostruzione, 291.
Spedizione fuori del comune, 557. Strada, 137.
Tentativo di evasione, 138. Vini spumanti, 554.
C ontenzioso tr ib u ta rio
(Vedi anche Commissioni Ammini strativo e Autorità Giudiziaria). Appello contribuente solidale, 109. Appello ufficio, 318, 319.
Condanna Amministrazione alle spese, 332, 333.
Controversia di valutazione, 335. Definitività decisioni delle Commis
sioni, 316.
Domanda rinvio intempestività av viso audizione, 178.
Eccezione di prescrizione proposta in Comm. Centr., 166.
Eccezione nuova in appello, 90, 158, 173.
Gestione d’affari processuali, 325. Mancata notifica motivi accerta
mento induttivo, 87, 88.
Motivi del ricorso o dell’appello, 56, 86, 88, 104, 170, 174.
Notifica a funzionario diverso dal l’Intendente, 74, 75, 76, 77, 154, 156, 157, 325, 326, 327, 328, 329. Notifica al defunto, 305, 452. Notifica all’apparente titolare, 2. Notifica a Società, consegna allo
amministratore nella sua casa, 96.
Notifica decisione oltre i termini, 317.
Notifica per affissione, 179.
Presentazione ricorso ufficio incom petente, 168.
Revocazione, 321, 322.
Ricorso contro il ruolo, 175, 323 324.
Ricorso interruttivo, 174, 320. Ricorso non firmato, 171, 172. Spese di lite, 332, 333. Termine appello, 173. Termine deposito, 167.
Termine notifica, 317, 335, 327. Ufficio competente a ricevere il ri
corso, 315.
C o n trab b an d o
Carburante agevolato, 482. Cartine per sigarette, 483. Destinazione diversa merce agevo
lata, 130, 131, 132, 415.
Detenzione in zona vig. dog., 133, 476. Nave straniera, 228. Orologi svizzeri, 421, 475. Pietrine focaie, 412. Quantitativi esigui, 126. Tabacchi esteri, 126, 127, 128, 141. 418, 419, 479, 480, 484. D iritto p e n a le
Agenti imposte di consumo, 292. Aggravante, 284, 413, 414, 419. Amnistia e indulto, 121. Apparecchi radioriceventi, 485. Art. 4 C. P-, 422. Art. 109 L. D., 134, 283, 420, 473. Art. 138 L, D., 474. Art. 148 D. D., 127, 479, 480. Attenuanti, 124, 419, 484.
Concorso materiale di reati, 129, 418.
Confisca doganale, 122. Cosa giudicata, 129. Domanda di oblazione, 138. Decreto penale intendentizio, 136. Delinquente abituale, 479. Deposito superiore a 50 litri, 411. Dichiarazione doganale inesatta,
285, 286.
Elemento psicologico del reato, 125, 126.
Esenzione tabacco greggio in colti vazione autorizzata, 416. Evasione I.G.E., 135, 136, 13//.
Imposte di consumo, 137, 138, 139. Infrazioni al divieto di importazio
ne, 129.
Mancata notifica processo verbale, 486.
V
Motivazione, 128, 132.
Nave sorpresa fuori zona vig. dog., 422, 423.
Omessa restituzione in termini, 477. Onere della prova, 133, 475, 476,
481.
Pena eccezionale - Motivo illegitti mità Cost., 141.
Prescrizione, 135, 136, 139, 28, 477, 478.
Presentazione merce visto dogana le, 417.
Prova indiziaria, 128, 475, 481. Reato complesso atipico, 127. Reato continuato, 123, 191, 192, 342. Reato istantaneo, 135.
Recidiva, abitualità, professionali tà, 412, 479, 480.
Responsabilità civile, 474. Spiriti, 411.
Tentativo, 138.
Tolleranza della polizia di confine, 125.
Trasbordo tabacchi esteri in acque italiane, 128.
D ogana
Controversia qualificazione merci, 300.
Diritto di licenza, 302.
E n tra ta (Im p o s ta g e n e ra le su lla )
Abbonamento, 104, 408, 542. Accertamento, 458. 540.
Accertamento globale evasioni per presunzione, 409.
Calcolo ammontare dell’imposta, 136, 282.
Commissioni ditte estere, 63. Competenza, 540.
Consumazioni accessorie ristoranti prima categ., 406.
Cooperativa di frutticultori - Som me trattenute per spese di lavo razione, 281, 546.
C.R.A.D., 407.
Determinazione imponibile, 545. Diritto di rivalsa, 543.
Emissione documento scritto, 544. Estimazione semplice, 103. Evasione, 135, 136, 409, 482, 131/. False attestazioni in fattura, 410. Libri contabili, 135, 136.
Notificazione, 541.
Premi di abbinamento, 322. Provvigioni, 63.
Rappresentanza della Finanza, 329.
Rettifica dichiarazione in sede con tenziosa, 408.
Ricorso, 211.
Riscossione - Criteri distintivi, 542. Termine reclamo, 453.
Vendite al minuto, 311t. Vendite a non soci, 407.
F a b b ric a ti (Im p o s ta su i)
Colonie marine, 194.
Esenzione venticinquennale, 194, 195.
Immobili patrimonio indisponibile dello Stato, 1.
Locali adibiti a scuole, 193.
F am ig lia (Im p o s ta d i)
Accertamenti e rettifiche d’uflìcio, 427.
Agiatezza, 289.
Avviso di accertamento con firma del Sindaco stampata, 106. Duplicazione concernente una sola
annata, HO. Imponibile, 455, 552.
Iscrizione a ruolo illegittima, 107. Iscrizione a ruolo senza riserva,
108.
Motivazione ricorso gerarchico, 109,
110.
Motivi dell’accertamento, 70. Obbligazione persona convivente
more uxorio, 551. Parroci, 70.
Pronuncia G.P.A. sulla residenza, 109.
Residenza, 109, 110, 180.
Ricorso gerarchico improprio, 109, HO.
Spettanza a Comuni e Provincie di verse, 109, HO, 180, 331.
Ip o te c a ria (Im p o s ta )
Controgaranzie, 268.
Credito alle medie e piccole indu strie, 55.
Garanzie di terzi, 267, 268. Ipoteca legare, 534.
