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- “Programma per la formazione e l’aggiornamento del personale che opera nei settori esposti a

SERVIZIO DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE

University of Salento – Safety and Health at Work

c/o Dip. di Matematica e Fisica Via per Arnesano

I 73100 Lecce T +39 0832 297209 F +39 0832 297224

E servizio.sicurezza@unisalento.it

PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI AI FINI DELLA

SICUREZZA E DELLA PROTEZIONE DELLA LORO SALUTE (art. 35, 36 e 37 D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81)

(Triennio 2014-2016)

Documento programmatico piano formativo e informativo triennio 2014-2016

(Bozza)

INDICE

1. LA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1.1 Premessa

1.2 Riferimenti normativi sulla formazione

2. I PROCESSI PROGETTUALI DELLA FORMAZIONE

2.1 La diagnosi: analisi del contesto e del fabbisogno formativo e/o informativo

2.2 I soggetti beneficiari

2.3 Schemi formativi e modello progettuale

3. L’ARCHITETTURA DEL PROGETTO FORMATIVO 3.1 Il piano di formazione, informazione e aggiornamento

3.1.1 La formazione dei Lavoratori 3.1.2 La formazione dei Preposti 3.1.3 La formazione dei Dirigenti

3.1.4 La formazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP)

3.1.5 La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 3.1.6 La formazione dei Responsabili e degli Addetti alle emergenze

3.2 Il piano di formazione di base per tutto il personale e cicli di seminari su tematiche trasversali di base per tutti

3.2.1 Formazione iniziale per i neoassunti 3.2.2 Informazione rivolta a tutti i lavoratori

3.2.3 Proposte di attività formative e/o informative complementari

3.3. Il piano di formazione avente ad oggetto rischi specifici della mansione (addestramento)

3.4 Piano di formazione sulla sicurezza per categorie omogenee di esposti (famiglie professionali)

3.5 Piano di formazione continua (aggiornamento periodico)

3.6 Piani di formazione ed informazione per studenti - lavoratori equiparati

ALLEGATO 1 – ATTUALI CONVENZIONI IN ESSERE PER LA FORMAZIONE

ALLEGATO 2 – PROPOSTA DI FORMULAZIONE DI UN ALBO DEI

FORMATORI, BASATO SUI REQUISITI RICHIESTI DAL DECRETO

INTERMINISTERIALE 6 MARZO

1 LA FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

1.1 Premessa

L’Università, per sua struttura e costituzione è un ente destinato a garantire la Formazione delle nuove generazioni1.

Negli ultimi anni si sta assistendo ad una sempre maggiore implementazione nella società della cultura della sicurezza. Attraverso il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (cosiddetto Testo Unico) e i s.m.i. il legislatore ha ritenuto opportuno coinvolgere tutte le figure legate alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle attività di formazione, partendo dal datore di lavoro e raggiungendo ogni singolo lavoratore, anche quando quest’ultimo rivesta una forma precaria o nel caso di uno studente che, per la prima volta, si approccia ad entrare in un laboratorio2.

La particolare enfasi data alla formazione nel quadro normativo riguardante la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sia a livello nazionale che comunitario, dimostra l'importanza attribuita a tale pro-cesso, non solo come mezzo elettivo per la diffusione della cultura della sicurezza a tutti i livelli ma anche e soprattutto come misura generale di tutela. La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è uno degli elementi strategici del nuovo quadro normativo delineato dal D. Lgs. 81/2008 e si caratterizza come:

- processo educativo;

- misura generale di tutela;

- obbligo giuridico.

L’art. 2 del D. Lgs. 81/2008 definisce la “formazione” sulla sicurezza sul lavoro come

“processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.

Non si tratta di una formazione generica o generalista ma di un processo fortemente caratterizzato e finalizzato al trasferimento di conoscenze e procedure, alla acquisizione di competenze specifiche e alla attivazione di comportamenti sicuri all’interno della organizzazione aziendale, alla identificazione, riduzione e gestione del rischio. La progettazione formativa assume dunque una rilevanza strategica nella capacità di rispondere alle esigenze esplicite ed implicite di formazione e agli obiettivi generali e specifici sulla sicurezza.

La formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è inoltre annoverata come

“misura generale di tutela” e “obbligo giuridico” a conferma dell’importanza strategica nel quadro della prevenzione e gestione dei rischi aziendali.

La lettura del D. Lgs. 81/2008 mette in evidenza alcuni elementi fortemente caratterizzanti la formazione sulla sicurezza ed in particolare:

▪ La formazione coinvolge tutte le figure che operano nelle realtà lavorative:

▪ lavoratori (tutti), datori di lavoro, dirigenti, preposti, rappresentanti dei lavoratori, incaricati alla sicurezza, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

▪ La continuità della formazione in tutta la vita lavorativa, dall’assunzione al cambio mansione, dai cambiamenti organizzativi all’introduzione di nuove tecnologie, alle condizioni modificative delle condizioni di rischio.

