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Segue: c) la restituzione nel termine e la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel procedimento contumaciale.

P REMESSE STORICO SISTEMATICHE

LA CONTUMACIA DELL’IMPUTATO DAGLI ORDINAMENTI DELL’ITALIA LIBERALE ALLE SCELTE DEL CODICE ROCCO

4. Dal declino dell’interesse per la tematica della contumacia al codice di procedura penale del 1988.

4.2. Segue: l’incidente contumaciale: a) la fase preliminare.

4.2.2. Segue: c) la restituzione nel termine e la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel procedimento contumaciale.

La restituzione nel termine per il contumace si atteggiava, come è noto, a rimedio eccezionale in rapporto a situazioni in cui un impedimento avesse determinato l’estinzione di un potere, essendo decorso il termine stabilito per il suo esercizio.

I soggetti titolari del diritto ad ottenere la restituzione nel termine erano individuati non solo nelle parti, ma pure nei difensori.

Nei casi in cui fosse pronunciata sentenza contumaciale273 il testo originario dell’art.

175 comma 2 prevedeva che la restituzione nel termine per proporre impugnazione o opposizione potesse essere concessa a favore dell’imputato che provasse di non avere avuto affettiva conoscenza del procedimento. Peraltro, la restituzione non operava quando l’impugnazione fosse già stata proposta dal difensore e, al contempo, la mancata conoscenza del provvedimento fosse dipesa da colpa dell’imputato ovvero quando, nei casi di irreperibilità dell’imputato, la notificazione fosse stata effettuata mediante consegna al difensore, sempre che l’imputato si fosse sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento. Ma la disciplina prestava il fianco a molte critiche274, posto che il rimedio in favore dell’imputato dichiarato

272 È noto che, all’origine dell’emendamento dell’articolo in questione vi era la necessità di rimediare al

“difetto strutturale” del sistema processualpenalistico italiano, individuato dalla Corte europea nell’assenza di un meccanismo effettivo, volto a concretizzare il diritto delle persone condannate in contumacia – che non fossero state effettivamente informate del procedimento a loro carico e a condizione che non avessero rinunciato in maniera certa e consapevole a comparire – di ottenere che una giurisdizione esaminasse nuovamente il caso, dopo averle ascoltate sul merito delle accuse, nel rispetto dei principi di cui all’art. 6 CEDU. Così inteso, l’art. 175 comma 2 – oltre ad imporre al giudice la restituzione nei termini tutte le volte in cui vi fosse una presunzione di non conoscenza del processo contumaciale – veniva da alcuni considerato uno strumento idoneo a garantire l’esecuzione della sentenza della Corte di Strasburgo, anche in presenza di un giudicato, sul discutibile assunto che, un’interpretazione diversa, volta ad escludere l’applicazione dell’art. 175 comma 2 in presenza di una pronuncia della Corte europea che avesse accertato l’iniquità del processo celebrato in absentia, avrebbe condotto a distinguere tra casi di violazione dichiarati dalla Corte europea e quelli accertati o accertabili dai giudici nazionali e alla conseguente arbitraria applicazione di regimi differenti.

273 V. supra § 4.2.1 di questo capitolo. 274 V. supra § 1 del capito primo.

contumace appariva inadeguato, là dove negava la restituzione nel termine ove la mancata conoscenza del provvedimento fosse riconducibile anche alla mera assenza di diligenza nell’imputato e non solo alla scelta di non partecipare al processo. Con ciò, la normativa si poneva in netto contrasto sia con l’art. 24 comma 2 Cost., sia con la normativa internazionale275.

Dunque l’esigenza di riformare l’istituto era divenuta improcrastinabile a seguito delle condanne della Corte europea276.

