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Gli atti processuali attraverso i quali le parti allegano i fatti nel processo e l’individuazione dei fatti rispetto ai quali si applica il cd principio

L A “ NON CONTESTAZIONE ” NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

4. Gli atti processuali attraverso i quali le parti allegano i fatti nel processo e l’individuazione dei fatti rispetto ai quali si applica il cd principio

di non contestazione.

L’analisi condotta sin ora ha contribuito a delimitare la nozione di “fatti non specificatamente contestati”. Tuttavia, la sussistenza della “non contestazione” è stata indagata esclusivamente con riferimento ai fatti costitutivi introdotti in giudizio dalla parte ricorrente. In altri termini, si è preso in considerazione uno “schema semplice”, nel quale si sono descritte le relazioni tra i fatti allegati dalla parte ricorrente e le possibili difese delle altre parti convenute in giudizio. Invero,

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Se l’aggiunzione dei motivi amplia l’oggetto del giudizio, a maggior ragione sarà

idonea ad accrescere il novero degli elementi di fatto, sui quali si fonda l’esercizio di una sua azione. E, invero, l’aggiunzione dei motivi va annoverata come il primo episodio idoneo a produrre un’implementazione dell’oggetto del contendere, perché, come per ogni motivo di ricorso, anche il motivo aggiunto consiste nell’indicazione di nuovi profili di illegittimità, fondata su ulteriori fatti, che afferiscono alla vicenda o alla frazione dell’azione amministrativa censurata con il ricorso. La differenza fra le due tiplogie di motivi risale, come è noto, alla diversità del momento in cui il ricorrente abbia avuto cognizione dell’episodio amministrativo oggetto dell’aggiunzione. In tal senso, S.

PERONGINI, La formula “ora per allora” nel diritto pubblico. II. Il provvedimento amministrativo “ora per allora”, Napoli, 1999, 265.

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proprio la disamina delle possibile strategie difensive delle parti che partecipano al giudizio, induce ad una riflessione ulteriore.

La verifica dei fatti “non specificatamente contestati” va condotta con riferimento alla componente di fatto del giudizio nel suo complesso, non solo rispetto ai fatti allegati dal ricorrente.

I fatti “non specificatamente contestati” che il giudice deve porre a fondamento della sua decisione sono, non solo i fatti “non contestati” introdotti dalla parte ricorrente, ma anche quelli che vengono allegati in giudizio da altre parti o mediante iniziative processuali diverse dalla proposizione del ricorso principale .

Si tenga presente che, a prescindere dall’atto attraverso il quale i fatti vengono introdotti in giudizio, l’idonea allegazione e l’adeguata rappresentazione dei fatti sono presupposti impliciti e necessari in presenza dei quali il giudice deve desumere le conseguenze della mancata contestazione dei fatti ex adverso allegati. Orbene, le parti convenute in giudizio dal ricorrente principale (amministrazione resistente ed eventuali controinteressati) possono decidere di partecipare attivamente al giudizio e, in determinati casi, hanno la possibilità di ampliare l’oggetto del giudizio.

Se le parti si limitano ad articolare mere difese l’oggetto del giudizio resta quello delineato dal ricorrente principale; lo stesso dicasi per la componente fattuale del giudizio che assume rilievo ai sensi dell’art. 64, secondo comma, c.p.a.

Se, invece, le parti propongono eccezioni di merito in senso stretto, si amplia il novero di fatti sottoposti al sindacato del giudice.

La formulazione di un’eccezione comporta l’allegazione di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi, nuovi e diversi rispetto a quelli allegati dal ricorrente.

Orbene, il meccanismo della contestazione dei fatti opera anche con riferimento ai fatti posti a fondamento di un’eccezione.

In altri termini, a fronte dell’allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi ad opera dell’amministrazione o di un controinteressato, la parte ricorrente può contestarli o non contestarli specificatamente. In mancanza di una

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specifica contestazione, i predetti fatti possono essere posti a fondamento della decisione del giudice ai sensi dell’art. 64, secondo comma, c.p.a.

L’amministrazione resistente e i contro interessati possono anche proporre ricorso incidentale o domande riconvenzionali.