▪ Una formazione non generica ma legata ai rischi specifici, alle mansioni e ai ruoli.

▪ L’aggiornamento periodico.

1 “La formazione e l’aggiornamento professionale del personale rappresentano lo strumento fondamentale per la crescita del personale e per l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati dall’Ateneo” (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università, Art. 54, comma 1).

2 Per quanto riguarda le Università si veda il D.M. 363/1998 - Regolamento recante norme per l’individuazione delle

1.2 Riferimenti normativi sulla formazione

Il D. Lgs. 81/2008 non si limita a sottolineare l’importanza della formazione come strumento elettivo della politica di prevenzione, ma fornisce un quadro di riferimento specifico sia in termini di obblighi sia di contenuti che, in alcuni casi, costituiscono dei vincoli nella progettazione formativa.

L’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, infatti, attribuisce un ruolo di primo piano alla “Formazione”

che deve essere “sufficiente e adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche di ciascun lavoratore”. Il momento formativo assurge a vero e proprio strumento di prevenzione individuata come tale anche tra le misure generali di tutela - art. 15 c. 1 lett. o). L’art. 37 del Testo Unico, inoltre, definisce gli obblighi delle varie figure professionali riguardo la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Tra il 2011 ed il 2013, inoltre, sono stati predisposti alcuni decreti attuativi che hanno permesso di definire un quadro generale di come concretizzare la Formazione:

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, del 21 dicembre 2011;

Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, del 25 luglio 2012;

Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, del 26 giugno 2012;

Art. 32 del D. Lgs. 81/2008, come modificato dall’art. 32 del D. Lgs. 69/2013 convertito dalla Legge 98/2013.

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro elaborati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in accordo con il Ministero della Salute in data 6 marzo 2013.

2 I PROCESSI PROGETTUALI DELLA FORMAZIONE

2.1 La diagnosi: analisi del contesto e del fabbisogno formativo e/o informativo

L’Università del Salento è un’organizzazione molto complessa anche in considerazione della vasta diversificazione di figure professionali e di attività lavorative tra il personale tecnico-amministrativo. La politica ed il sistema di gestione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro all’interno dell’Università del Salento, pertanto, non va intesa solo come un problema di puntuale e costante verifica della conformità operativa in termini di luoghi di lavoro occupati (strutture ed edifici), strumenti a disposizione (macchine, attrezzature ed impianti) e materie prime utilizzate (sostanze e preparati pericolosi), bensì come la risultante della partecipazione al sistema da parte di tutti i soggetti che a vario titolo contribuiscono ai processi di servizio che caratterizzano l’Università.

Risultati apprezzabili in termini di sicurezza sul lavoro sono quindi perseguibili anche adottando una politica di formazione e informazione di tipo partecipativo affinché tutte le notizie, le conoscenze, le problematiche relative alla sicurezza diventino oggetto di comunicazione tra tutti i dipendenti e a tutti i livelli. Un lavoratore formato è infatti un lavoratore consapevole, che rende più facile la gestione della sicurezza, e per questo che il D. Lgs 81/2008 e s.m.i., ha posto sempre la formazione, l’informazione e l’addestramento, come cardini del nuovo sistema prevenzionistico di ispirazione europea, riconoscendo alle iniziative in questa direzione sia un’elevata capacità propositiva verso la diffusione della cultura della sicurezza, sia una provata efficacia nel contrastare i comportamenti lavorativi non corretti e pericolosi che determinano la maggioranza degli infortuni.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università del Salento vanta ormai un’esperienza decennale piuttosto articolata ed eterogenea. Soprattutto negli ultimi anni sono state avviate diverse iniziative sia di tipo informativo che di tipo formativo. Le iniziative informative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro hanno riguardato la pubblicazione di opuscoli divulgativi riccamente illustrati (anche in formato elettronico), seminari, convegni, etc., mentre nelle attività di tipo formativo è stata introdotta da tempo ed oggi consolidata la forma della verifica del livello di partecipazione del personale attraverso l’erogazione di una verifica finale scritta o in alternativa una prova pratica, che attesti le nuove competenze acquisite.

La pianificazione degli interventi dovrà tener conto di quanto è stato fatto sino ad ora e di quanto dovrà essere progettato sia in riferimento agli adempimenti legislativi (D. Lgs. 81/2008) sia per quanto riguarda la capacità di riuscire a intercettare e affrontare specifici bisogni organizzativi e professionali delle strutture e delle persone. La programmazione delle iniziative formative in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori per il triennio 2014/2016 è, inoltre, profondamente connessa al cambiamento normativo e organizzativo iniziato alla fine del 2011 con la definizione del nuovo Statuto3.

