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Capitolo 2 - Il contesto normativo

2.5 Spagna

Nell’ordinamento spagnolo la regolamentazione della produzione e vendita di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché degli incentivi ad essa correlati è prevista (i) dalla Legge n.

54 del 27 novembre 1997 (la “Legge del Settore Elettrico”), che definisce le norme fondamentali della regolazione del settore elettrico e della produzione di energia da fonti rinnovabili, (ii) dal Regio Decreto n. 661 del 25 maggio 2007 e (iii) dal Regio Decreto Legge n. 6 del 30 aprile

2009. La disciplina della remunerazione della produzione di elettricità da fonte fotovoltaica è

invece contenuta nel Regio Decreto n. 1578 del 26 settembre 2008.

I titoli amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Spagna.

Il procedimento generale di autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Regimén Especial) è definito dalla Legge del Settore Elettrico e dal

Regio Decreto 1955/2000, che regolano le attivitàN di trasporto, distribuzione, vendita e fornitura

dell’energia elettrica e il procedimento per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica.

La competenza amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni è stata trasferita alle regioni (Comunidades Autonomas, tranne nel caso di impianti off-shore o con più di 50 MW di capacità installata), che adottano regolamenti e leggi proprie. In alcuni casi la normativa locale prevede modifiche rispetto alla legislazione nazionale.

Le fasi fondamentali del processo autorizzativo sono le seguenti: (a) prima dell’inizio delle opere di costruzione:

 Autorizzazione Amministrativa (Autorización Administrativa);

 Dichiarazione di Impatto Ambientale (Declaración de Impacto Ambiental), rilasciata al termine del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall’organismo preposto con competenza ambientale. Nell’ambito di tale procedimento si identificano, prevengono e interpretano gli impatti ambientali che il progetto in fase di studio produrrà sull’ambiente circostante nel caso in cui venga realizzato;

 Approvazione del progetto (aprobación del proyecto de ejecución);

 Dichiarazione di utilità pubblica (declaración en concreto de utilidad pública), necessaria per iniziare il processo di espropriazione dei terreni (nei casi in cui non sia stato possibile raggiungere accordi con i proprietari dei terreni interessati).

È possibile richiedere le autorizzazioni/approvazioni sopra elencate in modo congiunto,

al fine di evitare la duplicazione di atti e processi amministrativi.

Dal punto di vista urbanistico si richiede inoltre l’ottenimento dell’Autorizzazione Urbanistica nell’ipotesi in cui l’impianto si ubichi su terreno agricolo. L’ottenimento di tale

autorizzazione è propedeutico all’ottenimento della successiva concessione della licenza edilizia

(licencia de obras).

(b) A seguito dell’esecuzione delle opere di costruzione:

 Atti di messa in opera dell’impianto;

 Licenze municipali di apertura o messa in funzione.

Il sistema degli incentivi vigente nell’ordinamento spagnolo prevede che i produttori di energia da fonti rinnovabili possano scegliere tra uno dei meccanismi di feed-in tariff di seguito elencati:

feed-in tariff onnicomprensiva, che include il prezzo dell’energia, determinata dal

Ministero dell’Industria su proposta della “Comision Nacional de Enegia” (“CNE”), specifica per le singole tecnologie e indicizzata all’inflazione. Gli impianti fotovoltaici sono obbligati a optare per questo regime di feed-in onnicomprensiva.

feed-in tariff a premio, che consiste in un incentivo aggiuntivo rispetto al prezzo

dell’energia, anch’esso indicizzato all’inflazione. La legge prevede un limite minimo e massimo per la somma delle due componenti (prezzo dell’energia e premio), al fine di garantire una remunerazione minima ai produttori da fonti rinnovabili indipendentemente dall’evoluzione del prezzo di mercato dell’energia elettrica; allo stesso modo, esso evita di riconoscere extra-remunerazioni e pertanto consente di limitare l’onere che grava sul sistema nel suo complesso. Gli impianti di produzione eolici off-shore sono obbligati a optare per questo regime di feed-in a premio.

