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Riepilogo procedimenti presso gli Uffici di Procura del Distretto

Sez. Dibatt. % Sezione GIP % Sez. Dibatt. Sezione GIP

Sopravvenuti 2.071 4.399 2.509 3.793

5. Riepilogo giustizia penale Giudici di pace del Distretto

6. Riepilogo procedimenti presso gli Uffici di Procura del Distretto

Sez. Dibatt. % Sezione GIP % Sez. Dibatt. Sezione GIP

Sopravvenuti 2.071 4.399 2.509 3.793

4.3 La sezione penale della Corte

Nella sezione penale della Corte d’Appello lo spoglio in tempo reale delle so-pravvenienze si conferma come lo strumento principale per tenere sotto con-trollo lo stato dei fascicoli, prelevando immediatamente i procedimenti definibili de plano (con sentenze di assoluzione o prescrizione o ordinanze di inammissibi-lità), fissando in tempi ravvicinati i procedimenti a priorità assoluta (art.132 bis d.a. c.p.p.), archiviando gli altri in un file excel che ne consente il prelievo mirato sulla base dei diversi canali di ricerca (numero di ruolo, data di prescrizione, ti-pologia di reato, presenza di parte civile, valore ponderale).

In Corte di appello l’aumento delle sopravvenienze è stato assai significativo, pari al 45%, (da 2.557 a 3.698) ma fronteggia, in realtà, sul piano statistico, la diminuzione dell’anno precedente - pari al - 28% - anomala perché dipesa da una circostanza congiunturale (rallentamento negli invii da parte del Tribunale di Pescara per notorie difficoltà nell’espletamento degli adempimenti post-dibat-timentali da parte della cancelleria di quell’ufficio, purtroppo non ancora risolte del tutto).

Anche per tal ragione, è da salutare positivamente la crescita delle definizioni (passate da 3.871 a 4.058, + 5%), che ha consentito di garantire comunque il risultato di un decremento delle pendenze finali, passate da 4.386 a 4.026 (- 8%).

I numeri dell’Assise, che si confrontano con valori assoluti molto contenuti, danno conto di una diminuzione della pendenza finale del 43%, limitata a 4 processi, con decremento delle nuove iscrizioni, passate da 11 a 4, e correlativa diminuzione delle definizioni, da 12 a 7. La Sezione minorenni, infine, anch’es-sa con numeri assoluti trascurabili, ha registrato una generale diminuzione, sia delle iscrizioni (- 64%) che, correlativamente, delle definizioni (- 40%), con una pendenza finale di 11 processi (- 42%).

Il bilancio della Sezione Penale della Corte è da considerarsi, anche nel pe-riodo in esame, soddisfacente, essendo stata ribadita la capacità di fronteggiare le sopravvenienze e continuare nella costante erosione dell’arretrato, secondo il trend favorevole osservato senza interruzioni negli ultimi sei anni (si consideri che al 31.12.2010 la pendenza era attestata a circa 10.000 processi).

Il dato numerico è poi confortato da quello qualitativo: nell’anno in oggetto sono stati definiti quasi tutti i procedimenti a trattazione prioritaria iscritti nel 2015 e tutti quelli con imputati detenuti o comunque sottoposti a misure cautela-ri isccautela-ritti nel I semestre 2016; sono stati altresì definiti nella quasi totalità i proce-dimenti iscritti fino al 2013 e grandissima parte di quelli iscritti nel 2014, nonché molti processi iscritti nel 2015 che, pur non a priorità assoluta, presentano aspetti di rilievo sociale che meritano di essere salvaguardati e vengono prelevati, in

con-formità ai criteri tabellari, prima che maturi la prescrizione (alcune tipologie di reati contravvenzionali - violazioni di misure di sicurezza, urbanistica, ambiente, guida in stato di ebbrezza -, reati tributari o relativi ad omissioni contributive di particolare entità, in genere processi ove è presente la parte civile, che non po-trebbero comunque essere definiti de plano).

Anche quest’anno, quindi, sono stati confermati i tempi medi di definizione rispettati gli scorsi anni: i processi a trattazione prioritaria vengono celebrati nella totalità entro 12/18 mesi dall’iscrizione, mentre quelli relativi a imputati sotto-posti a misure cautelari (non solo detentive) vengono definiti entro pochi mesi e comunque prima che decorrano i termini di durata delle misure (nel periodo d’interesse non vi sono state scarcerazioni per decorrenza termini).

Un tempo troppo lungo, circa due/tre anni, è invece ancora necessario per definire i procedimenti per reati diversi da quelli a priorità assoluta, il che com-porta inevitabilmente un numero ancora elevato (circa il 20% del totale) di sen-tenze di prescrizione (pur nella quasi totalità relative a reati meno gravi, con prescrizione massima di anni cinque o sette e mezzo). Il che è in parte “fisiolo-gico” - nel giudizio d’appello si sommano tutti i ritardi delle fasi precedenti e si scontano gli effetti della legge n. 251/05 che ha aumentato significativamente il numero dei reati a prescrizione breve -, in parte “patologico”, quando i processi pervengono dal primo grado già prescritti o prossimi alla prescrizione, essendo la Corte a sua volta vincolata al rispetto di tempi di trattazione che contemperino l’osservanza delle norme sulla priorità e l’esigenza di assicurare al grado ulteriore in cassazione, per quanto eventuale, i necessari tempi tecnici (che si stimano in circa 12 mesi dal ricorso).

