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RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN ITALIA (IMPIANTI DI STOCCAGGIO PRELIMINARE, DEFINITIVO

E DI INERTIZZAZIONE)

Beatrice Conestabile della Staffa1, Federica Paglietti1, Sergio Malinconico1, Sergio Bellagamba1, Paolo De Simone1

1 Inail - Dipartimento innovazioni tecnologiche, sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

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ATTI DI CONVEGNO Il contributo della ricerca in tema di amianto a oltre vent’anni dal bando: proposte e soluzioni

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Tabella 1 Codici CER con cui sono classificati i RCA nel CER

06.07.01* Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto.

06.13.04* Rifiuti dalla lavorazione dell’amianto.

10.13.09* Rifiuti della fabbricazione di amianto-cemento, contenenti amianto.

15.01.11* Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (es. amianto) compresi i contenitori a pressione vuoti.

16.01.11* Pastiglie per freni, contenenti amianto.

16.02.12* Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere.

17.06.01* Materiali isolanti contenenti amianto.

17.06.05* Materiali da costruzione contenenti amianto.

CER Definizione CER

(rifiuti pericolosi)

I RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Le norme in merito alla classificazione dei rifiuti (dir. min. ambiente 09/04/2002 e d.lgs.

152/2006) stabiliscono che un rifiuto deve essere classificato come pericoloso qualora contenga una sostanza riconosciuta come cancerogena (Categorie 1 o 2) in concentrazio-ne ≥ 0,1% [2]. Poiché l’amianto è una sostanza di categoria 1, tutti i rifiuti che concentrazio-ne con-tengono concentrazioni maggiori allo 0,1% devono essere classificati come pericolosi.

Considerato inoltre che tutti i materiali contenenti amianto, ab origine, hanno concen-trazioni variabili mediamente tra il 10% ed il 98% di sostanza pericolosa, nel momento in cui essi divengono rifiuti, devono essere classificati come rifiuti speciali pericolosi.

Tutti i rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi, tra cui anche quelli contenenti amianto, sono catalogati secondo la provenienza nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER), introdotto con decisione comunitaria della Commissione 2000/532/CE e in vigore dal 1 gennaio 2002.

Attualmente nel CER figurano otto tipologie di RCA, tutte classificate come rifiuti peri-colosi e contrassegnate con apposito asterisco (Tabella 1).

Usualmente, ai codici CER riportati in Tabella 1, ove la presenza di amianto è specifica-ta nella definizione, si affiancano ulteriori codici che, pur non riporspecifica-tando esplicispecifica-tamen- esplicitamen-te nella descrizione identificativa la parola ‘amianto’, consentono di classificare e gesti-re alcune tipologie di rifiuti contenenti tale sostanza cancerogena. Da un attento esame del CER sono stati quindi individuati, dall’Inail - Dit, ulteriori 21 codici CER appli-cabili ai RCA (Tabella 2), confermati dai dati sulla gestione di tali rifiuti pervenuti dai sin-goli gestori delle discariche attualmente operanti sul territorio nazionale e da alcune società di bonifica [3].

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Il ricorso ad ulteriori codici è determinato, in primis, dal fatto che i RCA possono esse-re gestiti anche con codici CER riferiti alle ‘sostanze pericolose’, in secundis dal fatto che a volte si utilizzano codici differenti se i RCA provengono da situazioni particolari

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133 Tabella 2 Ulteriori codici che consentono di classificare e gestire alcune

tipologie di RCA

08.01.11* Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.

08.04.09* Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

10.01.16* Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose.

15.02.02* Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.

15.01.10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.

16.10.01* Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose.

16.11.03* Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche contenenti sostanze pericolose.

16.11.05* Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche contenenti sostanze pericolose.

17.01.06* Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose.

17.02.04* Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati.

17.04.09* Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose.

17.05.03* Terre e rocce contenenti sostanze pericolose.

17.05.07* Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose.

17.06.03* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose.

17.08.01* Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose.

17.09.03* Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose.

19.03.04* Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati.

19.03.06* Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati.

19.07.02* Percolato di discarica contenente sostanze pericolose.

19.13.01* Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose.

19.13.03* Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose.

CER Definizione CER

(rifiuti pericolosi)

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(es. il codice CER 10.01.16* - Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose impiegato per lo smaltimento dei tetti in cemento-amianto post-incendio).

LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN ITALIA

I RCA, una volta classificati, possono essere smaltiti in discarica (secondo le modalità indicate dal d.lgs. 36/2003 (Allegato I) e dal d.m. 27/09/2010 (Allegato II) o avviati a recupero, secondo le modalità indicate dal d.m. 248/2004 (Allegato III).

nello specifico la normativa prevede che i rifiuti di amianto o contenenti amianto pos-sono essere conferiti a smaltimento definitivo in discarica:

n per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;

n per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata:

- per i rifiuti individuati dal codice dell’elenco europeo dei rifiuti 17.06.05*;

- per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal d.m. 248/2004 e con valori conformi alla Tabella 1, verificati con periodicità stabilita dall’autorità competente presso l’impianto di trattamento.

