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1. _ S ta ritorn and o di a ttu a lità , nè potrebbe essere diversa-

mente, la questione relativa a lla n atu ra del p rivilegio e del d iritto di seguito sp etta n ti a l fisco risp etto a ll'im p o sta strao rd in aria p ro ­ gressiva sul patrim onio. L a giu rispru den za ha dovuto occuparsene più volte risp etto a lla legge del 1922, m entre non mi risu ltano, r i­ spetto a lla nuova im posta, precedenti giu risp ru den ziali ed iti. V a no­ tato p era ltro che i term ini d ella questione si pongono, nei rigu ard i d ell’a rt. 65 T .U ., approvato con d.p. 9 m aggio 1950, n. 230, in modo analogo a quello in cu i erano p osti, risp etto a ll’ a rt. 50 T . t . a p p io ­ vato con r.d . 17 ottobre 1922, n. 1401. Nè mi pare che le nuove norme del codice di procedura civile o del codice civile possano fo rn ire un elem ento (come pure è stato sostenuto) a favore della tesi, secondo la quale l ’esattore può agire, in fo rza d ell’a rt. 65 c it., contro chi si è reso a gg iu d ica ta rio , in segu ito a regolare vendita fo rzata, q u an ­ do l ’ esattore medesimo non è interven uto (o non è intervenuto tem ­ pestivam ente) nel rela tivo processo esecutivo per fa r valere il d iritto e il p rivile gio della finanza. L a ven d ita fo rza ta non dovrebbe, d un­ que, avere, nel caso in esame, l ’effetto p u rgativo del p rivilegio che assiste il trib u to in quanto a l p rivilegio stesso è unito un « d iritto di seguito », esercitabile « erga omnes », il quale finirebbe per in c i­ dere n e lla stessa n atu ra del d iritto dello S ta to a lla percezione del trib u to. Q uesta opinione, del resto, sembra aver prevalso (sempre sotto la vecchia legge del ’22) nella giu risp ru den za (1).

Secondo quelle pronunce, a lla finanza sp etta un « d iritto di se­ guito » su g li im m obili del debitore di im posta, anche se gli stessi

(1) Si ricordano a tale proposito, le seguenti sentenze: Cass., 29 luglio 1040 n 2583 in F o r o I t „ 1041. I, 178; Cass., 5 maggio 1939, in S e t t . C a s i . , 81o, c i 2 api-ile 1938 in F o r o I t „ I, 1683; Cass., 9 giugno 1930,_ in G i u r . I m p . D i r . . 439; Cass., 12 gennaio 1935, 19 giugno 1935. 25 gennaio 193o, in R e p . F o i a I t . , voce: « T a ssa patrim onio», n. 7, 8, 9, 21, 22.

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siano sta ti tra s fe r iti per q u alsiasi ragione — e quindi anche per vendita fo rza ta — -, intendendosi ta le d iritto come un d iritto reale o quantom eno come qualcosa di m olto sim ile ad esso. Con la conse­ guenza che il p rivile gio viene considerato come un modo d ’essere del rapp orto di im posta, intercorrente fr a contribuente e S ta to ; r a p ­ porto che andrebbe configurato — ■ come dicevo — non g ià come un d iritto di credito, m a come un d iritto reale o un onere reale o quale un d iritto d i credito, m isto con elem enti reali. A d a gg ra v are g li equivoci su l fondam ento di tale concezione, va ricord ato che spesso sono sta te p o rtate su l piano g iu rid ico classificazion i delle im poste, condotte sotto d iversi p u n ti di vista, sul piano tecnico finanziario, ove si p a rla , ma con diverso significato, di im poste soggettive ed o ggettive, re ali e personali. È da notare che la n a tu ra .« personale » d e ll’im posta progressiva sul patrim onio non è sta ta , del resto, posta in dubbio neppure d a quella giu risp ru den za che è g iu n ta invece a lla conclusione di considerare il p rivilegio (previsto d a ll’a rt. 56 T .U . im posta progressiva patrim on iale del ’22, corrispondente a ll’a ttu ale a rt. 65) come una m odalità del d iritto della finanza, tale da confor­ m are il d iritto stesso quale d iritto opponibile « erga omnes » e quindi anche contro l ’a gg iu d ica ta rio , in seguito a vendita fo rzata.

