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RIFLESSIONI EDIFICIO DI CULTO LUOGO DI CULTO

Nel nostro ordinamento la normativa in materia di edilizia di culto si incentra unicamente sul concetto di edificio di culto.

Analizzando l’evoluzione della normativa nel nostro paese, attraverso numerose riforme e abrogazioni, emerge la centralità del concetto di edificio di culto.

Discutere sul significato e sull’interpretazione corretta da dare a questo concetto, sulle distinzioni da adottare a seconda della proprietà dell’edificio rivela una perdurante deficienza , dato che ragionare esclusivamente in termini di edificio di culto è assai limitativo.

È pur vero che l’edificio di culto caratterizza tradizionalmente il luogo deputato al culto, insieme alla celebrazione dei riti religiosi. Le varie confessioni religiose differiscono sul concetto di luogo di culto. Ad esempio, il tempio, che è

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l’edificio sacro consacrato al culto di una divinità e concepito per lo più come dimora, permanente o temporanea, della divinità stessa, che vi può essere rappresentata da un’immagine o da un simulacro, è presente soltanto in determinati tipi di civiltà e religioni. La sua assenza non dipende però dal basso livello di sviluppo raggiunto dalla popolazione.

D’altra parte, non tutti i luoghi di culto stabiliti sono necessariamente nella civiltà minoica, per es., il culto si svolgeva in parte in luoghi sacri naturali (grotte), in parte nelle case, che anche in altre religioni hanno spesso locali (cappelle) o punti (focolare) destinati al culto domestico. Il tempio indipendente e permanente è dunque un prodotto storico particolare che può avere origini e genesi diverse nelle diverse civiltà.

Abbiamo precedentemente cercato di definire il concetto di chiesa per la religione Cattolica. Il concetto di santuario ci viene illustrato dal codice di

diritto canonico canone, 1230, 35 dal quale emergono

35 Cfr. Canone1230: Col nome di santuari si intendono la chiesa o altro luogo sacro

ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l'approvazione dell'Ordinario del luogo.

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tre elementi che caratterizzano il concetto e cioè il luogo santo, il fatto che vi si devono dirigere in gran

numero in pellegrinaggio i fedeli, e il

riconoscimento che deve provenire mediante approvazione da parte dell’Ordinario del luogo. Per i Buddisti i luoghi adibiti al culto della loro religione possono essere suddivisi in Chorten, esse sono delle cappelle con annesso nella maggior parte dei casi un corridoio con dei cilindri dove sono iscritti dei mantra che il fedele fa ruotare recitando le preghiere. Gli Stupa sono delle cupole sormontate da una torre. Altro esempio di luogo deputato al culto sono i Bhutan molto simile nel concetto ai monasteri tibetani con all’interno sia una parte dedicata al culto

sia una part amministrativa. Ma tale concezione così

vincolata al concetto di edificio appare restrittiva rispetto all’idea che la divinità può esistere in più luoghi, e quindi il culto può risiedere in spazi pubblici e spazi privati non necessariamente coincidenti con un edificio di culto in senso stretto, perché a mio parere la parola di Gesù deve essere ascoltata e messa in pratica: questo rende la

85 comunità dei cristiani il luogo più bello del mondo, dove il Signore si sente a casa, in qualsiasi luogo del pianeta, anche privo di navate, campanili, quadri, candele, incensi. Bisogna prendere atto dello sviluppo dello spazio religioso. Ad esempio i campanili ossia l’immagine tipica della Toscana e delle città italiane, Roma caratterizzata dalle cupole, Damasco dai minareti con la trasposizione di questi in Occidente così come abbiamo analizzato nel caso riguardante la Svizzera.

Ci si potrebbe domandare perché limitarci solamente ad occuparci dell’edificio di culto? Perché restringere il discorso ad un oggetto delimitato da pareti, fondazioni, muri e sassi?

Anche negli argomenti trattati che non hanno ad oggetto la normativa adottata dal nostro paese in ambito di edifici di culto, e cioè sia sulla questione dei minareti in Svizzera che sulla vicenda di Summum vs Pleasant Grove City, l’oggetto era sempre un qualcosa di materiale, un qualcosa che poteva essere delimitato fisicamente.

