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Capitolo 3 Riconoscimento ed esecuzione dell’O.E.I.

3.4 Il mandato di arresto europeo

3.4.1 La procedura passiva

Per procedura passiva si intende quella fase in cui la richiesta di consegna del mandato di arresto europeo proviene da un altro Stato membro nei confronti dello Stato italiano. Le modalità di esecuzione sono due, a seconda che il mandato di arresto sia trasmesso per il tramite del ministro della giustizia o che le generalità del ricercato siano segnalate nel SIS. Il ricorso al SIS è necessario quando risulta la irreperibilità del destinatario del provvedimento restrittivo perché attraverso la segnalazione inserita nel circuito informativo comune è possibile indirizzare la richiesta di cattura a tutti gli Stati membri dell’Unione. L’autorità richiedente è libera di assumere l’una o l’altra

84 C.M. PAOLUCCI, Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale,

iniziativa a seconda che ritenga o meno l’arresto della persona ricercata ad opera della polizia giudiziaria. Infatti con la segnalazione nel sistema Schengen, l’arresto del condannato o del’indiziato si configura come atto dovuto eseguito dalla polizia giudiziaria; invece quando l’autorità interessata alla consegna dispone la trasmissione del mandato di arresto alla Corte d’appello, spetta a quest’ultima l’eventuale adozione di un provvedimento coercitivo nei confronti della persona ricercata, senza fare ricorso alla misura pre-cautelare dell’arresto85. La segnalazione nel sistema Schengen, per essere eseguita deve indicare: le generalità della persona ricercata; l’autorità da cui proviene la richiesta di cattura; l’esistenza di un mandato di arresto o di una sentenza avente forza esecutiva; la natura del reato per cui è stato adottato il provvedimento restrittivo; la data e il luogo in cui è stato commesso il fatto; il grado di partecipazione al reato della persona segnalata e le conseguenze prodotte dal reato. I requisiti per l’applicazione di questa procedura nel sistema, sono leggermente diversi da quelli previsti dalla legge di attuazione per descrivere il contenuto del mandato di arresto che deve anche indicare come requisito la pena irrogata o irrogabile al ricercato. Quando le indicazioni riferite dall’autorità dello Stato di emissione risultano idonee ad attivare il SIS, l’autorità di polizia procede all’arresto della persona segnalata e trasmette il verbale entro le ventiquattro ore al presidente della Corte d’appello nel cui distretto è stata eseguita la misura pre-cautelare, che provvede all’audizione della persona arrestata nel termine di quarantotto ore. La polizia giudiziaria ha il compito di informare immediatamente il Ministro della giustizia, affinchè quest’ultimo lo comunichi sempre con urgenza allo Stato

85 Il presidente della Corte d’appello, verificata la competenza territoriale della Corte

e compiuti gli accertamenti urgenti, riunisce la Corte d’appello, che sentito il Procuratore generale, dispone con ordinanza motivata a pena di nullità(ricorribile per cassazione), l’applicazione di una misura coercitiva, ove necessaria e sempre che non ricorrano cause ostative all’esecuzione del mandato di arresto, Rivista P. TROISI,

richiedente . Ciò serve per sollecitarla Corte d’appello del mandato di arresto e dei documenti che ad esso vanno allegati (l’autorità giudiziaria dello Stato di emissione può anche trasmettere la segnalazione inserita nel sistema Schengen sempre se vi siano le condizioni). Per la procedura dinanzi la Corte d’appello occorre sulla base dell’art. 6 commi 3 e 4 sulla legge di attuazione allegare al mandato i seguenti documenti: una copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna che ha dato luogo alla richiesta di arresto; un relazione delle imputazioni che vengono contestate alla persona di cui si chiede la consegna, con indicazioni delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione del fatto e della sua qualificazione giuridica; il testo delle disposizioni di leggi applicabili; i dati segnaletici e altre informazioni che determinano identità e nazionalità della persona arrestata. Il ministro dopo aver ricevuto i documenti li trasmette al presidente della Corte d’appello unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana. E’ importante precisare comunque che è diversa la documentazione che va trasmessa nei dieci giorni successivi all’emissione dell’ordinanza cautelare in sede di udienza di convalida dell’arresto da quella richiesta ai fini della pronuncia sulla consegna della persona ricercata. Nel primo caso per evitare la funzione della misura applicata, è previsto che l’autorità richiedente invii il mandato di arresto o la segnalazione inserita nel sistema Schengen. Per l’accoglimento della richiesta di consegna, invece, la Corte d’appello deve disporre non solo del mandato di arresto ma anche della documentazione che a norma dei commi 3 e 4 del’art. 6 va allegata al mandato. Di questa documentazione, il Ministro ne chiede l’invio contestualmente alla comunicazione dell’arresto. Successivamente, la polizia giudiziaria deve compiere i provvedimenti preliminari provvedendo agli avvisi strumentali all’esercizio del diritto di difesa. L’arrestato va comunque informato in una lingua a lui comprensibile del contenuto del mandato ed ha la

possibilità di esprimere il proprio consenso alla propria consegna e di nominare un difensore di fiducia ed essere assistito da un interprete86. La Corte d’appello decide con sentenza in camera di consiglio sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna sentiti il procuratore generale e il suo difensore87.

