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BILANCIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN ITALIA (in percentuale del PIL)

2.3 L’assetto strutturale della politica monetaria europea

2.3.2 Il quadro istituzionale del SEBC

Volendo analizzare più approfonditamente il quadro istituzionale del Sistema europeo delle banche centrali, esso è costituito dalla BCE e dalle banche centrali nazionali dei Paesi facenti parte dell’Unione economica e monetaria. La struttura del sistema si è completata definitivamente, divenendo operativa a tutti gli effetti, in seguito all’individuazione, realizzatasi nel Maggio del 1998, degli undici Stati che sono entrati nella terza fase dell’Unione e che hanno cominciato a utilizzare la moneta unica europea a partire dal 1° Gennaio 1999. Attualmente il numero di questi Paesi è salito a diciassette in seguito all’ingresso della Grecia, della Slovenia, di Malta, di Cipro, della Slovacchia e dell’Estonia.

La BCE e le banche centrali nazionali di questi diciassette Paesi formano il cosiddetto “Eurosistema”.

39 Diverso è il SEBC (Sistema europeo di banche centrali) il quale è costituito dai 28 Paesi che attualmente fanno parte dell’Unione europea. È importante sottolineare che la gestione della politica monetaria comune interessa soltanto gli Stati che formano l’Eurosistema.

La suddivisione dei compiti tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali, e le relative decisioni riguardanti le azioni di politica monetaria, sono centralizzate presso la BCE; operando in questo modo si pone in essere un’unità direzionale che rende possibile il raggiungimento di una politica monetaria unica, i cui compiti esecutivi sono in gran parte decentrati alle banche centrali nazionali. Questo decentramento interessa non solo le funzioni operative, ma anche diverse mansioni analitiche che sono d’aiuto alle decisioni. Fanno parte di quest’ultima tipologia, per esempio, i servizi di ricerca che all’interno delle banche centrali nazionali presentano dimensioni notevoli. Le raccolte e le elaborazioni delle informazioni e delle statistiche finanziarie e monetarie sono anch’esse affidate alle banche centrali nazionali. Spetta invece alla BCE il compito di porre assieme le diverse statistiche provenienti dai Paesi per calcolare gli aggregati monetari dell’intera area.

Considerando solo le funzioni operative, anche qui si può osservare il forte decentramento dei compiti da parte della BCE nei confronti delle banche centrali nazionali, poiché, come afferma l’Articolo 12.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea “Per quanto possibile ed opportuno,

fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC”.19

Questo decentramento delle operazioni di politica monetaria è molto importante per i Paesi che aderiscono al Sistema. Grazie a esso le aziende di credito mantengono ancora le proprie disponibilità liquide all’interno dei depositi della banca centrale nazionale del proprio Paese di residenza e non presso la BCE. Questo comporta che le operazioni volte alla regolazione della liquidità e dei tassi d’interesse sul mercato monetario siano eseguite dalle banche centrali nazionali di ogni Stato nel rispetto dei programmi di produzione della liquidità che vengono determinati dalla Banca centrale europea.

Il decentramento inoltre si ha in larga misura anche per le operazioni in cambi e per la gestione delle riserve in valuta.

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40 Infine il conio delle monete è lasciato alle diverse zecche nazionali e viene controllato dai rispettivi governi; la stampa delle banconote e la loro distribuzione è suddivisa fra le singole banche centrali nazionali.

I provvedimenti da intraprendere al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti affidati all’Eurosistema spettano agli organi decisionali della BCE che sono rappresentati dal Consiglio direttivo e dal Comitato esecutivo. Vi è inoltre un terzo organo, il Consiglio generale, che presenta soltanto una mera funzione consultiva e quindi non possiede poteri decisionali.

L’organo più importante è sicuramente il Consiglio direttivo il quale è formato dai sei membri del Comitato esecutivo e dai Governatori delle banche centrali nazionali dei 17 Paesi che possiedono la moneta unica europea. Il suo compito principale è quello di prendere tutte le decisioni necessarie per porre in essere una politica monetaria comune e delineare le direttive per la sua realizzazione. Le riunioni del Consiglio avvengono solitamente due volte al mese e nella prima si effettuano delle valutazioni inerenti agli andamenti monetari ed economici, mentre nella seconda si trattano questioni afferenti ad altri compiti e alla responsabilità dell’Eurosistema e della BCE.

Il Comitato esecutivo è invece costituito da un Presidente, da un Vicepresidente e da quattro altri membri, i quali vengono selezionati all’interno di una cerchia di persone che presentano un’ottima reputazione e un’elevata esperienza in campo bancario e monetario. Il Comitato esecutivo mette in atto la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi fissati dal Consiglio direttivo, fornendo, se ritenute necessarie, eventuali istruzioni alle banche centrali nazionali. Al Comitato possono anche essere attribuiti alcuni poteri nel caso in cui lo decida il Consiglio direttivo.

Infine il Consiglio generale è formato da un Presidente, da un Vicepresidente e dai Governatori delle banche centrali nazionali di tutti i 28 Paesi che fanno parte dell’Unione europea. Quest’organo, come già accennato precedentemente, non possiede alcun potere decisionale all’interno del campo della politica monetaria, ma compie alcune attività di monitoraggio che venivano esercitate in precedenza dall’IME e sulle quali può pronunciarsi in funzione consultiva. Un’altra sua importantissima competenza è di stabilire i tassi di conversione irrevocabili per quei Paesi che entreranno a far parte dell’area dell’euro, poiché attualmente non vi partecipano.

41 Le modalità di funzionamento degli organi decisionali della Banca centrale europea sono quindi svariate; rilevanti sono anche le procedure con le quali sono assunti i provvedimenti. Il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo sono entrambi degli organi collegiali e le votazioni che avvengono al loro interno si svolgono seguendo due regole fondamentali.

La prima è che ogni membro può esercitare un solo diritto di voto, mentre la seconda afferma che le decisioni vengono prese con il sistema della maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In realtà, per quanto riguarda le scelte sulle questioni finanziarie relative alla BCE, come il trasferimento di riserve ufficiali o la suddivisione del reddito monetario, i voti vengono ponderati in base alla quota del capitale sottoscritto della Banca centrale europea detenuta da ogni banca centrale nazionale.

Infine anche per il Consiglio generale vale all’interno delle proprie riunioni il meccanismo della maggioranza semplice.