Iscrizione ipotecaria a garanzia di cambiali, 55.
Mutuo cambiario, 38.
Mutuo imprese artigiane, 267. Rimborso imposta, 534.
N egoziazione (Im p o s ta d i)
VI
Competenza Comm. prov., 161, 162. Mancanza titolo definitivamente
negoziabile, 396. Titoli non emessi, 535.
P a trim o n io (Im p o s ta o rd . su l)
Azione giudiziaria, 334.
Omissione nella dichiarazione cer- tif. valut. titoli, 357.
Rettifica della Finanza, 357.
P a trim o n io (Im p o s ta s tra o rd . p ro g . su l)
Avviamento, 360, 361.
Cespiti denunziati da due contri buenti, 506.
Cespiti venduti, 359, 501. Competenza Comm. Centr., 164. Competenza territoriale ufficio ac
certatone, 343.
Debiti contratti all’estero, 364. Debito colonico, 365.
Determinazione del patrimonio, 93. Detrazione tributi, 215, 497. Dispersi sui campi di battaglia
esteri, 211.
Divisione ereditaria, 216. Donazione beni futuri, 507. Fabbricato a disposizione del pro
prietario, 363.
Inventario beni caduti in succes sione, 504.
Minimo denunziabile ed imponibile, 177.
Parere Comm. Cens. Prov., 94. Passività deducibili, 93, 215, 364,
365, 503, 508.
Penalità per infedele od omessa de nunzia, 11, 218, 219, 497, 498, 501, 502.
Presunzione, 497, 498, 504.
Questioni riflettenti la non corri spondenza dei fondi alle qualità di coltura catastali, 94.
Ricorso sul quantum alla Centrale, 177.
Sentenza dichiarativa morte pre sunta, 217.
Terreno edificabilc, 499. Titoli azionari, 505.
Valutazione colonia ad melioran- dum, 362.
Valutazione quote consorzi agrari, 500.
Valutazione scorte, 214.
Valutazione sintetica, 497, 498. Valutazione terreni, 94, 212, 213, 499.
P a trim o n io (Im p o sta stra o rd . p ro p . su l)
Competenza, 451.
Fondazione di fatto, 358.
Notifica contribuente defunto, 452. Omessa dichiarazione, 451.
P ro fitti di g u e rra e co n tin g en za
Affitto fondi rustici, 352.
Attività illecita esplicata da S.R.L., 90.
Autonomia del tributo, 353. Detrazione del 50 e 20 %, 352. Detrazione perdite, 493.
Eccezioni del contribuente - Propo nibilità in sede d’appello, 90. Improvvisato affarismo, 495.
Lavori eseguiti a regia per lo Sta to, 9.
Morosità pagamento, 209. Notifica, 210, 352.
Rappresentanza della finanza, 76_. Vendita prodotti boschivi propri,
354.
Violazione norme sul razionamento, 496.
P ro fitti di reg im e
Alienazione beni soggetti ad avoca zione, 356.
Attività d’intermediazione, 355. Competenza territoriale ufficio ac-
certatore, 91.
Contraversie - Competenza, 91, 92. Detrazione passività, 494.
Domanda di danni, 10. Morte del contribuente, 91, 92. Rappresentanza della Finanza, 77,
78, 325, 326.
Revoca sequestro conservativo, 10.
R eg io n i
Determinazione aliquota I. G. E., 299.
Determinazione regimi speciali im posizione I.G.E., 293.
Esazione imposte erariali, 297, 298. Legittimità costituzionale, 193, 432, 433, 435, 438.
Modifica imposte attribuite in parte alla Regione, 140.
Nomina membri Commissione im poste, 295.
Potestà normativa, 293, 434, 436. Revisione valori ai fini imposta di
VII
Ricorsi avverso ordinanza Inten dente, 294. Riforma fondiaria, 437. R egistro Abbonamento, 258, 523. Accertamento valore, 13, 95, 96, 97, 98, 366. Accessione, 254.
Acqua, gas ed elettricità, 15, 231, 377.
Acquisto immobili danneggiati dal la guerra, 99.
Agevolazioni fiscali, 512, 513, 517, 519, 520, 521, 524, 530, 532, 120: Alienazione immobile dotale, 381,
382.
Apertura di credito garantita da pegno, 12.
Appalto, 18, 32, 33, 34, 260, 372, 373, 375, 377, 509, 510, 511, 514, 517. Appalto e concessione ammin., 14,
377, 101.
Appalto e vendita - criteri discri minanti, 33, 221, 368, 370, 374. Appalto separato rifiniture, 368, 369,
370.
Associazione in partecipazione, 13, 236.
Attestazione Sindaco o Ufficio Ge nio Civile, 99, 367.
Atti dichiarati nulli, 51, 53. Atti condizionati, 524, 531, 537.
Atti non registrati, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 100, 240, 241, 255, 385, 386, 515, 531.
Azienda, 16, 17, 30, 31, 245. Bonifica, 262, 263, 264.
Caso d’uso, 19, 33, 230, 238, 239, 374. Cessione immobile posto su terreno
demaniale, 235.
Cessione quote s.r.l., 391, 392. Cessione permesso ricerca minera
ria, 247.
Cessione sfruttamento miniera di zolfo, 52.
Concentrazione di aziende, 30, 31. Concessione pubblico servizio, 222. Concordato valore, 146, 528. Consorzio agrario, 37, 379.
Contratto di fornitura alle ammini strazioni statali, 25, 221, 376. Contratto di spedizione, 18. Contratto per persona da nominare,
101, 252.
Contratto utenze telefoniche, 258. Contratto verbale di trasporto, 19.
Contributo spese impianto linea, 378. Cooperativa, 259. Cooperativa edilizia, 39. Corrispondenza commerciale, 53. Credito agrario, 28. Credito cinematografico, 523, 524. Crediti verso lo Stato, province, co
muni ed enti di credito, 532. Data certa, 114, 242.
Data della valutazione, 243, 244. Debito di valuta, 48.
Decadenza per tardiva registrazio ne, 40, 264, 265.
Dichiarazione contestuale, 34, 35, 37, 39, 262, 263, 371.
Divisione, 226, 380.
