5. Le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti sotto soglia »
5.5. Scelta del contraente Le indagini di mercato; l’elenco degli operatori (albo de
Le procedure sotto soglia si caratterizzano per uno spazio di ampia discrezio- nalità della stazione appaltante nella scelta dell’operatore economico. Un fonda- mentale strumento di orientamento sono le Linee guida ANAC n. 4, di recente modificate per superare alcuni rilievi mossi dall’Unione Europea, e destinate in futuro ad essere «superate» dal regolamento unico (ma, come si è scritto, senza essere abrogate, sicché esse potranno continuare ad essere applicate volontaria- mente quali best practices)184.
Giova ricordare che le Linee guida consigliano ad ogni amministrazione di dotarsi di un regolamento di disciplina delle indagini di mercato e del popola- mento e funzionamento dell’elenco degli operatori. L’opportunità di indicare
180 TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 12 aprile 2019, n. 813. 181 TAR Campania, Salerno, sez. I, 5 novembre 2018, n. 1574. 182 Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524.
183 Cons. Stato, sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125; TAR Toscana, sez. I, 2 gennaio 2018, n. 17. 184 In tema, si rinvia a a. Peloso, op. cit., passim. Sul ruolo del RUP in queste procedure, anche
alla luce delle ultime novità, s. usaI, L’attivazione da parte del RUP delle opzioni, degli affidamenti diretti e delle procedure in deroga, in Appalti e Contratti, 2020, fasc. 5, 43 ss.
almeno tali criterî risponde all’esigenza di evitare che il ricorso al mercato elet- tronico, sia esso facoltativo o, come in questo caso, obbligatorio per le stazioni appaltanti, si presti comunque a facili elusioni della concorrenza, poiché la sta- zione appaltante deve selezionare, in modo non discriminatorio, gli operatori da
invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto185.
Senza qui ripetere i contenuti delle Linee guida, si segnalano alcune questioni emerse in merito alle dinamiche di scelta del contraente:
a. la fase di formulazione dell’offerta è autonoma (ancorché consequenziale)
rispetto a quella, solo esplorativa, di pubblicazione dell’avviso di indagine di
mercato186. Di conseguenza,
(i) è stata ammessa la modifica della composizione di un raggruppamen-
to temporaneo di imprese che abbia già positivamente superato la fase di pre-qualificazione187;
(ii) è ritenuta legittima, solo nella fase preliminare, la partecipazione sia
del concorrente che dell’impresa ausiliaria di cui all’art. 89, comma 7, del Codice;
(iii) è stato precisato che la dimostrazione dei requisiti di qualificazione
del concorrente debba avvenire dopo la presentazione delle offerte188;
(iv) è stato affermato che in sede di indagine di mercato l’operatore eco-
nomico, in assenza di diversa prescrizione, può limitarsi ad indicare la pro-
pria intenzione di ricorrere all’avvalimento189;
b. la stazione appaltante deve assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività
di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della
sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici190;
185 Cons. Stato, sez. III, 10 ottobre 2018, n. 5833.
186 g. zerega, L’avviso di indagine di mercato per l’espletamento di procedura negoziata, in
Appalti e Contratti, 2019, fasc. 3, 24 ss.
Solo con la trasmissione della lettera di invito si instaura una relazione giuridicamente vincolante tra l’operatore economico e la stazione appaltante, facendo acquisire al primo la qualità di «candida- to» alla procedura [ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. bb) del Codice] nonché di «offerente» (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. bb) ovvero di soggetto che, mediante la presentazione dell’offerta, assume un effettivo e concreto impegno nei confronti della stazione appaltante anche sotto l’aspetto della modalità di partecipazione alla gara e di esecuzione del contratto: ANAC, delib. 8 maggio 2013, n. 413.
187 TAR Friuli-Venezia Giulia, 23 luglio 2018, n. 259; Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2014, n.
1548; TAR Toscana, sez. I, 20 luglio 2011, n. 1254.
188 Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4409; Id., 25 marzo 2014, n. 3344; Id., sez. VI, 8
febbraio 2008, n. 416; Id., sez. V, 3 novembre 2000, n. 5906.