Una c r itic a a ssai ap p rofo n dita di ta le concezione, sempre con

riferim ento a lla vecchia legge, è sta ta effettu ata d al Db Luca (2).

E g li ricon ferm a così la fond atezza della meno recente g iu risp ru ­ denza (sempre sotto la vecchia legge del ’22) la quale era proprio nel senso di ritenere il p rivilegio d ell’ a rt. 56 c it. inopponibile a ll’ a g ­ giu d icata rio , quando l ’esattore non fosse interven uto tem p estiva­ mente o non si fosse collocato utilm ente n e ll’espropriazione fo rza ta o nel fallim ento (3).

2. — I l breve esame precedente può orien tare l ’interp rete r i ­

spetto a l problem a p rosp ettato ora d a ll’a rt. 65 c it., giacché sembra assai probabile che n e lla giu rispru den za e nella d o ttrin a si rip ete­ ranno i co n trasti di opinioni g ià ve rificatisi in passato. Non consta però che siano sta te fino ad ora emesse, e pubblicate, pronunce in ta le m ateria. S i ricord a, tu tta v ia , che i non m olti au to ri che si sono

(2) In F o r o I t . , 1934, I, 1899, ove trovansi ampi riferim enti anche della dottrina nel senso contrario, v. anche, Mo f f a, in G i u r . I t . , 1935, III, 56.

(3) In tal senso vanno ricordati i seguenti giudicati : Cons. Stato, 6 giugno 1941, in F o r o A m m . , I, 2, 202; Corte Conti, 5 aprile 1934, in G i u r . I t . , 1935, III, 56; Cass., 19 aprile 1933, in S e t t . G a s s ., 786; 11 gennaio 1929, in

R e p . F o r o I t . , voce cit., n. 5 e 38.

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g ià occupati del delicato argom ento hanno nuovam ente prospettato il dilem m a in terp retativo , d ian zi delineato. Così il

G

iannini A . D . (4) ha rib ad ito, in tesi generale, che non si può p arlare d i d ir itti o di oneri reali o di qu alcosa di sim ile, risp etto a l rapporto giu rid ico di im posta, anche se il credito d eiram m in istrazio n e fin an ziaria, nei c o n ­ fro n ti del contribuente, è a ssistito da un « p rivilegio », a sua vo lta rin fo rza to d al cosiddetto « d iritto di seguito ». In senso contrario (ma con sign ificative contrad d izion i su cui tornerò più avanti) il

S

alerni (5) ha afferm ato il p erd urare del p rivilegio d ell’ a rt. 05, m al­ grado l'in terve n u ta alienazione fo rza ta d ell’im m obile, a ttraverso ese­ cuzione esattoriale, in quanto il d iritto di seguito, riconosciuto a lla finanza, costitu irebbe una eccezione al p rincipio generale della « p u r­ gazione » di ogni p rivilegio , gravan te su ll’ im mobile forzosam ente alien ato (6).

G li argom enti a sostegno di q u est’u ltim a opinione non sembrano p era ltro più fo n d ati, sulla base della nuova legge, d i quanto lo fo s­ sero risp etto a lla vecchia im posta patrim on iale. L ascio da p arte le considerazioni che sono state ta lo ra form u late in m ateria (7), sotto il profilo d ella p a rtico la re n a tu ra tecnica fin an ziaria della im posta, per venire ad esam inare in p a rtico la re l ’argom ento di d iritto p o si­ tivo che è invocato a favore della « realità » del p rivilegio. Esso suole essere dedotto d al richiam o, contenuto n ell’ a rt. 50 T .G . 9 m ag­ gio 1950, n. 203 (delle disposizioni vigenti per la riscossione delle im poste di ricchezza mobile), richiam o che im porterebbe l ’a p p lic ab i­ lità , anche risp etto al p rivilegio d e ll’a lt . 65 c it., del disposto del l ’a rt. 43, 3° com m a, T .U . 17 o ttobre 1922, n. 1410, secondo il quale