Divisione beni di plurima prove nienza, 232, 233, 234, SOS. Donazione in contemplazione di ma
trimonio, 401.
Donazione tra coniugi annullata, 237.
Efficacia rinviata, 527. Enfiteusi, 42, 95.
Enunciazione in scrittura privata, 243.
Enunciazione in sentenza, 26, 249, 250, 390.
Enunciazione rivelata dai versa menti I.G.E., 251.
Fallimento, 22, 528.
Fideiussioni da parte di terzi, 229, 230.
Finanziamento per la ricostruzione, 383.
Finanziamento verso cessione di credito contro PP. AA., 375. Forza maggiore, 372.
Garanzia di terzi, 27.
Giudizi contro l ’I.N.A.M., 257. Giudizio di valutazione, 17, 165,
245, 247.
Immobili danneggiati dalla guerra, 513, 530. Imposta complementare, 99, 249. Imposta di consolidazione, 228. Imposta di locazione, 224. Imposta di obbligo, 378. Imposta di retrocessione, 16. Imposta di titolo, 25, 256. Imposta proporzionale, 525, 527, 529
Vili Mutuo cambiario, 38. Mutuo condizionato, 537. Mutuo fondiario, 27. Nuda proprietà, 36, 228, 246, 394, 512. Notifica al venditore, 97. 308. Nullità di atti, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 255, 381, 382. Occultazione di prezzo, 18, 250. Onere dell’imposta, 239, 25. Pagamento dilazionato, 525, 526. Pena pecuniaria per occultazione ài
prezzo, 18, 250.
Permuta, 518, 519, 520, 531. Pertinenze vendute con prezzo se
parato da quello dell’immobile, 21, 387, 388.
Prescrizione, 249.
Presunzione trasferimento pertinen ze, 384.
Promessa di vendita, 49, 244, 531, Proroga termine decadenza e pre
scrizione, 98.
Prova entità del danno, 35. Rappresentanza della finanza, 79,
154, 157, 327.
Responsabilità del notaio, 395. Rettifica alla divisione, 380. Ricostruzione, 34, 35, 36, 261, 370,
383, 517, 120.
Ricostruzione impianti industriali, 3j5, 79.
Ricostruzione opere pubbliche, 32, 260, 371.
Riforma agraria, 519.
Rimborso imposta, 49, 50, 51, 52, 53, 256, 381, 514, 533.
Rinunzia a decadenza da parte del Comune, 24.
Scadenza in giorno festivo del ter mine, 366.
Scritto ad substantiam, 100. Sentenza dichiarativa di nullità,
382.
Serbatoi e laghi artificiali, 266. Servizi m arittim i sovvenzionati,
229.
Società azionaria, 529, 111. Società di fatto, 22, 249, 390, 522. Società per azioni scaduta, 29, 389. Solidarietà processuale e sostanzia
le, 97.
Sospensione azione in giudizio, 240, 241, 385.
Sospensione imposizione scrittura privata invalidata per nullità, 98. Sovraprezzo azionario, 11.
Stralcio di quota, 393. Tassa sul titolo, 538,
Tempo di riferimento per la valu tazione, 20, 22.
Termine decadenza, 510, 511. Termine di prescrizione ripetizione
imposta, 51.
Terreno soggetto a scorporo, 50, 51. Transazione tra coeredi, 20. Trasferimento tra parenti entro il
terzo grado, 114, 384.
Trasformazione di società in liqui dazione, 225.
Usucapione, 533.
Usufrutto, 36, 228, 246, 394, 465, 512.
Vendita area fabbricabile, 521. Vendita occulta presunta, 395. Vendita merce a consegna dilazio
nata, 223.
Vendita nuda proprietà, 465. Vendita sotto condizione sospensi
va, 23, 49.
Vendita tra commercianti, 238. Verbale di aggiudicazione, 40.
R icchezza m o b ile (Im p o s ta d i)
Accertamento diretto al nome del creditore, 4
.
Accertamento in base a bilancio, 350.
Accertamento induttivo, 84, 85, 86, 87, 349, 350, SOI.
Avviamento, 198, 199, 200, 201. Classificazione del reddito, 176, 289. Compensi ai soci, 348.
Contributo dello Stato, 197. Dichiarazione unica annuale, 84,
85. 86, 204.
Enti collettivi trasformazione pro dotti, 206, 344.
Esenzione, 489, 490, 491. Estimazione semplice, 87.
Finanziamento del socio, 4, 5, 345. Immobile destinato ad impresa in
dustriale, 3.
Industrializzazione Mezzogiorno, 489, 490, 297, 491.
I.N.P.S., 207.
Interessi Casse Risparmio, 196, 346, 487.
Interessi passivi, 6, 345. Motivazione accertamento, 350. Mutui, 487.
Notifica società di fatto, 205, 306, 307.
Presunzione di interessi, 4, 5. Rappresentanza della Finanza, 80. Redditi dei notai, 8, 349.
IX
Rettifica da parte dell’Ufficio, 84, 204.
Soccida, 351.
Società di fatto, 351.
Società tassata in base a bilancio, 488, 492, 3S5. Soggetto d’imposta, 2. Sopravvenienze passive, 348. Spese deducibili, 6, 7, 203, 347, 348. Stipendi, 347. R iscossione Aggio dell’esattore, 186.
Appalto riscossione imposte di con sumo, 117, 118.
Carenza di certezza ed esigibilità del credito, 113.
Decreto di sospensione Presidente del Tribunale, 113.
Deposito del prezzo, 337. D iritti aggiudicatario, 337.
Elementi essenziali dell’ingiunzio ne, 115.
E.N.A.D., 187.
Esecuzione immobiliare, 337, 218. Esecuzione presso i terzi, 336, 469.
Fallimento contribuente moroso, 190, 338. Falimento fiscale, 112. Fallimento ordinario, 112, 469, 218. Foro erariale, 116. Indennità di mora, 3, 188. Ingiunzione, 20, 113, 114, 116, 119, 154, 155, 156, 157, 467, 468. Ingiunzione del Comune all’appal
tatore, 341.
Ingiunzione per riscossioni entrate patrimoniali dello Stato, 120. Irretrattabilità dell’aggiudicazio
ne, 189.
