1.5. La Security
1.5.4. I servizi di controllo di sicurezza negli aeroporti italiani
Come si è accennato nel paragrafo che precede, la legge del 28 febbraio 1992, n. 217 che ha convertito con alcune modifiche il decreto legge del 18 gennaio 1992, n. 9, ha
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disciplinato all’art. 5129 i servizi di controllo di sicurezza all’interno degli aeroporti, che non richiedano l’impiego di personale delle forze di polizia.
Il successivo Decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, n. 85 ha introdotto le norme di attuazione dell’art. 5 della l. n. 217/1992 ed, in particolare, dei commi 1 e 2, mentre per il comma 3 relativo alla copertura dei costi, rinvia ad apposito decreto del Ministero dei Trasporti.
Con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dell’Interno, in data 23 febbraio 2000 è stata data attuazione all’art.5 comma 5 del D.M. 85/99 relativo ai requisiti tecnico professionali delle imprese di sicurezza e ai requisiti professionali degli addetti alla sicurezza.
L’art. 2 elenca in maniera tassativa i servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale che possono essere affidati in concessione, vale a dire il controllo dei
1291. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità doganale, nonché i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'Amministrazione della navigazione aerea, è consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo [e di vigilanza degli impianti di servizio e tecnologici, degli aeromobili e degli altri beni] esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno con proprio decreto stabilisce le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonché ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività aeroportuali. 3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresì gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso. 4. In caso di necessità l'autorità di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure [di vigilanza e] di controllo. 4- bis. All'art. 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425, le parole: "(Francia e Svizzera)" sono sostituite dalle seguenti: "(Francia, Svizzera e Austria)". 4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresì affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC: a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri; b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonché il controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso e' richiesta l'effettuazione di specifici controlli. 4-quater. I servizi di cui al comma 4 ter sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza. 4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4 ter puo' essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza.
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passeggeri in partenza ed in transito, il controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri ed il controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso. I suddetti servizi sono svolti sotto la vigilanza dell'ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo aereo, il quale assicura gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà.
I prestatori dei servizi di controllo di sicurezza sono normalmente le società di gestione aeroportuale, che li espletano direttamente o tramite proprie organizzazioni societarie o li affidano ad imprese di sicurezza. L’art. 4 del Decreto, disciplina quindi la possibilità per la società di gestione di affidare in sub-concessione i servizi di cui all’art. 2 a istituti di vigilanza. La durata della concessione coincide di norma con la durata della concessione della gestione dell’aeroporto, salvo che non ricorra una delle ipotesi di decadenza previste dal decreto.
Qualora le Società di gestione aeroportuale non siano in grado di provvedere, i servizi di controllo di sicurezza sono affidati dall’ENAC, mediante procedure concorrenziali, a soggetti terzi e possono riguardare più aeroporti.
Negli allegati A, B e C130 sono infine disciplinati rispettivamente i requisiti tecnico professionali delle imprese di sicurezza, i requisiti personali e professionali degli addetti ai controlli di sicurezza e le specifiche tecniche minime per apparati radiogeni e procedure di test.
La finalità con cui era stato emanato il decreto legge n. 9/92 era stata infatti quella di garantire l’ordine pubblico e di colmare le carenze di organico delle forza di polizia: dalla possibilità di affidare in concessione quei controlli di sicurezza per l’espletamento dei quali non è richiesto l’impiego delle forza di polizia, ne derivava una maggiore flessibilità nell’impiego delle risorse delle Forza di Polizia che, quindi, potevano concentrarsi nell’attività di tutela dell’ordine pubblico come il controllo dei documenti e la repressione dei reati, lasciando alla gestione dei privati i controlli di sicurezza dei passeggeri e dei relativi bagagli.131
130 L’allegato C è stato sostituito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 settembre 2002, n. 263. All’aggiornamento di tale allegato è tenuto l’ENAC
131 F.SALERNO, L’affidamento in concessione dei servizi di sicurezza aeroportuali nel generale processo
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Tuttavia, l’evoluzione della normativa a livello internazionale e comunitario imporrebbe una revisione del Decreto ministeriale sopra analizzato; in particolare, sarebbe auspicabile un ampliamento dei servizi di controllo da affidare in concessione, inserendo nel decreto in questione anche il controllo del personale aeroportuale e dell’equipaggio, nonché un aggiornamento delle specifiche tecniche degli apparati di controllo ed una
valorizzazione delle politiche formative.132