P RINCIPI CONTABILI E NOTE ESPLICATIVE
2.6 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS applicati dal 1 gennaio 2021
Dal 1° gennaio 2021 sono divenuti applicabili, i principi, interpretazioni e modifiche ai principi esistenti esposti nel seguito in relazione ai quali non si segnalano effetti significativi sul Bilancio consolidato.
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-Il Regolamento n. 25/2021 del 13 gennaio 2021 sono state recepite le modifiche “Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse - fase 2 Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39, all’IFRS 7, all’IFRS 4 e all’IFRS 16”, pubblicate dallo IASB in data 27 agosto 2020, in merito alla fase due del progetto dello IASB sulla revisione dei tassi. La tematica è relativa agli sviluppi connessi alla revisione o sostituzione di alcuni indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse in varie giurisdizioni, come il LIBOR e, in ambito europeo, l’EONIA, sulla base delle indicazioni del G20 e del Financial Stability Board. Le principali modifiche introdotte riguardano la rappresentazione contabile delle modifiche dei contratti in essere e le coperture contabili.
Risulta applicabile dal 2021 anche il Regolamento n. 1421/2021 del 30 agosto 2021 relativo alle
“Concessioni sui canoni connesse al COVID-19 dopo il 30 giugno 2021” che recepisce le modifiche pubblicate dallo IASB il 31 marzo 2021 con cui viene esteso di un anno il periodo di applicazione dell'emendamento all'IFRS 16 Leasing, emesso a maggio del 2020, che agevola i locatari nella contabilizzazione delle concessioni connesse al COVID-19. L'emendamento originale è stato emesso al fine di fornire un espediente pratico ai locatari, ovvero la facoltà di non applicare le regole di contabilizzazione delle modifiche del leasing nel caso di concessioni sui canoni come conseguenza diretta della pandemia COVID-19 (come sospensioni o riduzioni temporanee dei pagamenti). L‘agevolazione si applicava in precedenza alle concessioni relative ai canoni di locazione originariamente dovuti entro il 30 giugno 2021. In risposta alle richieste pervenute dai soggetti interessati e per il protrarsi della pandemia COVID-19, lo IASB ha esteso l’applicazione dell’espediente pratico per coprire le concessioni connesse a pagamenti di canoni originariamente dovuti entro il 30 giugno 2022, purché siano soddisfatte le altre condizioni previste per applicare il
“practical expedient”, ovvero il corrispettivo rivisto sia sostanzialmente uguale o inferiore al corrispettivo originale e non siano state apportate altre modifiche sostanziali ai termini del contratto di locazione. Le modifiche trovano applicazione a partire dal 1° aprile 2021 per gli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2021 o successivamente. Si evidenzia che il Gruppo ha scelto di avvalersi dell’espediente pratico in relazione alla riduzione del canone di locazione dei parcheggi accordata per l’esercizio 2021. Dal 1° gennaio 2021 sono divenuti applicabili, i principi, interpretazioni e modifiche ai principi esistenti esposti nel seguito in relazione ai quali non si segnalano effetti significativi sul Bilancio consolidato.
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-2.7 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni IFRS e IFRC omologati al 31 dicembre 2021 e con applicazione successiva a tale data e non ancora omologati al 31 dicembre 2021
Omologati con applicazione successiva
Nel seguito vengono riportati i nuovi principi contabili internazionali e le modifiche di principi contabili già in vigore, con i relativi Regolamenti di omologazione da parte della Commissione Europea, la cui applicazione obbligatoria decorre dal 1° gennaio 2022 – nel caso di bilanci coincidenti con l’anno solare – o da data successiva e rispetto ai quali il Gruppo non si è avvalso di un’applicazione anticipata.
Il principio IFRS 17 sostituisce l’IFRS 4 che, sin dal momento della sua pubblicazione iniziale, era considerato un “interim standard” e – in quanto tale – non aveva tra i propri scopi quello di prevedere una metodologia unica di rappresentazione dei contratti assicurativi rimandando ai modelli contabili previsti dalle normative locali dei singoli paesi. Tale principio non ha effetto sul bilancio consolidato del Gruppo.
Per completezza, si menziona inoltre il Regolamento n. 1080/2021 del 28 giugno 2021 che recepisce alcune modifiche di minore rilevanza, pubblicate dallo IASB in data 14 maggio 2020, ai principi contabili internazionali IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali e IFRS 3 Aggregazioni aziendali. Le modifiche, per le quali non si attendono impatti significativi per il Gruppo, riguardano:
- IAS 16 – Componenti di costo: introduce il divieto di detrarre dal costo degli immobili, impianti e macchinari, gli importi ricevuti dalla vendita di articoli prodotti mentre la società stava predisponendo l'asset per le finalità previste. La società dovrà riconoscere tali proventi delle vendite e i relativi costi nel conto economico;
- IAS 37 – Contratti onerosi: viene precisato che per valutare se un contratto sia oneroso occorre includere nella stima tutti i costi direttamente correlati al contratto e non i soli costi incrementali necessari all’adempimento del contratto. Di conseguenza, la valutazione sull’eventuale onerosità di un contratto include i costi incrementali (ad esempio il costo del materiale diretto impiegato nella lavorazione), ma anche tutti i costi che l’impresa non può evitare a seguito della stipula del contratto (ad esempio la quota del costo del personale e dell'ammortamento dei macchinari impiegati per l'adempimento del contratto);
- IFRS 3 – Riferimenti al Conceptual Framework: è stato aggiornato il riferimento alla nuova versione del Conceptual Framework del 2018 ed inserita un’eccezione ai requisiti per la rilevazione delle
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-passività potenziali (contingent liabilities) ai sensi dell’IFRS 3, al fine di evitare modifiche rispetto alle modalità di contabilizzazione preesistenti. Inoltre, viene esplicitato il divieto di rilevare attività potenziali (ovvero quelle attività la cui esistenza sarà confermata solo da eventi futuri incerti) nelle operazioni di aggregazione aziendale (precedentemente questo divieto era riportato esplicitamente solo nelle Basis for Conclusion).
