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Il ruolo del Piano Esecutivo di Gestione all'interno del Ciclo della performance

III. Strumenti di programmazione e controllo della gestione

1. Gli strumenti di programmazione e controllo della gestione del Museo di Storia Naturale di Verona

1.3. Il Piano Esecutivo di Gestione nel Ciclo della performance nel Comune di Verona

1.3.1 Il ruolo del Piano Esecutivo di Gestione all'interno del Ciclo della performance

Il D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 (e successive modifiche e integrazioni) allo scopo di migliorare le prestazioni e i servizi resi dalle amministrazioni pubbliche ha introdotto un'organizzazione delle attività amministrative regolato dal cosiddetto “Ciclo di gestione della performance” (Capo II del Titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, artt. 4-10) che ha permesso alle amministrazioni di “realizzare [il] passaggio dalla cultura incentrata sui mezzi (input) a quella incentrata sui risultati (output e outcome)”211, basandosi su precisi sistemi di valutazione, sull'individuazione dei bisogni dei portatori di interesse (stakeholder) come punto di partenza per la programmazione e valutazione delle attività e sulla correlazione tra retribuzione e performance attraverso l'impiego di criteri selettivi di premialità.

Per il conseguimento di tali finalità gli enti pubblici si dotano del Piano della Performance, un “documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli

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obiettivi strategici ed operativi212 e definisce, con riferimento agli obiettivi finali

intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione della prestazione dell'Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti”, costituendo di fatto “lo strumento per migliorare la performance, orientare i comportamenti organizzativi, compiere scelte e mantenere in campo azioni efficaci rispetto ai bisogni dei cittadini”213.

Il Piano della Performance costituisce una parte integrante del Ciclo di gestione della performance che, secondo quanto indicato nell'art. 4 del suddetto Decreto Legislativo, “si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi”.

Come anticipato nel paragrafo 1.2, l'art. 169, comma 3-bis del D. Lgs n. 267/2000 (“Testo Unico Enti Locali”), stabilisce che “il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e con la Relazione Previsionale e Programmatica” e che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, “il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione".

L'art. 81-ter, comma 1214 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua i documenti che costituiscono il Piano della performance, ovvero le Linee Programmatiche di Mandato, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano Esecutivo di Gestione (integrato con gli Indicatori di Performance relativi ad ogni

212 “All'inizio dell'anno vengono approvati gli obiettivi strategici dall'Amministrazione e collegati agli obiettivi operativi del Piano Esecutivo di Gestione”. Sistema di misurazione e valutazione della

performance, op. cit., p. 42.

213 Sistema di misurazione e valutazione della performance, op. cit., p. 17.

214 L'articolo in questione è contenuto all'interno del Capo II (“Ciclo di gestione della performance”) del Titolo VII (“Costituzione, articolazione e funzionamento del Servizio di controllo interno e del Nucleo di valutazione”) del Regolamento.

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servizio e i parametri indispensabili per la loro misurazione) e il Piano Dettagliato degli Obiettivi che consentono “la definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse”. Le Linee Programmatiche (Programma di Mandato), la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale costituiscono la documentazione relativa alla fase di pianificazione strategica del Ciclo della Performance, mentre il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e il Bilancio Annuale di Previsione quella di programmazione e budgeting e di gestione.

La fase successiva del Ciclo riguarda l'attività di monitoraggio e controllo, che avviene in modo continuo in corso d'esercizio e che prevede la verifica da parte del Direttore Generale dello stato di realizzazione degli obiettivi contenuti negli appena citati documenti di programmazione (art. 81-quater, comma 1), a cui fanno seguito eventuali interventi correttivi al fine di conseguire l'effettivo raggiungimento degli obiettivi e delle linee programmatiche stabilite dall'amministrazione (comma 2). Il Settore Bilancio e Programmazione con il Servizio Controllo Interno Strategico Direzionale effettuano due rilevazioni durante l'anno, una nel mese di agosto per lo stato di avanzamento al 30/06 e l'altra nel mese di gennaio dell'anno successivo per lo stato di avanzamento al 31/12, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Contabilità che, in ottemperanza dall'art. 193 del D. Lgs 18 agosto 200, n. 267, stabilisce che entro il 5 settembre “i Responsabili dei servizi trasmettono al Responsabile del Servizio finanziario una dettagliata relazione in ordine allo stato di attuazione dei rispettivi programmi approvati dal Consiglio comunale. La relazione deve dare dimostrazione del rispetto delle fasi di avanzamento dei programmi sia in termini finanziari che di perseguimento degli obiettivi, con specifico riferimento anche alla salvaguardia degli equilibri di bilancio”, a cui dovrà essere aggiunta la dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi delle singole Unità Organizzative. I documenti sottoposti al monitoraggio, sono tre:

 la Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, che viene approvata dal Consiglio comunale entro il 30 settembre e in cui i Dirigenti riportano la percentuale di attuazione dei programmi della RPP al 30/06 e al 31/12 e rilevano le eventuali cause che hanno compromesso il conseguimento dell'obiettivo;

 la Salvaguardia degli equilibri di bilancio, in cui i Dirigenti comunicano gli eventuali scostamenti al 30/06 rispetto alle entrate e alle spese previste;

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 lo Stato di avanzamento degli obiettivi del PEG, in cui i Dirigenti inseriscono il valore raggiunto al 30/06 e al 31/12 per ciascuno degli indicatori, in modo da segnalare lo stato di avanzamento di ciascun obiettivo.

Da questa attività di controllo e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi stabiliti per ogni Unità Organizzativa muove poi il processo di valutazione della dirigenza.

L'ultima fase, relativa alla rendicontazione dei risultati, viene formalizzata dall'approvazione da parte del Consiglio comunale entro il 30 aprile di tre documenti:

 “il Rendiconto della gestione e la allegata Relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

 la verifica sullo stato di attuazione finale dei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica, allegata al rendiconto della gestione, che rappresenta il documento nel quale viene data dimostrazione dello stato finale di attuazione dei programmi, sia in termini finanziari che di raggiungimento delle finalità programmatiche;

 la verifica sullo stato di attuazione finale degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione, documento nel quale viene data dimostrazione dello stato finale di attuazione degli obiettivi mediante indicatori di performance”215.

Tali documenti, insieme ai risultati organizzativi e individuali raggiunti in riferimento ai singoli obiettivi programmati e alle risorse e gli eventuali scostamenti, vanno a costituire la Relazione sulla performance216, la cui adozione (che deve avvenire entro il 30 giugno) costituisce l'atto finale del Ciclo della performance.

1.3.2 Il Piano Esecutivo di Gestione e le criticità del sistema di misurazione e