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A fronte di quanto emerso durante la trattazione di questo studio, è possibile fare tre differenti considerazioni: una riferita alla tecnica dell’interpretazione conforme a Costituzione, una sull’interpretazione evolutiva delle disposizioni della Costituzione e una che cerca di mettere in evidenza un possibile rapporto tra le due.

Per quanto riguarda l’interpretazione conforme a Costituzione, si è visto che tale tecnica interpretativa ha subìto differenti fasi di approccio: vi è stata una prima fase di “monopolio” detentivo a favore della Corte costituzionale seguita, poi, da una fase “collaborativa” con i giudici a quibus per arrivare, oggi, ad una fase di controllo rigido da parte della Consulta nei confronti dell’operato del giudice a quo.

Inizialmente la dottrina era fiduciosa circa la collaborazione tra i giudici comuni e la Corte costituzionale: i primi avendo preso coscienza della fonte gerarchicamente superiore del nostro ordinamento giuridico, dovevano utilizzarla come punto di riferimento nell’ambito delle loro decisioni; l’idea di partenza, quindi, era semplice: i giudici a quibus applicavano (o non applicavano) la legge ordinaria, interpretando la Costituzione. Successivamente le cose sono mutate: la Consulta ha dato vita ad un controllo “eccessivo” nei confronti dell’operato del giudice a quo e la ricerca di un’interpretazione conforme a Costituzione è diventata l’unica priorità. A fronte di ciò, sono state avanzate molte perplessità da parte degli studiosi: in primo luogo, essi fanno notare che l’accesso al giudizio in via incidentale è

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sistematicamente precluso dal previo tentativo di interpretazione conforme a Costituzione (da parte del giudice a quo) della disposizione di legge impugnata; il tentativo, però, non è tale poiché si è tradotto, esaminando la più recente giurisprudenza costituzionale, in un’obbligatorietà di interpretazione conforme a Costituzione da parte del giudice a quo (al punto tale che è stata avanzata l’ipotesi di un “terzo requisito” per accedere al giudizio in via incidentale alla Corte costituzionale).

Ciò è stato ampiamente dimostrato e trova conferma in quelle pronunce dove la Consulta invoca l’omessa interpretazione conforme a Costituzione anche quando vi sono già altri profili autonomi di inammissibilità (in particolare quello dell’incertezza o indeterminatezza del petitum o del difetto di rilevanza).

Il quadro che emerge a seguito di ciò, come anticipato durante la trattazione di questo scritto, non è dei migliori: il giudice a quo è il primo soggetto che deve interpretare la disposizione di dubbia legittimità costituzionale e di conseguenza se quest’ultimo ritiene, anche erroneamente, che la disposizione impugnata è conforme a Costituzione, la questione potrebbe non essere mai sollevata innanzi alla Corte costituzionale. Si comprende bene, quindi, che il problema di fondo dell’interpretazione conforme a Costituzione è dato dal labile confine tra interpretare e abusare di diritto: se il giudice a quo è così attento e scrupoloso da non superare tale confine, l’interpretazione conforme a Costituzione si rivela essere la tecnica più efficace per garantire «un corretto circuito di diffusione della Costituzione e di osmosi tra ordine costituzionale e ordine legale»; viceversa, se il giudice a quo supera tale confine, essa può dar luogo ad “eccessi” che si traducono in un abuso di diritto: il sistema che scaturisce, in questo caso, non è più quello

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idilliaco del corretto circuito bensì si arriva ad un “cortocircuito” caratterizzato dall’incertezza di diritto.

Per quanto riguarda, invece, l’interpretazione evolutiva, si è visto che essa è lo strumento che consente alla nostra Carta costituzionale (ove possibile) di adattarsi alla società e, più nello specifico, alle esigenze della comunità.

Per comprendere a fondo l’importanza che ha questa tecnica interpretativa, è necessario capire il significato della nostra Carta fondamentale e delle sue disposizioni; questa metafora potrebbe essere d’aiuto: la Costituzione deve essere immaginata come una quercia secolare ben salda e aderente al terreno; gli agenti atmosferici, ossia i valori e le esigenze della nostra società in continuo mutamento, cercano di “alimentarla” avvalendosi delle sue radici (l’interpretazione evolutiva) con la conseguenza che la pianta rimarrà sempre “viva” e le sue foglie e i suoi rami (le disposizioni della Costituzione) saranno “sempre” adeguati alle varie stagioni.

