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Promulgazione Statuto Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali

Prot. n. 1764/11/PG

D E C R E T O

Visto il decreto n. 147/91 dell’8 dicembre 1991 con il quale il mio Predecessore costituiva la Consulta per l’apostolato dei laici diocesana e ne promulgava lo Statu-to;

visto il nuovo Statuto promulgato ad experimentum con decreto prot. n. 34/07 del 27 maggio 2007,

vista la richiesta di modifica dello Statuto presentata dall’attuale Presidente, sign. Giuseppe Pagotto, con lettera del 28 marzo 2011;

con il presente decreto

promulgo lo Statuto della Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali secondo il testo qui allegato.

I vincoli di comunione tra le diverse aggregazioni e la partecipazione all’unica missione affidata da Cristo alla sua Chiesa, portino la Consulta ad accogliere il mio sentito appello a cooperare nel “cantiere” aperto in Diocesi, per “rendere la nostra esperienza di fede un’esperienza di ‘adulti in una chiesa adulta’” (lettera pastorale “Una meraviglia ai nostri occhi”, nn. 37-38).

Treviso, 15 ottobre 2011

✠ GIANFRANCOAGOSTINOGARDIN OFM Conv.

Arcivescovo-Vescovo di Treviso don DANIELEFREGONESE

Vice-Cancelliere Vescovile

Allegato n. 1 al Prot. n. 1764/11/PG

DIOCESI DITREVISO

Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali

STATUTO

Art. 1 - NATURA

Nella Diocesi di Treviso è costituita la Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali, con sede a Treviso in via Longhin, 7.

E’ un organismo di incontro e di riferimento delle associazioni, dei movi-menti e dei gruppi ecclesiali di apostolato dei laici presenti nella Chiesa trevi-giana.

Art. 2 - FINALITÀ

La Consulta responsabilmente si propone di favorire tra le aggregazioni lai-cali ecclesiali:

- la reciproca conoscenza e stima, il dialogo, la valorizzazione dei diversi cari-smi, la comunicazione di esperienze in un clima di fraternità per la comunio-ne e l’arricchimento spirituale1;

- il confronto di idee e di valutazioni alla luce della parola di Dio e del Magiste-ro, la maturazione di un pensiero comune su particolari problemi sociali ed ec-clesiali, soprattutto concernenti il rapporto Chiesa-Mondo;

- la promozione, se necessario, di iniziative comuni di sensibilizzazione per so-stenere l’impegno di testimonianza del laico nei diversi ambienti di vita2; - il coinvolgimento delle aggregazioni nella vita della Diocesi e la loro

collabo-razione ai piani e ai programmi pastorali diocesani, secondo la natura e i fini di ciascuna3.

1 Cf Codice di Diritto Canonico, cann. 323 §2, 328.

2 Cf CONCILIOVATICANOII, decr. Apostolicam Actuositatem, nn. 6-7.

3 Cf CONCILIOVATICANOII, cost. Lumen Gentium, n. 37; COMMISSIONE EPISCOPALE PER LAPOSTO

-LATO DEI LAICI DELLACEI, Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti, associazioni, 22 maggio 1981, n. 20 Ba; COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL LAICATO DELLACEI, nota pastorale Le aggrega-zioni laicali nella Chiesa, 29 aprile 1993.

Art. 3 - COMPOSIZIONE

La Consulta è formata dalle aggregazioni, con diffusione diocesana, di ispi-razione cristiana, riconosciute dall’Autorità ecclesiastica4, che ne abbiano fat-to richiesta scritta al Vescovo. La domanda5di ammissione va rinnovata ogni quattro anni.

La cessazione di appartenenza avviene per dimissioni o per decadenza, sta-bilita dalla Presidenza con delibera motivata.

Il Vescovo partecipa alle riunioni della Consulta in occasioni particolari, e comunque ogni volta lo ritenga opportuno. Normalmente è rappresentato dal Delegato vescovile per la pastorale che è membro di diritto della Con-sulta e della Presidenza.

a) L’Assemblea della Consulta è formata dai rappresentanti delle aggregazioni, possibilmente il responsabile o un suo delegato. Se un rappresentante è im-possibilitato a partecipare ad una riunione dell’Assemblea, il responsabile dell’aggregazione farà intervenire un sostituto, previo avviso alla Presidenza.

I rappresentanti esplicano il loro mandato per un quadriennio, salvo avvi-cendamento all’interno delle aggregazioni.

Possono essere riconfermati per un secondo quadriennio.