Prima dello smaltimento finale in discarica, i RCA possono però anche essere stoccati in impianti di deposito preliminare (D15), ove se necessario, possono essere sottopo-sti ad attività preliminari, quali quella di raggruppamento (D13) in classi omogenee e/o di ricondizionamento (D14) per l’ottimizzazione dell’imballaggio. Tali operazioni non devono in alcun modo andare a modificare le caratteristiche chimico-fisiche e/o mer-ceologiche del rifiuto né portare all’attribuzione di un diverso codice CER.

A livello nazionale, il recupero di RCA è invece possibile solo se gli stessi sono sottopo-sti a processi di trattamento ai sensi del d.m. 248/2004. Il decreto prevede le due tipo-logie di trattamenti qui di seguito riportate.

n Trattamenti di ‘stabilizzazione/solidificazione’, che riducono il rilascio di fibre dei RCA senza modificare la struttura cristallochimica dell’amianto o modificandola in modo parziale. I RCA stabilizzati, risultanti da tali processi, in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto ottenuto e del valore dell’indice di rilascio dovranno comunque essere smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi o non pericolosi.

n Trattamenti di ‘inertizzazione’, che modificano completamente la struttura cristallo-chimica dell’amianto e che quindi annullano la pericolosità connessa ai minerali di amianto. Il materiale risultante da questa tipologia di trattamenti potrà essere destinato al riutilizzo, qualora siano soddisfatti i requisiti dei prodotti sostitutivi del-l’amianto riportati all’ Allegato 2 del d.m. 12/02/1997.

La normativa vigente ammette inoltre che i RCA che si intende avviare a recupero, prima del loro invio a destino finale, possano essere depositati in impianti dove è stata autorizzata l’operazione di messa in riserva (R13). In tale caso, non essendo attivi in

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Italia impianti per il recupero dei RCA, il destino finale di tali rifiuti sarà quello del loro invio in impianti di inertizzazione all’estero.

L’assenza di impianti di inertizzazione dell’amianto su scala nazionale è determinata da una norma non sufficientemente specifica, che necessiterebbe di ulteriori decreti applicativi in grado di definire almeno:

n le amministrazioni pubbliche incaricate al rilascio delle autorizzazioni, n gli organi di vigilanza deputati al controllo,

n le metodologie e le procedure di campionamento ed analisi dei materiali prodotti dal processo di inertizzazione,

n le metodologie e le procedure di campionamento ed analisi delle matrici ambien-tali (aria, acqua, suolo) da monitorare.

STUDIO INAIL: GESTIONE DEI RCA SUL TERRITORIO NAZIONALE

Da diversi anni, l’Inail - Dit ha in essere uno studio in merito alla gestione dei rifiuti con-tenenti amianto sul territorio nazionale. Tutte le informazioni acquisite, annualmente aggiornate e integrate, risultano inserite in un database dedicato e nel relativo sistema informativo territoriale (SIT) georiferito che consente di gestire e visualizzare cartogra-ficamente le singole situazioni presenti sul territorio e i dati d’insieme a scala naziona-le, regionale e locale. Obiettivo principale di tale lavoro, oltre alla creazione di un data-base e di una mappatura georeferenziata degli impianti di deposito e trattamento pre-liminari o definitivi (discariche) che accettano e gestiscono RCA, è lo studio dell’analisi dei flussi di gestione dei RCA su scala nazionale e internazionale, per evidenziare le cri-ticità e indicare al Legislatore eventuali azioni da intraprendere.

Dalle ricerche condotte e sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti in materia e dai soggetti proprietari/gestori degli impianti che accettano RCA, emerge che sono presenti circa 150 impianti di trattamento e deposito prelimina-ri sul terprelimina-ritoprelimina-rio nazionale. Inoltre, prelimina-risultano in esercizio 23 discaprelimina-riche autoprelimina-rizzate ad accettare RCA, eterogeneamente distribuite sul territorio. Si rileva infatti l’assenza di impianti per lo smaltimento definitivo dei RCA nelle regioni Campania, Lazio, Molise, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e nella Provincia autonoma di Trento.

Per ciò che concerne i 23 impianti in esercizio, il lavoro condotto ha evidenziato che soltanto una discarica è autorizzata ad accettare tutte le tipologie di RCA (compatti e friabili) e che la maggior parte degli impianti ha il permesso di ritirare solo rifiuti di amianto in matrice compatta (lastre, cassoni, serbatoi, ecc.).

