• Non ci sono risultati.

CAPITOLO I – Oggetto e finalità dell’indagine

2. I soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dell’azione del Fondo sono, quelle unità produttive che presentano i parametri dimensionali previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 238/2005) e dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003 5.

Ai sensi del Titolo I dell’Allegato alla menzionata Raccomandazione, si considera impresa “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. Sono considerate tali anche le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”.

Le più recenti “Disposizioni operative del Fondo di Garanzia” (in vigore dal 15 marzo 2019, approvate con decreto ministeriale 12 febbraio 2019), definiscono il perimetro delle PMI, costituito dalle microimprese, dalle piccole imprese e dalle medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, iscritte nel Registro delle imprese, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo. In particolare, per quanto riguarda i parametri dimensionali, sono definite:

a) “Medie imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

b) “Piccole imprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

c) “Microimprese”: le imprese che, considerata l’esistenza di eventuali imprese

5 Cfr anche le specificazioni dettate con decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005. I criteri dimensionali coincidono con quelli riportati nell’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Nel tempo, si sono aggiunte:

d) le “PMI Innovative”, che sono le imprese, di piccola e media dimensione, costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa, che hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea, purché con una sede produttiva o una filiale in Italia, con l’ultimo bilancio e l’eventuale consolidato certificato, le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato e che non sono già iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati 6;

e) le “startup innovative”, imprese costituite in società di capitali, anche in forma cooperativa, da meno di cinque anni, il cui oggetto sociale esclusivo o prevalente si identifichi nello sviluppo, la produzione, la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico 7;

f) gli “incubatori certificati” (di Start-up innovative), società di capitali costituite anche in forma cooperativa;

g) i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli esercenti «professione non organizzata in ordini o collegi», aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013, con il limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.

Il Fondo procede alle proprie valutazioni, ai fini del rilascio della garanzia, in base

6 Sono innovative le imprese che rispondono ad almeno due dei tre criteri seguenti: 1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione; 2) impiegano almeno 1/5 della forza lavoro complessiva scelto tra personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; siano titolari, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

7 Per le startup innovative e gli incubatori certificati si rinvia al Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

al business plan, presentato dalle imprese interessate.

L’art. 39, D.L. 06/12/2011, n. 201, ha stabilito che la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilità del Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria.

L'importo massimo garantito per singola impresa è di 2,5 milioni di euro per le tipologie di operazioni finanziarie. Una quota non inferiore 50% per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a 500.000 euro d'importo massimo garantito per singola impresa 8.

8 Vale la pena segnalare che, in base alle nuove disposizioni operative del Fondo, applicabili per le domande presentate a partire dal 15 marzo 2019, le condizioni di accesso delle PMI innovative alla garanzia del Fondo si discostano significativamente rispetto a quanto previsto per le startup innovative e gli incubatori certificati.

Fermo restando l’elemento della gratuità e la percentuale di copertura nella misura dell’80% dell’operazione, a prescindere dal rating dell’azienda – mentre per le altre società il livello di copertura è variabile e, non di rado, più basso, per le PMI innovative non trova applicazione il criterio dell’automaticità dell’intervento del Fondo, dal momento che sono ora soggette in ogni caso a una valutazione del merito creditizio da parte del Fondo. Si specifica inoltre che, come già in passato, alle PMI innovative è negato tout court l’accesso al Fondo nel caso esse siano classificate nella fascia di merito creditizio più bassa (nella nuova scala, la quinta, infra tab. 3).

CAPITOLO II

QUADRO NORMATIVO

1. Norme di regolazione del Fondo

Con Decreto ministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019 sono state approvate nuove condizioni di ammissibilità e definite nuove modalità di accesso, operative a partire dal 15 marzo 2019; è entrata, dunque, in vigore la normativa considerata “la riforma del Fondo”, in base all’art. 2, comma 6, del citato DL 21 giugno 2013, n. 69, tesa a consolidare la funzione della garanzia pubblica “a ponderazione zero”. Si tratta, come detto, della garanzia di ultima istanza dello Stato che consente alle banche di azzerare l’accantonamento di capitale sulla quota di finanziamento garantita. Tale garanzia ha importanti effetti sulla riduzione del rischio del credito e determina un miglioramento delle condizioni applicate dalle banche 9.

