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Le relazioni tra “allegazione”, “contestazione” e “onere della prova” nel processo

L A “ NON CONTESTAZIONE ” NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

5. Le relazioni tra “allegazione”, “contestazione” e “onere della prova” nel processo

Il principio di non contestazione è stato oggetto di letture e interpretazioni differenti, a seconda del diverso valore che il legislatore avrebbe inteso attribuire alla mancata contestazione dei fatti di causa.

Si rende necessario, pertanto, individuare le conseguenze del comportamento non contestativo rispetto agli oneri probatori delle parti.

La lettura interpretativa si propone di essere quanto più coerente con le norme e con il sistema processuale delineato dal codice del processo amministrativo.

Nel processo civile, mediante l’allegazione, la parte prospetta al giudice l’esistenza di un fatto, lo pone a fondamento della domanda delimitando l’ambito fattuale della controversia; infine, avrà l’onere di dimostrarlo in giudizio.

Se una parte intende giovarsi di un fatto, quale premessa fattuale di determinati effetti giuridici, deve darne in giudizio la prova, ai sensi dell’art. 2967 c.c. (onere della prova), sia nell’ipotesi in cui abbia formulato una domanda sia nell’ipotesi in cui abbia sollevato un’eccezione 404

.

403

Si tenga presente che il principio secondo cui gli elementi dell'azione possono ricavarsi da tutti gli atti del giudizio si riferisce a quelli che integrano il ricorso o, comunque, valgono a definire il contenuto sostanziale della pretesa ed il thema

decidendum o probandum del processo.

Le istanze di prelievo o di fissazione dell'udienza di discussione non presentano né tale funzione, né natura sostanziale, avendo esclusivo effetto di impulso processuale.

“Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la teoria generale dell'azione, che

postula l'indicazione degli elementi costitutivi della domanda negli atti processuali a ciò deputati, salvo il temperamento di cui sopra, elaborato dalla giurisprudenza attraverso un'interpretazione estensiva (peraltro non immune da critiche della dottrina) delle norme processuali, non suscettibile di ulteriore ampliamento, pena la devastazione del sistema”.

Sul punto, si veda Cons. Stato, 16.01.2009 n. 202.

404

Le parti, diverse da quella che ha proposto la domanda principale, possono allegare fatti impeditivi, modificativi o estintivi a fondamento delle relative eccezioni con le quali intendono paralizzare l’azione proposta dal ricorrente; possono introdurre fatti costitutivi a fondamento di una domanda riconvenzionale.

In tal caso, le parti assumono l’onere di provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi affinché venga rigettata la domanda dell’attore; ovvero le parti ampliano il thema

178

Tra l’allegazione di un fatto principale e l’onere della sua dimostrazione in giudizio intercorrono rapporti di “prius-posterius” che vengono generalmente considerati pacifici.

Le suddette considerazioni valgono anche per il processo amministrativo. Orbene, la contestazione di un fatto, ad opera di una parte diversa da quella che lo ha allegato nel processo, può interferire nella relazione tra allegazione e onere della prova 405.

Nell’ipotesi in cui il fatto può dirsi specificatamente contestato, trova conferma il rapporto tra allegazione di un fatto e onere di provarlo in giudizio sia per la parte attrice che per le altre parti, stabilito dall’art. 2967 c.c. e confermato nel processo amministrativo dall’art. 64, primo comma, c.p.a.

Invece, nell’ipotesi della “non contestazione”, vi sarà un’interferenza nel rapporto “allegazione di un fatto” e “onere della prova”.

In tal caso, la relazione tra le allegazioni di una parte e il comportamento processuale dell’altra acquista rilievo in quanto l’incertezza di un fatto ipoteticamente allegato da una parte persiste solo se è contestato dall’altra. Dunque, solo nell’ipotesi di “specifica contestazione”, è necessario che quel fatto costituisca oggetto di prova in giudizio.

Nella prima ipotesi (contestazione) si consolida l’onere della prova in capo alla parte che ha allegato il fatto 406.