Il quadro fin qui tracciato è stato reso possibile dalla capacità di lavoro di tutti i Magistrati della sezione, disponibili ad un impegno particolarmente gravoso, come attestato dalla produttività individuale, tra le più alte in Italia; la produttivi-tà media annua per magistrato è, infatti, passata da circa 200 sentenze degli anni fino al 2009 alle circa 400 attuali, il che colloca innegabilmente la Corte aquilana tra le più produttive nel territorio nazionale. Non sono tuttavia venuti meno i problemi “strutturali”: l’arretrato, per quanto sensibilmente ridotto rispetto al passato, impedisce infatti di fronteggiare in tempi adeguati tutte le sopravvenien-ze, e consente di dedicarsi ai processi più complessi e delicati (richiedenti più tempo per il doveroso approfondimento delle questioni proposte), solo a prezzo di grande sacrificio personale dei Magistrati.

Rimane il fatto, di certo positivo, che la Sezione ha trattato nel tempo massimo di 18 mesi dall’iscrizione non solo tutti i procedimenti per fatti di bancarotta, associazioni a delinquere in materia di sostanze stupefacenti, violenze sessuali - anche nei confronti di minori -, stalking, maltrattamenti in famiglia, reati colposi in materia di lavoro, omicidi colposi, etc., ma anche diversi procedimenti che

hanno richiesto un impegno molto maggiore del consueto; fra i quali vanno annoverati tutti quelli celebrati in primo grado dal Tribunale di L’Aquila per fatti collegati al sisma del 2009 (nei quali la pubblica accusa ha ravvisato profili di responsabilità per costruttori, progettisti, collaudatori o altre figure di garanzia), e soprattutto, nell’anno in esame, quello denominato “Sanitopoli”, definito in appello, all’esito di numerose udienze celebrate nell’autunno del 2015, con sen-tenza che, recentemente, ha trovato sostanziale conferma da parte del giudice di legittimità (la sentenza, nonostante la lettura “demolitoria” datane da alcuni media, è stata annullata solo con riferimento al reato associativo, con rinvio per la rideterminazione della pena).

Si tratta di un procedimento assai complesso per numero delle imputazioni (as-sociazione a delinquere, concussione, indebita induzione, corruzione, falso in atto pubblico, truffa, riciclaggio) e degli imputati (parlamentari, amministratori, consiglieri e dipendenti della Regione Abruzzo e delle ASL regionali, imprendi-tori privati del sistema sanitario e funzionari bancari), oltre che delle parti civili, avente ad oggetto una vicenda che sia per l’arco temporale considerato (oltre un decennio) che per la varietà dei fatti incriminati, e per la loro oggettiva rile-vanza e gravità (non limitata all’ambito regionale), con imputati destinatari nel corso delle indagini preliminari di numerose misure cautelari, fra cui anche il Presidente dell’epoca della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, ha occupato per lungo tempo le cronache locali e nazionali. Per la complessità del processo e l’imponenza del materiale istruttorio, il collegio designato ha dovuto dedicarvi buona parte del II semestre 2015, con stravolgimento dell’ordinario calendario delle udienze, senza che, tuttavia, vi siano state ripercussioni sul dato generale di produttività della Sezione.

Il dato della notevole contrazione dei tempi di definizione in appello è da valorizzare anche nella sua positività culturale: la celebrazione del dibattimento a distanza di troppo tempo dal reato, infatti, altera la fisionomia del processo penale, attribuendo una impropria centralità alla fase più instabile per definizio-ne, quella delle indagini preliminari, strumentale alla formulazione dell’ipotesi di accusa da sottoporre nel più breve tempo possibile alla verifica giudiziale nel contraddittorio tra le parti.

Tale alterazione, oltre a penalizzare chi è oggetto di indagini, fino a obliterare i principi costituzionali della presunzione di innocenza e del diritto alla difesa, può favorire altresì la celebrazione di processi c.d. mediatici e la sedimentazione irrituale di ipotesi d’accusa che talvolta trovano smentita nelle fasi successive, con il rischio, purtroppo più volte constatato, di una difficile comprensione della vicenda da parte degli utenti e dei media.

Il che ci porta a ribadire quel che dovrebbe essere ovvio e spesso non lo è: il prin-cipio costituzionale (art.101) secondo il quale il giudice è soggetto soltanto alla legge (su cui si fondano l’indipendenza e l’autonomia della magistratura) implica la sicura sottrazione della giurisdizione alla logica del consenso popolare; il senso

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delle decisioni “in nome del popolo italiano”, formula contenuta nel medesimo art.101, che leggiamo ogni giorno nella solennità che la connota, è nel richiamo al fondamento costituzionale della giurisdizione, che trova nel concorso pubbli-co, aperto a tutti, e quindi nel principio di competenza e professionalità, e non nel mandato popolare, la sua legittimazione democratica.