Gli interventi formativi dovranno, pertanto, in primis consentire a tutto il personale (strutturato e non – tecnico, amministrativo e docente, ecc.) di supportare e assecondare efficace-mente anche i processi riorganizzativi in atto e di esserne parte integrante e determinante.

Il programma di seguito dettagliato nasce con l’intento di suggerire una metodologia ragionata e coordinata per tentare di rispondere ai sempre più incalzanti obblighi formativi ed informativi previsti a carico del Datore di Lavoro, in modo più generale dagli artt. 36 e 37 del titolo I del D. Lgs. 81/2008 nonché, in modo più specifico, da tutti gli altri articoli di dettaglio presenti negli altri titoli del decreto. L’obiettivo cardine è veicolare al personale dipendente dell’Università del Salento le informazioni necessarie in tema di sicurezza sul lavoro, nonché di formare tutte quelle figure importanti nel sistema della prevenzione (in primis RSPP e ASPP, poi anche dirigenti e preposti).

Il programma si pone anche delle finalità di ordine strategico nella gestione del sistema interno di sicurezza sul lavoro, ovvero:

- diffondere una conoscenza di base in materia di sicurezza sul lavoro all’interno dell’Ateneo quale metodologia per far nascere e consolidare un contesto culturale favorevole alla stabilizzazione di un organico sistema di gestione sul problema;

- ottenere un miglioramento complessivo dei processi di comunicazione interna, soprattutto tra SPP e strutture decentrate;

- orientare le competenze e i comportamenti organizzativi del personale con compiti di responsabilità attribuiti dalle procedure;

- rafforzare e approfondire specifiche competenze tecniche in gruppi professionali omogenei.

2.2 I soggetti beneficiari

La progettazione formativa e informativa sarà rivolta a tutti i lavoratori4 universitari in generale che, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/2008, devono ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

3 Lo Statuto dell’Università è stato approvato dal Senato Accademico con deliberazione n. 156 del 22.12.2011; Parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 171 del 07.12.2011-Emanato con D.R. 1604 del 29/12/2011 (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10/01/2012).

4 Secondo il più recente indirizzo esplicativo declinato proprio dal D. Lgs. 81/2008, rientrano in tale categoria tutte quelle figure, anche non strutturate, che a qualsiasi titolo frequentano ambienti universitari in modo continuativo, prestando attività lavorativa e/o di collaborazione all’interno di strutture universitarie anche a solo scopo formativo,

Il programma definisce il quadro della formazione “obbligatoria” relativamente alle principali figure che a vario titolo svolgono un ruolo attivo nel sistema di prevenzione aziendale, così come vengono definite nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero:

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

• Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);

• Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

• Referente per la Sicurezza in settori di particolar complessità;

• Addetti alla prevenzione incendi ed alla gestione delle emergenze;

• Addetti al primo soccorso.

Il nucleo principale del programma formativo è indirizzato a settori più ristretti del personale, per orientare competenze e comportamenti organizzativi in attività che sono caratterizzate o da un significativo livello dei rischi presenti o da un elevato livello di responsabilità nei comportamenti individuali rispetto alla condizione di sicurezza nel contesto lavorativo.

Sono oggetto di tali iniziative specifiche:

• Dirigenti e Preposti;

• Responsabili di attività didattica e di ricerca nel laboratorio (RADRL);

• Personale presente nell’Amministrazione Centrale o nelle Strutture Periferiche e che trattano piccoli appalti e forniture con ditte esterne, in virtù degli obblighi di coordinamento imposti dall’art. 26 (appalti interni, DUVRI) del D. Lgs 81/2008;

• Personale chiamato a gestire, controllare e coordinare i cantieri edili, ai sensi dell’intero Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 (Responsabili dei lavori e Coordinatori per la Sicurezza);

• Personale che lavora in laboratori di ricerca, o che li frequenta con assiduità, e che può essere esposto a diverse tipologie di rischio;

• Personale neo-assunto, o che ha cambiato mansione, per un’immediata informazione sulla politica e le strategie aziendali in materia di sicurezza;

• Personale che è tenuto a conoscere ed adoperare DPC e DPI;

• Personale che è stato inserito nella Sorveglianza Sanitaria in ragione della mansione cui è stato assegnato.

Attori principali della sicurezza sono, inoltre, gli studenti che pur non rientrando nella categoria giuridica dei lavoratori dipendenti o assimilati, necessitano di un efficace piano formativo e informativo sulla sicurezza non solo quando interagiscono con attività e rischi significativi, ma anche, a prescindere dalle attività, per metterli nelle condizioni di assumere dei comportamenti corretti per prevenire e per affrontare tutte le emergenze in materia di sicurezza sul lavoro.

