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Se questa — rifacendosi al dato tìpicamente fiscale del valore riconosciu­ to ai fini dell’ imposta sul reddito — evidenziava una maggiore attenzione al

la rigida deducibilità degli ammortamenti rispetto alle vicende del bene ed al­

la coerenza del sistema impositivo, la nuova disciplina sembra invece tirare le

fila di un sistema più razionale, che privilegia il profilo reddituale a quello

patrimoniale e prende atto della natura tipicamente convenzionale delle sin­

gole quote d’ammortamento includendo quelle dedotte dai singoli redditi di

periodo nel calcolo della plusvalenza realizzata al fine di verificare, sia pure a

posteriori, la loro effettività.

d o t t . Fi l i p p o Ci c o g n i n i

(90) In merito all’art. 36, D .p.r. n. 42/1988 si veda La Ro sa, Norme interpreta­ tive, disposizioni innovative e retroattività del Tuir, in Riv. dir. trib., 1996, II,

p.

151 ss.

G I U R I S P R U D E N Z A

Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, LVI1, 2, II, 51-65 (1998)

COMMISSIONE T R IB U T A R IA PR O V IN C IA LE D I MILANO, Sez. Il, 30 marzo 1998, n. 58 - Pres. Rei. Brkcciahoi.i.

Accertamento delle imposte sul reddito - Art. 37, terzo comma, D.p.r. n. 600/1973 - Operazio- ni di dividenti washing - Inapplicabilità.

P ’art. 37, terzo comma, D .p.r. 29 settembre 1973, n. 600 non si applica alle operazio­ ni didividend washing, perché esse, non comportando la dissociazione tra forma e sostan­ za, non si configurano come ipotesi di interposizione fittizia (1).

{Omissis). Fa t t o. L ’Ufficio notifica in data 6 agosto 1996 avviso di accerta­ mento che rettifica la dichiarazione dei redditi presentata da (...) per l’es. 1991 contro cui propone ricorso il contribuente con atto notificato all’ Ufficio distrettuale delle im ­ poste dirette di Milano 13 novembre 1996 e depositato presso questa Commissione il 21 novembre 1996.

L Ufficio, con proprie deduzioni m otiva di avere operato l’accertamento sulla ba­ se del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. di Milano il 7 aprile 1992 e del P.V. redatto dal servizio centrale degli Ispettori Tributari in data 14 luglio 1994 (a norma dell’art. 2697 c.c. si rileva che produce, tuttavia, solamente il processo verba­ le di constatazione redatto dal SeCIT) e precisa che Taecertamento ha recepito i rilievi operati dal SeCIT) relativi ad operazioni di acquisto a termine di titoli azionari da due Fondi Comuni di investimento e successiva rivendita di quei titoli agli stessi due F on ­ di, subito dopo aver percepito i relativi dividendi. In tal m odo la società ricorrente, se­ condo 1 Ufficio, ha registrato i soli saldi delle operazioni con realizzazione di benefici economici senza contropartite, addebitando al fisco l’onere dei vantaggi. Per tale m oti­ vo l’ Ufficio, ritenendo le operazioni poste in essere prive di contenuto econom ico sulla base dell’art. 6, c. 2 del T im i e dell’art. 37, c. 3 del D .p.r. n. 600/73, ha ritenuto di emettere Faccertamento in narrativa.

La (...) per contro, precisa di avere acquistato il 14 giugno 1991 titoli azionari da due Fondi comuni di investimento che ha rivenduto agli stessi Fondi 17 giugno 1991 con esecuzione della seconda vendita differita alla stessa scadenza del termine apposto alla prima e cioè il 26 giugno 1991; di avere acquistato il 16 luglio 1991, dai predetti Fondi, nello stesso esercizio, altri titoli azionari rivenduti ai Fondi stessi 17 luglio 1991 con esecuzione della seconda vendita differita alla stessa scadenza del termine apposto alla prima e cioè al 31 luglio. Per le suddette transazioni ha contabilizzato nel conto econom ico una perdita di L. 8.304.307.668 che scaturisce dal prezzo di acquisto com ­ plessivo di L. 236.740.297.790 contrapposto ad un prezzo di vendita complessivo di L. 228.4.36.090.922 e a dividendi per L. 7.582.290.680.

