5.1 Introduzione
5.1.5 Il Regime di Controllo del 2000
Il regime di controllo istituito nel giugno 2000 costituisce una versione aggiornata del suo predecessore del 1995, e quindi non completamente nuova: le modifiche apportate si basano sia sulla giurisprudenza della ECJ che sulla revisione della Commissione:
Innanzitutto, il regime attuale rappresenta un “sistema integrato”, ma è basato unicamente su un atto dell’Unione Europea. Il Regolamento Comunitario 1334/2000 comprende tutti i
56 Rapporto presentato al Parlamento e al Consiglio Europeo sull’applicazione del Regolamento 3381/94
riguardante l’istituzione di un sistema comunitario di controllo sulle esportazioni di beni dual-use. Com (98) 258, Bruxelles, Maggio 1998, p.10.
79 precedenti Allegati (che sono tuttavia organizzati in maniera differente se confrontati con il Regolamento precedente) e risulta effettivo senza alcun rimando alla Decisione del Consiglio 2000/402/CFSP.
In secondo luogo, il Regolamento 1334/2000 è più comprensivo e dettagliato nelle definizioni rispetto al suo predecessore; laddove il Regolamento del 1995 prevede solamente “beni” dual-use, il nuovo considera invece “articoli dual-use, compresi software, tecnologie e tutti i beni che possono essere utilizzati sia per impieghi non-esplosivi che per assistere in qualsiasi modo la manifattura di armi e sistemi nucleari”. La definizione limitata utilizzata nel Regolamento precedente era dovuta al fatto che la politica commerciale comunitaria riguarda i beni ma non i servizi; diventò presto evidente, tuttavia, che il concetto di trasferimento tecnologico non poteva limitarsi esclusivamente al trasferimento fisico e che era necessario prendere in considerazione la rivoluzione avvenuta nel campo della trasmissione elettronica delle informazioni. Coerentemente con quest’ultimo principio, il nuovo Regolamento considera come esportazioni anche la “trasmissione di software o tecnologie tramite mezzi elettronici, fax o telefono diretta verso una destinazione al di fuori dell’Unione Europea” (Articolo 2.2).
L’ulteriore novità del nuovo regime è costituita dall’estensione e dalla specificazione della clausola contenuta nell’Articolo 4 del Regolamento del 1995: questa, infatti, semplicemente obbligava un produttore a richiedere un’autorizzazione all’esportazione se informato dalle proprie autorità nazionali che le merci in questione “sono, o possono essere considerate, completamente o in parte, destinate all’impiego in armi di distruzione di massa e in missili capaci di trasportare simili armi, come previsto dai relativi accordi sulla non-proliferazione”. Il nuovo Regolamento aggiunge a tale disposizione, con l’Articolo 4.2, che un’autorizzazione è richiesta anche per gli articoli dual-use non elencati nel caso in cui il paese importatore o comunque lo stato destinatario sia soggetto a embargo imposto dall’Unione Europea, dall’OSCE o dalle Nazioni Unite, oppure se l’esportatore sia stato informato che gli articoli in questione sono o possono essere considerati, interamente o in parte, destinati all’impiego militare; a tal proposito, l’Articolo 4 riporta una precisa definizione di impiego finale militare57.
57Nell’Articolo 4, Paragrafo 2, si stabilisce che “Per lo scopo del presente paragrafo, l’utilizzo finale militare
significa: a) Impiego di attrezzature e componenti per lo sviluppo, la produzione o il mantenimento di equipaggiamenti militari elencati nelle liste militari dei paesi membri; b) Impiego di qualsiasi prodotto semilavorato in impianti di produzione di articoli militari elencati nelle liste suddette”.
80 Ancora, il nuovo Regolamento armonizza il sistema delle licenze seguendo i principi guida dettati in merito dalla Commissione. L’Articolo 6.1 prevede un’autorizzazione generale comunitaria per le esportazioni dual-use dirette verso alleati o paesi amici (elencati nella Parte III dell’Allegato II)49. Ciò significa che l’Unione Europea diventa, in tal senso, un’autorità preposta al rilascio delle licenze. La Licenza Generale Comunitaria copre tutti gli articoli elencati nell’Allegato I eccetto alcuni altamente sensibili (indicati nell’Allegato IV e nella Parte II dell’Allegato II); tale licenza, comunque, non può essere utilizzata in presenza di una delle condizioni previste dall’Articolo 4. Per tutte le altre le altre esportazioni per le quali è prevista un’autorizzazione verrà rilasciata una licenza (sia essa individuale, globale o generale) dalle autorità competenti dei singoli stati membri (Articolo 6.2). Diverse disposizioni mirano ad armonizzare tali autorizzazioni nazionali. Innanzitutto, l’Articolo 6.5 stabilisce che gli stati membri mantengono o introducono nelle loro rispettive legislazioni nazionali la possibilità del rilascio di un’autorizzazione globale ad uno specifico produttore per determinati articoli che possa essere valida per le esportazioni verso uno o più paesi specifici.
L’Articolo 10 stabilisce che tutte le autorizzazioni individuali e globali per le esportazioni vengono rilasciate utilizzando un modello standard (contenuto nell’Allegato III a); le autorizzazioni generali alle esportazioni rilasciate dalle autorità nazionali devono essere concesse conformemente alle linee guida comuni indicate nell’Allegato III b. Come nel caso di quelle comunitarie, anche per le licenze generali nazionali non può essere concesso il rilascio se si verifica la presenza di uno dei criteri indicati nell’Articolo 4 (Articolo 10.2). Un’ulteriore caratteristica del nuovo regime consiste nel fatto che i trasferimenti e le esportazioni intra-comunitarie dirette verso i paesi elencati nell’Allegato II sono state decisamente liberalizzate, mentre l’Allegato V e le sue varie liste nazionali sono sparite completamente e l’Allegato IV ridotto considerevolmente. In totale, il numero di articoli che necessitano di autorizzazione per i trasferimenti intra-comunitari è stato ridotto di due terzi. In effetti, il nuovo Regolamento stabilisce delle procedure decisamente semplificate per le esportazioni dirette verso paesi alleati e amici; la Licenza Generale Comunitaria implica una quasi completa liberalizzazione delle esportazioni di circa il 95% degli articoli dual-use diretti verso destinazioni elencate nell’Allegato II.
Infine, nella stesura del nuovo Regolamento è stata posta particolare attenzione anche al meccanismo della consultazione e della trasparenza; le linee guida comuni sulle quali le
81 autorità nazionali basano le loro decisioni sulle esportazioni sono state spostate dagli allegati al testo del Regolamento (Articolo 8).