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Segue: b) l’appello ed il ricorso per cassazione.

A NALISI DELLA DISCIPLINA VIGENTE E QUESTIONI APERTE

ABBANDONO DELLA CONTUMACIA? 1 Premesse concettuali.

3. Premesse sulle ricadute delle leggi 67 del 2014 e 103 del 2017 in materia di impugnazione.

3.1. Segue: b) l’appello ed il ricorso per cassazione.

L’art. 11 della legge numero 67 del 2014 ha novellato in modo significativo l’art. 604 rispetto alla rilevazione da parte del giudice di appello di nullità verificatesi nel precedente giudizio, inserendo il nuovo comma 5-bis, che disciplina talune ipotesi di erronea celebrazione del processo di primo grado in assenza.

Trattasi dunque di un’ipotesi destinata a trovare applicazione prima del passaggio in giudicato della sentenza.

Nello stabilire che, qualora si sia proceduto in assenza dell’imputato e vi sia la prova che si sarebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 420-ter (ossia al rinvio dell’udienza e alla rinnovazione dell’avviso all’imputato per assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento), oppure, parimenti, secondo il modulo procedurale finalizzato alla sospensione del processo per patologie della notificazione all’imputato o assenza incolpevole (art. 420-quater), e che il giudice di appello, rilevata l’invalidità, debba «dichiarare la nullità della sentenza e [disporre] il rinvio degli atti al giudice di primo grado», si fa convergere sempre sul dibattimento di prime cure l’accertamento nel merito della causa ed il rimedio processuale pare ora tutto incentrato sulla dichiarazione del vizio della sentenza.

446 Cfr. SCOMPARIN,L., sub art. 623, in CONSO,G.,ILLUMINATI,G. (a cura di), Commentario breve al codice di procedura, 2° ed., Padova, Cedam, 2015, p. 2766 s.

447 Cfr. POTETTI,D., A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell’imputato processato in sua assenza, in Rivista Penale, 2015, 1, p. 3 s. e in Arch. Nuova Proc. Pen., 2015, 2, p. 99 s.

In ogni caso, si applicherà l’art. 489 comma 2, così come modificato dall’art. 10 della legge in commento, ai sensi del quale l’imputato è rimesso in termini al fine di chiedere il giudizio abbreviato448 o l’applicazione consensuale della pena449.

Circa il tipo di provvedimento con cui il giudice dovrà dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, non vi è alcuna indicazione normativa450. Ma è facile pensare che

debba trattarsi di una sentenza, con la dovuta conseguenza della ricorribilità per cassazione451.

Parimenti, si ritiene di condividere le perplessità evidenziate in dottrina452 circa la

mancanza di tutela in sede di appello, così come in Cassazione, per l’imputato assente che provi «che versava nell’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento» quando «la prova del legittimo impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa» ai sensi del combinato disposto tra gli art. 604 comma 5-bis secondo periodo e art. 623 comma 1 lett. b). Invero, sarebbe stato più ragionevole prevedere, in luogo dell’automatica regressione del processo (con l’azzeramento delle prove assunte e con conseguenze facilmente prevedibili sulla durata del processo e sulla prescrizione del reato453),

il rimedio della mera rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello ai fini di consentire all’imputato di esercitare il diritto alla prova analogamente a quanto accade in primo grado454.

Infine, giova sottolineare l’arretramento di tutela compiuto dal legislatore per quanto concerne la prova delle ragioni che possono dare luogo all’annullamento e alla regressione del

448 Cfr. TRIPICCIONE,D., La restituzione nel termine e accesso ai riti alternativi, in Cass. Pen. – Supplemento,

2017, 5, p. 300 s.

449 Cfr. SANTALUCIA,G., Il processo in absentia e il giudizio di appello, in CONTI,C.;MARANDOLA,A.;

VARRASO,G. (a cura di), Le nuove norme sulla giustizia penale, Padova, Cedam, 2014, p. 295 s. e ZAPPULLA, A., Addio alla contumacia: la disciplina delle impugnazioni, in Legisl. Pen., 2014, 4, p. 618 s.

