4. Regime forfetario IVA ex L n 398/1991 175
4.3. Regime IVA forfetario previsto ex L n 398/1991 179
sportivi di ogni genere e ovunque svolti”, il legislatore si riferisce solo ed
esclusivamente a quelli effettuati nell’esercizio di attività lucrative e, pertanto, posti in essere da società sportive professionistiche.
4.3. Regime IVA forfetario previsto ex L. n. 398/1991.
L’art. 9 co. 1 DPR n. 544/1999 stabilisce che, per le associazioni sportive dilettantistiche che optano per il regime tributario previsto dalla L. n. 398/1991, tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali323 siano assoggettabili al regime speciale IVA previsto per gli
intrattenimenti o giochi324. Si ritiene opportuno, a riguardo, specificare quanto
affermato dall’Agenzia delle Entrate325, secondo la quale tale regime deve essere
applicato a tutte le operazioni di natura commerciale e, pertanto, anche a quelle che, di regola, non dovrebbero essere soggette all’imposta sugli intrattenimenti326.
Le ASD, pertanto, possono detrarre l’IVA in misura pari al 50 %, per le operazioni aventi natura intrattenitiva di carattere generale, mentre per quanto riguarda contratti di sponsorizzazione o cessione di diritti radio-‐televisivi, rispettivamente al 10 % ed al 33%.
Il Legislatore, inoltre, prevede che tale regime possa essere adottato solamente dalle associazioni che:
- sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
- svolgono effettivamente attività sportiva dilettantistica;
323 Come gli introiti derivanti da vendita di biglietti o di abbonamenti. 324 Di cui all’art. 74 co. 6 DPR. N. 633/1972.
325 Circ. n. 165/2000.
- hanno un ammontare complessivo di ricavi non superiore a 250.000 euro;
- hanno manifestato la volontà di esercitare tale opzione agevolativa.
Le ASD che decidono di non fruire di tali agevolazioni, o che sono impossibilitate a farlo, sono assoggettate ad IVA secondo le disposizioni ordinarie.
L’art. 9, co. 3, DPR n. 544/1999, prevede, in aggiunta, che le società o le associazioni debbano rispettare i seguenti adempimenti:
- numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto, annotare, entro il giorno quindici del mese successivo l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciale;
- versare trimestralmente l’IVA mediante delega unica di pagamento entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Si specifica che il predetto versamento non deve essere maggiorato degli interessi dell’1 % previsto per i contribuenti “trimestrali per opzione”, in quanto tale ipotesi deve essere considerata analoga a quella dei contribuenti “trimestrali per natura”.
- annotare in maniera separata i proventi che non costituiscono reddito imponibile, ai sensi dell’art. 25, co. 1., L. n. 133/1999, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.
In merito alla certificazione dei corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale, il Legislatore, all’art. 2, co. 1, DPR n. 696/1996, sancisce che le operazioni poste in essere dai soggetti che fruiscono del regime agevolativo
previsto dalla L. n. 398/1991, non sono soggette all’obbligo di certificazione delle predette ricevute fiscali. Ciò, tuttavia, come correttamente affermato dall’Agenzia delle Entrate327, non esonera tali enti dall’emissione dei titoli di
accesso per le attività di intrattenimento e di spettacolo proposte. Pertanto, le operazioni soggette all’imposta sugli intrattenimenti e quelle ad essa connesse, assolvono gli obblighi di certificazione, con il semplice rilascio di titoli di accesso emessi esclusivamente mediante misuratori fiscali, biglietterie automatizzate e biglietterie connesse al sistema centrale, gestito dal Ministero delle Finanze, conformi a quanto previsto dalla legge. Si sottolinea, tuttavia, che, qualora tali attività siano svolte nei confronti degli associati, le associazioni sono esonerate dall’obbligo di utilizzare il misuratore fiscale.
Si ritiene opportuno precisare che gli enti non commerciali soggetti passivi IVA328, invece, sono tenuti a consegnare un titolo di accesso, rilasciato tramite
l’utilizzo di appositi strumenti, che ricopre sia la funzione di documento di legittimazione che la funzione di documento fiscale. Questi devono contenere tutti i dati previsti per gli scontrini fiscali329 e tutte le informazioni indicate
all’art. 3 D.M. 13.7.2000330.