L’attività del Fondo, successivamente alla legge istitutiva, è stata oggetto di ulteriori interventi normativi.

In particolare, il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha previsto la concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti garantiti dal Fondo, attuato con DM 25/03/2009. Tale ultimo decreto ministeriale ha esteso l’intervento del Fondo alle imprese artigiane ed introdotto la possibilità di contributi da parte delle regioni e altri enti pubblici.

Successivamente il DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha modificato le modalità di intervento del Fondo, elevando le percentuali di copertura, prevedendo le garanzie di portafogli e stanziando 1,2 miliardi per il triennio 2012-2014; inoltre, il DL 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto l’intervento del Fondo in favore delle

9 In precedenza, era stato adottato il decreto ministeriale regolamentare n. 248 del 31 maggio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1999, che fissava i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo

“start-up innovative” e degli “incubatori certificati” 10.

Successivamente, con il DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è stato rafforzato l’intervento del Fondo con l’introduzione di criteri di valutazione più flessibili in chiave anticiclica, semplificando procedure e modalità di presentazione delle domande. La garanzia viene, altresì, estesa ai professionisti e viene prevista la garanzia sulla “Sabatini bis” 11.

Con riferimento alla normativa UE sugli aiuti di Stato, l’operatività del Fondo può realizzarsi tanto in “de minimis”, quanto tramite un regime comunicato in esenzione, ai sensi del Regolamento 651/2014, artt. 17, 21 e 22.

L’importo dell’aiuto in ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo), corrispondente alle garanzie concesse, viene calcolato applicando il “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”, notificato dal Mise ed approvato dalla Commissione europea con decisione 4505 del 6 luglio 2010.

2. Gli stanziamenti di legge, i contributi a favore del Fondo e le disponibilità al 31/12/2019

Negli ultimi quattro anni, in base a disposizioni di legge, sono stati stanziati circa 3,6 miliardi a favore del Fondo, destinatario, inoltre, di ulteriori 550 milioni di euro tramite contributi e/o fondi comunitari 12.

Gli stanziamenti a favore del Fondo, negli ultimi quattro anni, sono graficamente riepilogati nella tabella che segue (Tab. n. 1).

10 Altre misure finanziarie destinate alle startup innovative ad alto contenuto tecnologico hanno già costituito oggetto di attenzione da parte di questa Sezione, che vi ha dedicato l’indagine “Smart & Start Italia”, refertata con la deliberazione 30 dicembre 2019, n. 22/2019/G.

11 Per gli approfondimenti si rinvia alla relazione “Le misure per il sostegno alla competitività delle imprese (d.l.

n. 69/2013 e successive modificazioni, c.d. NUOVA SABATINI)”, approvata dalla Sezione con deliberazione 25 ottobre 2018 n. 21 (rel. Martelli).

12 Viene utilizzato il cc 22034 (MISE) le cui risorse sono gestite da Mediocredito centrale, alimentato da capitoli degli stati di previsione del MISE (7342-7345).

Tabella n. 1 – Stanziamenti di legge

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall’Amministrazione

La gestione contabile, al 31 dicembre 2019, già oggetto di esame da parte delle Sezioni Riunite in sede di Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2019, registra un saldo sul conto di Tesoreria 22034 pari a circa 6,4 miliardi e presenta risorse giacenti, in pari data, su un conto postale, per circa 12 milioni.