86 materiale allora troviamo un vuoto della normativa, la situazione non viene presa molto in considerazione, non vi è normativa alla quale riferirsi, viene giudicata di scarso interesse. Nel nostro ordinamento ad esempio troviamo una distinzione tra beni materiali e beni immateriali, con un ampia disciplina anche se recente in materia di quest’ultimi. I beni materiali sono dotati di una consistenza materiale, come il personal computer, la moto, gli abiti; quelli immateriali, invece, non hanno una consistenza fisica, ad esempio le creazioni dell’intelletto umano (le invenzioni, le opere letterarie, artistiche e scientifiche, la dignità, l’onore.). I beni immateriali presentano una serie di caratteristiche tra le quali: non sono fisicamente presenti nella realtà ma rappresentano il frutto di una specifica previsione legislativa quanto alla loro stessa fattispecie costitutiva, esistono a prescindere dalla loro estrinsecazione materiale, il mezzo fisico è necessario ma strumentale rispetto alla creazione intellettuale, il bene immateriale può circolare in un numero indefinito di esemplari in ragione della sua

87 virtualmente infinita, esso può essere goduto da un numero indeterminato di soggetti nello stesso momento in ragione del numero indeterminato delle sue estrinsecazioni materiali. L’elaborazione giuridica dei diritti sui beni immateriali è piuttosto recente rispetto alla compiuta elaborazione dei diritti sui beni materiali risalente alla tradizione giuridica romana.

Ma come nel nostro ordinamento è presente una normativa e una tutela su codesti beni che sono privi del requisito della materialità come ad esempio la tutela nei confronti delle dignità umana, dell’onore, della reputazione e del decoro personale. Sono numerose le opere che trattano di queste tematiche, ad esempio (il testo di Garutti dal titolo Il diritto all’onore e la sua tutela civilistica), troviamo quindi una ricca giurisprudenza in materia e numerose sentenze al riguardo.

Allora perché se nel nostro ordinamento trovano una tutela questi diritti non vi può esse re una normativa e una tutela nei confronti dei luoghi di culto che non sono associati ad un edificio e

88 quindi caratterizzati per la loro immaterialità?

È doveroso non limitarci a questo e focalizzare la nostra attenzione non solo sul concetto di edificio ma spostare l’argomento sul concetto di luogo di culto religioso. Un luogo di culto immateriale, dove esso non viene identificato nell’edificio, e così come i beni immateriali presenti nell’ordinamento godere di una tutela e una normativa propria. Un argomento sul quale la normativa è del tutto assente o molto scarna. Che cosa si intende con il concetto di luogo di culto religioso?. Quali sono i confini dello spazio di un luogo di culto religioso? Come si può definire? Quale è il carattere che deve avere?

Si parla del carattere sacro della città di Roma, il quale carattere gli viene attribuito in forza del secondo comma dell’art. 1 del Concordato che contiene una norma secondo cui il Governo italiano, in considerazione del «carattere sacro della Città Eterna», sede vescovile del Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, era impegnato ad impedire tutto ciò che in Roma

89 potesse essere in contrasto con detto carattere.

Per questo che nel quarto comma dell’art. 2 del testo introdotto e dei successivi Accordi di Villa Madama del 1984 (che sono modificativi del Concordato del 1929), si afferma i maniera molte semplice che «la Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità».

Certamente la disposizione in esame non ha forza di legittimare, come accadeva in passato, limitazioni ampie di diritti e di libertà giuridicamente garantite.

Tuttavia essa potrebbe ancora legittimare interventi del legislatore e della pubblica amministrazione destinati specificamente a Roma in quanto sede vescovile del Papa e centro della cattolicità, e diretti a garantire una migliore esplicitazione delle funzioni e delle relazioni che a detto carattere sono connesse.

