• Non ci sono risultati.

Il rapporto tra Comune e la sua partecipata è al centro delle cause dello squilibrio finanziario all’esame di questa Sezione. Non a caso il nesso temporale

VII. Organismi Partecipati – Società Casinò Campione S.p.a

VII.3 Il rapporto tra Comune e la sua partecipata è al centro delle cause dello squilibrio finanziario all’esame di questa Sezione. Non a caso il nesso temporale

tra la dichiarazione di dissesto del Comune e l’avvio della procedura di fallimento è stringente. Sotto il profilo cronologico, i due eventi sono simultanei.

Le ragioni alla base della formazione della massa passiva da ripianare nel piano in esame sono da ascrivere, da un lato ai mancati introiti che il Comune avrebbe dovuto riscuotere dal Casinò e dall’altro lato al debito contratto con le banche per la ristrutturazione dell’immobile dove opera il Casinò.

Il Comune è socio unico della Casa da Gioco (detto “Casinò”) in virtù della concessione statale per il gioco d’azzardo (autorizzazione DM 22 luglio 1933 n.213) che prevedeva che il Comune potesse beneficiare dei proventi per preservare l’equilibrio di bilancio. Il Casinò è stato in seguito trasformato in una Società per azioni (non quotata) con la legge n.213 del 7 dicembre 2012. I rapporti tra il Comune e il Casinò sono regolati attraverso una convenzione che, nel tempo, è stata più volte modificata.

Gli importi accertati fino al 2017, ovvero fino alla dichiarazione di fallimento del Casinò, costituiscono un credito che il Comune ad oggi non ha ancora recuperato.

Il Tribunale di Como, a seguito della dichiarazione di nullità del fallimento disposta in data 11 marzo 2019 da parte della Corte d’Appello di Milano e confermata dalla Corte di Cassazione in data 3 dicembre 2020, ha ammesso al concordato preventivo la Società con decreto del 7 giugno 2021, attribuendo natura di “finanziamento soci” ai crediti vantati dal Comune di Campione nei confronti della propria Società partecipata, riconducendone la loro fonte alla convenzione stipulata tra l’Ente e la Casa di Gioco (Convenzione del 29 dicembre 2014 n. 67092 rep.), inquadrando così gli stessi ai sensi dell’art. 2467 cc., che prevede che “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori”.

Nella risposta dell’Ente all’O.I. si legge che “…ai fini del riequilibrio, l’Ente in via prudenziale e cautelativa, nonché ai sensi della normativa vigente, non ha tenuto conto, ma non rinuncia, delle ulteriori somme maturate a tutto l’anno 2018 nei confronti della Società partecipata Casinò di Campione S.p.a., e rappresentate da:

Crediti conteggiati quali chirografari nel concordato per I.S.I. per totali € 1.884.998,55;

Crediti conteggiati quali postergati nel concordato per proventi da gioco pregressi, per totali € 20.761.635,78;

Crediti per proventi anno 2012 pari a € 26.314.039,84.”

I crediti vantati dall’Ente nei confronti della Società, complessivamente riconosciuti dal Tribunale di Como in controvalore di € 20.671.635,78, non sono stati inseriti nel PRFP ai fini della copertura della massa passiva da ripianare nell’arco temporale del piano stesso. La decisione di non inserire questi crediti nel PRFP è giustificata nella risposta del Comune dove si legge che:” i crediti vantati dall’Ente nei confronti della Società di Campione S.p.a. complessivamente riconosciuti dal Tribunale di Como nel controvalore di € 20.671.635,78, non sono stati inseriti nel PRFP ai fini della copertura della massa passiva, in quanto trattasi di crediti postergati il cui eventuale incasso non può essere stimato prima dell’anno

2027.” Nel piano industriale, è previsto che i crediti postergati verranno rimborsati “previo soddisfacimento integrale del ceto chirografario. Tale diritto è condizionato, quindi: (i) all’esistenza di giacenza di cassa eccedenti la predetta soglia [5.000.000 di euro], e (ii) al previo integrale pagamento di tutti i crediti di grado anteriore.” (pag.61 del piano industriale - allegato n. 8 nella risposta dell’Ente).

Per il futuro il Casinò si impegna a versare al Comune per la durata del PRFP, gli importi rappresentati nella tabella 4) della risposta alla richiesta della Sezione, che corrispondono al 17,78 percento del disavanzo da ripianare.

Gli importi annuali che il Casinò si impegna a versare al Comune vengono definiti nella convenzione approvata con Delibera comunale n. 20 del 22 novembre 2021.

All’art.2 della convenzione si legge infatti che:

“1. La gestione della casa da gioco di Campione è stata assentita dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in sede di autorizzazione alla costituzione della Casinò di Campione S.p.a., come previsto nell’articolo 10-bis del DL n.174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.213 del 7.12.2012.

2. Il rapporto tra Comune e Società ha pertanto natura convenzionale in esecuzione di norma di legge, ma le parti convengono che permanga finalizzato a garantire un adeguato trasferimento finanziario all’equilibrio del bilancio dell’amministrazione comunale e dei relativi investimenti sul territorio a valere sui ricavi della gestione della Casa da Gioco, che la Società conduce e condurrà a titolo di autonoma impresa commerciale.

