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Il sistema di prevenzione e controllo posto in essere dalla Società è pertanto formato da molteplici componenti, che di seguito si sintetizzano:

 Nomine formali dei soggetti coinvolti: come sopra evidenziato, in azienda è presente un’organizzazione interna della sicurezza definita attraverso nomine e deleghe formali, che vede coinvolti principalmente i seguenti soggetti:

1. Il Datore di Lavoro, nella persona dell’Amministratore: egli è l’unico titolare del potere di gestione amministrativa e finanziaria in ambito di sicurezza;

2. l’RSPP, in persona di un consulente esterno in possesso delle qualifiche necessarie ai compiti assunti: egli è colui che assiste il Datore di Lavoro ed applica le decisioni assunte dal medesimo; è inoltre il soggetto responsabile della verifica dei DPI, della organizzazione delle manutenzioni ordinarie, del controllo del Piano di emergenza, in ciò coadiuvato dal RLS.

3. l’RLS: in persona di un professionista esterno

4. gli addetti al primo soccorso (due dipendenti) e gli Addetti Antincendio (due dipendenti), anch’essi in regola con la partecipazione ai corsi di legge;

5. il MC, in persona di un professionista esterno: si occupa degli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria previsti dal D. Lgs. 81/2008 e comunque da qualsiasi altra normativa applicabile.

 Previsione di flussi informativi periodici nei confronti dell’ODV;

 Registrazione e archiviazione: ogni operazione relativa alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro è, ove possibile, adeguatamente registrata;

 Adozione di un sistema di videosorveglianza presso alcune aree e gli impianti fotovoltaici;

 Previsione di specifici Principi generali di comportamento e di protocolli operativi nella presente Parte Speciale;

 Previsione di sessioni informative/formative sul Modello e sulla presente Parte Speciale;

 Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, come previsto nel “Sistema Disciplinare”

compendiato nella Parte Generale del Modello;

 Adozione del Codice Etico, nonché di procedure, regolamenti, istruzioni operative e prassi, come citate e richiamate.

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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE D)

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO

D.1 I REATI DI CUI ALL’ARTICOLO 25-OCTIES DEL D. LGS. N. 231/2001.

POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell’art. 25 – octies del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell’art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Si riporta di seguito il testo dell’articolo 648 c.p.: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da Euro 516,00 ad Euro 10.329,00. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a Euro 516,00, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto”.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il Legale Rappresentante di SIPRO acquisti o riceva consapevolmente beni o denaro di provenienza delittuosa. Ovviamente, in quest’ultimo caso l’Ente sarà responsabile soltanto laddove ciò sia compiuto con suo vantaggio o interesse, come nel caso di acquisti di beni quali carta, cartucce, toner, ecc. sottocosto, a prezzi inferiori a quelli correnti sul mercato perché provenienti da un illecito (ad es. furto).

Ulteriore ipotesi potrebbe essere che l’Amministratore di Sipro incassi da un cliente somme di denaro che sa essere provenienti da un delitto.

Infine, si potrebbe configurare il caso di utilizzo all’interno della struttura aziendale ed al fine dello svolgimento dell’attività dell’Ente di software di provenienza illecita (i c.d. software pirata).

Riciclaggio (648 bis cod. pen.)

Si riporta di seguito il testo dell’articolo 648 bis c.p.: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 5.000,00 a Euro 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il Legale Rappresentante di Sipro trasferisca lotti urbanizzati a soggetti che hanno necessità di “ripulire” denaro di provenienza illecita ovvero compia operazioni di acquisto di terreni sicuramente acquisiti con denaro di illecita provenienza.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.)

Si riporta di seguito il testo dell’articolo 648 ter c.p.: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato

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e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 5.000,00 a Euro 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648. Si applica l’ultimo comma.”

Quest’ultima ipotesi di reato viene considerata di improbabile realizzazione all’interno della attività di Sipro Spa, tuttavia si cita il caso dell’Amministratore di Sipro che acquisti per la Società un bene che sa provenire da un delitto (es. furto).

Autoriciclaggio (Art. 648 Ter1 cod. pen.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

Reato presupposto dell’autoriciclaggio può essere qualsiasi delitto non colposo, anche non consumato nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Tra i reati che possono costituire presupposto dell’autoriciclaggio si segnalano in particolare i reati tributari: il risparmio di spesa ovvero il mancato decremento del patrimonio della società a seguito di evasione fiscale rientra infatti nel concetto ‘di altre utilità’ previsto dalla norma. Devono sussistere due condizioni: 1. i proventi del reato (denaro, beni o altre utilità) devono essere investiti o immessi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; 2. la condotta di trasferimento o sostituzione sia concretamente idonea a ostacolare la provenienza delittuosa del provento del reato.

La fattispecie di cui all’art. 648-ter1 c.p. si potrebbe realizzare qualora Sipro Spa (uno o più amministratori e/o il Responsabile amministrativo, ad esempio) provvedesse a contabilizzare

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uscite legate all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (poi impiegate in dichiarazione) con distrazione dei relativi fondi per gli scopi imprenditoriali più diversificati.

Secondo parte della dottrina, l’applicabilità ex d. lgs. n. 231/01 di tale reato sarebbe da circoscriver ai soli casi in cui le risorse illecite siano maturate nel contesto della attività dell’ente (cd.

autoriciclaggio dell’ente).

[Sanzioni 231: Pecuniaria, per tutti i reati di cui sopra, da duecento a quattrocento quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità derivino da delitto per il quale è prevista la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica altresì la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

E’ prevista anche la sanzione interdittiva fino a due anni]