Si parla anche del carattere sacro della città di Gerusalemme, essa appartiene ad una sfera sibolico- religiosa gravida di significati per i credenti delle tre

90 grandi religioni monoteiste. Per gli ebrei Gerusalemme è la città sceltà da Dio stesso per il suo popolo, da lui stesso benedetta e prescelta, per i musulmani Gerusalemme è invece la meta finale del viaggio di Maometto, fatto al termine della vita. Per noi cristiani Gerusalemme è stata il luogo più importante degli eventi della vita di Cristo, la passione, la morte e la resurrezione di Gesù hanno avuto luogo in questa città. Dopo aver ricordato che “Gerusalemme ha un carattere sacro per tutti i figli di Abramo”, i rappresentanti ebrei e cattolici hanno rivolto un appello “a tutte le autorità competenti affinché rispettino questo carattere ed impediscano gli atti che offendono la sensibilità delle comunità religiose che risiedono a Gerusalemme e la amano”.

Ma anche questi due esempi di luoghi di culto hanno comunque un legame con l’edificio e il materiale, però ci aiutano a farsi una idea del concetto di luogo di culto, di spazio religioso. Spazio religioso che nel caso della città di Roma il suo carattere sacro comporta degli effetti pratici e delle conseguenze.

91 Ad esempio venne censurata la rappresentazione di un film di Goda basata sulla figura di Maria il quale venne ritenuto non appropriato al luogo. Ha ottenuto un riconoscimento giuridico, anche se poco chiaro e lacunoso.

La parrocchia di Sant’Anna di Borgo Palazzo sul suo sito internet ci offre una accurata descrizione del luogo che essa intende come spazio religioso: « Lo sguardo spazia sull’ampio giardino dotato di giochi per la verticalità, scivolo e altalene. Gli spazi all’aria aperta permettono uno sviluppo più armonico della persona, in consonanza con la natura. Gli alberi e il verde immergono nell’accoglienza di un piccolo parco.»

92 Da sottolineare l’uso di un particolare termine come quello di giochi per la verticalità, i quali richiamano un andamento verso l’alto, quasi come se attraverso questi giochi ci si avvicinasse al cielo. E come questi giochi permettano una maggiore armonia e coesione con la natura. Ma la descrizione prosegue: «In fondo al prato la grotta di Lourdes vigila sui bambini che giocano nel verde dell’erba. Nel prato i bambini corrono liberamente e vedono un’immagine materna, che insieme a le insegnanti li protegge e li invita a giocare bene e a rapportarsi in

93 modo generoso con i compagni …»

Questo ambiente, questo luogo può essere definito come una spazio religioso, in questo

94 caso non troviamo un edificio ma bensì un giardino, un parco con delle caratteristiche ben precise, in quanto troviamo la statua della Madonna di Lourdes, un elemento che connata un senso di sacro al luogo, ma sarebbe stata la stessa cosa se vi fosse stato un tempietto buddista, o appartenente ad un’altra confessione religiosa36.

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Cfr. http://www.santanna-borgopalazzo.it/scuola-d-infanzia/spazi-e-simboli- religiosi.html

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Conclusioni

In questo lavoro ho cercato di illustrare la normativa italiana in materia di edifici di culto, alla ricerca di una definizione concettuale di “ edificio di culto”. Le modificazioni della legislazione hanno permesso un’analisi diacronica che dimostra l’interesse del legislatore verso questa materia.

L’analisi dei diversi aspetti, partendo dalla costituzione proprietaria degli edifici fino alla verifica dei criteri che costituiscono la fattispecie di edificio di culto.

È stato possibile cercare i motivi del suo potenziale ampliamento verso la più generale categoria di “luogo di culto”. In questo senso sono state prese in considerazione le pertinenze tradizionali ( campanile, oratorio, canonica e via dicendo) che nel loro complesso ruotano attorno al nucleo centrale dell’edificio.

La normativa si presenta più lacunosa quando si tratta di verificare la sussistenza di elementi specifici che costituiscono la fattispecie di “luogo di

96 culto). Nella tesi si fa riferimento ad alcuni esempi che mostrano la complessità di quest’analisi specialmente nel tentativo di dare una definizione ad un concetto astratto quale quello di luogo di culto. Un’analisi comparativistica ha trattato il caso di Summum, la questione in Svizzera relativa al referendum sui minareti e la definizione ebraica di Eruv.

Questi esempi dimostrano la necessità di un esame normativo più attento alle definizioni del concetto di “luogo di culto” che deve essere riadattato alla società e deve probabilmente svincolarsi dai limiti costituiti dalla tradizionale presenza dell’edificio di culto.

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