Per ciò che riguarda le modalità di erogazione della formazione sono attivabili anche metodologie di apprendimento in modalità di e-learning.

Per ciascun corso occorre prevedere:

- il soggetto organizzatore del corso;

- il responsabile del progetto formativo;

- i nominativi dei docenti, qualificati secondo quanto riportato nell’Allegato 2;

- i soggetti individuati per la partecipazione al corso. Il loro numero non può eccedere le 35 unità/corso;

- un registro, in cui vengono raccolte le firme dei partecipanti;

- l’obbligo di frequenza di ciascun soggetto ad almeno il 90 % delle ore di formazione previste;

- la declinazione dei contenuti, tenendo presente le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

2.3 Schemi formativi e modello progettuale

La formazione sulla sicurezza si inquadra a pieno titolo nell’ambito della formazione continua nell’arco della vita lavorativa come definita in ambito legislativo comunitario. Di conseguenza ogni iniziativa formativa va inquadrata all’interno di un processo generale evolutivo di educazione permanente basata sul miglioramento e l'aggiornamento continuo.

Nella figura della pagina seguente è esposto il modello che evidenzia i processi del ciclo di formazione capace di essere produttivo di effetti concreti.

Dal punto di vista metodologico, inoltre, è opportuno differenziare i progetti formativi in ragione dello specifico ruolo e contesto lavorativo dei soggetti cui sono destinati. Scaturiscono i seguenti schemi formativi, per ciascuno dei quali sarà necessario definire contenuti, figure interessate, durata del programma e momento opportuno di erogazione:

Formazione e aggiornamento per gli attori principali del sistema interno di gestione della sicurezza (RSPP, ASPP, RLS, Addetti emergenze);

Formazione alla sicurezza per categorie omogenee di esposti (famiglie professionali);

Formazione continua (aggiornamento periodico);

In-formazione di base rivolta a tutto il personale (orientamento di base);

In-formazione relativa a rischi specifici della mansione (orientamento avanzato);

In-formazione per studenti – lavoratori equiparati.

PROGETTO FORMATIVO

3 L’ARCHITETTURA DEL PROGETTO FORMATIVO 3.1 Il piano di formazione, informazione e aggiornamento

3.1.1 La formazione dei lavoratori

Il D. Lgs 81/2008 definisce il “Lavoratore” come la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,

un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. Per Lavoratori dell’Ateneo si intendono, ai sensi della legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e per l’attribuzione dei diritti e dei doveri previsti in particolare dal D. Lgs. 81/2008:

▪ il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell’Università;

▪ i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti, i collaboratori;

▪ gli studenti dei corsi universitari e i dottorandi quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio o quando, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici.

Riferimento legislativo sulla formazione dei lavoratori (Art. 37 del D. Lgs 81/2008) 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L’addestramento viene fatta da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Gli obblighi formativi generali sulla formazione dei lavoratori sono riportati nell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008. Da sottolineare, inoltre, che oltre alla formazione generale sono previsti obblighi formativi specifici per lavoratori addetti a particolari lavorazioni e mansioni (riportati nella seconda parte del decreto). I lavoratori hanno l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal Datore di Lavoro (art. 20 del D. Lgs. 81/2008).

Ai sensi dell’art 3 comma 6 D.Lgs.81/2008 è necessario prevedere altresì la formazione del personale che si trovi nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente Decreto sono a carico del Datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo a autorità ospitante.

Attività formativa realizzata

Il 23 maggio 2012 si è svolto il “Corso di Formazione sulla sicurezza del lavoro”

Laboratorio Trasforma. Il corso, strutturato in 4 ore e tenuto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si è posto l’obiettivo di adempiere alla Formazione generale dei lavoratori prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

Attività formativa da realizzare

Affinché la formazione possa essere considerata completa, oltre alla Formazione Generale è necessario programmare anche una Formazione Specifica5, che in base all’Accordo Stato regioni dovrà avere una durata minima di 8 ore e dovrà riferirsi ai rischi specifici alle attività che vengono svolte dai soggetti.

3.1.2 La formazione dei Preposti

Il D. Lgs. 81/2008 definisce “Preposto” la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Gli obblighi formativi riguardanti i preposti sono riportati nell'art.37 comma 7 del D. Lgs.

81/2008. I preposti hanno l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro (art. 19 D. Lgs. 81/2008).

Riferimento legislativo sulla formazione dei Preposti e Dirigenti (Art. 37 del D. Lgs 81/2008) 7. I dirigenti ed i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.