1’ « esattore, per la riscossione d ell’ im posta d e ll’anno in corso e del precedente, ha d iritto di procedere .sull’ im mobile per il quale r im p a ­ sta è dovuta, quando anche la p rop rietà od il possesso siano p assati, in qualunque modo, in persona diversa da quella isc r itta nel ruolo ». È stato riten uto (8) che siffatta disposizione configurerebbe il d iritto dello S ta to nei confronti del contribuente quale d iritto reale od onere reale o d iritto di credito, com m isto con elemento reale

(olli-(4) I c o n c e t t i f o n d a m e n t a l i d e l d i r i t t o t r i b u t a r i o , pag. 134 e segg. (5) L e i m p o s t e s t r a o r d i n a r i e s u l p a t r i m o n i o , 1951, pag. 595 e segg. (6) Per questa opinione v. anche Faroi.f i, in G i u s t i z i a T r i b . , 1955, 5 e segg., ove ulteriori citazioni di Autori in senso conforme.

(7) V. in senso critico, da ultim o, Gia n n in i, o p . cit., pag. 134.

(8) V. la rassegna critica in De Luca, in F o r o I t . , cit., 1899 e seg. e in

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gatto propter rem) e potrebbe così essere fa tto valere anche nei co n ­ fro n ti d e ll’aggiu d ica ta rio .

Mi pare che sia sta to dim ostrato acutam ente come l ’a rt. 43 cit. non in cid a su lla stru ttu ra del rapp orto obbligatorio di im posta, in ­ tercorrente tra lo S ta to ed il contribuente, m entre esso crea una g aran zia, accanto a quella prevista d a ll’a rt. 2771 cod. civ. Q uesta u ltim a norm a, in fa tti, prevede un p rivilegio per il trib u to fondiario su gli im m obili, p rivilegio che si ap p lica a tu tti i cred iti dello S ta to « per ogni a ltro trib u to diretto sopra g li im mobili a i qu ali il trib u to si riferisce, in conform ità delle leggi speciali ». T ale p rivilegio non è a ssistito da un d iritto di seguito, d iritto che invece è stato in tro ­ dotto con la ric o rd ata disposizione d e ll’a rt. 43 c it. Q u est’ ultim o ha p ertan to aggiu n to al p rivilegio trad izion ale un « d iritto di seguito » che perm ette di perseguire l ’im m obile, anche quando lo stesso non è più nel patrim onio del contribuente (9). In questo modo l ’im m o­ bile continua a « rispondere » per il debito di im posta (10), pur non perdendo il debito stesso la sua n a tu ra di obbligazione personale del contribuente (11). I l d iritto di seguito costitu isce così per lo S ta to un’ u lteriore g aran zia (12) il cu i oggetto, si noti, non coincide con quello del p rivilegio d e ll’a rt. 2771 : quest’ ultim o copre il credito per il trib u to iscritto nel ruolo d ell’anno in cu i si procede a ll’esecuzione e d e ll’anno precedente ed ha per oggetto g li .« im m obili tu tti del contribuente situ a ti nel territo rio del comune in cu i il tributo si riscuote e sopra i fr u tti, i fitti e le pigioni degli stessi im m obili » ; il prim o assiste invece il trib u to d e ll’anno in corso e d e ll’anno p re­ cedente e si esplica risp etto a ll’ im mobile p er cui l ’ im posta è dovuta. P er « trib u to d e ll’anno in corso e d e ll’anno prcedente » si in te n ­ de (13) l ’ im posta isc r itta a ruolo n e ll’anno in cui è avvenuto il t r a ­ sferim ento di p rop rietà d ell’ im mobile e l’ anno precedente.

R esta così determ inato l ’am bito del d iritto di seguito. P er defi­ nire la n a tu ra g iu rid ica del quale non sembra sufficiente, a. mio

(9) V. in proposito Giannini, o p . c i t . , p. 139; Arrotilo, D i r i t t o p r o c e s ­ s u a l e t r i b . , p. 133; Andrioli, in C o m m e n t a r i o a l c o d . c i v . a c u r a d i Sciai.oja e Branca, sub a r t. 2771, p. 660 e seg., 223 e seg.; Cahnacini, P e c u l i a r i t à d e l l e s a n z i o n i c o n t r o i l c o n t r i b u e n t e m o r o s o , in S t u d i p e r R a t t i , p. 624 e seg. e L ’a l i e n a z i o n e d e l l ’i m m o b i l e c o l p i t o d a p i g n o r a m e n t o n e l d i r . i t . , in R i v . d i r . p r o c . c i v . , 1934, I, p. 393 e seg .; Berliri A., P r i n c i p i d i d i r . t r i b . , I I , 1,

p. 420 e seg.

