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CAPITOLO SECONDO

6. La conservazione del patrimonio aziendale delle prospettive di riforma del diritto del diritto della crisi d’impresa

6.2. Le procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

In maniera coerente rispetto ai valori perseguiti in via generale, il disegno di legge prevede l’introduzione di disposizioni che fanno carico di agevolare l’avvio di un percorso di gestione della situazione di crisi non solo all’imprenditore direttamente interessato dalla stessa ed ai soggetti istituzionalmente deputati al controllo sulla (e nella(110)) sua organizzazione ma anche ad alcuni dei suoi creditori.

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ci si riferisce, ovviamente, al collegio sindacale che, chiaramente è organo dell’imprenditore societario .

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Ciò è in particolare stabilito nell’ambito della disciplina dedicata all’introduzione e al funzionamento della nuova procedura di “allerta e di composizione assistita della crisi” di cui è prevista l’introduzione all’art. 4 del disegno di legge .

Si stabilisce, in particolare, nell’ambito delle disposizioni contenute a questo predetto articolo (precisamente alla lettera d) che l’Agenzia delle entrate e taluni altri creditori che svolgono funzioni di rilevanza pubblica, siano obbligati, a pena di perdita del privilegio sui crediti vantati verso l’imprenditore, ad avvisare quest’ultimo, ed in particolare i suoi organi di controllo, qualora lo stesso abbia superato determinati livelli di esposizione nei loro confronti.

Nel caso in cui il debitore, entro tre mesi dalla segnalazione, non abbia pagato il debito o non abbia stipulato un accordo con il creditore pubblico qualificato che ha effettuato la segnalazione per determinare i termini di rientro, quest’ultimo è obbligato a segnalare la situazione all’organismo previsto dal medesimo art. 4 del disegno di legge (lettera b) .

Quest’ultimo ente, che secondo quanto prevede il disegno di legge è istituito presso le camere di commercio e dell’agricoltura, qualora riceva una segnalazione dai creditori predetti, dall’organo di controllo della società o dal soggetto incaricato della revisione contabile sulla società (cfr. art. 4 lett. c)), ha il compito di individuare assieme al debitore (e/o all’organo amministrativo della società) previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi dell’imprenditore (cfr. art. 4 lett. f)) .

Il disegno di legge prevede che qualora il debitore ne faccia richiesta l’organismo sarà incaricato di addivenire ad una soluzione concordata della crisi di questo con i suoi debitori entro un termine massimo di sei, nominando a tal fine un collegio composto di tre membri scelti (111) rispettivamente: dal presidente del tribunale delle imprese del luogo dove ha la sede principale il debitore, dalla camera di commercio e da associazioni di categoria (art. 4 lett. b).

Viene altresì previsto che la predisposizione e l’attuazione della soluzione concordata della crisi dell’imprenditore possa essere accompagnata

111 tra i soggetti iscritti nell’albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di

controllo nell’ambito delle procedure concorsuali previsto all’art. 2 lett. o) del disegno di legge .

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dall’imposizione ai suoi creditori delle “misure protettive necessarie” (112 ) (cfr. art. 4 lett. g, la cui determinazione è rimessa dal disegno di legge delega al legislatore delegato) che potranno essere emesse dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente su richiesta di questo (art. 2 lett. g)) .

Nel caso in cui l’organismo ritenga non sia possibile addivenire alla predisposizione di un piano di ristrutturazione e rilevi lo stato d’insolvenza del debitore ne darà notizia al Pubblico Ministero (113) (art. 4 lett. b)) . La procedura in questione potrà essere attivata, oltre che su richiesta dei creditori pubblici qualificati (come finora si è visto), anche su istanza del debitore (e degli amministratori) e degli organi istituzionalmente deputati a svolgere il controllo sulla gestione dell’impresa da questo esercitata e sulle sue scritture contabili .

Più di preciso, come anticipato, il disegno di legge configura in capo a questi ultimi soggetti un vero e proprio dovere di attivazione della procedura al ricorrere degli indici dello stato di crisi della società (che saranno previsti ai sensi della lettera h) del predetto art. 4).

Correlativamente, il disegno di legge prevede che il legislatore delegato riformuli i criteri di determinazione della responsabilità dei membri del collegio sindacale di modo da escludere la responsabilità solidale dei componenti di quest’organo con gli amministratori della società per i fatti successivi al momento in cui la predetta procedura di allerta è stata avviata a seguito di una loro segnalazione (114) (art. 4 lett. f)) .

In maniera speculare a quanto previsto per i creditori pubblici qualificati dalla lett. d) dell’art. 4, si stabilisce che la segnalazione sia effettuata in

112 ed in una situazione di vicinanza allo stato d’insolvenza ciò, in pratica, significa imporre

ad essi di rinunciare parzialmente ai propri diritti .

113 per cui, ai sensi dell’art. 2 lett. d), si dovrà prevedere la competenza a chiedere l’apertura

di una procedura di composizione della crisi nelle forme del nuovo procedimento “unitario” che verrà disciplinato in attuazione dei principi di cui alla lett. e) del predetto art. 2 .