3. Il Comune è individuato dalla norma di riferimento come socio unico della Società, precluso dalla legge il trasferimento a terzi della proprietà delle azioni, ed esercita quindi le connesse prerogative civilistiche”.

La convenzione definisce quale quota dei profitti (proventi al netto dei costi di gestione) che il Casinò devolve al Comune.

All’art.5 “Trasferimenti al Comune “della convenzione si legge che:

“2. Il relativo ammontare del trasferimento è consensualmente determinato periodicamente tra Comune e Società in funzione della necessità di assicurare il pareggio di bilancio comunale e i relativi investimenti sul territorio, ma di salvaguardare nel contempo anche l’equilibrio e la continuità aziendale e la capacità produttiva della Società.

La predetta determinazione sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale nonché del competente organo amministrativo della Società.

4. All’Atto della presente stipula la Società versa in procedura di concordato preventivo in continuità e tra le Parti è già intervenuto un accordo riguardante la quantificazione delle quote spettanti recepite nel piano concordatario. Le Parti pertanto confermano e per quanto occorra, qui convengono che gli importi da trasferire per il quinquennio di esecuzione del concordato sono i seguenti:

Anno 2022 €500.000 Anno 2023 €1.000.000 Anno 2024 €1.500.000 Anno 2025 €2.000.000 Anno 2026 €2.500.000”

Nel piano industriale quinquennale presentato nell’ambito del ricorso per l’accesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art.186 della Legge Fallimentare (allegato n.8 della risposta del Comune alla O.I.), procedura a cui il Casinò è stato ammesso, vengono riportati gli importi che il Casinò intende trasferire al Comune, ossia gli importi definiti sulla base di previsioni dell’andamento dei ricavi al netto dei costi di gestione.

Dal piano industriale, inoltre, si apprende che (pag.59 - allegato n. 8 nella risposta dell’Ente) “Il Comune in data 14.04.2021 ha deliberato l’accettazione degli importi previsti dal Piano di concordato per il contributo annuo, i quali sono

significativamente inferiori rispetto agli importi degli anni passati e complessivamente pari a €7.500k così suddivisi nel quinquennio di Piano:

Anno 1: €500k

Anno 2: €1.000k

Anno 3: €1.500k

Anno 4: €2.000k

Anno 5: €2.500k.”

Nel PRFP vengono riferiti per gli anni dal 2021 al 2026 gli stessi importi in Chf.

(moltiplicando le cifre per un valore del tasso di cambio €/Chf. pari a 1,08) che si trovano sia nella convenzione approvata dal Comune sia nel piano industriale quinquennale:

Tuttavia, nella tabella con cui l’Ente risponde al punto 7) vengono iscritti importi di 2.700.000 di Chf. anche per gli anni 2027-28-29 nonostante questi importi non siano né inclusi come previsione del piano industriale, né siano già definiti dagli accordi tra Casinò e Comune nella convenzione.

Si desume che, nelle intenzioni del Comune, la somma di 2,7 milioni di Chf. annui sia da considerare come il flusso di risorse che, a regime, l’attività della Casa da Gioco trasferisce al bilancio comunale. La somma è proiettata fino al 2029, data di scadenza del “nuovo” Piano. In questo ultimo periodo una parte delle risorse, 1,65 milioni di Chf. annui, contribuiscono alla sua copertura.

Al riguardo emerge chiaramente come le risorse che dovrebbero essere trasferite dal Casinò risultino concentrate soprattutto negli ultimi anni del piano di riequilibrio e siano tutt’altro che certe, sia perché dipendono dagli utili futuri del Casinò e sia perché non formano oggetto di accordo ad oggi tra il Comune e la Casa da Gioco. Non va trascurato che questi importi al netto della parte dedicata alla spesa in conto capitale (2.700.000-1.055.000 = 1.645.000 Chf.) per gli anni 2027 – 2028 e 2029, pari a 4.935.000 Chf. costituiscono il 12 percento delle risorse destinate al ripiano del disavanzo.

La Sezione ritiene, quindi, che le entrate con cui l’Ente prevede di ripianare la massa passiva siano in gran parte incerte, allocate negli ultimi anni del PRFP, non formano oggetto di accordo con la società partecipata, non sono, infine, sostenute da previsioni analitiche del piano industriale, che si arresta all’anno 2026. In altri termini, il piano industriale che dovrebbe rappresentare, in termini di credibilità e possibilità di realizzazione delle auspicate entrate a sostegno del piano di riequilibrio, risulta coprire soltanto parzialmente il periodo di durata del piano di riequilibrio stesso.

A fronte della richiesta di un chiarimento rispetto all’utilizzo della parte residuale degli importi iscritti a partire dall’anno 2024 e seguenti, il Comune risponde spiegando che la differenza tra i trasferimenti dal Casinò e gli importi iscritti nel PRFP verranno utilizzati per “spese di investimento”. Nella prima delibera del PRFP (Delibera comunale n.9 del 27 maggio 2021, pag.23) si dettagliavano questi importi a riduzione del trasferimento come spese del Titolo II (nella fattispecie “manutenzione straordinaria del patrimonio comunale”).