Con il Regolamento in oggetto vengono anche recepiti i consueti miglioramenti annuali - Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2018-2020 - che chiariscono la formulazione o correggono errori, sviste o conflitti tra i requisiti dei principi. Tra tali emendamenti minori vengono apportate modifiche all’IFRS 9 Strumenti Finanziari con alcuni chiarimenti in merito alle commissioni da includere nel test del 10% per la derecognition delle passività finanziarie; in proposito viene specificato che devono essere incluse soltanto le commissioni pagate o incassate tra le parti e non anche le commissioni direttamente attribuibili a parti terze.
Le modifiche in oggetto trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2022.
Non omologati
In data 23 gennaio 2020 lo IASB ha pubblicato con l’Amendments allo IAS 1 “Classification of Liabilities as Current or Non-Current” con l’obiettivo di proporre alcune modifiche di portata limitata allo IAS 1 “Presentazione del bilancio”, al fine di chiarire come classificare i debiti e le altre passività tra quelli correnti o non correnti. La proposta in oggetto chiarisce – senza modificarli – gli attuali requisiti dello IAS 1; i chiarimenti mirano a promuovere la coerenza nell'applicazione dello IAS 1 tra le società per determinare se, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, i debiti e le altre passività con una data di regolamento incerta debbano essere classificati come correnti (dovuti o potenzialmente da liquidare entro un anno) o non correnti. Con la successiva pubblicazione del 15 luglio 2020 viene differita di un anno la data di entrata in vigore delle modifiche, al 1° gennaio 2023 in luogo del 2022, senza introdurre ulteriori modifiche.
In data 12 febbraio 2021, lo IASB ha emesso Disclosure of Accounting Policies – Amendments to IAS 1 and Practice Statement, ovvero limitate modifiche allo IAS 1 “Presentation of Financial Statements” e al documento IFRS Practice Statement 2 “Making Materiality Judgements”. Gli emendamenti sono volti ad aiutare le aziende ad identificare la disclosure da divulgare sulle accounting policy, in modo da fornire informazioni più utili agli investitori e ad altri utenti primari del bilancio. Le modifiche allo IAS 1 richiedono alle società di fornire informazioni sui principi contabili materiali. Le modifiche sono efficaci per i periodi annuali che comincino dal 1° gennaio 2023, previa omologazione europea.
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-Nel corso del mese di febbraio 2021 il Board ha emesso alcune modifiche allo IAS 8 “Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori”. Le modifiche sono volte a chiarire come distinguere i cambiamenti nei principi contabili (“accounting policies”) dai cambiamenti nelle stime contabili (“accounting estimates”). Questa distinzione è importante perché i cambiamenti nelle stime contabili sono applicati prospetticamente solo a transazioni e ad altri eventi futuri, mentre i cambiamenti nei principi contabili sono generalmente applicati retroattivamente a transazioni e ad altri eventi passati. Le modifiche sono efficaci per i periodi annuali che comincino dal 1° gennaio 2023, previa omologazione da parte della Commissione Europea.
In data 7 maggio 2021 l’IFRS ha pubblicato gli emendamenti allo IAS 12 “Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction - Amendments to IAS 12“, per specificare come le società dovrebbero contabilizzare l'imposta differita su operazioni quali leasing e obblighi di smantellamento. Con le modifiche in oggetto è stato precisato che l’esenzione dalla rilevazione di una passività o un’attività fiscale differita non si applica in caso di rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in una operazione che dà luogo a differenze temporanee deducibili e imponibili uguali (anche se al momento dell’operazione non incide né sull’utile contabile né sul reddito imponibile/perdita fiscale). La fattispecie correlata a quanto sopra è applicabile in relazione alla contabilizzazione delle operazioni di leasing in cui il locatario iscrive inizialmente nello Stato patrimoniale l’attività (right of use) e la corrispondente passività del leasing (lease liability), di norma di pari importo. In funzione della normativa fiscale applicabile, possono sorgere differenze temporanee imponibili e deducibili di uguale entità; come anticipato, l’amendment pubblicato precisa che in tali casi l’esenzione prevista dai paragrafi 15 e 24 dello IAS 12 non si applica e il locatario deve rilevare la passività e l’attività fiscale differita risultante. Le modifiche sono efficaci per gli esercizi che iniziano al 1° gennaio 2023, con applicazione anticipata consentita, previa omologazione della Commissione Europea.
In data 9 dicembre 2021 lo IASB ha pubblicato il documento “Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9 – Comparative Information”, che contiene alcune modifiche di portata ristretta ai requisiti di transizione dell'IFRS 17 Contratti assicurativi; non sono invece previste altre modifiche alle disposizioni dell'IFRS 17.
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-3 Altre informazioni