L’assenza ingiustificata per 2 volte consecutive, comporta la decadenza. I rap-presentanti si impegnano a mantenere vivi i contatti tra la Diocesi e la propria aggregazione.

b) L’Assemblea ha i seguenti compiti:

- definire il programma della Consulta e verificarne l’esecuzione;

- approvare eventuali documenti che esprimono gli orientamenti della Con-sulta;

- proporre al Vescovo, tramite il Delegato vescovile, tre nominativi per la no-mina del Presidente, alla scadenza del suo mandato, scegliendoli anche al

4 Si veda Codice di Diritto Canonico, can. 216; GIOVANNIPAOLOII, es. ap. Christifideles laici, n.

31, COMMISSIONE EPISCOPALE PER LAPOSTOLATO DEI LAICI DELLACEI, Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti, associazioni, nn. 15, 19-20.

5 Unitamente alla domanda, la prima volta va allegato lo Statuto. Successivamente lo Statu-to va ripresentaStatu-to, qualora vengano apportate delle modifiche.

di fuori dell’Assemblea, purché appartenenti ad una delle aggregazioni componenti la Consulta;

- eleggere tre rappresentanti per la Presidenza;

- suggerire al Vescovo modifiche al presente Statuto.

c) L’Assemblea è normalmente convocata tre volte per ogni anno pastorale. Può essere riunita in via straordinaria su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le riunioni seguono l’o.d.g. stabilito dalla Presidenza che lo invia per tempo a ciascun membro. E’ opportuno che gli argomenti all’o.d.g. vengano discus-si all’interno delle discus-singole aggregazioni.

d) Quando è necessaria una votazione, occorrerà sempre la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto e presenti.

Art. 6 - LAPRESIDENZA

La Presidenza è composta da sei membri: il Presidente, di diritto il Vicario epi-scopale (o Delegato vescovile) per il coordinamento della pastorale diocesana, i tre rappresentanti eletti dall’Assemblea e il Segretario. Dura in carica quattro an-ni e i suoi componenti possono essere rieletti per un secondo mandato.

Su invito del Presidente si riunisce almeno ogni trimestre e, comunque, prima di ciascun incontro dell’Assemblea.

La Presidenza svolge i seguenti compiti:

- preparare le Assemblee, stabilirne l’o.d.g., anche raccogliendo i suggerimenti di singoli rappresentanti o di responsabili di aggregazioni;

- stendere eventuali comunicati stampa;

- promuovere l’attuazione delle decisioni assembleari;

- tenere i collegamenti con gli altri organismi di pastorale, con le singole aggre-gazioni e con la Consulta del Triveneto;

- promuovere e seguire i lavori di eventuali Commissioni da lei istituite, e ap-provate dall’Assemblea, per l’approfondimento di determinate tematiche;

- invitare esperti all’Assemblea.

Art. 7 - IL/LAPRESIDENTE

Presidente della Consulta è un/a laico/a, nominato/a dal Vescovo e scelto tra i tre nominativi proposti dall’Assemblea. Rimane in carica quattro anni e può es-sere rieletto per un secondo mandato.

I suoi compiti sono:

- convocare e presiedere la Presidenza e l’Assemblea;

- curare il permanente contatto con il Vescovo;

- nominare il Segretario;

- dare esecuzione alle delibere della Presidenza;

- rappresentare la Consulta nel Consiglio pastorale diocesano e presso altri or-ganismi, su mandato della Presidenza.

Art. 8 - ILSEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Presidente ed ha i seguenti compiti:

- redigere i verbali dell’Assemblea e della Presidenza, di cui diventa membro senza diritto di voto;

- tenere aggiornati e in ordine gli atti nell’archivio;

- far pervenire per tempo alle aggregazioni la lettera di convocazione delle ri-unioni;

- predisporre i materiali necessari per i lavori dell’Assemblea e della Presiden-za.

Art. 9 - FINANZIAMENTO

Le spese relative al funzionamento della Consulta sono sostenute dall’Ufficio diocesano di Pastorale. Vi possono contribuire i membri della Consulta stessa, Enti pubblici o privati, singoli cristiani.

Art. 10 - DOCUMENTAZIONE

Verbali, corrispondenza e altri documenti vengono conservati, con proprio ar-chivio, nell’Ufficio diocesano di Pastorale presso Casa Toniolo.

Lo stesso Ufficio presta il supporto tecnico alla Presidenza.

Documenti o dichiarazioni della Consulta sono resi pubblici solo di intesa con il Vescovo.

Art. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Co-dice civile, alle leggi in materia, alle esortazioni, ai decreti e alle indicazioni del-l’autorità ecclesiastica.

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea della Consulta il 7 febbraio 2011.

Il Vescovo Mons. Gianfranco Agostino Gardin lo ha approvato con proprio decreto prot.

n. 1764/11/PG del 15 ottobre 2011, revocando le precedenti norme statutarie.

Treviso, 15 ottobre 2011 Memoria di S. Teresa d’Avila

Dedicazione chiesa parrocchiale