Tra le entrate, la voce più rilevante è costituita dalle assegnazioni provenienti dallo Stato, che ammontano a 1.663,5 milioni di cui:

- 300,0 milioni a valere su risorse del Fondo sviluppo e coesione, come da delibera CIPE n. 94 del 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da utilizzare per il rilascio di garanzie, nel rispetto del criterio di riparto percentuale dell’80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro

Valori in milioni di euro D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 conv. L. n. 33 del 9.4.09 - Misure urgenti a sostegno dei

settori industriali in crisi (art. 7-quinquies, co. 5) 100,0 100,0

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il

finanziamento di esigenze indifferibili 895,0 895,0

Nord. La delibera CIPE n. 49 del 2018 ha assegnato al Fondo di garanzia gli ulteriori 300 milioni previsti dalla suddetta norma di legge. Nel corso del 2019, sono stati effettuati trasferimenti, a favore di Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale, per 330 milioni;

- 2,8 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” FESR 2014-2020, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 13 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2017;

- 2,6 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo regionale FESR 2014-2020 Emilia-Romagna, a seguito dell’istituzione della relativa sezione speciale, ai sensi dall’accordo sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla regione il 11 febbraio 2019;

- 3,2 milioni a valere sulla riserva del Fondo a sostegno della microimprenditorialità;

- 435,0 milioni, ai sensi dell’art. 22 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

- 3,0 milioni a valere sulla riserva del Fondo per le imprese sequestrate e confiscate;

- 25,7 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo regionale FESR 2014-2020 Sicilia, a seguito dell’istituzione della relativa sezione speciale, ai sensi dall’accordo sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla regione del 20 luglio 2018;

- 34,0 milioni a valere sulla sezione speciale “Resto al Sud”;

- 150,0 milioni per l’istituzione della sezione a sostegno delle imprese mid-cap293;

- 6,0 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo regionale FESR 2014-2020 Piemonte, a seguito dell’istituzione della relativa sezione speciale, ai sensi dall’accordo sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla regione del 1° luglio 2019;

- 1,3 milioni a valere sulle risorse del Programma operativo regionale FESR 2014-2020 Veneto, a seguito dell’istituzione della relativa sezione speciale, ai sensi dall’accordo sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero

dell’economia e delle finanze e dalla regione del 5 ottobre 2018;

- 670,0 milioni, ai sensi dell’art. 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Le uscite ammontano, complessivamente, a circa 688,3 milioni, di cui circa 558 milioni per perdite liquidate e circa 80 milioni per spese di gestione.

I dati forniti dal gestore sul saldo iniziale e finale 2019 del conto non sono coincidenti con quelli indicati nell’Allegato conoscitivo al disegno di legge di bilancio per l’anno 2020-2022, in quanto quest’ultimo non considera le risorse giacenti su altri conti correnti diversi dal conto n. 22034 13.

Al 1° gennaio 2020, le disponibilità finanziarie libere da impegni per la concessione di nuove garanzie ammontano a euro 1,4 miliardi, ripartite per riserve e sezioni del Fondo come indicato nella seguente tabella (Tab. n. 2).

13 Dati tratti dalla Relazione sul Rendiconto generale dello Stato – anno 2019, delle Sezioni Riunite in sede di controllo, Vol I, tomo II.

Tabella n. 2 – Disponibilità finanziarie

Valori in milioni di euro Disponibilità residue Impegni Totale

Fondo nazionale (Misura attiva) 1.097,88 3.729,33 4.827,21

Sezione Resto al Sud (Misura attiva) 33,02 40,98 74,00

Fund raising Regione Friuli Venezia Giulia 20014-2020 (Misura attiva) 3,04 1,52 4,93

Fund raising Regione Sicilia 20014-2020 (Misura attiva) 2,23 49,07 51,30

Fund raising Regione Veneto 20014-2020 (Misura attiva) 1,44 3,56 5,00

Fund raising Regione Calabria 20014-2020 (Misura attiva) 0,13 1,12 1,25

Fund raising Regione Campania 20014-2020 (Misura attiva) 1,14 6,36 7,50

Fund raising Regione Lazio 20014-2020 (Misura attiva) 1,25 0,00 1,25

Fund raising Regione Emilia Romagna 20014-2020 (Misura attiva) 1,35 1,22 2,58

Sezione Dipartimento Pari Opportunità (Misura attiva) 8,32 3,32 11,64

Sezione Dipartimento Pari Opportunità Stari Up (Misura attiva) 5,98 5,62 11,60

Programma Operativo Nazionale Imprese e competitività 2014-2020 - Regioni in transizione (Misura

attiva) 3,15 8,04 11,18

Programma Operativo Nazionale Imprese e competitività 2014-2020 - Regioni meno sviluppate

