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3. Le immobilizzazioni materiali Un confronto tra la disciplina nazionale e la

3.2 Disciplina nazionale: Codice Civile e principio contabile numero 16

3.2.2 La rilevazione in bilancio secondo l’articolo 2426 del Codice Civile e alcune specificazion

costo di produzione

L’articolo 2426 del Codice Civile ai punti 1, 2 e 3 definisce le modalità di valutazione delle immobilizzazioni materiali. Al punto 1 il legislatore dispone che le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi

criteri possono essere aggiunti gli oneri che riguardano il finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.

Nel punto 2 si afferma che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.

Infine al punto 3 il legislatore dice che l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1 e 2 deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Da ciò si desume che il criterio generale di valutazione delle immobilizzazioni materiali prescritto dal Codice Civile è quello del costo e prevede l’identificazione di tre principali aspetti: il costo storico delle immobilizzazioni, la loro perdita di valore per effetto dell’ammortamento e il loro valore durevole a fine esercizio. Pertanto al termine dell’esercizio la valutazione avviene attribuendo il valore più basso tra il costo storico al netto del relativo fondo ammortamento e il valore durevole a fine esercizio.

Bisogna effettuare una svalutazione se il valore durevole risulta inferiore rispetto al costo al netto del fondo ammortamento. È necessario effettuare un ripristino del valore qualora in un esercizio successivo il valore durevole risulti superiore al costo netto attraverso una rivalutazione d’esercizio.

L’OIC 16 specifica con maggior dettaglio rispetto al Codice Civile che cosa si debba intendere per costo d’acquisto e costo di produzione.

Il costo di acquisto si applica quando l’immobilizzazione viene acquistata da terzi all’esterno mentre il costo di produzione si impiega quando il cespite viene realizzato all’interno dell’impresa e pertanto non intervengono scambi con soggetti terzi.

Le immobilizzazioni materiali però non entrano nel patrimonio dell’impresa solo attraverso il costo d’acquisto e il costo di produzione ma vi sono anche altre modalità di acquisizione quali la permuta, l’acquisizione a titolo gratuito e l’acquisto a titolo oneroso ma con il supporto di contributi in conto capitale da parte dello Stato. Queste diverse modalità verranno accennate successivamente.

Il Codice Civile afferma che nel costo d’acquisto si includono anche i costi accessori. L’OIC 16 specifica che questo costo deve essere conforme al costo effettivamente sostenuto, ossia deve includere anche i costi accessori, i quali sono costi che servono per portare il cespite nel luogo di utilizzo e per renderlo idoneo all’impiego in azienda. Il prezzo effettivo che si paga al fornitore del bene costituisce il costo d’acquisto e eventuali sconti incondizionati presenti in fattura vanno a ridurre il costo stesso.

I costi accessori sono tutti gli oneri collegati all’acquisizione dell’immobilizzazione e fondamentali affinché il cespite possa essere impiegato nel processo produttivo (ad esempio per i fabbricati i costi per far redigere l’atto dal notaio, per la progettazione dell’immobile; per gli impianti e i macchinari gli oneri relativi al trasporto, a eventuali dazi; ecc…)

Per le immobilizzazioni materiali costruite internamente all’impresa si applica il costo di produzione così come definito dal Codice Civile, ossia comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, e può includere anche altri costi per la quota che è ragionevole imputare al prodotto connessi al lasso di tempo in cui è avvenuta la realizzazione e fino al momento in cui il bene entra in funzione nell’azienda. Allo stesso modo si possono addebitare anche gli oneri finanziari. Invece i costi che hanno carattere straordinario non possono essere capitalizzati. La Relazione Ministeriale al Decreto Legislativo 127/91 fornisce delle delucidazioni in merito ai costi di produzione:

devono essere costi di competenza del periodo in cui avviene la fabbricazione del cespite. La costruzione si considera ultimata quando l’immobilizzazione è effettivamente e oggettivamente impiegabile nel processo produttivo;

il fatto che si di dica “può comprendere” non indica l’assegnazione di una libera scelta da parte di chi redige il bilancio in merito all’inclusione o meno degli altri costi ragionevolmente imputabili al prodotto. L’imputazione ragionevole fa riferimento all’utilizzo della discrezionalità tecnica in applicazione del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta in bilancio.

La rilevazione iniziale dell’immobilizzazione materiale deve avvenire quando vi è il passaggio di tutti i rischi e i benefici ad essa collegati. Solitamente tale passaggio coincide con la data del passaggio del titolo di proprietà. Se le due date non coincidono il trasferimento si considera

avvenuto alla data di trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al cespite. In ogni caso bisogna analizzare in maniera critica tutte le clausole contrattuali.

L’OIC 16 effettua alcune specificazioni definitorie che non sono fornite dal Codice Civile e che sono di seguito riportate:

a) Il valore contabile netto rappresenta il valore del bene iscritto in bilancio al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni.

b) Il costo del bene viene spalmato nel periodo di vita utile economica prevista in maniera sistematica e razionale attraverso un processo che è definito ammortamento.

c) La differenza tra il costo dell’immobilizzazione (d’acquisto o di produzione) e il valore che residuerà presumibilmente al termine della sua vita utile economica (se è possibile individuarlo) rappresenta il valore iniziale da ammortizzare. Il valore residuo è il valore prevedibile che rimarrà al termine della vita utile.

d) La vita economica utile di una immobilizzazione materiale corrisponde alla previsione della sua durata, ossia il lasso di tempo in cui essa sarà in grado di dare la sua utilità nell’impresa. Si tratta di aspetti che verranno analizzati con maggior dettaglio nei paragrafi successivi.