L Ufficio nell accertamento ha operato la ripresa a tassazione della perdita succi­ tata; ripresa in diminuzione del reddito imponibile dei dividendi incassati; il mancato riconoscimento del credito d ’imposta e della ritenuta di acconto del 10% su tali divi­ dendi cosicché 1 accertamento ha determinato una maggiore Irpeg per L. 450.646 000 ed una maggiore Ilor per L. 1.345.298.000 oltre alle sanzioni conseguenti. Eccepisce tuttavia la ricorrente che in tal m odo l’ Ufficio disconosce ai fini fiscali le negoziazioni

di titoli avvenute con il Fondo quale interposto, in capo al quale sarebbero da ricon­ durre dividendi incassati dal ricorrente quale interponente; che l’ art. 6, c. 2 del Tulli e 37, c. 3 del D .im ì. n. 600/73, applicati dall’Ufficio, sono norme alternative riferibili a situazioni assolutamente opposte. Contesta l’applicabilità dell’art. 37, c. 3. Infatti tale articolo prevede in sede di accertamento l’imputazione al contribuente di redditi di cui appare titolare un altro soggetto, ma ciò solo quando sia dimostrato che il contribuen­ te non sia l’effettivo possessore per interposta persona. Nella specie in esame, invece, tra i Fondi e la ricorrente è avvenuto un trasferimento di titoli, il che ha consentito di richiedere alle società emittenti il pagamento dei dividendi. Quanto ai dividendi il ri­ corrente ricorda che la Cassazione ha affermato che gli stessi non hanno natura di frut­ ti civili, il che significa che si deve escludere la loro maturazione pro-rata. In buona so­ stanza i dividendi sono tassabili secondo il criterio di cassa, quindi nell’esercizio in cui sono monetariamente acquisiti ed in capo a chi li ha percepiti. Il ricorrente e il Fondo hanno posto in essere un procedimento negoziale articolato in due contratti ognuno con una propria causa, lecita con i quali le parti trasferiscono la proprietà dei titoli og­ getto di negoziazione. Anche il SeCIT nel citato processo verbale di constatazione del 14 luglio 1994 ritiene l’operazione ineccepibile sotto un profilo civilistico e quindi vali­ da e lecita.

In buona sostanza — continua il ricorrente — il Fondo ha voluto effettivamente cedere, come ha ceduto, le azioni alla ricorrente che ha effettivamente voluto rivende­ re al Fondo, come ha rivenduto, dopo avere distaccato ed incassato la cedola. Si tratta insomma di due negozi tipici in cui non esiste dissociazione tra forma e sostanza.

L ’Ufficio accertatore — secondo il ricorrente — ignora che l’applicazione dell’ art. 37 è subordinata all’esistenza di una interposizione fittizia che è assente nel caso in esame e che costituisce elemento decisivo per l’applicabilità dell’articolo. Il ricorrente ribadisce che in presenza di contratti validi e leciti, un terzo non è legittimato a disco­ noscere l’ autonomia negoziale in capo alla società, Amministrazione Finanziaria com ­ presa, e non è consentita alcuna ingerenza nelle valutazioni strettamente economiche degli imprenditori, ingerenza che comporterebbe il condizionamento delle scelte azien­ dali. La società (...) contesta la presunta indedueibilità dell’ Ilor dall’ Irpeg per la man­ cata iscrizione nel Conto economico del 1991 eccependo che (non essendo nota), non vi poteva essere iscritta prima della notifica dell’ accertamento. Quanto alla sopravvenu­ ta indedueibilità dell’ Ilor dall’ esercizio 1992, il ricorrente sostiene che occorre richia­ marsi allo spirito della norma che prevede che l’indeducibilità dell’imposta ha effetto per gli esercizi in corso al 19 settembre 1992 e pertanto per i redditi formati da questo periodo in avanti. Se così non fosse ci sarebbe una disparità di trattamento nei con­ fronti di due contribuenti qualora in capo al primo il reddito 1989 fosse stato accertato nel 1991 e in capo al secondo, nel 1992. E ciò a causa dell’organizzazione deU’Ammini- strazione Finanziaria. Sul punto il ricorrente conclude che in tal caso ci sarebbe una violazione di principio affermato dall’art. 3 della Costituzione. Con riferimento poi al­ l’altra motivazione assunta dall’Ufficio in ordine all’applicabilità dell’Uor accertata in base al com binato disposto degli artt. 118, lett. c) 95 e 75, c. 5 del Tum , il ricorrente ne eccepisce la natura contraddittoria rispetto alla richiesta di applicazione, da parte dello stesso Ufficio dell’ art. 37 D .p.. n. 600/73. E conclude chiedendo che il procedi­ mento dell’Ufficio sia rigettato perché si basa sul presupposto errato che il prezzo di acquisto dei titoli sia stato dedotto dalla base imponibile Uor, circostanza questa inesi­ stente poiché l’ acquisto dei titoli ha movimentato solo la corrispondente voce dello Stato Patrimoniale. A conclusione il contribuente fa rilevare che l’Ufficio ha accertato anche una indebita compensazione del reddito 1991 con la perdita fiscale del 1987, es­ sendo tale perdita oggetto di riduzione da parte dell’Ufficio a seguito di altro accerta­ mento per quel periodo d ’imposta. Il conseguente contenzioso sorto ha avuto sbocco in una conciliazione parziale ai sensi dell’art. 3 D .im ì. n. 633/72 per la quale l’Ufficio ha riconosciuto una perdita parziale di L. 39.652.297.000 salvo esito da contenzioso per le riprese non conciliate.