Ist. Naz. Commercio con l ’estero,
120.
Legittimazione passiva intendente finanza, 467, 468.
Omissione invito al pagamento, 113. Onere della prova, 119.
Premi o contributi assicurativi, 119. Presunzione cessione di esercizio,
111.
Privilegio, 102, 111, 3, 187, 188, 339. Responsabilità del liquidatore, 466. Riscossione a mezzo ruoli o ingiun
zioni, 340, 470, 471. Soprattassa, 102.
Spese del giudizio, 111.
Solve e t re p e te
Controversia d’imposta, 183.
Fallimento fiscale, 112,
Imposta complementare, 99, 114. Imposta di successione, 536. Imposta Generale Entrata, 458. Imposta suppletiva, 114.
Opposizione di erede alla liquida zione dell’imposta, 102.
Opposizione ingiunzione, 113, 114, 119 456.
Prima facie, 113, 341, 461, 465. Questioni di giurisdizione, 182, 462. Rimessione ai primi giudici, 185. Sistema dei ruoli e sistema dell’in
giunzione, 184. Tassa pubblicità, 556. Tassa sul consumo, 557.
Successione (Im p o s ta d i) e D o n azio n e
Azienda commerciale, 273. Azioni ed obbligazioni, 276, 536. Azioni ed obbligazioni, 276. Beneficio d’inventario, 102, 275. Beni soggetti a riforma fondiaria,
403.
Certificato Pubblica Amministrazio ne, 62.
Cessione di titoli per girata non annotata prima della morte, 271. Concordato - Errore estensione del
fondo, 277.
Credito danni dì guerra, 274. Cumulo delle donazioni, 60, 399, 400. Debiti, 62, 102, 278, 279, 280. Dichiarazione giudiziale di filiazio
ne dopo morte padre naturale, 402.
Donazione ad ente morale non an cora riconosciuto, 54.
Donazione in linea retta, 253, 401. Fallimento post mortem, 58, 405. Gioielli, denaro e mobilio, 275, 404. Legato con obbligo di manutenzio ne e officiatura di cappella fune
bre, 61.
Oggetto imposta valore globale, 270. Privilegio, 102.
Reciproca rappresentanza proces suale fra erede e legatario, 516. Rimborso imposta, 50.
Rinunzia all’eredità, 272. Supplemento d’imposta, 539. Violazioni fiscali, 397, 398.
S u rro g azio n e d elle tasse di bo llo e re g istro (Im p o s te in )
Assicurazioni, 57. Navi, 57.
— X
T asse e im p o ste in g en e re
Assolvimento del tributo - Impossi bilità contestazione condebitore solidale, 145.
Benefici fiscali ex art. 35 h. 11 gen naio 1951, n. 25, 143, 144, 264, 303. Contributo utenza stradale, 440. Decreti legislativi del periodo co
stituente, 269. Domicilio fiscale, 441.
Esonero contrattuale dalle imposte, 302, 439.
Interessi su somme indebitamente percette, 73.
Interpretazione estensiva leggi tri butarie, 301.
Mancata allegazione mandato, 457. Notifica all’albo pretorio, 304. Notifica alla figlia del contribuente
in pubblica via, 309.
Pagamento da parte di un solo ob bligato in solido - Gestione d’af fari, 142.
Pena pecuniària, 152, 153. Prescrizione, 463.
Soprattasse - Inapplicabilità privi legio, 102.
T rib u ti locali
Imposta sulle industrie, 288. Imposta sulle insegne, 290. Nettezza urbana, 509, 101.
Previo ricorso amministrativo, 464. Riscossione, 470, 471.
Sospensione prefettizia iscrizione a ruolo, 181.
Tassa occupazione suolo pubblico, 340, 470, 471.
Tasse comunali - Gestione in ap palto, 471.
Tassa pubblicità, 556.
Tributo esportazione generi larga produzione, 428.
T rib u ti speciali e tasse
Contributi Ente Turismo, 69. Contributo di fognatura, 550. Contributo di miglioria, 66, 67, 424,
425, 426, 547, 548, 549. 425, 426.
Corrispettivi uso bombole metano,
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formazione del prezzo dei beni esistenti in quantità fissa -
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tari attuali, voi. di p. 327 ... L. 1.500
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voi. di p. XI-200 ...L. 800
III -
Ercole Calcaterra:L’agricoltura nello sviluppo delle economie
arretrate, voi. di p. V I I I - 1 5 6 ... E- 800
IV -
Franco Fe r o l d i:Formazione del capitale e politica creditizia
nello sviluppo economico, voi. di p. VIII-128 .
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mica, voi. di p. VIII-204
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VI
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ciascuna — da assegnarsi a tesi di laurea su argomento di ca
rattere sociologico, discusse presso le Università italiane nel
corso dell’anno accademico 1957-5S, che si distinguano per par
ticolare rigore scientifico.
Sarà data preferenza ai lavori che verteranno sui seguenti temi
o su alcuni aspetti di essi:
gli studi sociologici in Italia nel secolo XIX;
gli studi sociologici in Italia nell’ultimo cinquantennio;
l’idealismo e la crisi della sciologia in Italia;
la sociologia come scienza autonoma e i nessi con le altre
scienze ;
problemi metodologici della sociologia;
leggi sociologiche, esistenza e valore;
sociologia e storia;
la statistica nell’indagine sociologica;
quel che vive della sociologia di Pareto;
elementi ed aspetti sociologici nel pensiero giuridico ita
liano;
i vari aspetti dello storicismo e la sociologia storicista di
Luigi Sturzo.
S T U D I IN M E M O R I A
D I
B E N V E N U T O G R I Z I O T T I
PRESSIONE FISCALE E SITUAZIONE DEL BILANCIO
1.