La decisione sulla richiesta di esecuzione deve essere emessa entro sessanta giorni dalla esecuzione della misura cautelare disposta dopo la ricezione del mandato88 che può essere prorogato per non più di trenta giorni solo per dovute impossibilità per cause di forza maggiore. Se non vengono rispettati tali termini la persona ricercata deve essere rimessa in libertà. A questo punto, la Corte d’appello, dopo aver verificato che no sussistono cause ostative della richiesta previste dall’art. 18, si pronuncerà con cui dispone la consegna della persona ricercata essendo presenti i presupposti di gravi indizi di colpevolezza o sentenza irrevocabile di condanna. Non vengono condivise invece, come ipotesi di rifiuto la presenza di cause di giustificazione e la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Alla consegna si provvede entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile nei modi e secondo le intese intercorse tramite il Ministro della giustizia e la legge regola i casi in cui la consegna può essere sospesa, rinviata o concessa temporaneamente. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna è ammesso ricorso per cassazione anche nel merito e con effetto sospensivo entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notifica89. I soggetti legittimati a ricorrere sono la persona interessata, e il suo difensore e il Procuratore generale presso la Corte d’appello; a

86L. KALB, Spazio europeo di giustizia e procedimento penale italiano, Torino,

2012. Pag. 703 e ss.

87

Nel caso in cui non risultano sufficienti la documentazione trasmessa dallo Stato di emissione, la Corte d’appello può richiedere le informazioni integrative e occorrenti, specialmente quando la documentazione risulti carente nella relazione, o nelle indicazioni previste all’art. 6

88

Tale termine ha natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando invece, la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisone in merito alla consegna, C. di cassazione, sez. VI, 16 luglio 2010, n. 28140

differenza dell’estradizione non è prevista l’impugnazione per il rappresentante dello Stato richiedente, il quale potrà solo intervenire nel procedimento introdotto dalle parti legittimate. Il ricorso in Cassazione, come detto prima, è ammesso anche per il merito, infatti dà la possibilità alla Corte di Cassazione di verificare gli apprezzamenti operati dal giudice della consegna, ma non le conferisce poteri istruttori o sostitutivi. La Corte di Cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti in forma del rito camerale e l’avviso delle parti deve essere comunicato almeno cinque giorni prima dell’udienza90. La decisione vien depositata all’esito dell’udienza con motivazione contestuale e la motivazione viene depositata entro il quinto giorno della pronuncia. In caso di annullamento con rinvio, il giudice di rinvio dovrà decidere entro venti giorni dalla ricezione degli atti91.

3.4.2 La procedura attiva

Per procedura attiva del mandato di arresto europeo si intende la fase in cui l’autorità giudiziaria italiana emette il mandato diretto ad ottenere la consegna di un soggetto che si trova sul territorio di altro Stato membro del’Unione. Il mandato di arresto europeo è emesso: • Dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

• Dal Pubblico Ministero presso il giudice che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena detentiva (pena non inferiore ad un anno e non opera la sospensione dell’esecuzione;

90Corte di Cassazione, sentenza del 22.11.2005 n.45254; La Corte di Cassazione ha

rigettato la questione di legittimità in relazione alla brevità dei termini processuali previsti, trattandosi di decisione che incide sullo “status libertatis” della persona richiesta senza che ciò comprometta il diritto di difesa di quest’ultima.