450 Non sembra neppure possibile trovare applicazione il principio di conservazione degli atti ed il principio

di non regressione, dal momento che la logica del nuovo comma sembra essere quella di un processo più attento ai diritti partecipativi dell’imputato. Per un’opinione contraria v. CONTI,G., Il processo in absentia: le ricadute sul giudicato, 2 marzo 2015, passim, reperibile in <www.penalecontemporaneo.it>.

451 V. Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2002, in CED Cass., n. 223735.

452 Per tutti, v. BARGIS,M., Impugnazioni, in CONSO,G.;GREVI,V.;BARGIS,M.,Compendio di procedura penale, 6° ed., 2014, Padova, Cedam, p. 1014. e BELLUTA,H., Le impugnazioni come rimedi ripristinatori, cit., p.

260.

453 Cfr. VENTUROLI,M., Un caso di sospensione “a termine” della prescrizione, in Legisl. Pen., 2014, 4, p.

655 s.

454 Parimenti, sui rischi deviranti dalla regressione del processo e sulla netta che impressione che appaia più

garantita la posizione di chi compaia dopo la chiusura del primo giudizio, anziché nel corso del medesimo, o, ancora peggio, di chi si presenti durante il giudizio di cassazione, di rinvio o dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal momento che, in questi casi, le impugnazioni si comportano come rimedi restitutori ab origine cfr. BRICCHETTI,R.;PISTORELLI,L.,Così “scompare” il processo in contumacia, in Guida al Dir., 2014, 21, p. 92 s.

Del resto, il rinvio susseguente all’annullamento investe quanto giudicato dal giudice di primo grado, e, pertanto, conservano validità le attività compiute durante le fasi antecedenti delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare, oltre che i canali attraverso i quali detti atti possono confluire nel processo.

processo in primo grado rispetto incolpevole mancata conoscenza della sua celebrazione, prova spettante all’imputato455.

Del resto, come si è già avuto occasione di ribadire, detto onere si pone in palese contrasto sia con la Risoluzione, sia con i principi espressi nella giurisprudenza sovranazionale456, e reintroduce nel nostro ordinamento talune delle riserve formulate con

riguardo al testo dell’art. 175 comma 2 nella versione anteriore alla riforma del 2005, quando incombeva sul reo l’onere di provare l’ignoranza incolpevole della sentenza emessa in contumacia, nonostante la regolarità della notificazione457.

Rispetto alle modifiche apportate al ricorso per cassazione, la legge numero 67 del 2014 è intervenuta sulla disciplina di cui all’art. 623 comma 1 lett. b). Ora detta disposizione dovrebbe operare nei confronti di una sentenza d’appello così come l’art. 604 comma 5-bis interviene sulle sentenze di primo grado, annullando e rimettendo gli atti al giudice di primo grado affinché si celebri il giudizio in presenza dell’imputato. L’unico elemento di novità riguarda dunque l’allargamento dello spettro degli errores in procedendo che giustificano l’annullamento con rinvio della sentenza, che includono anche i commi 4 e 5-bis originariamente non previsti458.

455 Cfr. in un’attica adesiva: Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, numero 36848. V. inoltre LEO,G., Subito alle Sezioni unite la nuova procedura di «rescissione del giudicato» (e la disciplina transitoria per il processo in assenza), in Dir. Pen. Cont., 6 giugno 2014, reperibile in <www.penalecontemporaneo.it>; DELLA TORRE,J., Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l’istituto rimane problematico, in Dir. Pen. Cont., 5 dicembre 2014; DELLA TORRE,J., Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato: nonostante i primi chiarimenti l’istituto rimane problematico, in Dir. Pen. Cont., 5 dicembre 2014, reperibile in

<www.penalecontemporaneo.it>. Cfr. inoltre ALONZI,F., Le Sezioni Unite sulla rescissione del giudicato, in Dir. Pen. e Proc., 2015, 3, p. 293 s.

456 V. capitoli I supra.

457 V. § 4 del capitolo II supra.

458 Cfr. CANZIO,G., Il processo in absentia a un anno dalla riforma: le ricadute sui giudizi di appello e di cassazione, in Dir. Pen. e Proc., 2015, p. 873 s. e DIDDI,A., Novità in materia di impugnazioni e di restitutio in