VI.1 Si chiedeva all’Ente di produrre copia del contratto di rinegoziazione del mutuo, sottoscritto dal Comune dalla Banca Intesa San Paolo S.p.a., definito in data 29 settembre 2020; nonché di fornire la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della rata scaduta il 30 settembre 2020 (pari a Chf.
1.606.042,86, come indicata dal parere del Revisore alla Deliberazione n.
9/2021).
Sul punto, si riportava un estratto della nota dell’Istituto di credito del 30 marzo 2021 (protocollo comunale n. 2050 del 31/03/2021), nella parte in cui si precisava che “affinché l’iter ipotizzato possa concludersi positivamente, è necessario si verifichino, in successione, i seguenti eventi: (I) il Comune provveda tempestivamente a pagare la rata scaduta al 30 settembre 2020; (II) il Comune trasmetta ufficialmente al Ministero dell’Interno l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, i cui contenuti abbiano già ottenuto la positiva valutazione da parte della Corte dei conti entro il prossimo 31 maggio; (III) il Comune e le Banche finanziatrici perfezionino (previa acquisizione delle necessarie delibere e previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge) il contratto avente ad oggetto la rinegoziazione entro il prossimo 20 giugno”.
VI.2 L’Ente trasmetteva copia del contratto di rinegoziazione datato invece 29 settembre 2021 (allegato n. 6 della risposta alla O.I.), nonché le quietanze comprovanti l’avvenuto pagamento delle tre rate di mutuo scadente il 30 settembre 2020 per l’importo complessivo di Chf. 1.606.042,86.
VI.3 Dall’esame del contratto di rinegoziazione dei mutui contratti con Intesa San Paolo e Banca Popolare di Sondrio funzionali alla ristrutturazione della Casa da Gioco, emergono di fatto tre mutui in essere al 1° ottobre 2020:
mutuo 1 debito residuo 17.629.629,28 di Chf. erogato a maggio 1998 per 100 milioni di Chf. (scadenza 31 dicembre 2024);
mutuo 2 debito residuo 388.889,05 di Chf. erogato a dicembre 2001 per 7 milioni di Chf. (scadenza 31 dicembre 2021);
mutuo 3 debito residuo 10.315.789,08 di Chf. erogato a settembre 2005 per 40 milioni di Chf. (scadenza 31 dicembre 2025).
Tutti i mutui sono intestati per una quota del 90 percento a Intesa San Paolo e per il 10 percento a Banca Popolare di Sondrio. Inoltre, tutti e tre i mutui sono a tasso variabile pari a LIBOR Chf. + 0.18% circa.
Nel suddetto contratto di rinegoziazione si stabilisce l’inefficacia del contratto stesso se entro 12 mesi dalla data del contratto medesimo (e quindi entro il 29/9/2022) non intervenga da parte del Ministero l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per il quale nel contratto si dà atto che lo stesso era stato trasmesso al Ministero il 28 maggio 2021 (pag. 14 del contratto). In realtà l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stata approvata con decreto del Ministero dell’Interno n. 0170676 del 24 dicembre 2021.
Si riscontra l’avvenuto pagamento in data 31 marzo 2021 da parte del Comune delle rate scadute al 30 settembre 2020 (mandati n.423/2021, 424/2021 e 425/2021 – allegato n.7 della risposta dell’Ente).
Risulta dal contratto che le Banche si sono impegnate a sospendere l’ultima rata del 2020 e la prima del 2021 (pag. 11 del contratto); inoltre i mutui 1 e 3 vengono allungati di 10 anni, mentre il mutuo 2 giunge a scadenza senza venire rinegoziato, ma spalmando le due rate mancanti oggetto della moratoria sulle rimanenti tre rate.
Per effetto del contratto l’Ente beneficerà della riduzione delle rate dei due mutui rinegoziati (mutuo 1 e mutuo 3) ottenendo un risparmio complessivo di Chf. 4.131.349,88 per gli anni che vanno dal 2022 al 2024. Tale risparmio si ottiene calcolando la somma delle rate annuali prima della rinegoziazione (la rata rinegoziazione del mutuo 1 ammonta a Chf.1.037.037,02; la rata pre-rinegoziazione del mutuo 3 ammonta a Chf.491.228,06) rispetto alle rate ai valori rinegoziati (rata post-rinegoziazione del mutuo 1 ammonta a Chf.320.583,71; rata post-rinegoziazione del mutuo 3 ammonta a Chf.174.843,90). È da segnalare che a partire dal 2022 il mutuo 2 sarà interamente ripagato e non rientra dunque nel calcolo dei risparmi.
Come emerge dalla tabella al punto 4) della risposta del Comune alla O.I. si nota come l’Ente intenda sfruttare il risparmio pieno per ripianare la massa passiva solo nell’anno 2024, mentre negli anni precedenti 2022 e 2023 ne utilizza solo una quota, inserendo valori inferiori nella colonna “Risparmio da rate di mutuo” a pag. 7 nella risposta alla O.I. Tale scelta deriva dalla previsione, nella seconda versione del piano di riequilibrio, di quote di ripiano crescenti nell’ultimo periodo del piano. Questa ipotesi (già richiamata nella discussione sulla riformulazione del piano) segnala la scelta di posticipare le quote maggiori del ripiano verso gli anni più lontani. Rileva notare come la rinegoziazione dei due mutui principali comporti un risparmio per gli anni dal 2022 al 2024 compreso, ma implichi un onere accresciuto negli anni successivi al 2024 in quanto con la rinegoziazione, il pagamento del debito contratto con le banche viene prolungato di 10 anni. Si pospone dunque l’onere maggiore del ripiano della massa passiva insieme alla restituzione del debito con le banche.
Un rilievo simile viene sollevato nella Deliberazione n. 173/2021/PRSP della Sez.
regionale della Puglia, laddove si legge che:
“In definitiva, la sospensione/rinegoziazione dei mutui volta a garantire un risparmio solo nell’immediato finisce per irrigidire ulteriormente il bilancio in chiave prospettica tanto più in considerazione delle consistenti quote di disavanzo cui il Comune [….] è tenuto a dare copertura in un’ottica pluriennale. Tale operazione, dunque, ha contribuito a migliorare il risultato di amministrazione e l’equilibrio di bilancio (comunque non conseguito) relativamente al solo esercizio 2020, ma non può certo essere valutata positivamente nella prospettiva del risanamento complessivo poiché determina il ribaltamento su future generazioni di un elevato ammontare di debito, mentre l’Amministrazione comunale già beneficiava della possibilità di ripianare diverse tipologie di disavanzo in un frastagliato e dilatato orizzonte temporale, comunque ben più ampio di quello ordinario [….]. Pertanto, in relazione a tali aspetti, ancor più nella logica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, occorre sottolineare che il rientro dal deficit deve essere raggiunto mediante la produzione annuale di un surplus di gestione che, facendo salva la copertura delle spese obbligatorie, garantisca anche un margine per la copertura del disavanzo accumulato; per la clausola generale di equilibrio ed a vantaggio delle generazioni future, le misure straordinarie sono ammesse solo ad addendum, nel presupposto di un bilancio che sia già in grado di produrre la copertura delle spese obbligatorie senza produrre nuovo disavanzo (cfr. Sez. reg. controllo Lazio, n.
60/2021/PRSP).”