91C.M. PAOLUCCI, Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale,

• Dal Pubblico Ministero che si occupa dell’esecuzione di misure di

sicurezza personali;

Il mandato i arresto viene trasmesso al Ministro della Giustizia che si occupa di fare la traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all’autorità competente. Una volta che viene emesso il mandato viene data comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. La competenza comunque all’emissione viene data sempre al giudice che ha applicato la misura cautelare anche se il procedimento è applicato ad un giudice diverso. La scelta sul se ricorrere o meno all’emissione del mandato spetta all’autorità giudiziaria che dovrà basarsi sulla natura del reato, sulla personalità dell’autore, sul fatto che si tratta di un residuo di maggior pena. I presupposti del mandato di arresto europeo sono: il mandato di arresto europeo processuale e quello esecutivo. Nel mandato di arresto europeo processuale, la durata deve essere limitata ai casi di ordinanza impositiva di misura custodiale: l’emissione del mandato di arresto europeo in caso di arresti domiciliari, comporta che la sua adozione dovrà essere adeguatamente ponderata e deve coincidere con l’applicazione della misura cautelare; nel mandato di arresto europeo esecutivo invece, si evidenzia l’opportunità di limitare la sua procedura a pene detentive non inferiori a quattro anni92. Dall’art. 20 si desume che il P.M. presso il giudice dell’esecuzione deve astenersi dall’emettere il M.A.E., quando la pena detentiva anche se superiore ad un anno, non può essere eseguita, perché ad esempio opera la sospensione d’ufficio dell’esecuzione o perché è probabile che l’ordine di esecuzione possa essere sospeso su richiesta dell’interessato. L’emissione del M.A.E. può essere esclusa quando ricorrono i presupposti per la concessione di una misura alternativa alla detenzione; oppure quando la pena detentiva non supera i tre o i sei

92 Sul punto, cfr. L. KALB, Spazio europeo di giustizia e procedimento penale

anni93. Nei casi in cui vengono emanate diverse sentenze in cumulo, non è possibile effettuare un unico mandato di arresto europeo, ma il P.M. dovrà predisporre un mandato per ciascuna delle sentenze riunite nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti. Il mandato di arresto viene trasmesso al Ministro della giustizia, che provvede alla successiva trasmissione all’autorità competente e una volta avvenuta l’emissione del mandato viene data comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. L’autorità giudiziaria competente emette il mandato di arresto europeo quando risulta che l’imputato o il condannato è residente o domiciliato in uno Stato membro, altrimenti dispone l’inserimento della segnalazione nel S.I.S.; mentre per i Paesi che non fanno parte dell’area Schengen e che non hanno un collegamento S.I.S. si provvederà tramite Interpol. Il mandato di arresto deve contenere:

• identità e cittadinanza del ricercato;

• nome, indirizzo, numero i telefono, indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;

• indicazione dell’esistenza dei provvedimenti indicati dall’art. 28; • natura e qualificazione giuridica del reato;

• descrizione del fatto contestato, compreso l’epoca e il luogo di commissione, e se ce un concorso di persone, esige il grado di partecipazione del ricercato;

• pena inflitta se vi è sentenza irrevocabile, oppure se manca quest’ultima la pena è minima o massima a seconda della legge;

• le altre conseguenze del reato94.

Non basta una descrizione sommaria dei requisiti, ma occorre che quest’ultimi vengono anche indicati in conformità al modello allegato alla decisione-quadro. Ogni lacuna sui requisiti può essere colmata, infatti il rigore formale imposto dal legislatore comunitario non

93 Disciplinato dagli artt. 90 e 94 del D.P.R. 309/90

94 C.M. PAOLUCCI, Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale,

comporta l’inefficacia del mandato di arresto in mancanza di taluno dei requisiti. Le autorità richieste hanno il compito di effettuare una verifica del carattere formale sulla completezza delle informazioni. Lo Stato richiedente deve assicurare garanzie richieste dallo Stato di esecuzione alla persona ricercata: il diritto di ottenere un nuovo processo e di presenziare alla celebrazione del giudizio. L’imputato deve essere informato dell’accusa a suo carico e deve avere la possibilità di difendersi personalmente dinanzi al Giudice che è chiamato a pronunciare la sentenza. Il limite posto all’esecuzione del mandato opera solo quando il ricercato non è stato citato personalmente né informato della data e del luogo dell’udienza. La procedura di consegna si attiva solo quando sia noto il luogo in cui si trova la persona ricercata e nel caso i cui la persona è irreperibile, il Giudice e il P.M. possono inserire la segnalazione del nominativo del ricercato nel S.I.S. Molto importante nella procedura attiva assume il principio di specialità: si pone il divieto di sottoporre la persona consegnata a misura custodiale o ad altra forma di restrizione della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello posto a fondamento del mandato di arresto, infatti quando il mandato di arresto è emesso nel corso del procedimento penale, nei confronti di una persona sottoposta a misura custodiale, non vi è alcuna preclusione all’esercizio dell’azione penale per fatti diversi da quelli che hanno giustificato la consegna essendo vietata in relazione a tali fatti solo l’esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale sia durante l’accertamento penale che alla fine d esso95.

95 L. KALB, Spazio europeo di giustizia e procedimento penale italiano, Torino,

CAPITOLO 4

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ED AMBIENTALI

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