(Misura attiva) 44,86 52,41 97,27

Sezione speciale di garanzia "Progetti di ricerca e innovazione", a copertura delle prime perdite su

portafogli di un insieme di progetti, costituiti da finanziamenti concessi dalla BEI (Misura attiva) 1,21 100,00 101,21 Sezione speciale per interventi di garanzia in favore del Microcredito destinati alla

microimprenditorialità (Misura attiva) 5,96 44,23 50,19

Sezione per interventi in favore delle imprese confiscate o sequestrate (Misura attiva) 11,99 0,01 12,00

Sezione speciale impreese Mid Cap (Misura attiva) 150,00 0,00 150,00

Fund raising Regione Piemonte 2014-2020 (Garanzia diretta) (Misura da attivare) 6,00 0,00 6,00

C.C.I.A.A. Bergamo (Misura non attiva) 0,35 0,00 0,36

C.C.I.A.A. Bologna (Misura non attiva) 0,26 0,00 0,26

C.C.I.A.A. Brescia (Misura non attiva) 0,41 0,00 0,42

C.C.I.A.A. Cremona (Misura non attiva) 0,02 0,00 0,02

C.C.I.A.A. Firenze (Misura non attiva) 0,17 0,01 0,18

C.C.I.A.A.Genova (Misura non attiva) 0,18 0,00 0,18

C.C.I.A.A. Milano (Misura non attiva) 0,42 0,02 0,45

C.C.I.A.A. Modena (Misura non attiva) 0,34 0,02 0,36

C.C.I.A.A. Monza-Brianza (Misura non attiva) 0,25 0,00 0,25

C.C.I.A.A. Varese (Misura non attiva) 0,20 0,00 0,20

Fund raising Regione Lazio 2007-2013 (Misura non attiva) 0,00 20,48 20,48

Fund raising Regione Sicilia 2007-2013 (Misura non attiva) 0,00 37,25 37,25

Fund raising Regione Campania 2007-2013 (Misura non attiva) 0,00 48,72 48,72

Fondo Autotrasporto per conto terzi (Misura non attiva) 20,81 21,17 41,98

Programma Operativo Nazionale (Ricerca e competitività 2007-2013) (Misura non attiva) 0,00 725,05 725,05

Sezione Dipartimento per l'informazione e l'editoria (Misura non attiva) 7,41 0,01 7,42

Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo - FESR 2007-2013 - Asse

II A.1 - A.2 - A.3" (Misura non attiva) 15,04 52,52 67,56

Programma Operativo Interregionale "Interventi di attivazione filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio - attività 1.1"

(Misura non attiva) 0,00 1,77 1,77

Programma Operativo Interregionale "Interventi a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria collegata alla ricerca e alla approvazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili -

attività 1.2" (Misura non attiva) 0,00 0,57 0,57

Programma Operativo Interregionale "Intervento a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese e alle reti -

attività 2.1" (Misura non attiva) 0,00 0,10 0,10

Programma Operativo Interregionale "Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da

cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento - attività 2.5" (Misura non attiva) 0,00 0,75 0,75

Totale 1.424,81 4.955,23 6.380,44

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall’Amministrazione

3. La governance del Fondo 3.1 Il Consiglio di gestione

L'amministrazione del Fondo è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese (art. 1, comma 48, legge 27 dicembre 2013, n. 147). Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.

Al Consiglio di gestione è affidata l’amministrazione del Fondo ai sensi dell’art. 47 del TUB ed è competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo medesimo.

