5. S OGGETTI COINVOLTI NELLE PROCEDURE SPECIFICHE
5.2. Soprintendenze e altre Amministrazioni
cultura-le
Nella stesura delle presenti Linee guida si è tenuto conto di tre criteri principali, concordati fra i Ministeri ed esplicitati nel-l'ambito del Protocollo d'Intesa da essi siglato nel 2006.
1. Particolare importanza della tutela della chirotterofauna presente negli edifici e nei siti che sono parte del "patrimo-nio culturale".
2. Necessità che gli organi preposti alla conservazione degli edifici e dei siti che sono parte del "patrimonio culturale" sia-no adeguatamente informati in merito.
3. Necessità che gli organi preposti alla conservazione degli edifici e dei siti che sono parte del "patrimonio culturale" e gli organi preposti alla tutela faunistica realizzino forme di collaborazione a garanzia della tutela dei chirotteri e per la risoluzione delle problematiche connesse alla loro presenza. La prima iniziativa messa in atto congiuntamente dai due Ministeri è consistita nell'invio alle Soprintendenze di una cir-colare, recante informazioni di natura legislativa ed ecologica, e di un questionario, finalizzato ad acquisire dati sulla presen-za di chirotteri negli edifici di competenpresen-za delle medesime.
Si prevede di fornire alle Soprintendenze sussidi informativi (di cui le presenti Linee guida costituiscono un esempio) e di stimolare occasioni di confronto e scambio d'informazione fi-nalizzate a consentire alle Soprintendenze stesse di affrontare autonomamente alcuni degli inconvenienti connessi ai pipi-strelli negli edifici, fornendo indicazioni su come rilevarne la presenza, sui principali accorgimenti da mettere in atto per la tutela delle colonie e sulla risoluzione di alcune problematiche
quali, ad esempio, quella derivante dall'accumulo di deiezioni o dall'ingresso accidentale di esemplari nei locali utilizzati dal-l'uomo.
Nei casi in cui le Soprintendenze non abbiano acquisito le conoscenze per affrontare efficacemente tali problemi o non ab-biano possibilità di dedicarvisi (per mancanza di tempo, insuf-ficienza di personale, ecc.), esse possono rivolgersi agli organi preposti alla tutela faunistica territorialmente competenti.
Le questioni più complesse, ad esempio i casi di attivazione dei sistemi antifurto da parte di individui in volo (la cui risolu-zione necessita spesso di scoprire quali sono i punti di passag-gio, tramite rilevamenti notturni con strumenti adeguati: rile-vatori di ultrasuoni, termocamere o telecamere ad alta sensibi-lità abbinate a illuminazione infrarossa) e, in generale, tutte le situazioni che coinvolgono chirotteri di potenziale grande inte-resse conservazionistico, non possono invece prescindere dal coinvolgimento diretto di esperti in campo chirotterologico.
Compito delle Soprintendenze è pertanto quello di operare una preliminare selezione delle problematiche e di coinvolgere il personale più idoneo a seconda dei casi.
La Procedura operativa proposta in queste Linee guida co-stituisce uno strumento applicativo per rispondere a tale esi-genza.
Tale Procedura operativa si fonda su due concetti basilari. 1. La legge vigente sancisce rigorosi principi di tutela dei
chi-rotteri e dei loro siti di rifugio, naturali o artificiali che siano, e tali principi devono essere rispettati anche all'interno degli edifici/siti che fanno parte del "patrimonio culturale" ai sen-si del D.Lgs. 42/2004.
2. La fauna selvatica, chirotteri compresi, è "patrimonio dello Stato" ed è corretto che sia lo Stato, attraverso gli uffici cui ha delegato la tutela faunistica, a occuparsi di risolvere gli even-tuali problemi da essa causati.
Ne conseguono doveri a carico sia delle Amministrazioni periferiche che si occupano di tutela e gestione del patrimonio
culturale (Soprintendenze, Direzioni Regionali) sia di quelle coinvolte nella conservazione faunistica (Amministrazioni Provinciali - Servizi Tutela Fauna, organismi di gestione delle aree protette, Corpo Forestale).
In particolare, con la finalità di tutelare i chirotteri e di pro-muovere adeguati piani di intervento per annullare o comun-que minimizzare gli impatti sulla chirotterofauna, la Procedura prevede che le attività che risultino potenzialmente più impat-tanti siano subordinate all'esecuzione di "perizie chirotterologi-che", cioè degli studi di "fattibilità" volti essenzialmente a evi-denziare eventuali aspetti negativi degli interventi e conse-guentemente indicare soluzioni alternative compatibili con la salvaguardia dei chirotteri.