189 ANAC, delib. 12 dicembre 2018, n. 1150.
c. la stazione appaltante può omettere l’adempimento preliminare qui in esa-
me soltanto ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 63, che potrà essere
chiamata a dimostrare ove la procedura fosse impugnata191; non può quindi
valere come giustificazione neppure l’esiguità del numero dei possibili con- correnti192;
d. benché l’indagine di mercato non ingeneri negli operatori alcun affidamen-
to sul successivo invito alla procedura193, per i principi generali di trasparenza
e conoscibilità dell’azione amministrativa il diritto di accesso agli atti, teso a favorire la partecipazione e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza delle procedure pubbliche, implica un correlativo dovere della stazione appaltante di dare risposta e gli eventuali atti di diniego, di differimento o di limitazione
all’esercizio del diritto di accesso devono essere motivati194;
e. non è ammessa, nell’invito a offrire, la modifica dell’oggetto dell’appal-
to rispetto a quanto indicato nell’invito a manifestare interesse poiché con questo si ingenera nelle imprese un legittimo affidamento sull’oggetto della
gara195; più in generale, è obbligatorio che la stazione appaltante individui
in relazione alle attività esplorative, s. usaI, L’esatta collocazione dell’avviso pubblico esplorativo nel procedimento amministrativo contrattuale dopo la legge 120/2020, in La Gazzetta degli Enti Locali, 17
novembre 2020.
191 TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 18 luglio 2018, n. 252. 192 Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 518.
193 ANAC, delib. 12 dicembre 2018, n. 1150.
194 ANAC, delib. 5 dicembre 2018, n. 1128. Sul tema della trasparenza e dell’accesso in ambito
di appalti, sono utili i contributi di s. coronato, Le tre tipologie di accesso agli atti della P.A.: accesso documentale, accesso civico e accesso agli atti di gara, in Il Diritto Sanitario Moderno, 2018, fasc. 4, 217
ss.; m. stefanI, Diritto di accesso nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. La soluzione “Open” BIM, in Appalti e Contratti, 2018, fasc. 12, 58 ss.; v. varano, L’interesse ad agire e le motivazioni quali presupposti per la richiesta di accesso agli atti nelle procedure di gara, in Rivista trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 4, 1366 ss.; e. rIzzI, Limiti del diniego di accesso ad offerte di gara per salvaguardare esigenze di riservatezza tecnico-commerciale rappresentate dai concorrenti, in I Con- tratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2019, fasc. 4, 132 ss.; v. varano, L’accesso civico generalizzato non trova applicazione nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, in Rivista trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 3, 1009 ss.; 253. ead., Via libera del TAR Toscana all’accesso ai documenti sia in fase di esecuzione dell’appalto sia per la difesa in giudizio, anche quando siano spirati i termini per l’impugnazione, ibidem, 971 ss.; a. rIzzato, Ancora sul diritto di accesso alle offerte tec- niche, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2019, fasc. 2, 123 ss.; a. bruno, Accesso quadri- fronte: quale accesso per le procedure di affidamento dei contratti pubblici?, in Appalti e Contratti, 2019,
fasc. 1-2, 24 ss.; v. varano, Segreti tecnici o commerciali e accesso agli atti: considerazioni, in Rivista trimestrale degli appalti, 2019, fasc. 1, 148 ss.; r. agnoletto, L’accesso agli atti di gara tra esigenze di riservatezza e diritto all’esercizio del c.d. accesso difensivo ex art.53 d.lgs. 50/2016, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2019, fasc. 1, 131 ss.; P. rubechInI, Appalti pubblici, cit., 232 ss.; l. mIner- vInI, Accesso agli atti, cit., 949 ss.
precisamente, in caso di consultazione di più operatori economici, le carat- teristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’im- porto massimo stimato dell’affidamento e i requisiti di partecipazione, anche
i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte196;
f. l’omissione degli adempimenti pubblicitari prescritti in sede di fase preli-
minare inficia la regolarità dell’intera procedura per violazione dei principi di trasparenza e imparzialità197;
g. non è consentito introdurre limitazioni al numero di operatori che possano
iscriversi negli elenchi o alla durata dell’iscrizione198.