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3. SISTEMI AMBIENTALI INTERESSATI DAL PROGETTO

4.1. Atmosfera

4.1.1. Quadro Normativo

A livello Europeo, la Direttiva 2008/50/CEE del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa ha istituito delle misure volte a:

- definire e stabilire degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;

- valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;

- ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente al fine di contribuire alla lotta contro l’inquinamento dell’aria e gli effetti nocivi e al fine di monitorare le tendenze a lungo termine nonché i miglioramenti ottenuti con l’applicazione delle misure nazionali e comunitarie;

- garantire che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico;

- mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi nonché promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.

La Direttiva 2008/50/CE è recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 155/2010, aggiornato poi dal D.Lgs. 250/2012, che definisce le modalità di realizzazione della valutazione e gestione della qualità dell’aria, sia in termini di protezione della popolazione che di salvaguardia dell’ambiente nel suo complesso. Le finalità del Decreto sono espresse nell’art. 1, comma 1 e sono così elencate:

- definire obiettivi di qualità dell’aria ambiente volta ad evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;

- valutare la qualità dell’aria sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;

- ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l’inquinamento e gli effetti nocivi dell’inquinamento sulla salute umana e sull’ambiente e monitorare le tendenze a lungo termine;

- mantenere la qualità dell’aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

- fornire al pubblico corrette informazioni sulla qualità dell’aria ambiente;

- realizzare una migliore cooperazione tra gli stati dell’Unione in materia di inquinamento atmosferico.

Per gli obiettivi precedentemente riportati, il Decreto stabilisce, all’art.1 comma 2:

- i valori limite per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio e PM10;

- i livelli critici per le concentrazioni di biossido di zolfo e ossidi di azoto;

- le soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo e biossido di azoto;

- il valore limite, il valore obiettivo, l’obbligo di concentrazione dell’esposizione e l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione per le concentrazioni di PM2,5;

- i valori obiettivo per le concentrazioni nell’aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene;

- numero minimo di stazioni di misurazione per la valutazione della qualità dell’aria.

In aggiunta al quadro normativo appena descritto, si associa la Campagna di Misura della Qualità dell’Aria, effettuata a seguito di richiesta da parte del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria (protocollo n.262175 del 10/08/2017) avente per oggetto “Comune di Gioia Tauro – Richiesta di intervento per la verifica della salubrità dei luoghi” a causa degli incendi di notevoli quantità di rifiuti che si sono verificati presso un quartiere del Comune di Gioia Tauro. Il monitoraggio è stato realizzato al fine di ricercare gli inquinanti normati dal D.Lgs.

155/2010 e smi al fine di valutare la qualità dell’aria ambiente. Tale attività è stata condotta dal servizio tematico Aria del Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria dell’Arpacal, con lo scopo

di evidenziare eventuali modifiche sostanziali della composizione dell’aria in riferimento a precedenti monitoraggi effettuati nella stessa zona: in particolare, la campagna di monitoraggio svolta nel 2017 ha coperto ininterrottamente il periodo compreso tra il 29 Agosto 2017 e l’11 Novembre 2017.

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa della rispettiva Normativa vigente con i relativi limiti, desunti dall’allegato XI “Valori limite e livelli critici” del D.Lgs. 155/2010:

- biossido di azoto NO2: le emissioni naturali di biossido di azoto comprendono i fulmini, gli incendi e le emissioni vulcaniche pertanto sono gas presenti anche in aree disabitate.

Le emissioni derivanti da azioni antropiche sono dovute essenzialmente ai processi di combustione in quanto elevate temperature e pressioni favoriscono la reazione tra l’ossigeno e l’azoto mentre nelle aree urbane caratterizzate da elevato traffico, la fonte principale è costituita dai motori diesel. Si tratta di un gas fortemente reattivo, ritenuto tra gli inquinanti atmosferici più pericolosi in quanto irritante per propria natura.

Tabella 1 – Valori limite Biossido di Azoto NO2 (Fonte: Allegato XI del D. Lgs. 155/2010)

- monossido di carbonio CO:

Tabella 2 - Valori limite Monossido di Carbonio CO (Fonte: Allegato XI del D. Lgs. 155/2010)

- ozono O3: si tratta di un gas altamente tossico dotato di caratteristico odore pungente.

Pur essendo naturalmente presente in una fascia della stratosfera (ozonosfera appunto) al fine di proteggere la terra dalla maggior parte delle radiazioni UV dannose per la vita sul pianeta, a livello del suolo si tratta di un inquinante gassoso secondario che si forma nell’atmosfera delle aree antropizzate attraverso reazioni fotochimiche in presenza di radiazione solare.

Tabella 3 - Valori limite Ozono O3 (Fonte: Allegato XI del D. Lgs. 155/2010)

- biossido di zolfo SO2: le principali emissioni di SO2 sono di origine antropica e derivano da impianti fissi di combustione che utilizzano combustibili di tipo fossile, da processi metallurgici, produzione di acido solforico, lavorazione di molte materie plastiche, industrie della carta, fonderie e incenerimento di rifiuti in condizioni incontrollate.

Tabella 4 - Valori limite Biossido di Zolfo SO2 (Fonte: Allegato XI del D. Lgs. 155/2010)

- particolato atmosferico PM10: le polveri atmosferiche comprendono un insieme eterogeneo di particelle solide volatili (organiche e inorganiche) e di goccioline liquide sospese nell’aria con dimensioni comprese tra 0.005 e 100 micron e che possono presentare composizioni chimiche variabili e correlate alla fonte di provenienza. La loro presenza nell’ambiente è legata a fonti naturali o può derivare da diverse attività antropiche quali emissioni da centrali termiche, da inceneritori, da processi industriali di vario genere e dal traffico.

Tabella 5 - Valori limite Particolato Atmosferico PM10 (Fonte: Allegato XI del D. Lgs. 155/2010)

- IPA nel particolato atmosferico PM10: acronimo di Idrocarburi Policiclici Aromatici, si tratta di contaminanti organici presenti diffusamente nell’ambiente, che si formano per combustione incompleta di materiali organici quali legno e i combustibili fossili, come il carbone e il petrolio. Il componente più studiato è il benzo(a)pirene (BaP), diffuso nell’ambiente a concentrazioni significative e dotato della più elevata tossicità.

Tabella 6 - Valore obiettivo IPA benzo(a)pirene (Fonte: Allegato XI del D. Lgs. 155/2010)

- Metalli pesanti nel particolato atmosferico: si tratta di elementi chimici molto duttili e malleabili, buoni conduttori di elettricità e calore. Hanno la tendenza ad accumularsi nel suolo e quindi nella catena alimentare, pertanto possono avere effetti nocivi sugli esseri viventi anche in concentrazioni non elevate.

Tabella 7 - Valori obiettivo Metalli Pesanti (Fonte: Allegato XI del D. Lgs. 155/2010)

- Benzene C6H6: si tratta di un idrocarburo che si presenta come un liquido volatile, in grado di evaporare rapidamente a temperatura ambiente, incolore e facilmente infiammabile. In atmosfera, la sorgente più rilevante di benzene (oltre l’80%) è rappresentata dal traffico veicolare, principalmente dai gas di scarico dei veicoli alimentati a benzina. In parte proviene anche dalle emissioni che si verificano nei cicli di raffinazione, di stoccaggio e distribuzione delle benzine.

Tabella 8 - Valore limite annuale (Fonte: Allegato XI del D. Lgs. 155/2010)

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