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Procedimento davanti alla corte penale internazionale

Capitolo 2 Procedimento di ammissione della prova

2.4 Procedimento davanti alla corte penale internazionale

Il diritto probatorio davanti la Corte Penale Internazionale, viene assicurato con preferenza per il metodo orale e la garanzia per l’imputato di confrontarsi con i testimoni a carico. Il metodo orale viene postulato all’art. 69 comma 2 St. CPI, ove si stabilisce che la prova testimoniale debba essere resa di persona in dibattimento e che eventuali ipotesi di deposizioni raccolte fuori la corte, non possono mai essere formate con un procedimento che leda in qualche modo i diritti dell’imputato. Un principio molto importante che viene richiamato è quello della immediatezza: costituisce una novità nei sistemi di giustizia penale internazionale. E’ previsto all’art. 74 St CPI, che i giudici debbano essere presenti in ogni fase del dibattimento e durante la deliberazione. E’ consentita anche la pratica dei supplenti, che sono soggetti nominati dal Presidente, che possono partecipare al dibattimento e possono prendere il posto di un membro della Camera di primo grado che non sia in condizione di continuare ad esercitare la propria funzione.

Le disposizioni a cui si attiene la Corte, sembrano distaccarsi dalla prassi attuata dei tribunali “ad hoc”, che ammettono l’istituto della testimonianza anonima53 che viene invece rigettata dallo Statuto internazionale. Grazie al principio di immediatezza, non è possibile riproporre alla Corte Penale Internazionale, la pratica delle “depositions”54 raccolte in dibattimento, che vengono invece adottate dai tribunali ad hoc. La decisione di avvalersi di tale istituto può essere adottata su richiesta di parte o d’ufficio, qualora il giudice ritenga l’operazione necessaria nell’interesse della giustizia. In tale momento,

53 Nei tribunali per ex Jugoslavia e Ruanda è ammesso l’istituto della testimonianza

anonima che finisce per conculcare in modo decisivo “il right to confrontation” precludendo alla difesa la possibilità di conoscere l’identità del dichiarante, e quella di porre domande dalle quali sia possibile individuarne indirettamente le generalità.

54 L’istituto delle “depositions” consente di formare anticipatamente o al di fuori del

l’organo giudicante provvede a nominare un “presiding officer” cui è demandato di sovrintendere all’attività di acquisizione probatoria. Il verbale delle operazioni compiute è utilizzabile dal collegio per la decisione finale; tale attività può essere realizzata sia in sede di tribunale sia in altro luogo, cosi come è consentito procedere alla formazione della prova con il mezzo della videoconferenza.

La giurisprudenza dei tribunali ad hoc, ha ritenuto che una prova può essere validamente formata anche se acquisita da un organo giurisdizionale incompleto nel corso del trial, a causa dell’impossibilità a presenziare di uno o due dei suoi componenti; ciò significa che quando nel giorno dell’udienza, l’organo giudicante è incompleto perché non correttamente costituito, il giudizio può proseguire ove si debbano assumere prove, che saranno considerate come raccolte attraverso la Rule 71 TPJ. Qui risulta evidente la differenza con lo Statuto che favorisce più il contraddittorio e mette in risalto il principio dell’oralità-immediatezza. Tali principi vengono adottati dalla Corte Penale Internazionale, perché è l’unico modo che consente al giudice di cogliere ogni comportamento significativo posto in essere dalla fonte di prova a fianco delle parole che da questi vengono profferite. Se la Corte non rispettasse il principio dell’immediatezza, che si concreta in un contatto diretto tra la fonte e colui che deve decidere, viene violato l’art. 74 St. CPI, che sarebbe la prescrizione secondo la quale tutti i giudici devono essere presenti nel corso dell’intero giudizio. Per quanto riguarda invece, l’istituto della “depositions”, che riguarda la formazione della prova al di fuori del processo, che viene ammessa dai tribunali ad hoc, per la Corte Penale Internazionale è ammessa soltanto in via eccezionale, ove sussista il rischio di una dispersione della stessa.

Le modalità per l’esame dei dichiaranti in dibattimento, si svolge secondo il modello tradizionale del sistema accusatorio, cioè che le

domande sono poste in maniera prevalente dalle parti e il giudice svolge un ruolo sussidiario e la difesa interloquisce per ultima.

Un influenza notevole, comunque, hanno avuto i tribunali ad hoc, poiché sono riusciti attraverso la dottrina ad influenzare la Corte Penale Internazionale, al fine di giustificare la deroga all’oralità- contraddittorio nella formazione della prova e si disporrà l’ammissione della fonte unilateralmente precostituita55.

Per quanto riguarda la prova testimoniale, è previsto all’art. 69 comma 2 St. CPI che deve essere resa di regola personalmente e in modo orale, dove la Corte può ammettere prove video e audio registrate prima del dibattimento, come anche documenti o verbali portanti dichiarazioni56. Lo Statuto di Roma disciplina i diritti della persona coinvolta nel procedimento di fronte la Corte Penale Internazionale. L’art. 67 sancisce per l’accusato il diritto ad un’udienza pubblica ed equa condotta in modo imparziale, in condizioni di parità e nel rispetto delle garanzie minime. Infatti, è previsto, che essa venga informata della natura, dei motivi e del contenuto delle imputazioni in una lingua che comprende e che parli perfettamente; deve avere anche il tempo di predisporre la difesa e comunicare con il proprio difensore e deve essere giudicato senza indebito ritardo. L’accusato può decidere di difendersi personalmente o attraverso difensore di sua fiducia; deve essere informato che se è privo di assistenza legale , ha il diritto ad avere un difensore d’ufficio, assegnatogli dalla Corte senza oneri a suo carico e di farsi assistere gratuitamente da un interprete competente e beneficiare delle traduzioni necessarie se non comprende la lingua utilizzata negli atti del procedimento.