—i Lo spunto a questa breve nota ci fu offerto da una tabella,
della quale riproduciamo qui sotto i dati più interessanti, ricavata
da un recente volume del Ministero delle Finanze (1), e dai commenti
che per illustrarla furono trasmessi dalla Radio Italiana. La parte
della tabella da noi riprodotta fornisce la misura del carico tribu
Anni
T ributi prelevati dallo Stato, Regioni, Provincie e Comuni
(in m iliardi di lire)
R eddito nazionale (in m iliardi di lire)
Carico trib u tario
(a) (b) (c)
(
ì=
t)
1938 . . . 28,6 136 21,6%
1949 . . . 1,193,0 6,961 17,0%
1954 . . . 2,350,0 (2) 10,685 22,0%
tario, cioè, secondo la terminologia corrente fra gli economisti, della
pressione fiscale globale media, desumendola, siccome appunto sug
gerito da questi, dal rapporto tra l’ammontare complessivo dei tri
buti e il reddito monetario nazionale (3). E i commenti
radio-tra-(1) Ministero delle Fin an ze, L ’attività tributaria dal 1949-50 al 1954-55, Roma, 1955, pagg. 222-3 e 307.
(2) Secondo i dati ufficiali pubblicati nel volume sopra citato, le entrate tributarie dello Stato ammontarono nell’esercizio 1954-55 a L. 2,034.5 miliardi, e quelle degli Enti minori territoriali, per tributi locali, addizionali e sovra- imposte a tributi erariali, ammontarono nel 1954 rispettivamente per i Co muni a L. 296,6 miliardi, per le Province a L. 55,1 miliardi, per le Regioni a miliardi 1,7, e quindi complessivamente a L. 353,4 miliardi (pag. 24).
Sillessi miravano a mettere in rilievo la particolare e, diremmo quasi,
fortunata condizione dei contribuenti italiani elie, con una pressione
fiscale del 22 % nel 1954, pari a quella del 1938, sarebbero, alla luce
di coteste cifre, fra i contribuenti dell’Europa Occidentale i meno
gravati. Se non che i dati della tabella e i commenti die la illu
strano lasciano alquanto perplessi e suggeriscono alcune considera
zioni d’ordine generale in merito al computo della pressione tribu
taria, che, ancorché ovvie, meritano di .essere esposte ed esaminate.
Si avverta che nelle indagini che seguono prescindiamo dagli errori
da cui cotesto computo può nel caso specifico essere viziato, in
conseguenza o di un errato doppio computo di alcuni cespiti del red
dito monetario (4), o delle difficoltà di valutare questo con esattezza
in un periodo come l ’attuale di espansione economica e di insta
bilità monetarie; prescindiamo del pari dai rilievi che con fonda
mento vengono spesso mossi, specialmente in relazione ai confronti
internazionali, che il computo dovrebbe effettuarsi a stretto rigore
in termini di utilità anziché di valori monetari, essendo il prelievo
di una data quota del reddito monetario nazionale diversamente
oneroso per la massa dei contribuenti, secondo l ’entità di cotesto
reddito prò capite ; e prescindiamo infine dalla posizione negativa
estrema che rispetto al problema prendono alcuni studiosi pur auto
revolissimi, i quali dal fatto che fra gli elementi del reddito nazio
nale si includono anche i servizi resi dagli enti pubblici alla collet
tività (5), negano addirittura 1’esistenza di un problema della pres
sione tributaria, argomentando che, nella misura almeno in cui il
valore monetario di cotesti servizi è equivalente all’ammontare dei
tributi, gli enti pubblici restituiscono ai contribuenti sotto forma
di servizi quanto hanno loro prelevato a titolo di imposte e che
quindi l ’onere che nel fatto questi risentono da cotesti prelievi deve
ritenersi nullo ((>).
Scienza delle Finanze, I I edizione, voi. I, pag. 300; Boldrini, International comparisons on thè hurden of taxation, Roma, 1925; Mo rselli, Compendio di Scienza delle Finanze, 21a edizione, Padova, 1952, pagg. 31 e 40; Fanno, Ele menti di Scienza delle Finanze, 22« edizione, Torino, 1957, pag. 36.
(4) Jannaccone, Sai calcolo del reddito nazionale, in Giornale degli Eco nomisti, marzo-aprile 1957, pag. 128 e segg.
(5) De Vit i De Marco, Principi di Economia Finanziaria, Torino, 1934, eap. XV, pagg. 190 a 210; Ein a u d i, Del così detto prelievo dell’imposta e dei suoi effètti sulla valutazione del reddito e della ricchezza di un paese, in Riforma Sociale, maggio-giugno 1929, pagg. 225 a 238.
— 357 —
Ma il computo della pressione tributaria, così come viene im
postato dalla generalità degli studiosi e viene nel caso specifico im
postato anclie dal nostro Ministero delle; Finanze, presenta imperfe
zioni e manchevolezze che assumano in alcuni casi, se non sempre,
una notevole rilevanza e appunto perciò vogliono essere segnalate.
Viene cotesto computo per lo più eseguito non tanto come fine
a se stesso quanto al fine di conoscere col suo mezzo il costo relativo
per la collettività dei servizi degli enti pubblici. E ciò natural
mente nell’implìcito presupposto che l ’indice della pressione tribu
taria sia anche l ’indice di cotesto costo (7). Ora tale presupposto è
fondato nei casi in cui le entrate pubbliche siano costituite esclu
sivamente o quasi da tributi, e i bilanci degli enti pubblici si chiu
dano in pareggio ; perchè in cotesti casi il rapporto tra l ’ammon
tare dei tributi e il reddito collettivo conoide col rapporto tra que
sto e il costo dei pubblici servigi, e il computo del primo fornisce
anche l’espressione numerica del secondo. Ma nei casi in cui i bi
lanci degli enti pubblici si chiudano in disavanzo, e ciò non già in
via eccezionale in un anno isolato, bensì sistematicamente in una
successione di anni, e ai disavanzi si provveda mediante prestiti,
come è appunto il caso attuale dell’Italia, i due rapporti non coin
cidono fra loro e il computo della pressione tributaria si riduce a
una semplice esercitazione aritmetica priva di qualsiasi valore e si
gnificato agli effetti della determinazione dell’onere dei servizi pub
blici per la collettività, e provante soltanto l’incapacità degli enti
pubblici a contenere le spese entro i limiti della capacità contributiva
della collettività, oppure l ’incapacità della amministrazione finan
ziaria a rastrellare i tributi necessari a coprire la spesa dei servizi
da essa ritenuti indispensabili. La conclusione di carattere generale
che se ne ricava è pertanto la seguente : che il computo della pres
sione tributaria, così come generalmente eseguito, vale quale mezzo
— 358 —
per conoscere il costo relativo dei pubblici servizi, solo nei casi
di bilanci degli enti pubblici in pareggio, e non vale invece in quelli
di bilanci in disavanzo. Per quest’ultimi, onde esso non si risolva
in un inutile conteggio privo di interesse e significato, esso vuole
essere opportunamente integrato o modificato, e ciò o aggiungendo
ai tributi prelevati l’ammontare dei disavanzi, oppure, il che è lo
stesso, ponendo a base del computo, anziché l ’ammontare dei tri
buti aumentato dei disavanzi, l ’ammontare delle pubbliche spese ef
fettive. Operando nell’uno o nell’altro modo sui dati forniti dal Mi
nistero delle Finanze nella tabella sopra riportata, si ottiene per il
1954 un indice del 28,5 % invece che del 22, e quindi verosimilmente
più vicino di questo a quello reale (8).