(10) Carnacini, P e c u l i a r i t à eit., p. 624 e L ’a l i e n a z i o n e cit., 392.

(11) Cfr. Gian n in i, o p . c i t . , p. 139.

(12) I ' A i.l o r i o, D i r . cit., p. 152 ravvisa, in queste ipotesi, un’obbliga- zione dipendente limitata.

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parere, riconoscere ad esso n atu ra di d iritto reale, avvicinandolo al pegno od .all’ ipoteca (14), giacché anche questi u ltim i, q u ali « d iritti di garanzia », hanno una discip lin a p eculiare, anche volendo r ic o ­ noscere ad essi n a tu ra di d ir itti reali e proprio con rigu ard o a ll’e f­ fetto della vendita fo rza ta tale d iscip lin a acquista un significato p articolare, come si vedrà.

3. — Itesta dunque da ch ia rire come si a ttu a quel d iritto di

seguito, p revisto daU’a rt. 43 c it., quando l ’ immobile che ne form a oggetto è stato sottoposto ad espropriazione fo rza ta da parte di un terzo. R ispetto a ll’ ipoteca, la prelazione e il d iritto di seguito ric e ­ vono, nel processo esecutivo, una certa discip lin a per cui il credi tore deve fa r valere, nel processo stesso, la prelazione e il d iritto di se gu ito ; se ciò egli non fa , il bene si trasferisce a ll aggiudicata- rio od a ll’assegn atario, libero da quel d iritto di g a ra n z ia : a tale propòsito vanno ricord ati g li a r ti. 508; 585, 2° comma e 580 c.p .c. che non mi pare siano sta ti ten u ti sufficientemente presenti da ch i (15) asserisce non essere così assoluto l'effetto p u rgativo della vendita fo rzata da com prendere anche le ipotesi di p rivilegi, quale quello d ell’a rt. 05 cit. In realtà, quelle disposizioni presuppongono l ’ effetto p u rgativo della vendita rispetto al pegno, alle ipoteche ed ai p riv i­ legi (16).

Nè tale effetto può d irsi obliterato o ristretto da norme quali g li a rt. 2919, 2921 e 2927 c.c. (17). L ’a rt. 2919, disponendo che la ven d ita fo rzata trasferisce a ll’acquirente i d ir itti che sulla cosa sp et­ tavano a colui che ha subito l ’ espropriazione, non si riferisce ai d ir itti reali di garan zia, appunto perchè le a ltre norme, sopra men­ zionate, sottopongono ad una differente d iscip lin a quei d iritti. Non si può afferm are quindi (18) che il d iritto d i proprietà del debitore d ’ im posta su ll’ im mobile « è lim itato dal d iritto di g aran zia che sullo stesso van ta lo S ta to per il soddisfacim ento del suo credito » e che perciò l ’a gg iu d ica ta rio acquista il bene « cum onera ». L ’ art. 2919, in ve rità, non giunge a questo e la legge processuale, anzi, come ho

(14) C o si, in s o s ta n z a , Gia n n iw i, op. c i t . , p. 139; Bf.ri.ir i. op. c it., p . 422 e in u lte r io r i c it. „ , . .

(15) Farolfi, in G i u s t i z i a t r i b . , 1955, 7 e seg. ch e d à in v ece im p o rta n z a a l f a tt o c h e n e l n u o v o codice n o n s ia r ip r o d o tto l ’a r t. 716 c h e p re v e d e v a u n ’a p ­ p o sita d e c la r a to r ia d i « d e c a d e n z a d i t u t t i i c r e d ito r i n o n c o m p a rsi ».

(16) Ax d r io u, C o m m e n t o a l c o d . p r o c . c i p . , I l i 3, p . 118; Castobo, I l p r o c e s s o d i e s e c . n e l s u o a s p e t t o p r a t i c o , p . 223.