La durata dell’incentivo corrisposto agli impianti del regime speciale differisce a seconda della tecnologia produttiva e della tipologia di incentivo scelta dal produttore e del momento in cui l’impianto sia entrato in funzione. In particolare, se il produttore ha optato per una feed-in tariff onnicomprensiva, l’incentivo viene corrisposto per tutta la vita dell’impianto, sebbene la tariffa si riduca sensibilmente dopo i primi 20 anni per la produzione eolica, dopo i primi 25 anni per la produzione idroelettrica, fotovoltaica e termodinamica e dopo i primi 15 anni per la produzione da biomasse.

Nell’ipotesi di impianti fotovoltaici rientranti nel Regio Decreto 1578/2008 (impianti entrati in funzione dopo il 29 settembre 2008) la tariffa sarà mantenuta per la durata massima di 25 anni. Se il produttore ha optato per una feed-in a premio, la durata dell’incentivo varia a seconda della fonte utilizzata: 15 anni nel caso di biomassa e biogas, 20 anni nel caso di impianti eolici e tutta la vita dell’impianto in caso di impianti geotermici, idroelettrici e termodinamici

(per le ultime tre fonti è stato definito un incentivo per tutta la vita, ma viene modificato a partire da un determinato anno).

Il Regio Decreto Legge n. 6/2009 istituisce un nuovo registro amministrativo finalizzato alla registrazione delle installazioni di produzione di energia da fonti rinnovabili (con l’eccezione degli impianti fotovoltaici).

Il Ministero dell’Industria, con il Regio Decreto n. 1578 adottato il 26 settembre 2008, ha già precedentemente introdotto le nuove regole relative alla produzione di energia elettrica con tecnologia fotovoltaica e alla sua remunerazione, sostituendo quanto disposto dal decreto n. 661/07 per gli impianti fotovoltaici che ottengano l’iscrizione nell’apposito registro degli impianti in regime speciale dopo il 29 settembre 2009.

Tale intervento si è reso necessario in considerazione del forte aumento delle richieste relative allo sviluppo di impianti fotovoltaici, superiore alle aspettative del Governo.

In particolare, il Regio Decreto distingue due categorie specifiche di impianti solari e prevede che i titolari di impianto facciano richiesta di iscrizione in un apposito registro. Le richieste di iscrizione potranno essere inoltrate in quattro finestre annue e saranno ordinate in considerazione della data di ricevimento dell’ultimo documento; si procederà all’assegnazione delle incentivazioni iniziando dalle richieste più risalenti e fino a che sia raggiunto il tetto massimo di capacità, fino a 400 MW annui, salvo una quota di potenza addizionale di 100 MW prevista per il 2009 e 60 MW per il 2010.

Con riferimento alla remunerazione, il meccanismo di feed-in tariff è confermato anche per la produzione fotovoltaica. Le tariffe sono soggette a possibili variazioni trimestrali (mantenendosi invariate o diminuendo a seconda che sia raggiunto o meno il tetto massimo di capacità previsto), sulla base dell’andamento delle richieste di iscrizione presentate al registro per il fotovoltaico rispetto ai suddetti tetti trimestrali.

Inoltre, in data 7 agosto 2010 è entrato in vigore il Regio Decreto 1003/2010, attraverso il quale è stato disciplinato il premio relativo agli impianti fotovoltaici in regime speciale, il

quale ha stabilito un sistema di controllo degli impianti stessi (introdotto in conseguenza delle anomalie riscontrate nell’ambito dell’ottenimento del regime tariffario previsto dal Regio Decreto 661/2007), in modo che i titolari dei progetti fotovoltaici ai quali sia stata fatta richiesta dovranno dimostrare che alla data dell’ottenimento del provvedimento di messa in esercizio era installato quanto necessario per la produzione dell’intera capacità autorizzata. Qualora non si riesca a dimostrare tale circostanza, l’amministrazione potrà dichiarare la non applicabilità di

tale regime economico e la restituzione di quanto indebitamente percepito oltre ai corrispondenti interessi moratori.