(8) Seguendo il primo dei due sistemi indicati cotesto indice fu ricavato per il 1954 nel modo seguente. I dati esposti rappresentano milioni di lire. E ntrate effettive dello S t a t o ... L. 2,182,400 E ntrate effettive dei C o m u n i ...L. 441,119
E ntrate effettive delle P r o v i n c e ... L. 108,370 Entrate effettive delle R e g io n i...L. 57,348
—--- L. 606, &37 T o t a l e...Tj. 2,789,237 meno partecipazione e concorso dello Stato alle spese degli
enti pubblici te r r ito r ia li...L. 221,500 entrate effettive al netto di duplicati dello Stato e degli enti
pubblici territoriali m i n o r i ...L. 2,567,737 Disavanzo dello S t a t o ... L. 352,200
Disavanzi degli enti minori . L. 131,600
--- L. 483,800 Totale entrate effettive e disavanzi . . . . L. 3,051,537 Seguendo il secondo dei due sistemi indicati cotesto indice fu ricavato nel modo seguente:
Spese effettive dello S t a t o ...L. 2,534,600 meno compartecipazioni e concorso dello Stato alle spese
degli enti pubblici m i n o r i ... L. 221,500 Spese nette effettive dello S t a t o ... L. 2,313,100 Spese effettive dei C o m u n i... L. 557,196
Spese effettive delle P ro v in c ie ... L. 125,570 Spese effettive delle R e g i o n i ... E. 55,700
--- L. 738,466 Totale spese e f f e t t i v e ... L. 3,051,566 Rapporto tra entrate effettive (3,051,537) o spese effettive (3,051,566) dello Stato, dei Comuni, delle Provincie e delle Regioni, e il reddito nazio naie (L. 10,685,000 milioni) = 28,5 %.
— 359 —
2.
Le conclusioni precedenti ci portano ora a considerare
un altro problema che col primo ha rapporti strettissimi, quello cioè
delle ripercussioni economiche di una successione di disavanzi co
perti con prestiti. Non intendiamo con ciò riaprire la discussione
sulla vecchia controversia degli effetti dei prestiti e delle imposte
straordinarie sulle generazioni presenti e future, controversia che
da Ricardo in poi (9) fu l’oggetto di ampie e acute indagini da
parte di economisti di ogni paese e particolarmente italiani (10) e
alla quale il prof. G rizi otti portò pure contributi notevoli (11).
IL
nostro compito è qui più modesto e cioè di determinare le conse
guenze immediate dei disavanzi di bilancio e della loro copertura
a mezzo di prestiti nei vari casi secondo l ’origine dei disavanzi.
Se il disavanzo è dovuto a spese dello Stato per investimenti di
rettamente produttivi ed è uguale alPammontare di questi, la sua
copertura a mezzo di prestiti altro non fa che mobilitare e convo
gliare verso cotesti investimenti il risparmio volontario del pub
blico come se si trattasse di investimenti privati, ma a spese per
un uguale ammontare di questi ; e il disavanzo creato da cotesti in
vestimenti e in cotesto modo coperto può avere l ’effetto di rallen
tare lo sviluppo del reddito e delle attrezzature del paese solo nella
misura in cui gli investimenti pubblici risultino eventualmente meno
produttivi di quelli privati, che in loro vece sarebbero stati altri
menti eseguiti. In questo caso il computo della pressione, tributaria
va effettuato nel modo generalmente seguito, cioè senza tener conto
del disavanzo, non potendo considerarsi come pubblici servizi gli in
vestimenti pubblici direttamente produttivi.
Se il disavanzo è invece dovuto ad aumento degli stipendi dei
pubblici funzionari senza corrispondente aumento o miglioramento
dei servizi pubblici, la copertura del disavanzo mediante prestiti
si risolve, per la parte dell’aumento del reddito dei pubblici fun
zionari che questi non risparmiano, nella destinazione al consumo
(9) Ricardo, Funding System, nel IV volume delle opere del Ricardo pubblicate da P. Sraffa, pag. 185 e segg. . ,,.
(10) Messedaglia, Dei prestiti pubblici e del migliore sistema di con solidazione, Milano, 1850, pagg. 31-2; Loria, Attorno ad al™niJ Z ? Z r ™o nauti nella Scienza Economica, in Studi Senesi, 1884, pag. 48, Ri ‘ ’ Teoria dei prestiti pubblici, Milano, 1879, pagg. 58-9; De Vit i De Mabw Con tributo alla teoria del prestito pubblico, in Saggi di Economia e Finanza Roma, 1898; Pa n t a l o n i, Imposta e debito in riguardo alla loro vre8Sl Scritti vari di Economia, III volume, Roma, 1910, pagg. 301 a “ r
— 360
dei risparmi volontari con cui i prestiti sono sottoscritti, con con
seguente diminuzione delle disponibilità per nuovi investimenti e
rallentamento del ritmo di sviluppo dell’economia del paese.
Se il disavanzo è dovuto alla prestazione di pubblici servizi ec
cessivi, comportanti un costo totale superiore a quello delle entrate
tributarie correnti, la sua copertura a mezzo di prestiti reca, con
qualche differenza dipendente dalle ripercussioni dei pubblici ser
vizi prestati in eccesso, gli stessi perturbamenti che nel caso pre
cedente. E in entrambi i casi il computo della pressione tributaria
per essere razionale e conclusivo deve essere eseguito con l ’aggiunta
degli espedienti integrativi precedentemente indicati.