In merito agli esecutori di perizie, va osservato che la chirot-terologia è una branca assai specializzata della zoologia dei mammiferi (teriologia). Non è, in generale, sufficiente che lo specialista chiamato a intervenire abbia generali competenze zoologiche, né che la sua esperienza coi chirotteri sia limitata. Si raccomanda che gli zoologi chiamati a espletare una perizia chirotterologica posseggano un curriculumadeguato, ovvero da cui si desuma ampia conoscenza dei chirotteri, della loro biolo-gia, tassonomia, ecologia e conservazione. Per inciso, è auspica-bile che, in un futuro prossimo, anche attraverso l'impegno del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si realizzino workshop e corsi di formazione e aggiorna-mento rivolti agli stessi zoologi per aumentare la conoscenza chirotterologica e, in particolare, le problematiche di gestione della presenza di chirotteri in edifici.
I soggetti responsabili di una gestione dei siti in cui si rifu-giano chirotteri, rispettosa - a norma di legge - della necessità di conservazione di questi ultimi, si faranno carico degli oneri scaturenti dai necessari studi e interventi come di seguito de-scritto.
1. Nei Siti di Importanza Comunitaria istituiti secondo il D.P.R. 357/1997, va effettuata la valutazione d'incidenza, i cui
one-ri spettano al committente (art. 5 D.P.R. 357/1997 e succ. modd. e intt.).
2. Negli altri casi, responsabilità e oneri di eventuali attività di rilievo specialistico della presenza di chirotteri e monitorag-gio sono a carico delle Pubbliche Amministrazioni. Ciò an-che nel caso di edifici/siti privati, in relazione al "comune in-teresse pubblico" nella conservazione dei chirotteri.
3. La responsabilità e gli oneri nella realizzazione degli inter-venti raccomandati nelle perizie chirotterologiche sono a ca-rico della Pubblica Amministrazione nel caso di edifici pub-blici, a carico dei proprietari privati negli altri casi.
A garanzia della tutela del patrimonio culturale e delle di-verse esigenze antropiche connesse alla sua fruizione, i pro-prietari degli edifici/siti, le Soprintendenze e le Amministra-zioni Regionali competenti hanno facoltà di rivolgersi agli or-gani territorialmente incaricati della tutela faunistica (Servizi Tutela Fauna delle Province, Corpo Forestale, organi gestori delle aree protette), i quali sono tenuti a provvedere ai fini di superare le conflittualità.
Laddove la complessità del caso e/o la particolare rilevanza conservazionistica della chirotterofauna presente lo richiedano, dovranno essere disposte perizie chirotterologiche.
Riconosciuta l'importanza di realizzare la tutela integrata dei beni ambientali e del patrimonio culturale, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell'Ambiente e del-la Tutedel-la del Territorio e del Mare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, possono intervenire direttamente per rea-lizzare azioni di grande valore conservazionistico e/o partico-lare ricaduta dimostrativa.
La Procedura descritta in queste Linee guida rappresenta un passo avanti fondamentale per la tutela dei chirotteri, poiché si inserisce in un contesto preesistente di scarsa attenzione verso tale aspetto. La casistica degli interventi che esso considera non comprende, però, tutte le possibili azioni con potenzialità d'im-patto sui pipistrelli, limitandosi a individuare quelle per cui è
maggiore la probabilità che si realizzino interferenze significa-tive.
A causa della carenza di informazioni sulla chirotterofauna del Paese, nonostante negli ultimi anni ci sia stato un incremen-to di ricerche in tal senso, molte delle situazioni di presenza di chirotteri in edifici sono ancora ignote. Per questo motivo, il sottoporre a perizia anche interventi che, seppur potenzialmen-te, possano mutare in maniera apprezzabile le caratteristiche microclimatiche e/o strutturali di un probabile sito di rifugio, o interferire con la possibile presenza di chirotteri anche in assen-za di segnalazioni di specie, offrirebbe garanzie di tutela maggio-ri. Tuttavia, in considerazione dell'oggettiva difficoltà di realiz-zazione, il conseguimento di un tale obiettivo non appare al momento realistico.
Ciò non toglie che si debba lavorare nella prospettiva di in-dividuare e tutelare efficacemente tutta la chirotterofauna lega-ta alle costruzioni antropiche e che, in presenza di richieste da parte di proprietari o delle Soprintendenze/Ammini-strazioni Regionali competenti, possano essere disposti accertamenti chi-rotterologici anche per situazioni non contemplate nell'attuale casistica.
Sotto il profilo della tutela del patrimonio culturale, la Procedura rappresenta un'occasione per andare ben oltre l'aspetto della risoluzione delle problematiche connesse alla presenza di chirotteri. Merita osservare come, fra le azioni di tutela a favore dei chirotteri, vi siano interventi che consentono di escludere dai siti d'intervento la presenza dei piccioni, nega-tiva per i pipistrelli e fonte di gravissimi danni al patrimonio culturale. È da sottolineare, infine, come la diffusione capillare del documento possa incrementare la conoscenza e quindi la corretta percezione del valore ambientale e culturale dei chirot-teri anche fra i non addetti ai lavori.