(17) v . , sp ecie ris p e tto a l l 'a r t . 2919. Farolfi, op. c i t . , S. (18) Cosi in v ec e Farolfi, op. c i t . , 8.

detto, è prop rio in form ata ad un diverso crite rio : là dove il d iritto d i g ara n zia lim ita il d iritto reale del debitore sul bene espropriato a l tito la re della g a ra n zia è im posto di p artecip are a l processo esecu­ tivo ; che se egli ciò non fa perde tale garan zia e il bene passa a ll’ag- g iu d icata rio , libero d a quella « lim itazion e » o da q u ell’onere (19). È vero che il p rivilegio, con d iritto d i seguito, può anche non essere sottoposto a pu b b licità, come è nel caso d e ll’a rt. 65 c it., ma questo è un d ifetto della legge che h a regolato il p rivilegio stesso il quale è concepito come qu alcosa di segreto, tan to che per l ’a rt. 50 T .U .

9 m aggio 1950 i ruoli per la im posta strao rd in aria progressiva sul

patrim onio non sono pubblici.

C iò non toglie p eraltro che il fìsco sia un cred itore come un a ltro ed ha perciò g li stessi oneri che incombono a g li a ltr i cred itori che vantano una cau sa di prelazione su di un determ inato bene, nè la prelazione m uta n a tu ra per l ’esistenza del d iritto d i seguito che — caso m ai — fa di quel p rivilegio un istitu to che può essere consi­ derato affine a l pegno od a ll’ ipoteca, talch é anche la sorte del p r i­ vilegio stesso segu irà quello riservato d alla legge a questi due tr a d i­ zionali d iritti d i garan zia. D ’a ltro cau to g li a rti. 528, 2° comma e 566 c.p .c. non distinguono t r a cred ito ri p rivile g ia ti is c r itti o non is c r itti per fare discendere, d al m ancato intervento al processo di esecuzione, la p erd ita del loro d iritto di garanzia.

In o ltre l ’a rt. 2920 pone, per i m obili, un im portante lim ite alla regola d e ll’a rt. 2919 e dim ostra come il legislatore ab b ia cercato di estendere, e non di restrin gere, l'effetto lib eratorio della vendita (20). Q uanto poi a gli a rtt. 2921 e 2927, essi non costituiscono lim iti a ll’e f­ ficacia d ella vendita e d e ll’assegnazione forzate, ma introducono una garan zia per evizione a tutela d e ll’agg iu d ica ta rio ristabilendo, a di lui favore, un equilibrio che altrim en ti sarebbe rotto a vantaggio esclusivo dei cred ito ri che hanno promosso o sono intervenuti nel l ’espropriazione (21).

4. _ C ’è inoltre la norma d ell’a rt. 65 u lt. comma c it., la quale

offre ulteriore conferm a, a mio avviso, alle considerazioni sopra esposte. In fa tti se « nei casi di esecuzione fo rza ta e di fallim ento, la finanza ha il d iritto di essere collocata per la to ta lità d

ell’impo-(19) Sulla c.d. efficacia purgativa della vendita forzata v. le mie consi­ derazioni in C o m m e n t a r i o a l c o d . e i e . d i r e t t o d a S c i a l o j a e B r a n c a , p. 46fi e seg.

(20) V. in proposito Mic h e l i, in o p . c i t . , p. 477 e seg.

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sta » e l ’am m ontare di quest’u ltim a può essere d eterm inata d ’ ufficio secondo l ’a rt. 56 T .U . 9 m aggio 1950 c it., ciò significa che la finanza stessa ha l ’onere di fa r valere il proprio d iritto di credito p riv ile ­ g ia to , procedendo a l più presto a lla liquidazione del quantwn del tributo, così da non perdere la g aran zia che assiste il proprio c r e ­ dito. 11 richiam o a ll’a lt . 56, effettuato d al m enzionato a rt. 65, ult. comma è, pertan to, assai eloquente, nel senso d i riconoscere a lla vendita efficacia p u rgativa, anche rispetto al p rivilegio in qu estio­