Si precisa, inoltre, sempre in relazione ai titoli di accesso dei soggetti passivi d’imposta che l’art. 26 DPR n. 640/1972, disciplina l’emissione di quelli gratuiti, i quali, infatti, possono essere emessi nel limite del 5 % della capienza del locale ragguagliato ad ogni categoria di posto per le manifestazioni “ordinarie” e del 2 % dei posti di ciascuna categoria nel caso di attività occasionali.
Concludendo, si riporta una tabella riepilogativa dei principali aspetti del regime speciale IVA per le attività di intrattenimento, applicabile ai soggetti che optano per la L. n. 398/1991331:
327 Circ. n. 165/2000.
328 Come visto anche in sede di analisi delle peculiarità delle società sportive
professionistiche.
329 Ditta, denominazione/ragione sociale, partita IVA e ubicazione dell’emittente, dati
contabili, data, ora e numero progressivo di emissione.
330 Natura dell’attività esercitata, luogo, impianto e sala dell’evento, numero e ordine di
posto etc.
REGIME SPECIALE PER LE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO
Base imponibile
Uguale all’imposta sugli intrattenimenti
Tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali.
Detrazione
- 10 % per le operazioni di sponsorizzazione; - un terzo per la cessione e
la concessione dei diritti televisivi o radiofonici; - -‐ 50 % per le altre
operazioni imponibili (escluse le prestazioni pubblicitarie)
- 10 % per le operazioni di sponsorizzazione; - un terzo per la cessione e la concessione dei diritti televisivi o
radiofonici;
- 50 % per le altre operazioni imponibili (escluse le prestazioni pubblicitarie)
Certificazione corrispettivi SI
Si per le eventuali attività di intrattenimento e spettacolo poste in
essere.
Registrazione corrispettivi NO
Tenuta del registro previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati” in
relazione ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali.
Emissione delle fatture attive
Solo per prestazioni di: - pubblicità - sponsorizzazione - cessione o concessione di
diritti televisivi.
Solo per prestazioni di: - pubblicità - sponsorizzazione
cessione o concessione di diritti televisivi. Registrazione delle fatture
attive
In apposita sezione del registro delle fatture
d’acquisto.
No, solo numerazione progressiva e conservazione.
Registrazione delle fatture
d’acquisto Si sull’apposito registro.
No, solo numerazione progressiva e conservazione
Versamento dell’IVA
Modalità e termini previsti per l’imposta sugli
intrattenimenti
Trimestrale senza interessi Presentazione della
dichiarazione IVA annuale e della comunicazione annuale
NO
SI
Analizzando attentamente la disciplina in questione, tuttavia, si può agevolmente riscontrare che non viene effettuato alcun riferimento all’aliquota applicabile. Si potrebbero, pertanto, formulare una serie di ipotesi a riguardo. La prima afferma, in virtù della medesima base imponibile, l’applicazione, ai fini IVA, dell’aliquota prevista per l’Imposta di intrattenimento. Il problema di tale ipotesi, tuttavia, è rappresentato dall’identificazione dell’aliquota di applicazione corretta. E’ agevolmente riscontrabile, infatti, che tra le opzioni elencate nella tabella allegata al DPR n. 640/1972 non possa essere ricondotta, nemmeno in via analogica, l’attività di cessione di biglietti di accesso a manifestazioni sportive.
Una seconda alternativa, invece, prevede l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 21 %, determinata dall’assenza dell’attività in questione tra quelle disciplinate dalla tabella allegata al DPR n. 633/1972, assoggettabili ad aliquota ridotta.
Infine, la terza e ultima ipotesi prevede di assoggettare tali operazioni alle medesime aliquote previste per le attività spettacolistiche esercitate dalle società professionistiche o dalle società dilettantistiche senza scopo di lucro e, pertanto, all’aliquota del 11 % se il corrispettivo incassato è inferiore ai 12,91 euro e all’aliquota del 21 % se superiore.
4.4. Regime IVA ordinario per le attività spettacolistiche.
Qualora le ASD decidano di non optare per il regime fiscale di favore previsto per le società e associazioni sportive, le attività di natura spettacolistica non possono fruire della disciplina prevista per quelle aventi natura intrattenitiva e, dunque, sono assoggettabili ad IVA sulla base dei principi ordinari correlati con quanto sancito dall’art. 74 quater del DPR n. 633/1972. L’articolo in questione, come già rilevato nei paragrafi precedenti, ricomprende tra le attività soggette a tale regime gli spettacoli sportivi di ogni genere,