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Parlando di un eventuale introduzione del ricorso nel sistema giuridico italiano si devono accennare le così dette ''zone franche'' o ''zone d'ombra'', le situazioni dove l'esame davanti alla Corte Costituzionale di una legge è più difficile. Queste situazioni di difficoltà si possono dividere in quattro argomenti, a seconda da dove risulta tale difficoltà320: a. dalla natura e dal contenuto dell'atto (tra questi, trattati e fonti comunitarie, le leggi- provvedimento e le fonti che non rispettano i limiti alla revisione costituzionale come dalla sentenza 1146/1988; la Corte stabilisce la propria competenza ''a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali nei confronti dei principi supremi dell'ordinamento

prospettive per il loro superamento', ''L'accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello'' a cura do R. Romboli, Napoli 2006, p. 773.

320 P. Carrozza, R. Romboli, E. Rossi, ''I limiti all'accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro superamento', ''L'accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello'' a cura do R. Romboli, Napoli 2006, p. 704.

costituzionale''321); b. dalla precisa efficacia nel tempo (qui si possono elencare le leggi a carattere temporaneo ma anche i decreti-legge); c. la difficoltà deriva dalla mancanza di un giudice competente ad esaminare una questione, a causa di diversi e superiori valori costituzionali (in questo gruppo rientrano le leggi elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato; il candidato alle elezioni è privo di una forma di tutela, perché come unico giudice risultano essere le stesse camere); d. in fine tale situazione può essere causata dai presupposti di giudizio in via incidentale o dalla interpretazione di questi da parte della giurisprudenza costituzionale.

Una delle questioni che introduce il maggior numero dei problemi è il controllo di costituzionalità verso il sistema elettorale. La corte ha stabilito un accordo con la classe politica che governa il paese, il quale è stato stabilito nell'art. 66 della Costituzione secondo cui ''ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità'' e nella sentenza 154/1985 dove la Corte ha affermato che i regolamenti parlamentari non sono ''atti aventi forza di legge'' ai sensi dell'art. 134 quindi non possono essere messi sotto il controllo della Corte Costituzionale322. Il controllo costituzionale delle leggi elettorali è stato escluso dalle competenze della Corte.

4.1. La proposta di soluzione del problema prendendo in considerazione un esempio della legge polacca

Per risolvere questo problema alcuni politici e studiosi propongono l'introduzione del ricorso diretto alla Corte Costituzionale. Così prevede anche la nuova riforma costituzionale approvata ultimamente dalle Camere e che sarà l'oggetto del referendum nei prossimi mesi. Ma l'introduzione di una istituzione completamente nuova nel sistema italiano potrebbe provocare danni di cui sopra. A questo punto sembra interessante accennare come il problema simile è stato risolto in Polonia.

321 La sentenza della Corte Costituzionale nr. 1146/1988.

La questione di controllo costituzionale della legge elettorale in Polonia è stata regolarizzata nel Codice Elettorale del 2011323 e viene effettuata dalla Commissione Nazionale delle Elezioni. Questa commissione è l'organo elettorale più alto che si occupa dello svolgimento delle elezioni e dei referendum. Nella sua composizione entrano tre giudici del Tribunale Costituzionale (indicati dal Presidente del Tribunale Costituzionale), tre giudici della Corte Suprema (indicati dal Presidente della Corte Suprema) e tre giudici della Corte Suprema di Amministrazione (indicati dal Presidente della Corte Suprema di Amministrazione) (art. 157.2) per il periodo di 9 anni. Anche i giudici a riposo possono diventare membri di tale Commissione. I giudici vengono confermati come membri della Commissione dal Presidente della Repubblica il quale è vincolato dalla nomina dei Presidenti delle corti324.

Tra i compiti più importanti della Commissione si possono elencare quello di controllare se la legge elettorale viene rispettata, controllare e preparare il registro degli elettori, nominare le commissioni elettorali di distretto e regionali (e successivamente di toglierle), di esaminare le denunce per le attività svolte da tale commissione, di pubblicare i risultati delle elezioni, di diffondere le informazioni per aumentare le conoscenze dei cittadini in merito alle legge elettorale.

Un candidato è protetto da vari abusi tramite i ricorsi che possono essere presentati ai Tribunali di Distretto. È così, secondo l'art. 111, se durante la campagna elettorale vengono pubblicate informazioni non vere riguardanti uno dei candidati, esso ha il diritto di presentare un ricorso e chiedere il divieto di diffondere tali informazioni, l'obbligo di rettifica e di scuse verso la persona che ha subito la violazione, l'obbligo di pubblicazione della risposta alle dichiarazione che hanno violato i diritti personali ma anche l'obbligo di risarcimento della somma fino al 100 000 zloty alle organizzazione di pubblica utilità. Il Tribunale di Distretto esamina il ricorso entro 24 ore, la presenza del ricorrente non è obbligatoria. Alla decisione si può presentare un reclamo alla Corte di Appello entro 24 ore, la quale ha le successive 24 ore per esaminare il

323 Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112

324 K. W. Czaplicki, B. Dauter, S. J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, ''Kodeks wyborczy'' Varsavia, 2014, s. 381.

caso ed emettere la decisione. Il Codice Elettorale stabilisce che su tale decisione non è possibile fare il ricorso in cassazione e per questo deve immediatamente essere eseguita. Questa procedura è un tipo speciale di procedimento, nella modalità di elezione, aiuta a mantenere la trasparenza e la legalità durante il processo molto delicato per ogni sistema, il processo elettorale.

Il Codice Elettorale prevede che in caso di una decisione di rigetto verso una lista di candidati o verso qualche candidato, è possibile un ricorso alla Commissione Nazionale delle Elezioni entro 30 giorni dalla data di consegna di questa decisione325, perciò è sempre garantito il controllo legale delle azioni svolte durante le elezioni. Per quanto riguarda le elezioni ed i candidati alla Presidenza della Repubblica, alla decisione di rigetto spetta il diritto di presentare un ricorso davanti alla Corte suprema entro 2 giorni dal momento delle consegna della decisione. La Corte esamina il caso nella composizione di tre giudici e deve emettere la sua decisione entro 3 giorni326.

Nell'art. 241 del Codice è stato garantito il diritto di protesta contro la validità delle elezioni nella Camera dei Deputati, il quale deve essere presentato in forma scritta davanti alla Corte Suprema entro 7 giorni dalla pubblicazione dei risultati nel Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Gazzetta Ufficiale), il quale viene esaminato dai tre giudici.