A questo punto, anziché procedere con la soppressione dell’istituto della contumacia, il legislatore ha optato per l’integrale sostituzione dell’art. 175 comma 2, operata dall’art. 1 comma 1 lett. b) del decreto legge numero 17 del 2005 sopra citato277, in dichiarata attuazione

della suddetta pronuncia della Corte europea. Ne derivava che, nei casi di sentenza contumaciale l’imputato era restituito, a seguito di sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione: dunque in tale eventualità veniva meno la necessità della prova negativa a carico del contumace prevista dall’originaria disciplina. Come si ricorderà, il diritto alla restituzione nel termine non era ammesso in una sola ipotesi, ossia, quando l’imputato avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e, nondimeno, avesse volontariamente rinunciato a comparire.

Al riguardo, le sezioni unite della Corte di cassazione avevano affermato che l’istituto in parola non avesse operato a favore dell’imputato contumace, allorché il difensore avesse impugnato la sentenza emessa nei confronti del contumace medesimo; e ciò facendo leva sui principi di unicità dell’impugnazione e del divieto del bis in idem. Si era così introdotto un limite al diritto del contumace, ignaro del processo, di ottenere la restituzione nel termine, dando vita ad un ulteriore presupposto non contemplato dal sistema codicistico.

Tuttavia, una simile interpretazione ostativa del diritto ad impugnare, da parte del contumace, nelle ipotesi descritte – quale espressione del diritto vivente – è stata poi censurata dalla Corte costituzionale, che non ha esitato a pronunciare una sentenza di illegittimità278,

escludendo, tra l’altro, che il diritto di difesa del contumace inconsapevole279 possa essere

oggetto di un bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 comma 2 Cost.280.

275 V. supra § 1 e 2 del capito primo. 276 V. supra capitolo 1.

277 V. supra § 4.2.1 di questo capitolo. 278 Cfr. infra capitolo III.

279 Cfr. DI CHIARA G., Contumacia «incolpevole» tra costituzione e Cedu (Nota a Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317), in Quest. Giust., 2010, 207 s.

280 Con la sentenza numero 317 del 2009, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità, per contrasto con

gli artt. 24, 111 e 117 comma 1 (in relazione all’art. 6 CEDU come parametro interposto), dell’art. 175 comma 2 «nella parte in cui non consente la restituzione nel termine dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale,

All’accertamento della sussistenza delle condizioni ostative all’insorgere del diritto alla restituzione nel termine provvedeva l’autorità giudiziaria, che compiva ogni necessaria verifica. Il termine per proporre la richiesta di restituzione era di trenta giorni dal momento in cui l’imputato acquisiva effettiva conoscenza del provvedimento.

Sensibili erano, peraltro, gli scontamenti suscettibili di altri profili di legittimità costituzionale. Dal punto di vista del principio di uguaglianza si rilevava, anzitutto, che il diritto di ottenere la restituzione nel termine non conseguiva quello di adire il giudizio abbreviato o di richiedere l’applicazione della pena, trattandosi di procedimenti speciali non praticabili in sede di impugnazione. Dal punto di vista del diritto di difesa, il contumace inconsapevole non godeva neppure nel giudizio di appello del diritto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. A causa di un mancato coordinamento, infatti, l’art. 603 comma 4 continuava a subordinare tale rinnovazione, nei confronti dell’imputato contumace in primo grado, a presupposti assai rigidi, poiché coincidenti a quelli già contemplati dall’originaria versione dell’art. 175 comma 2.

Invero, emergeva dall’art. 603 comma 4 che, quando l’imputato, contumace in primo grado, ne faceva richiesta e provava di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non fosse dovuto a sua colpa ovvero, quando l’atto di citazione fosse stato notificato mediante consegna al difensore essendo imputato irreperibile281 o non avendo eletto domicilio

idoneo, non si fosse sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dell’imputato». In particolare, per la Corte «il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie», poiché «ciò che rileva è esclusivamente la durata del “giusto” processo, quale delineato dalla stessa norma costituzionale invocata come giustificatrice del diritto di difesa del contumace».

281 Cfr. DIPAOLA,L., La garanzia dello Stato per gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile, in Cass. Pen., 2016, 11, p. 4065 s.