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I procedimenti referendar

IL REFERENDUM NEGLI S TATUTI E NEI R EGOLAMENTI COMUNAL

3.4. I procedimenti referendar

Gli Statuti ed i regolamenti dei Comuni ricalcano spesso il procedimento per la promozione di consultazioni referendarie da quello previsto dall'art. 75 Cost. e dalla disciplina attuativa contenuta nella L. 352/1970 per il referendum abrogativo, sebbene si possano riscontrare, in alcuni casi, significative differenze che tentano di superare gli aspetti più critici della disciplina statale.

L'avvio del procedimento può avvenire su impulso di una frazione del corpo elettorale o – spesso – anche con una delibera di una maggioranza qualificata del Consiglio comunale. Diversi Statuti comunali, così come accade negli Statuti di alcune Regioni, consentono la partecipazione in qualità di promotori anche di residenti che non abbiano la cittadinanza italiana. Il procedimento è ovviamente più articolato laddove il referendum sia di iniziativa popolare.

244 St. Agrigento, art. 84.

245 Così lo Statuto del Comune di Andria, art. 14. 246 St. Ascoli, art. 56.

247 St. Bologna, art. 7, secondo comma; St. Brescia, art. 59, quinto comma; St. Massa, art. 17, primo comma; St. Matera, art. 36, primo comma; St. Modena, art. 13; St. Parma, art. 48, quarto comma; St. Ragusa, art. 10, quarto comma; St. Rovigo, art. 33, terzo comma; St. Ragusa, art. 63, terzo comma; St. Teramo, art. 44, quarto comma.

La prima fase del referendum di iniziativa popolare consiste nella presentazione, da parte di un gruppo di “promotori” di una proposta che deve essere formulata in modo da consentire una scelta chiara ed univoca a coloro che saranno chiamati ad esprimere il proprio voto. A questo punto, a seconda delle scelte dei singoli Comuni, si registra una “biforcazione” nel procedimento. Il più delle volte248, già in questa fase, i quesiti sono

sottoposti all'attenzione dell'organo che dovrà vagliarne l'ammissibilità, procedendosi alla raccolta delle firme solo qualora tale giudizio abbia esito positivo249. Siffatta scelta consente di evitare la circostanza – che si è spesso

registrata nella prassi dei referendum abrogativi statali – che a seguito di una difficile e dispendiosa raccolta firme, il procedimento termini in un nulla di fatto a seguito della dichiarazione di inammissibilità del quesito. Altri Statuti, invece, dispongono che la raccolta delle firme sia effettuata immediatamente e precede la verifica dell'ammissibiltà250. Una volta

completata la raccolta delle firme necessarie, gli organi preposti al controllo verificheranno la regolarità della stessa, nonché – se non vi hanno già provveduto – l'ammissibilità del quesito. Qualora sia vagliata positivamente la regolarità del procedimento e non siano riscontrate ipotesi di inammissibilità, si procede all'indizione del referendum, generalmente con provvedimento sindacale, e – nei casi in cui gli Statuti provvedano in tal senso – alla sospensione dei lavori consiliari il cui oggetto coincida con quello sottoposto a consultazione popolare.

Nei casi in cui il referendum sia invece di iniziativa “istituzionale”, si procede all'indizione della consultazione immediatamente o a seguito della sola verifica dell'ammissibilità del quesito.

248 V. ad esempio: St. Asti, art. 32; St. Arezzo, art. 18; St. Bologna, art. 7; St. Bolzano, art. 59; St. Como, art. 15; St. Firenze, art. 101; St. Massa, art. 17, terzo comma; St. Novara, art. 48; St. Parma, art. 49; St. Prato, art. 40; St. Ravenna, art. 51; St. Rieti, art. 24; St. Rimini, art. 47.

249 Talvolta, la possibilità di richiedere un preventivo giudizio di ammissibilità è rimessa allo stesso comitato promotore (cfr. St. Biella, art. 60, secondo comma). In altri casi, la raccolta delle firme può avvenire anche in pendenza del giudizio di ammissibilità (St. Gorizia, artt. 79-81).

250 St. Ascoli, art. 56; St. Bari, art. 42; St. Lecce, art. 20; St. Rovigo, art. 33; St. Terni, artt. 11-13.

La consultazione referendaria non può mai svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto relative all'elezione di organi politici locali, anche se molti Statuti estendono tale divieto a qualunque altra operazione di voto. Sono chiamati alle urne, nella maggior parte dei casi, tutti i cittadini maggiorenni. In molti casi, tuttavia, il voto è esteso anche a cittadini che abbiano più di sedici anni ed a persone residenti nel Comune ma prive della cittadinanza italiana. La validità della consultazione è spesso subordinata al raggiungimento di un quorum251, più alto in caso di referendum abrogativi o

comunque vincolanti, mentre spesso è assente in caso di referendum meramente consultivi. In alcuni casi il raggiungimento del quorum non è condizione di validità della consultazione, ma ne discendono effetti sul grado di vincolatività degli esiti della stessa.

Dopo il voto, segue la proclamazione dei risultati da parte del Sindaco o di altri organi: in caso di esito positivo della consultazione, da questo momento possono manifestarsi effetti più o meno rilevanti, a seconda della tipologia del referendum e di quanto specificamente disposto dagli Statuti e dai regolamenti sulla partecipazione popolare. In particolare, in caso di referendum con effetti “normativi” diretti, l'efficacia di questi si manifesta generalmente dalla data della proclamazione o dal giorno successivo alla stessa, salva l'eventualità della previsione di un termine sospensivo. Qualora il referendum abbia effetti vincolanti, ma non diretti, dalla proclamazione decorre il termine entro il quale gli organi comunali sono chiamati a conformarsi agli esiti referendari. Infine, per i referendum con effetti meramente consultivi, dalla data della proclamazione può decorrere un 251 Recentemente, sulla spinta di alcuni movimenti civici, alcuni Comuni hanno modificato i propri statuti al fine di rendere valide le consultazioni referendarie a prescindere dal numero di votanti. Cfr. artt. 29 -32 St. Vicenza, che esclude la necessità del quorum, oltre che per il referendum consultivo, anche per il referendum propositivo, abrogativo, e abrogativo-propositivo, cui sono riconnessi effetti giuridici vincolanti. Allo stesso modo, il nuovo Statuto del Comune di Parma (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 06/11/2014), all'art. 62 dispone che “La proposta sottoposta a referendum è valida se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto” (corsivo mio), disposizione valida sia per i referendum consultivi e propositivi (privi di effetti vincolanti) che per il referendum abrogativo (cui lo Statuto assegna un'efficacia giuridica immediata).

termine entro il quale gli organi comunali siano comunque chiamati ad esprimersi sull'oggetto del referendum.

Si segnala, infine, che il mancato raggiungimento del quorum, quando lo stesso sia condizione di validità, e – in alcuni casi – il semplice svolgimento di una consultazione referendaria possono precludere la proposizione di referendum sul medesimo oggetto per un tempo predeterminato.