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Con ordinanza viene chiesto all’Ufficio, che vi provvede, o alla parte più diligente una; integrazione documentale con produzione in giudizio del P.V. della G.d.F. citata nell’accertamento con gli allegati processi verbali giornalieri oltre alla dichiarazione dei redditi della. (...) relativa all’es. 1987.

La causa viene richiamata in istruttoria fissando l’udienza al 23 marzo 1998, alla quale interviene il rappresentante del ricorrente e nessuno per l’ Ufficio.

Di r i t t o. La Commissione accoglie parzialmente il ricorso.

87’ c - 3’ D p lì- n- 600/73 è stato erroneamente applicato nell’accertamento dell Ufficio sul presupposto che il contribuente sia possessore di redditi per interposta

persona. r

In realta fra ì Fondi e la ricorrente è avvenuto trasferimento di titoli che ha con­ sentito allo stesso ricorrente di richiedere alla società emittente dei titoli stessi il paga- mento dei dividendi che per insegnamento della Cassazione non hanno natura di frutti civili. Per tale motivo essi sono tassabili secondo il criterio di cassa ed in capo all’effet­ tivo percipiente.

In sintesi ricorrente e Fondi hanno trasferito la proprietà dei titoli, nell’ambito dell autonomia negoziale, in forza di contratti con causa lecita come esplicitamente ri­ conosciuto anche dal SeCIT nel processo verbale di constatazione sopra citato.

Nella fattispecie è da escludere, insomma, la dissociazione tra forma e sostanza e quindi ogni forma di interposizione fittizia che esclude l’applicazione dell’art. 37 D .i-.r. n. 600/73 citato. Quanto, invece, alla deducibilità nell’es. 1991 della perdita re­ lativa all es. 1987, la Commissione conferma la risultanza della conciliazione giudiziale mentre per quanto concerne la parte residua non può che disporre la sospensione del pu dizio fino all’esito di quello pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Regiona­ le oggetto del quale è una questione pregiudiziale, da cui dipende cioè l’odierna deci­ sione. (Omissis).

(1) Note critiche sul sindacato fiscale delle c.d. operazioni di dividend washing.

s°mmari° : 1. Premessa: la struttura della pretesa fiscale e le sue criticità. — 2. Sulla differenza tra evasione ed elusione fiscale: profili di estrema sintesi. ~ 8. Non applicabilità nel caso qui m esame della norma di cui all’art. 37, terzo comma, j ' ? : n' 690, citato, perché non c ’è stata interposizione fittizia nel possesso dei reddito e perche questa norma non è una norma antielusione. — 4. Non applica- bilità nel caso qui m esame neppure della norma di cui all’art. 6, secondo com ­ ma D .p.r n. 917, citato, per diverse ragioni. — 5. L ’illegittimità della pretesa fi­ scale risulta anche dalla legislazione prodotta successivamente al tem po in cui sono stati perfezionati i fatti oggetto del sindacato esercitato dall’Amministrazio- ne finanziaria. — 6. La pretesa fiscale risulta viziata anche da eccesso di potere nella forma sintomatica della (manifesta) contraddittorietà. — 7. Considerazioni conclusive sulla sentenza in rassegna.

1. Premessa: la struttura della pretesa fiscale e le sue criticità.

Una delle ultime battaglie campali intraprese dal fisco è quella contro le

operazioni c.d. di dividend washing (1), cioè quelle operazioni finanziarie per

(1) Da non confondere con quella di cessione dell’usufrutto su titoli azionari di ^% v iX n d °stri^ )^ g 0gia mgIese’ moIto in v° g a- vengono indicate com e operazioni

cui, in prossimità della (già deliberata) distribuzione dei dividendi da parte di