Si riunisce con cadenza settimanale e assume le disposizioni di carattere generale e le condizioni di ammissibilità alla garanzia e, con riferimento alle singole operazioni, l’ammissione alla garanzia, le quote di accantonamento, il versamento degli acconti, la liquidazione delle perdite, le revoche e qualsiasi altra modifica. Inoltre, approva la situazione contabile del Fondo, la rendicontazione delle disponibilità, gli impegni e le insolvenze alla data del 31/12 precedente e segnala al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità di integrazione delle risorse del Fondo.

Le disposizioni operative vengono adottate in ordine a diversi ambiti inerenti alle attività del Fondo, dalle modalità di intervento, ai soggetti richiedenti la garanzia, dalle condizioni di ammissibilità della garanzia, ai criteri di valutazione delle imprese, dalle misure di copertura della garanzia, alla procedura per la concessione e

per l’eventuale escussione della stessa, nonché ai controlli documentali.

1.2 Il Gestore del Fondo

Al Gestore compete ricevere e istruire le domande di ammissione alla garanzia, valutando altresì il merito di credito dei richiedenti.

In base all’esito di una gara bandita dal MISE per la gestione di attività istruttorie tecnico-amministrative e contabili del Fondo è stata stipulata il 28 marzo 2012 la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale S.p.a.

(oggi Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.a) in qualità di mandataria del RTI costituito con Artigiancassa S.p.a., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a., Mediocredito Italiano S.p.a., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.a. in qualità di mandanti.

CAPITOLO III LE PROCEDURE

1. Peculiarità funzionali del Fondo e agevolazioni per le imprese

Sotto il profilo delle peculiarità inerenti all’attività dell’istituto, si rileva l’assenza di condizionamenti da parte del Fondo, in ordine alla definizione del tasso di interesse e delle condizioni di rimborso che sono concordati esclusivamente tra banca e cliente. Ciò significa che il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti, mentre sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

La banca può assicurare, tuttavia, condizioni più favorevoli, in quanto rassicurata dalla sensibile riduzione del rischio, resa possibile dalla garanzia del Fondo.

Quest’ultimo può garantire fino all’80% del finanziamento erogato e la garanzia stessa non può superare, per ogni singola impresa, l’importo di 2,5 milioni di euro.

È prevista una forma di garanzia “diretta” agli istituti bancari erogatori del credito, una controgaranzia in favore di altri soggetti che si siano resi garanti di prima istanza verso le banche (confidi e/o altri fondi) e forme di “cogaranzia” diretta in favore delle banche finanziatrici in collaborazione con un confidi o con un altro fondo di garanzia.

Le imprese sono, inoltre, in virtù dell’intervento del Fondo stesso, esonerate dall’obbligo di prestare garanzie collaterali (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo che non offre comunque contributi in denaro. Dunque, la garanzia pubblica si sostituisce – o, eventualmente, si affianca - alle garanzie reali portate dalle imprese.

Viene utilizzato il cc 22034 (MISE) le cui risorse sono gestite da Mediocredito centrale, alimentato da capitoli degli stati di previsione del MISE (7342-7345).

2. Accesso alla garanzia

I soggetti che intendano accedere alla garanzia del Fondo devono richiedere l’accreditamento al Gestore, anche ai fini di ottenere le credenziali per utilizzare il Portale del Fondo stesso. Solo attraverso tale strumento è possibile, attualmente, inviare e monitorare le richieste di ammissione alla garanzia stessa da parte dei richiedenti.

Questi ultimi devono, tuttavia, preliminarmente, acquisire ed esaminare la documentazione utile a verificare i requisiti di ammissibilità alla garanzia, con riferimento all’impresa beneficiaria e all’operazione finanziaria. Una volta accreditati sul Portale, i richiedenti stessi compilano sul Portale stesso le richieste di ammissione, inserendo la necessaria documentazione.

Una volta conclusa tale attività di compilazione, viene prodotto, in automatico, il modulo di ammissione alla garanzia.

Una volta conclusa tale attività di compilazione, viene prodotto, in automatico, il modulo di ammissione alla garanzia.

Documenti correlati