114 non è prevista, invece, una norma di analogo tenore per il soggetto incaricato della

revisione dei conti . Ciò, a ben vedere, si giustifica alla luce del differente spettro dei doveri che gravano sull’organo di controllo interno e sul revisore dei conti (il primo, come noto, incaricato di un dovere di vigilanza generale, il secondo obbligato a svolgere solo il controllo contabile) . Piuttosto, allora, la disposizione contenuta all’art. 2 lett. c) vale ad ribadire che anche il revisore dei conti è tenuto, in forza del contrato stipulato con la società, di rilevare e segnalare tempestivamente quegli indici rivelatori della crisi , essendo altrimenti responsabile dei danni derivanti a questa al pari di tutti gli altri soggetti che, obbligati ad agire tempestivamente per portare avanti la ristrutturazione del debitore, non vi abbiano provveduto .

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primo luogo all’organo amministrativo della società e che, qualora sia chiaro (per l’omessa risposta degli amministratori o per l’inadeguatezza manifesta delle misure che questi intendono porre in atto(115)) che questo non si attiverà per formulare un piano per la gestione della crisi, essi debbano procedere con la segnalazione della situazione di crisi al predetto organismo previso alla lett. b) dell’art. 4 .

La disposizione in questione, attraverso questa previsione, riconosce il distacco che quest’organo ha compiuto dal modello originariamente previsto nel codice civile, nel quale esso si configurava essenzialmente come organo deputato alla tutela degli interessi dei soci (e in particolare di quelli di minoranza), attuato con la riforma del diritto societario del 2003 (116) all’esito della quale questo rappresenta, nell’attuale sistema, organo di garanzia per interessi anche ulteriori e diversi rispetto a quello dei soci . Così, coerentemente a quanto disposto nell’ambito dell’art. 4 sulle procedure di allerta e di composizione assistita, il disegno di legge delega prevede pure, all’art. 2 lett. d), che il legislatore delegato estenda la legittimazione ad avviare la procedura giudiziale unitaria che verrà definita sulla base dei principi di cui alla successiva lettera e), ai soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, definizione nella quale il richiamo al collegio sindacale è quanto mai evidente.

115 il dovere per il Collegio sindacale di monitorare la perdurante esistenza del presupposto

della continuità aziendale e, dunque, l’adozione da parte degli amministratori delle misure necessarie ad evitare l’insorgere di danni in capo alla società ed ai creditori della stessa è dato costantemente affermato da dottrina e giurisprudenza sulla base del disposto dell’art. 2403 c.c., laddove lo stesso pone in capo al Collegio sindacale l’obbligo di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte dell’organo amministrativo e sull’adeguatezza ed il funzionamento degli assetti della società predisposti da questo, e dell’art. 2406 c.c. che stabilisce il potere di quest’organo di sostituirsi al C.d.A. nel provvedere ai sensi degli artt. 2446-2447 c.c. (e/o 2482-bis e 2482-ter c.c.) a sollecitare l’adozione delle decisioni per il caso di perdite che vadano ad intaccare il capitale in caso di omissione da parte dell’organo amministrativo (cfr. ROSAPEPE La responsabilità degli

organi di controllo nella crisi d’impresa in Giur. Comm. 2013, 910 e ss.; RUSSO Collegio sindacale e prevenzione della crisi d’impresa, in VIII Convegno annuale dell’Associazione

Italiana dei Professori universitari di diritto commerciale “Orizzonti del Diritto Commerciale” “il diritto commerciale verso il 2020: i grandi dibattiti in corso, i grandi

cantieri aperti”, 2017 , 28 e ss., disponibile su http://rivistaodc.eu/media/65529/russo.pdf),

l’opinione è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità: Cass., 13 giugno 2014, n. 13517; Cass., 29/10/2013, n. 24362; Cass. 11/11/2010, n. 22911 .

116 con cui, come noto, sono stati attribuiti a quest’organo il potere di convenire l’organo

amministrativo in responsabilità per i danni provocati alla società ed il potere di avviare il procedimento di controllo giudiziario previsto all’art. 2409 c.c. .

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Si è visto fin qui come la tutela dell’integrità del patrimonio aziendale dell’imprenditore insolvente costituisca un motivo certamente caratterizzante del diritto delle procedure composizione della crisi che, per giunta, ha ricevuto progressiva valorizzazione nel succedersi dei diversi interventi di riforma della disciplina .

Ciò, si è detto, in parte per ragioni di natura economica, strettamente connesse con la funzione propria della normativa chiamata a disciplinare il fenomeno dell’insolvenza dell’imprenditore in un dato sistema economico, dall’altro, per ragioni di natura più profonda attinenti ad una necessità di coerenza del sistema predetto con i valori che caratterizzano il sistema del diritto dell’impresa.

Nel successivo capitolo 3 ci si concentrerà su questi profili da ultimo menzionati, rilevando nello specifico, e in primo luogo, come la progressiva valorizzazione dell’esigenza di anticipare il momento di avvio della gestione della crisi dell’imprenditore (che abbiamo visto ha costituito il motivo ispiratore dei più recenti interventi di riforma delle norme fallimentari dedicate alla generalità delle imprese (117)) appaia di per sé coerente rispetto al regime dei doveri che gravano sull’organo amministrativo nelle società di capitali, anch’essi a loro volta espressione dell’obbiettivo della tutela dell’integrità del patrimonio aziendale .

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