ne (22). D el resto, lo stesso Salerni (23), com mentando quella n or­

ma di legge, la definisce come « una disposizione più che logica », poiché in m ancanza di essa « la finanza avrebbe corso il rischio di veder agg ra vare la sua situazione cred ito ria nella procedura con ­ corsuale (a seguito di esecuzione fo rzata da p arte di terzi o di rip arto fallim entare), dato che sim ili procedure rendono inefficace il p r iv i­ legio ossia lo estinguono se esso non venga tem pestivam ente eserci­ tato ». D i conseguenza, la finanza deve procedere subito a lla im m e­ d ia ta liquidazione d e ll’ im posta, nella ipotesi in cui la liquidazione stessa non sia ancora avvenu ta, oppure a l riscatto di essa, qualora ne sia sta ta concessa la ratizzazion e, e deve presentare dom anda di intervento nell’esproprio da a ltr i in iziato. « in base a l proprio even­

tuale d iritto di prelazione » (sono sempre p arole del Salerni).

Il m ancato tem pestivo esercizio di tale intervento, da com piere secondo la legge processuale com une, consuma irrim ediabilm ente la g aran zia reale che assiste il cred ito di im posta, onde l ’ im mobile si trasferisce, attraverso la vendita fo rzata, libero da ogni gravam e che non sia d erivan te da un lim ite d ella prop rietà, o del d iritto reale, sp ettante a l debitore esecutato : e si è visto poc’anzi che il d iritto di seguito che assiste il trib u to fondiario non trasform a il d iritto dello S ta to in qualche cosa di sim ile a l d iritto reale. D alla disciplin a del codice civile o del codice di procedura civile non mi pare dunque che si ricavi alcun argom ento a favore della tesi secondo la quale la vendita fo rza ta non « purgherebbe » il privilegio ex a r t i­ colo 65. D irei anzi che il richiam o (sempre che sia legittim o) allo a rt. 43. I l i comma c it.. non sposta i term ini della questione, quando si inquadri esattam ente il contenuto di questa ultim a norma, come si è fa tto al num ero precedente. D ’a ltr a parte, non è possibile tra rre d alle leggi processuali e trib u tarie vigenti un crite rio contrario a l­ l ’ effetto p u rgativo della vendita fo rza ta , come si è osservato al

(22) V. a l rig u a r d o Gia n n in i,

op. dt„

p . 138. (23) Salerni,

op. cit.,

p . 60T.

423

num ero precedente e del resto l ’a rt. G5 si lim ita a stab ilire un p r i­ vilegio speciale su tu tti g li im m obili di prop rietà del contribuente ad una certa data, assai rem ota, rispetto a quella in cu i l ’esattore p otrà agire esecutivam ente per fa r valere quel p rivilegio.

V o rrei aggiun gere che il rinvio contenuto nell’a rt. 50 T .U . 9 m ag­ gio 1950 cit. non im porta necessariam ente un richiam o a ll’a rt. 43, I I I com ma c it., in quanto il d iritto di garan zia, da quest’ ultim o p revisto, è lim itato sia rispetto al periodo di com m isurazione di im posta, sia risp etto a ll’oggetto di essa e va messo in relazione al p a rtico lare sistem a dei p rivile gi sugli im m obili per il trib u to fo n ­ d iario e a ltr i trib u ti d ire tti sopra g li im mobili di cu i a ll’art. 2771 cit. L ’a rt. 43, UT comma T .U . riscossione del ’22, aggiunge al p r i­ vilegio d ell’a rt. 2771 un p a rtico lare d iritto di garan zia, a m aggiore tutela dei trib u ti d ire tti c.d. o ggettivi — che concernono im m o­ b ili — , salvo che le singole leggi sp eciali di im posta non dispongano d irettam ente in proposito, fi quello che avveniva con la vecchia legge snH’ im posta strao rd in aria del patrim onio del ’22 (24) ed è quello che si verifica ora con l ’ a rt. 65.

A differenza di quanto dispongono gli a rtico li 2771 e 43, I I I comma ora citato , l'a r t. 65, I comma T .U . 9 m aggio 1950 cit. a t t r i­ buisce al credito dello stato per l ’intero am m ontare del trib u to il