Dalla disamina dei dati raccolti, risulta che mediamente vengono smaltiti in discarica autorizzata circa 200.000 m3di RCA all’anno, di cui più dell’80% costituiti da rifiuti di amianto in matrice compatta (codice CER 17.06.05*).

Lo studio ha inoltre messo in luce che il quantitativo maggiormente accettato di RCA è imputabile alle regioni Toscana e Lombardia e che queste ultime sono caratterizzate da una capacità totale di smaltimento residuo maggiore rispetto a quelle delle restan-ti regioni.

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Il destino finale tipico del RCA in Italia è quindi quello della discarica per rifiuti non peri-colosi o periperi-colosi con cella monodedicata all’amianto sul territorio nazionale, quello della discarica o del riutilizzo se inviato all’estero.

CONCLUSIONI

nel presente lavoro vengono evidenziati i principali risultati dello studio Inail - Dit sulla gestione dei RCA in Italia.

Prossimi obiettivi di tale studio sono in primis l’individuazione dei principali produtto-ri di RCA (bonificatoprodutto-ri, ecc.) e il numero dei lavoratoprodutto-ri addetti al settore, in secundis la quantificazione del numero degli operatori impegnati nella gestione operativa degli impianti di smaltimento e la valutazione dei criteri di sicurezza fino ad ora adottati in ognuno di essi. Ciò al fine di redigere specifiche istruzioni operative, indicare gli idonei dispositivi di protezione individuale e le tecniche di monitoraggio personale da adotta-re a tutela dei lavoratori, oltadotta-re che a stabiliadotta-re dei criteri di monitoraggio ambientale da attuare a tutela delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo) e degli ambienti di vita cir-costanti.

BIBLIOGRAFIA

[1] Paglietti F, Bellagamba S, Malinconico S et al. Classificazione e gestione dei rifiuti contenenti amianto - Istruzioni operative Inail ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di vita. Inail; 2014.

[2] Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, pubblicato sulla G.U.

dell’Unione europea L 312 del 22/11/2008.

[3] Paglietti F, Conestabile della Staffa B, Bellagamba S. Mappatura delle discariche che accettano in Italia i rifiuti contenenti amianto e loro capacità di smaltimento passate, presenti e future. Inail;2013.

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Lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato, per dimensione e mole produttiva, è stato uno dei maggiori centri europei di produzione di manufatti in cemento-amianto e ha operato dal 1907 al 1986 impiegando simultaneamente fino a 3.500 addetti.

Alla fine degli anni ’70 iniziano le prime indagini epidemiologiche, dalle quali si riscon-tra una drammatica sequenza di patologie professionali. Ma i danni causati dall’amian-to non sono limitati alla popolazione esposta professionalmente: attualmente è all’e-sposizione ambientale che si deve il maggior numero di vittime.

Sull’area del sito di interesse nazionale (SIn), composta da 48 comuni per 738 km2, sono stati diffusi materiali da costruzione contenenti amianto, delle tipologie più sva-riate: dalle lastre di copertura alle recinzioni, dalle vasche alle canne fumarie e ai tubi, oltre al cosiddetto ‘polverino’, la più subdola e pericolosa fonte di rischio, uno sfrido di lavorazione in polvere finissima distribuito alla popolazione.

Il sindaco Riccardo Coppo ha dato avvio al processo di risanamento del territorio ema-nando nel 1987 una storica ordinanza che vietava l’uso dell’amianto in città, precorren-do la l. 257/1992.

negli anni ’90, con la l. Seveso, sono stati avviati i primi finanziamenti per le aree criti-che a elevato rischio ambientale connesso alla presenza di insediamenti industriali.

Il Piano di Area critica di Casale Monferrato, approvato dal Consiglio regionale nel dicembre 1996, prevedeva un insieme organico e articolato di interventi, dalle bonifi-che allo smaltimento, dalle indagini ai monitoraggi. Tale piano, condiviso da Comune, Asl, Provincia e Regione, costituisce il fondamento delle attività messe in atto per l’eli-minazione dell’amianto dal territorio oggi identificato come SIn di Casale Monferrato.

Con l’istituzione dei SIn, con l. 426/1998, l’Area critica di Casale Monferrato è confer-mata come sito di bonifica di interesse nazionale e il Comune di Casale Monferrato è l’ente attuatore del programma.

Il progetto di bonifica, redatto congiuntamente da Regione Piemonte, Asl, Arpa e Comune di Casale Monferrato, frutto dell’esperienza consolidata di anni di studio e lavoro degli enti pubblici coinvolti nella lotta all’amianto nel casalese, è stato il primo progetto approvato tra i SIn italiani, con d. 29/11/2004.

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ATTIVITÀ DI BONIFICA E GESTIONE DEI RIFIUTI