Il ricorso incidentale amplia l’oggetto del giudizio perché si basa su motivi diversi e ulteriori rispetto a quelli proposti dal ricorrente. In determinati casi, oggetto dell’impugnazione è un provvedimento diverso a quello oggetto del ricorso principale.

Invero, l’art. 42 c.p.a. prevede che il ricorso incidentale debba avere i contenuti prescritti dall’art. 40 c.p.a. per il ricorso principale; inoltre, va depositato nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 45 c.p.a. 401

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Dunque, i fatti allegati dal ricorrente in via incidentale, non specificatamente contestati dalle altre parti, possono essere posti a fondamento della decisione dal giudice ai sensi dell’art. 64, secondo comma, c.p.a.

Si tratta di un’osservazione rilevante nel processo amministrativo. Invero, una delle prime pronunce in cui il giudice amministrativo ha fatto applicazione del “cd. principio di non contestazione” riguardava fatti posti a fondamento di un ricorso incidentale.

In una controversia relativa agli esiti di una gara d’appalto, la ditta vincitrice – controinteressata – formulava un ricorso in via incidentale volto a far dichiarare l’inamissibilità del ricorso principale per carenze di interesse del ricorrente principale, dal momento che quest’ultimo non avrebbe potuto partecipare alla gara per difetto dei requisiti.

Il ricorrente in via incidentale sosteneva che, in sede di gara, l’ATI ricorrente aveva dichiarato che la mandante avrebbe svolto il 100 % dell’attività qualificata dal bando come prestazione principale; tale circostanza non era compatibile con la

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Anche prima dell’emanazione del codice del processo amministrativo, si sosteneva che il ricorrente incidentale (per quanto di sua competenza) non potesse limitarsi a indicare il provvedimento amministrativo impugnato, ma, a pena di nullità, dovesse esporre sommariamente i fatti e i motivi sui quali si fonda il loro ricorso, con l’indicazione degli articoli di legge e di regolamento che si ritengono violati e, al fine, con le conclusioni. Cfr. S. PERONGINI, La formula “ora per allora” nel diritto pubblico. II. Il provvedimento

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struttura di ATI mista assunta dalla ricorrente, ed in particolare, del suo segmento verticale alla luce del disposto di cui all’art.37 del d. lg. n. 163/2006.

Dunque, il ricorso principale era inammissibile in quanto la ricorrente principale non avrebbe potuto partecipare alla gara.

Il giudice pone a fondamento della sua decisione la circostanza dedotta dalla ricorrente principale, vale a dire che la mandante dell’ATI ricorrente avrebbe svolto il 100 % dell’attività qualificata dal bando come prestazione principale, osservando che tale profilo in fatto non era stato specificatamente contestato dalla ricorrente e risultava anche documentalmente provato; ne conseguiva l’inammissibilità del ricorso principale dal momento che la ricorrente non doveva essere ammessa alla gara.

Orbene, nel caso di specie, il richiamo al “cd. principio di non contestazione” andrebbe valutato come superfluo in quanto la “non contestazione” del fatto è superata dalla prova documentale dello stesso.

Tuttavia, la sentenza va richiamata non solo perché ha dato applicazione al “cd principio di non contestazione” prima dell’emanazione del codice del processo amministrativo ma anche perché ha messo in evidenza la sua operatività rispetto ai fatti allegati dal ricorrente in via incidentale, dunque rispetto ai fatti allegati da un soggetto diverso dal ricorrente in via principale.

Al pari del ricorso incidentale, la domanda riconvenzionale402 contribuisce ad ampliare il thema decidendum.

Dunque, se colui che propone la domanda riconvenzionale pone a suo fondamento fatti nuovi e diversi rispetto a quelli allegati dal ricorrente principale, la mancata contestazione dei fatti può determinare le conseguenze previste dall’art. 64, secondo comma, c.p.a.

Il meccanismo della “non contestazione” dei fatti operi ogni qualvolta un fatto viene allegato in giudizio da una parte e contribuisce a delineare la componente di fatto del giudizio 403.

402

Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 42 c.p.a., nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi possono essere proposte le domande riconvenzionali dipendenti da titoli già dedotti in giudizio nei termini e con le modalità previste per la proposizione del ricorso incidentale.

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5. Le relazioni tra “allegazione”, “contestazione” e “onere della prova”

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