Anche per questa tecnica, come per la precedente, si devono valutare due aspetti: uno positivo, l’altro negativo. L’aspetto positivo è, come già detto, che tramite essa il legislatore non deve procedere a continue revisioni del testo costituzionale (che rischierebbero di “degradare” la Carta stessa): col suo utilizzo, la Carta resta formalmente invariata ma sostanzialmente aggiornata. Non si può, però, trascurare l’aspetto negativo: se per l’interpretazione conforme a Costituzione il problema è il confine tra interpretare e abusare di diritto, qui il confine è tra normare ed interpretare in chiave evolutiva. L’interpretazione evolutiva, infatti, comporta uno sforzo creativo da parte dell’interprete ma la

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creatività, in questo caso, non deve essere eccessiva: deve consentire una lettura delle disposizioni costituzionali tale da adeguarla alle necessità della società contemporanea.

Anche in questo caso, se l’interprete non oltrepassa la linea di confine, il circuito funziona perfettamente e la Costituzione continua ad essere costantemente “aggiornata” senza un’operazione di revisione costituzionale. Calamandrei, che ho citato nelle prime pagine, osservava che «la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile127»; forse lo strumento che consente di realizzare

meglio ciò che sostiene Calamandrei è proprio l’interpretazione evolutiva.

Se, invece, l’interprete supera tale limite, egli si attribuisce un potere legislativo che non gli spetta e la conseguenza è, anche in questo caso, l’incertezza di diritto.

Esaminando le suddette tecniche interpretative congiuntamente, mi sembra che esse abbiano dei punti di connessione tali da poter avanzare l’ipotesi di un’interpretazione conforme a Costituzione alla luce della sua interpretazione evolutiva.

L’interpretazione conforme a Costituzione, come già detto, è effettuata avendo come punto di riferimento il testo della Carta costituzionale; è ormai dimostrato che la nostra Carta fondamentale è tutt’altro che statica: le parole scritte al suo interno

127 Tratta dal discorso pronunciato da Piero Calamandrei nel salone degli Affreschi della Società Umanitaria il 26 gennaio 1955 in occasione dell’inaugurazione di un ciclo di sette conferenze sulla Costituzione italiana organizzato da un gruppo di studenti universitari per illustrare in modo accessibile a tutti i principi morali e giuridici che sono posti a fondamento della nostra società.

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hanno una valenza semantica tale da potersi facilmente adattare al contesto della società contemporanea e non sono mancati episodi in cui ciò si è verificato; da qui emerge una domanda: l’interprete chiamato a dare luogo ad un’interpretazione conforme a Costituzione, come deve procedere? Se si accoglie la tesi per cui la nostra Carta fondamentale col passare del tempo rimane inalterata nella sua formulazione ma muta nella sostanza, l’interprete, per offrire un’interpretazione “attualmente” conforme a Costituzione, dovrà in primis valutare che valore hanno assunto, nella società contemporanea, i termini utilizzati nella disposizione

costituzionale presa come riferimento, successivamente

interpretare in chiave evolutiva la disposizione costituzionale e, infine, interpretare in modo conforme a Costituzione la disposizione di dubbia legittimità costituzionale sulla base del risultato conseguito con l’interpretazione evolutiva.

Se così non fosse, l’interprete si troverebbe a dar luogo ad una interpretazione conforme a Costituzione solamente “formale” non tenendo conto dell’effettivo evolversi della società con la conseguenza che verrebbe trascurato il rapporto tra tempo e diritto.

Il tutto dipende, quindi, da come si vuole configurare la nostra Carta fondamentale: se è preferita una sua visione statica e legata al passato, allora è da negare un possibile collegamento tra interpretazione conforme a Costituzione ed interpretazione evolutiva della stessa; se invece si ritiene che la nostra Carta costituzionale, emanata quasi settant’anni fa, ha una natura dinamica e può adeguarsi alle esigenze della società contemporanea, allora è possibile avanzare l’ipotesi di

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un’interpretazione conforme a Costituzione alla luce della sua interpretazione evolutiva.

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