4. Regime forfetario IVA ex L n 398/1991 175
4.1. Il regime speciale IVA per le attività d’intrattenimento 176
Il Legislatore ha concesso alle ASD, la facoltà di optare per il regime agevolativo previsto dalla L. n. 398/1991, il quale consente ai predetti enti di poter fruire di una serie di benefici fiscali di notevole importanza.
Come si vedrà nel prosieguo del seguente paragrafo, assume particolare rilevanza la differenza, introdotta con la riforma n. 288/1999, esistente tra le attività intrattenitive e quelle spettacolistiche. Prima di affrontare nel dettaglio quanto regolamentato dalla L. n. 398/1991, si ritiene opportuno analizzare, con maggior attenzione rispetto a quanto affrontato in sede di società sportive professionistiche, la disciplina IVA introdotta a seguito della riforma prevista per le attività aventi natura intrattenitiva e spettacolistica.
Le attività di intrattenimento 321 sono quelle attività che implicano una
partecipazione attiva dello spettatore alla manifestazione, quelle “spettacolistiche”, invece, sono caratterizzate da una partecipazione passiva, intesa come partecipazione priva di interazione allo show.
Il dettato normativo ha, inoltre, disciplinato che:
- le attività aventi natura intrattenitiva sono soggette all’imposta sugli intrattenimenti e ad un regime speciale IVA;
- le attività aventi natura spettacolistica, individuate dalla tabella C allegata al DPR n. 633/1972, sono assoggettate solo ed esclusivamente ad IVA sulla base di quanto regolamentato dall’art. 74 quater n. 633/1972.
4.1. Il regime speciale IVA per le attività d’intrattenimento.
Il nuovo articolo 74, co. 6, DPR. n. 633/1972, applicabile alle attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti, mantiene sostanzialmente inalterata
la disciplina IVA per le operazioni soggette all’imposta sugli intrattenimenti. Restano, infatti, invariati rispetto alla formulazione precedente i seguenti criteri:
- unica base imponibile per il calcolo dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’imposta sul valore aggiunto;
- liquidazione IVA semplificata, grazie alla forfetizzazione della detrazione prevista dall’art. 19 DPR n. 633/1972;
- versamento dell’IVA con le stesse modalità previste per l’imposta sugli intrattenimenti;
- esonero degli adempimenti contabili, ad eccezione dell’obbligo di fatturazione nei casi specificatamente individuati;
- tenuta di una contabilità separata per le attività non rientranti nel novero di quelle “intrattenitive”;
- applicazione per il contenzioso della medesima disciplina prevista in materia di IVA.
Rispetto alla vecchia formulazione, la novità più rilevante riguarda l’esclusione delle operazioni non soggette all’imposta sugli intrattenimenti dal regime speciale IVA. Per tali operazioni, pertanto, cessa di avere applicazione la detrazione forfettaria, in virtù dell’applicazione del regime ordinario.
Si ritiene opportuno, tuttavia, riportare la tabella allegata al DPR n. 640/1972, che racchiude tutte le attività assoggettabili a tale imposta e le relative aliquote:
TARIFFA DELL’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTO
DESCRIZIONE ALIQUOTA
Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione di concerti vocali e strumentali, e trattamenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia inferiore al 50 % dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio.
Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico sia in articoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica degli strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-‐kart.
8%
Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all’esercizio delle scommesse.
60 % Esercizio del gioco nelle sale da gioco o negli altri luoghi a ciò destinati. 10 %
NOTE:
1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all’imposta stabilita nella tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l’imponibile sarà determinato con ripartizione forfetaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascun componente.
3. Per l’utilizzazione degli apparecchi di divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 14-‐ bis comma 1.,l’aliquota è fissata al 6 %.
Risulta evidente che la vendita di biglietti o abbonamenti, posta in essere dalle società e associazioni dilettantistiche, non è ricompresa in uno dei casi menzionati nella predetta tabella. Tale attività, pertanto, deve essere considerata un’attività spettacolistica e, in quanto tale, soggetta alla relativa disciplina322.
Per le attività di natura intrattenitiva, quindi, la base imponibile IVA è la medesima prevista per l’imposta sugli intrattenimenti e la detrazione dell’imposta forfetizzata, regolamentata dall’art. 19 DPR n. 633/1972, è, in linea generale, prevista in misura pari al 50 % delle operazioni imponibili. Il che, in sostanza, significa che si deve applicare l’aliquota del 21 % alla base imponibile
322 In linea teorica perché, in realtà, l’attività posta in essere dalle ASD e SSD che
fruiscono delle agevolazioni previste dalla L. n. 398/1991, seppur di natura
spettacolistica e non intrattenitiva, sono soggette alla disciplina IVA prevista per queste ultime.
prevista per l’imposta d’intrattenimento e detrarre forfetariamente il 50 % da tale importo.
Il legislatore ha, inoltre, previsto percentuali di detrazione differenti per alcune tipologie di operazioni, quali “le sponsorizzazione connesse all’attività di intrattenimento” e “le cessioni o concessioni di diritti di riprese radiotelevisiva.”. Le varie percentuali possono, dunque, riassumersi come segue:
ATTIVITA’ DETRAZIONE
Intrattenimento in generale 50%
Prestazioni di sponsorizzazione connesse all’attività di intrattenimento
33%
Cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica connessi all’intrattenimento
10%
La norma in questione, prevede, inoltre, che tale regime sia facoltativo. L’ente non commerciale, pertanto, ha la facoltà di scegliere se fruire di tale “regime di favore” o assoggettarsi al regime ordinario. Tale opzione sarà, in linea generale, conveniente solo qualora l’imposta a credito sia maggiore della metà dell’imposta a debito.
4.2. La disciplina IVA nelle attività aventi natura spettacolistica.
La tabella C allegata all’articolo 74 quater DPR n. 633/1972 individua le attività che devono essere considerate “spettacolistiche” e, in quanto tali, assoggettabili ad IVA secondo la disciplina ordinaria. Tra esse il Legislatore ha ricompreso “gli eventi sportivi di ogni genere e ovunque svolti”, salvo poi prevedere una regola differente per i corrispettivi incassati dagli enti che godono del trattamento tributario di favore previsto, per le società e associazioni sportive, dalla L. n. 398/1991. Di conseguenza, qualora un ente privo di finalità di lucro decida di fruire di tale agevolazione, dovrà assoggettare i proventi derivanti da manifestazioni sportive alla disciplina specifica prevista