Non viene tuttavia specificato quali interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale siano oggetto della quota residuale degli importi versati dal Casinò. Si osserva che una parte rilevante del patrimonio comunale, tolte le alienazioni programmate, è costituita dall’immobile dato in usufrutto al Casinò.

Dalla convenzione citata risulta infatti che il Comune ha conferito al Casinò

“l’usufrutto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2041 dell’immobile realizzato dal Comune di Campione d’Italia per l’esercizio della Casa da gioco municipale, in quanto strumentale, per natura e destinazione, allo svolgimento di detta attività e dunque indispensabile per la società esercente il gioco d’azzardo.”

Al riguardo, tuttavia, non può non evidenziarsi, che, (come si legge nel mandato di pagamento delle rate scadute, allegato n.7 nella risposta all’O.I.) la causale dei tre mutui a carico del Comune risulta essere il “rimborso rata mutuo Casa da Gioco con scadenza 30.9.2020”. Si tratta cioè di quei finanziamenti erogati in passato proprio per la ristrutturazione della Casa da Gioco e che hanno, in parte causato la grave situazione di squilibrio finanziario dell’Ente.

Si legge, infatti, dal contratto di rinegoziazione del mutuo (allegato n.6 alla risposta alla O.I.) al punto d) che “…uno degli elementi di maggiore difficoltà per l’Ente era rappresentato dal rimborso delle rate dei Mutui, il cui importo non era più sostenibile dall’Ente, le cui entrate si sono notevolmente ridimensionate a seguito del fallimento del Casinò di Campione; tale circostanza ha portato il Comune, nel tempo, a richiedere alle Banche Finanziatrici numerose moratorie/sospensioni degli obblighi di pagamento delle rate, oltre alla rimodulazione delle rate dei Mutui, da ultimo con nota del 16 Febbraio 2021 prot.n1122, rimodulazione che – come dichiarato dal Comune nella Delibera di Consiglio n.5 del 10 Aprile 2021 – “liberando risorse, consentirà la redazione di un piano pluriennale di riequilibrio, strumento propedeutico e necessario per la predisposizione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato””.

Anche sotto tale profilo emerge la debolezza del PRFP, considerato che per l’intera durata del piano il Comune dovrà ripagare un ammontare complessivo di Chf. 17.339.966,40 alle banche finanziatrici (la somma delle rate rinegoziate dal 2021 al 2029 è pari a Chf. 11.220.429,85 per il mutuo 1 e a Chf. 6.119.536,50 per il mutuo 3), mentre, come risulta dalla Tabella alla sezione 4) nella sua risposta, il

Comune prevede di ricevere trasferimenti dal Casinò soltanto per Chf.

7.343.006,12.

E di piana evidenza lo squilibrio tra il contributo della partecipata e il debito pregresso che il Comune si è accollato a vantaggio di un immobile di cui gode in usufrutto la Società partecipata fino al 2041.

Giova soggiungere che, secondo quanto stabilito dal d. lgs. n. 175/2016 TUSP in materia di società partecipate, tra i prerequisiti per il mantenimento di una partecipazione pubblica vi è la stretta necessità “per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” ovvero “la produzione di un servizio di interesse generale”. In realtà il mantenimento della Società Casinò Campione S.p.a. non sembra rispondere a nessuna di queste condizioni.

In questa direzione si muove anche il Consiglio di Stato che, nella sentenza n.

04723/2021 in merito all’art.192 del Codice degli appalti sulla legittimità del ricorso al modello di gestione in house dei servizi pubblici indica come requisito essenziale, oltre al fallimento del mercato, la sussistenza di benefici per la collettività.

La congruenza della società in esame sotto il profilo del TUSP si dovrebbe riscontrare con riferimento all’art. 4, comma 3, che ammette partecipazioni pubbliche al “solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio”. “Le amministrazioni pubbliche possono”, si afferma,

“anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

In altre parole, solo la capacità di valorizzare un bene immobile, quale il palazzo comunale dove è collocato il Casinò, con criteri di mercato, capace di fornire un flusso di risorse, duraturo e quantificabile, potrebbe giustificare, ai sensi della norma, una società come quella in esame. Ebbene, va sottolineato che, in contrasto

con quanto previsto dalla riportata norma, nel caso di specie dalla delineata programmazione emerge, nel medio termine, un flusso in direzione opposta, ossia dall’Ente al Casinò, rappresentato dagli oneri a carico del Comune derivanti dall’ ammortamento dei richiamati mutui.

Non va, inoltre, trascurato che l’art. 14 del TUSP, “vieta all’ente di ripianare le perdite della propria partecipata in mancanza di un piano di risanamento o di una convenzione”.

In conclusione, da tutti gli elementi sopra esposti e dalla documentazione in atti, il disegnato rilancio del Casinò non risulta idoneo a supportare adeguatamente e concretamente, sotto il profilo finanziario e di certezza delle auspicate risorse, il PRFP oggetto di esame.