Ma cotesto sistema di copertura dei disavanzi non può essere
proseguito all’infinito, sia perchè l ’onere degli interessi dei prestiti,
cumulandosi via via, finisce col diventare intollerabile, sia perchè
il crescente indebitamento finisce coll’ingenerare nei risparmiatori
sfiducia verso lo Stato e rendere a questo sempre più difficile e one
roso il collocamento dei prestiti. Cosicché presto o tardi lo Stato
trovasi costretto a eliminare a qualsiasi costo il disavanzo. Il che
esso può fare o riducendo le spese, cioè sopprimendo i servizi meno
importanti ed urgenti, oppure aumentando le entrate mediante l ’ina
sprimento dei tributi, oppure mediante questi due espedienti insieme.
effettuali-— &>1 effettuali-—
dosi a spese della totalità dei risparmi volontari clie si sarebbero
altrimenti investiti nei prestiti pubblici, lascia un residuo di risparmi
disponibili per altri investimenti e rende pertanto possibile un’acce
lerazione del ritmo di sviluppo dell’economia del paese. Che se in
vece lo Stato ricorre alla seconda soluzione dopo una lunga serie di
esercizi in disavanzo e quindi di moderato onere fiscale, i contri
buenti finiscono, analogamente a quanto accade per le pigioni bloc
cate, coll’aggiustare i loro consumi in relazione a ll’ammontare del
reddito che il moderato carico fiscale e le basse pigioni lasciano loro
disponibile, acquistando abitudini di maggiore agiatezza che, una
volta acquisite, difficilmente possono essere abbandonate. Cosicché
quando più tardi le imposte vengono via via inasprite per eliminare
il disavanzo, il loro inasprimento e destinato a effettuarsi esclusiva-
mente o quasi a spese del risparmio. E in questo caso pertanto l ’eli
minazione del disavanzo, uon aumentando il flusso dei risparmi vo
lontari disponibili per investimenti produttivi, non esercita alcuna
influenza benefica sul ritmo di sviluppo dell’economia del paese.
Se infine lo Stato provvede a eliminare il disavanzo mediante
entrambi i provvedimenti indicati la sua eliminazione determina, per
la parte imputabile alla diminuzione delle spese, effetti analoghi a
quelli indicati per il secondo caso, con le discriminazioni proprie ai
sottocasi considerati.
Perciò la soppressione dei disavanzi ha ripercussioni diverse sul
flusso dei risparmi volontari e sul ritmo di sviluppo dei sistemi se
condo il modo in cui essa è effettuata. Ma una volta effettuata i
tributi tornano a essere, secondo le sane norme di finanza, le fonti
quasi esclusive delle pubbliche entrate. Ed allora, richiamandoci al
punto dal quale abbiamo preso le mosse, il computo della pressione
tributaria potrà nuovamente eseguirsi coi soli dati dei tributi e del
reddito, certi, qualora l ’ammontare di questo sia dovutamente cal
colato, di ricavare da esso un indice di cotesta pressione non molto
lontano dalla realtà.
Marco Fanno
INTORNO AD ALCUNI EFFETTI SULLA CONVENIENZA AD
INVESTIRE DI UN PARTICOLARE TIPO DI IMPOSTA SUL
REDDITO E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
I
1.
Al fine di stimolare gli investimenti, il Kalecki lia prospet
tato, in uno studio sulla politica finanziaria per il pieno impiego (1),
pubblicato nel 1914, l’opportunità di modificare l’imposta sul reddito
netto (2), trasformandola in una imposta che colpisca il reddito
al lordo degli ammortamenti ma diminuito dalle spese per gli in
vestimenti in beni durevoli. Lo schema che il Kalecki ha breve
mente esaminato per l ’imposta sul reddito può essere introdotto anche
nelle imposte sul valore aggiunto : in luogo del tributo sul valore
aggiunto netto, ossia del tributo che colpisca, a carico dell impien-
ditore, la somma di salari + interessi + profitti netti, si può con
siderare l ’opportunità di ricorrere a ll’imposta gravante sulla diffe
renza fra gli incassi ottenuti nell’esercizio e le spese per l ’acquisto
di capitale fisso e per il consumo di capitale circolante compiute
nello stesso periodo, cioè a dire sulla somma di interessi -f salari +
(1) Cfr. Kalecki, Three Ways to fu ll Employment, in The Economics of Full Employment, Studies prepared at the Oxford University Institute of Sta tistics. Blackwell Oxford, 1944. p. 45-46 e 52, 54. Lo schema del Kalecki e brevemente considerato da A. H . Hansen, Economic Policy and Full Employ ment, New York, 1947, p. 142-143; E. C. Brown, Business-Income Taxation and Investment Incentives, in Income. Employment and Public Policy. Essays in Honor of Alvin II. Hansen, New Rork. 1948; E. R. Rolph, The Theory of fiscal economics, University of California Press, 1954, 279 ss. ; U. K. Kicks, Public Finance, London, 1947, p. 226, nel testo e a nota (2), fa riferimento allo schema del Kalecki. ma sembra interpretarlo in modo diverso da quello suo proprio.
363 —
+ profitti al lordo degli ammortamenti — investimenti in capitali du
revoli. L’imposta sul valore aggiunto che vige in Francia si avvi
cina, appunto, dopo la riforma del 1953 55, a questo tipo di tas
sazione. Infatti ogni impresa sottoposta all’imposta sul valore ag
giunto, in Francia, è tenuta a pagare, per ogni periodo di accerta
mento, la somma che risulta moltiplicando gli incassi del periodo
per l ’aliquota fissata dalla legge e quindi detraendo da tale somma
l’ammontare delle spese per capitale fisso e circolante compiute dal
l ’impresa nello stesso periodo moltiplicate per l’aliquota che la legge
stabilisce a carico degli incassi dei produttori di tali beni (3).
2.
È noto che l ’imposta sul reddito, per il fatto di ridurre
il compenso ottenuto dall’imprenditore sugli investimenti, produce
una tendenza alla diminuzione della convenienza ad investire. Ciò,
beninteso, se si prescinde dagli effetti della spesa pubblica.