55 La giurisprudenza della CEDU ha garantito tale deroga affermando che le

precedenti dichiarazioni risultano legittimamente acquisibili in giudizio senza che venga trasgredita la prerogativa garantita dall’art. 6 comma 3 lett. d C.e.d.u., seguita dalla riforma costituzionale all’art. 111 che ha sostenuto la CEDU.

56 M. CAIANIELLO, Ammissione della prova e contraddittorio nelle giurisdizioni

L’udienza di conferma delle accuse segna il passaggio dalla fase delle indagini al dibattimento e si celebra di fronte alla pre-trial chamber, collegio composto dagli stessi giudici che hanno svolto le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalle Rules per tutta la durata delle indagini alla presenza necessaria del Prosecutor e della persona accusata e del suo difensore. Qualora la persona accusata risulti contumace, o latitante o irreperibile, è previsto dall’art. 61 comma 2, che essa venga rappresentata da un difensore, quando la pre-trial chamber lo ritiene opportuno nell’interesse della giustizia (è l’unico caso in cui è prevista l’ipotesi di contumacia, perché è vietata dallo Statuto la celebrazione del dibattimento in assenza dell’accusato di fronte la Corte) .

Il ruolo del difensore svolge un importante compito sancito dall’art. 61: egli contesta le imputazioni formulate dal prosecutor, gli elementi di prova e produce ulteriori elementi di prova; oltre a questo ha la facoltà in taluni casi di rappresentare il suo assistito, e quando la pre- trial chamber non gli è lo permette perché non necessaria nell’interesse della giustizia, ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento dell’udienza. Lo scopo principale dell’udienza è quello di vagliare gli elementi presentati dal pubblico ministero per verificarne la consistenza in vista del dibattimento e per consentire il rinvio a giudizio solo per quelle persone di cui si hanno prove sufficienti. L’udienza si svolge nel contraddittorio delle parti di fronte a un giudice terzo e imparziale, e la decisione presa dal pre-trial chamber potrebbe fondarsi su elementi diversi da quelli assunti in dibattimento; quest’ultimo, si apre con la lettura delle imputazioni a cui segue la fase in cui l’imputato è chiamato a dichiararsi colpevole o innocente, e la pre-trial chamber ha il compito di verificare che le dichiarazioni poste in essere dall’accusa siano volontarie e pronunciate a seguito di una consultazione con il suo difensore, e solo a tal punto l’organo competente può pronunciarsi con sentenza di condanna nei confronti dell’imputato evitando la fase dell’istruzione probatoria, e in caso

contrario può ignorare la dichiarazione come se non fosse mai avvenuta57. L’art. 65 prevede anche che qualora la trial chamber ritiene necessaria una maggiore completezza dell’esposizione dei fatti nell’interesse della giustizia e per quello delle vittime nonostante sia pervenuta una verifica ad una verifica positiva dei requisiti di ammissibilità, può richiedere al Prosecutor la presentazioni di ulteriori prove, oppure può decidere che il processo prosegue con il rito ordinario come se la dichiarazione non fosse mai avvenuta.

Le prove all’interno del processo devono essere ammesse su richiesta di parte con provvedimento collegiale e presentate secondo l’ordine stabilito dal presidente o in base all’accordo delle parti. Al collegio viene attribuito il potere istruttorio di chiedere alle parti la presentazione di tutte le prove che la trial chamber ritiene necessarie per accertare la verità, senza poterne disporre di queste prove d’ufficio. Al termine dell’istruzione probatoria, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e le parti formulano le loro conclusioni, dove la difesa ha il diritto di prendere la parola per ultimo. La trial-chamber, a questo punto, pronuncerà sentenza motivata, deliberata all’unanimità o a maggioranza decidendo sulla base delle valutazioni delle prove e sulle risultanze dell’intero procedimento, e se ne risulta una eventuale condanna per l’imputato, ne seguirà la determinazione della pena cui si dovrà procedere obbligatoriamente in una successiva udienza rispetto a quella dibattimentale. Le decisioni della trial-chamber, in materia di responsabilità comunque, sono appellabili ai sensi dell’art. 81 St., e i soggetti legittimati a proporre impugnazione sono il Prosecutor per vizi procedurali, errori di fatto o di diritto e il condannato per il suo interesse; o entrambi per motivi che hanno inciso sulla equità o attendibilità del procedimento. L’atto di impugnazione deve essere presentato nell’ufficio del Registrar, entro trenta giorni dalla notifica

57 L’art. 65 vuole sottolineare come la dichiarazione non deve essere tenuta in

considerazione dalla trial chamber, quale elemento a carico dell’imputato, idoneo a fondare una sentenza di condanna.

all’interessato della decisione da impugnare che può essere prorogato dall’ “Appeals Chamber”58.

58 M. MIRAGLIA, Diritto di difesa e giustizia penale internazionale, Torino, 2011.

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