Al contrario, nell’ipotesi di “non contestazione”, si determina la “non necessarietà” della prova del fatto in giudizio, a favore della parte che lo allegato.

decidendum, assumendo l’onere di dare prova dei fatti principali che pongono a

fondamento della domanda riconvenzionale.

405

Il principio “allegata sunt probanda” non rappresenta una verità neppure nei processi dispositivi. “L’allegazione del fatto è bensì una condizione necessaria, ma non è sempre

da sola sufficiente, per legittimare l’applicabilità delle regole sull’onere probatorio. Tutto dipende dal modo in cui sulla necessità della prova, della quale dovrà darsi carico il soggetto allegante, reagiscano la qualità dei fatti allegati, il comportamento processuale dell’avversario e il cennato principio di acquisizione”, in tal senso, L.

COMOGLIO, (voce) Allegazione, Dig. Disc. Priv., I, 1987, 279.

406

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Il fenomeno della non contestazione si colloca sul piano della fissazione del tema probatorio e dei relativi oneri, determinando una “relevatio ab oneri probandi” in capo alla parte onerata alla prova del fatto stesso.

Il fondamento normativo della suddetta ricostruzione è rappresentato dagli artt. 115 c.p.c. e 64, secondo comma, c.p.a.

Così giustamente intesa, la mancata contestazione dei fatti ex adverso allegati può essere affiancata al fenomeno dell’allegazione nel processo.

L’allegazione nel processo svolge molteplici funzioni, non solo sul piano della delimitazione del thema decidendum, come innanzi descritto.

L’allegazione è un atto con il quale una parte asserisce che una certa circostanza si è verificata con certe modalità. L’allegazione di un fatto ha una valenza anche sul piano probatorio, perché la parte, non solo lo pone a fondamento della sua domanda o eccezione, ma si assume anche l’onere di provarlo.

Non va trascurato che, secondo una parte della dottrina, la suddetta funzione probatoria sarebbe addirittura “l’unico effetto che può ricollegarsi alla allegazione di un fatto intesa in senso rigoroso” 407.

Dunque, la relazione tra “allegazione” e “non contestazione” di un fatto serve a selezionare i fatti che devono costituire oggetto di prova nel processo.

È evidente lo stretto nesso funzionale che, in tal senso, lega i due distinti fenomeni.

407

In dottrina, è stata sostenuta la confusione di due fenomeni, “ossia l’indicazione dei

fatti costitutivi del diritto fatto valere come mezzo di determinazione della domanda, da un lato, e dall’altro l’allegazione come indicazione dei fatti che l’attore si assume l’onere di provare”, cfr. M.TARUFFO, La prova civile, 2012, Milano, 28 ss..

Secondo la dottrina richiamata, la circostanza che possa trattarsi degli stessi fatti non deve trarre in inganno; in realtà si tratta di attività diverse che producono effetti diversi. Dunque, il fenomeno dell’allegazione svolge nel processo molteplici funzioni, ma “l’unico effetto che può effettivamente ricollegarsi alla allegazione di un fatto intesa in

senso rigoroso è l’assunzione dell’onere della prova in capo alla parte che lo allega”. In

quest’ottica, se il comportamento non contestativo è in grado di interferire e condizionare la relazione tra l’allegazione di un fatto e l’onere di provarlo in capo al soggetto allegante, evidentemente c’è una stretta connessione funzionale tra l’allegazione e la non contestazione, tanto da potersi pure sostenere che il la “non contestazione” si collochi sullo stesso piano dell’allegazione, o quanto meno che si collochi sullo stesso piano funzionale.

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L’allegazione dei fatti e la “non contestazione” degli stessi nel processo potrebbero essere accomunati sotto questo profilo funzionale, dal momento che contribuiscono alla definizione del thema probandum.

Tuttavia, nel processo amministrativo deve ritenersi che la “non contestazione” di un fatto ad opera di una parte non sia propriamente in grado di sollevare definitivamente l’altra parte dall’onere della prova del fatto stesso.

Al tal fine, sarebbe necessario l’individuazione di un termine perentorio, decorso il quale la contestazione di un fatto non dovrebbe essere più possibile e la parte onerata potrebbe considerarsi sollevata.

6. Sui tempi della contestazione (e della “non contestazione”) nel

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