Il Kalecki ha dimostrato che adottando, in luogo dell’imposta
sul reddito netto, una imposta sul reddito al lordo di ammorta
menti ma diminuito dalle spese per gli investimenti la tassazione
lascerà invariata la convenienza assoluta ad investire, rispetto a
quella che esisteva prima dell’imposta.
La dimostrazione, che suppone talune condizioni semplificate,
si svolge nel modo seguente.
Assumiamo che, in assenza di ogni imposta, 1 impresa che noi
consideriamo sia in grado di effettuare investimenti che rendono
il 10 % all’anno al lordo degli ammortamenti. Si introduca ora
(3) Come si nota facilmente, l’imposta sul valore aggiunto applicata a t tualmente in Francia presenta, in concreto, qualche diversità dal tipo di im posta sul valore aggiunto che tassa la differenza annuale fra incassi da un lato e spese per l’acquisto di capitale fisso e per il consumo di capitale circo lante dall’altro lato. Soprattutto nell’imposta francese non si detrae il consumo di capitale circolante impiegato per la produzione, nel periodo di tassazione, ina il totale degli acquisti di capitale circolante effettuati in tale periodo, pre scindendo dalla variazione nelle scorte : con il risultato di penalizzare le im prese che hanno acquistato meno capitale circolante di quello consumato nella produzione e di premiare le imprese che hanno accresciuto le loro scorte di materie prime e semilavorati.Lo schema del Kalecki per l ’imposta sul reddito ammette in detrazione solo gli investimenti in capitali durevoli. L’ammissione della detrazione per gli investimenti in scorte di capitali circolanti, compor terebbe nuovi interessanti aspetti, alcuni dei quali possono essere considerati negativi (come l'incoraggiamento alla speculazione su scorte in periodo di piezzi crescenti). Per un esame dell’imposta francese sul valore aggiunto cfr J . I-.
un’imposta del 10 '% sul reddito dell’impresa, al lordo degli ammor
tamenti, ma diminuiti degli investimenti compiuti durante l ’anno.
Il nostro imprenditore abbia, nel primo anno di tassazione, un red
dito al lordo dell’ammortamento di 200 lire. Se egli ne impiega in
investimenti 100, il suo reddito imponibile sarà di 100 lire e 1 im
posta che egli deve pagare scenderà, per questo esercizio, a 10 lire.
Se il nostro imprenditore non avesse voluto effettuare alcun inve
stimento, l ’imposta da lui dovuta sarebbe stata di lire 20. Per
tanto l ’investimento di 100 lire fa risparmiare al nostro impren
ditore 10 lire di imposta che, se egli non avesse fatto l ’investimento,
sarebbero state versate al fisco. 11 costo, per il nostro imprenditore,
dell’investimento che ha un valore di lire 100, non è dunque di lire 100,
ma di 90, poiché 10 lire egli, rinunciando all’investimento, le avrebbe
dovute dare al fisco.
Il nostro imprenditore dovrà pagare ogni anno, sulle 10 lire di
reddito al lordo dell’ammortamento, che ricava dall’investimento,
l’imposta del 10 % : egli pagherà 1 lira al fìsco a questo titolo,
assumendo che non faccia, in tutti questi anni, nuovi investimenti,
in aggiunta a quello iniziale.
Gli rimarranno 9 lire all’anno. Commisurate al valore dell’inve
stimento che è di 100 lire, 9 lire fanno il 9 %. Ma le 9 lire commi
surate al costo dell’investimento che è, per il nostro imprenditore,
di sole lire 90, danno il 10 %. Per conseguenza — conclude il Ka-
lecki — dopo l ’imposta, gli investimenti nuovi sono in assoluto al
trettanto convenienti che se l ’imposta non esistesse : essi rendono
ancora il saggio del 10 % di profitto «al lordo d’ammortamenti.
Questa dimostrazione ci permette di stabilire non solo che, dopo
l ’imposta, è rimasta intatta la convenienza assoluta ad investire il
reddito dell’impresa (4) bensì anche che si è accresciuta la conve
nienza relativa ad investire tale reddito in confronto alla
365 —
nienza a impiegarlo in altri modi. Infatti mentre gli impieghi del
reddito dell’impresa in investimenti, dopo l ’imposta, danno ancora
lo stesso saggio di compenso che prima, ciò non sarà più vero pei gli
impieghi di tale reddito in risparmi o in consumi, dal momento che,
per questi altri impieghi non è prevista la detrazione del loro valore
dall’imponibile dell’anno in cui sono effettuati.
3.
È facile osservare che la dimostrazione del Kalecki prescinde
dalle complicazioni derivanti dalla possibilità di traslazione dell im
posta che si possono presentare prima e dopo l ’introduzione della
modifica da lui suggerita.
Tenendo conto della traslazione, il discorso sarà notevolmente
più complesso. Poiché tuttavia l ’entità stessa della traslazione di
pende in certa misura dalla variazione nella convenienza ad inve
stire provocata inizialmente dalla riduzione del reddito dovuta alia
tassazione, si presenta utile anche una indagine rivolta ad accer
tare tale variazione iniziale di convenienza ad investire nell assun
zione di comodo che le complicazioni dipendenti dalla traslazione
non siano rilevanti. Ci converrà quindi seguire, in questo saggio, sia
per l ’imposta sul reddito che per quella sul valore aggiunto, 1 im
postazione del Kalecki, rinviando ad uno studio successivo l ’esame
di quel che accade quando si considerino anche le diverse possibilità
di traslazione.
Tuttavia, il risultato raggiunto dal Kalecki — anche rimanendo
nell’ambito della considerazione dell’affetto sulla convenienza a inve
stire provocato dal carico de jure dell’imposta —. implica una con
dizione molto importante: quella che l ’investimento sia effettuato
con capitale proprio dell’imprenditore anziché con capitale preso a
prestito. Vedremo più avanti che la considerazione dell’ipotesi in cui
il finanziamento avvenga in parte con il ricorso a prestiti — pur
senza modificare sostanzialmente il nocciolo dell’argomento del Ka
lecki — introduce interessanti complicazioni.
I I