Capitolo III – Il gruppo di imprese multinazionale nella fase anteriore all’insolvenza
4. Le procedure “ibride” e la gestione negoziale della crisi di gruppo nel quadro normativo di riferimento.
5.4.1. Spunti di riflessione nel “progetto di riforma Rordorf”.
Il modello francese relativo ai sistemi di allerta e prevenzione della crisi di impresa sembra stia trovando largo seguito nel territorio europeo, come
338 Fino ad oggi, la qualifica dell’insolvenza come requisito di accesso ad una procedura
concorsuale aveva costituito uno dei maggiori ostacoli all’avvio di procedure di gruppo.
339 MAZZONI A., Concordati di gruppi transfrontalieri e disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza, in RDS, 2010, p. 552.
dimostrato dalle recentissime riforme degli Stati membri sopra descritte, tra cui quella italiana.
Il disegno di legge Rordorf prevede, infatti, l’introduzione di una procedura di allerta e composizione assistita della crisi di impresa340, gravando alcuni soggetti del compito di effettuare la segnalazione in presenza di significative circostanze. Analogamente a quanto avviene nell’ordinamento francese, i soggetti obbligati sono gli organi di controllo societario (revisore contabile e collegio sindacale) e i cd. “creditori qualificati” specificamente indicati nella delega, ovvero l’Agenzia delle Entrale, l’Agente della Riscossione e gli Enti previdenziali. Non può escludersi, tuttavia, che in fase di attuazione della delega possano essere inclusi nel novero dei “creditori qualificati” altri soggetti, quali ad es. gli istituti bancari e creditizi.
A differenza del sistema francese, in Italia saranno previste due forme di segnalazione, a seconda del soggetto dal quale essa promana e della situazione da segnalare. I “creditori qualificati” dovranno segnalare «il perdurare di inadempimenti di importo rilevante» (art. 4), ovvero una consistente morosità protratta nel tempo, mentre gli organi di controllo societario saranno obbligati ad attivarsi in presenza di “fondati indizi di crisi”.
Notevoli differenze rispetto alla procedura francese si rinvengono anche nei soggetti destinatari delle predette segnalazioni. In particolare, gli organi di controllo saranno tenuti a segnalare l’incombere della crisi in prima battuta all’organo di governance e, ove questo non si attivi, all’organismo di composizione della crisi. Non è previsto in questa fase l’intervento dell’Autorità giudiziaria341 né è imposto alcun adempimento pubblicitario342.
340 Sull’argomento, PASQUARIELLO F., Italian Bankruptcy Code Moving Towards a Reform Era, in Dir. Fall., 2016, 2, p. 347; MACRÌ U., La legislazione italiana e le misure di risanamento
nella Raccomandazione UE 2014/135 e nel Regolamento 2015/343, in Fall., 2015, 10, p. 1049;
JORIO A., Legislazione francese, Raccomandazione della Commissione europea, e alcune
riflessioni sul diritto interno, cit., p. 1070; DE SENSI V., Orientamenti comunitari ed evoluzione
della disciplina italiana della crisi di impresa, in Dir. Fall., 2014, 6, p. 1079; VELLA P., La
riforma organica delle procedure concorsuali: un nuovo approccio in linea con le indicazioni dell’UE, in Società, 6, p. 734.
341 Al contrario di quanto avviene nell’ordinamento francese, in cui assume ruolo di
protagonista anche nella fase di pre – insolvenza il Tribunale di Commercio, in Italia si è operata una scelta diversa, prevedendosi l’intervento dell’Autorità giudiziaria solo nella fase di accesso alla procedura individuata idonea a superare la crisi. Il motivo evidentemente è quello di non gravare eccessivamente i Tribunali delle Imprese di un carico eccessivo, demandando agli organismi di composizione della crisi la gestione in questa prima fase.
In tema di gruppi di imprese, il progetto di riforma343 si mostra coerente con i principi già sanciti dalla Suprema Corte nel corso del tempo (per lo più volti ad 342 Ben si comprende la ragione per la quale non è prevista alcuna forma pubblicitaria,
almeno in questa prima fase della gestione dei primi segnali di difficoltà finanziaria. La diffusione della notizia di un imminente stato di crisi potrebbe indurre un peggioramento della situazione economica in presenza di un irrigidimento di alcuni creditori strategici. Si pensi, ad esempio, alla revoca o mancata concessione di finanziamenti da parte degli istituti di credito o al blocco delle forniture, ecc.
343 L’art. 3 dello Schema di disegno di legge delega recante la “Delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” elaborato dalla
Commissione ministeriale istituita dal Ministro di Giustizia con decreto del 24 febbraio 2015 e ss. mm. ii. prevede: «1. La crisi e l’insolvenza dei gruppi di imprese vanno specificamente
disciplinate introducendo:
a) una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti, nonché 2545-septies, del codice civile, corredata dalla presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
b) specifici obblighi dichiarativi, nonché il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti ad un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali;
c) la facoltà per le imprese del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, o di ammissione al concordato preventivo, o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l’autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;
d) obblighi reciproci di informazione e di collaborazione fra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all’estero;
e) il principio di postergazione del rimborso dei crediti di società o imprese appartenenti allo stesso gruppo, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 2467 del codice civile, salve deroghe dirette a favorire l’erogazione di finanziamenti in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.
2. Nell’ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di gruppo devono essere previsti:
a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale ed il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia;
b) ove contemplata, un’unica adunanza dei creditori, ferma restando la votazione separata dei creditori di ciascuna impresa;
c) gli effetti dell’eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata; d) l’esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura;
e) i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative infragruppo funzionali alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela endoconcorsuale per i soci ed i creditori delle singole imprese, nonché per ogni altro controinteressato.
3. Nell’ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti:
a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori, per ciascuna impresa del gruppo;
b) un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura fra le singole imprese del gruppo;
c) l’attribuzione al curatore del potere di: azionare rimedi contro operazioni dirette a spostare risorse da un’entità all’altra del gruppo, in danno dei creditori; richiedere alla Consob
escludere qualsiasi ipotesi di consolidamento dei patrimoni), pur ammettendo la presentazione di un unico ricorso per la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo, o di liquidazione giudiziale (art. 3, lett. c d.d.l.).
Laconico è invece il riferimento ai criteri di attribuzione della competenza territoriale, lasciando al legislatore delegato il compito di predeterminare «il criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse». Tale formulazione sembra presagire l’introduzione di una deroga ai criteri attributivi della competenza territoriale, presumibilmente collegati – si ritiene – al luogo in cui ha sede la capogruppo344.
Per completezza sistematica, vi è da segnalare anche la recente riforma italiana delle società pubbliche, ove echeggiano i medesimi principi elaborati dalla Commissione Rordorf sull’obiettivo di garantire una rapida emersione delle crisi. Ancor prima, infatti, dell’attuazione della delega per riformare il diritto della crisi di impresa, è stato introdotto nell’ambito del Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica345 (“TUSPP”) il nuovo art. 14, rubricato “crisi di impresa di società a partecipazione pubblica” prevede un sistema di monitoraggio da parte dell’organo amministrativo che in presenza di “uno o più indicatori di crisi aziendale” deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari per prevenire l’aggravamento del dissesto. In particolare, grava sulla governance l’obbligo di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ed informare tempestivamente l’assemblea dei soci346. Tale nuovo assetto mostra
ed a qualsiasi altro pubblico ufficio informazioni utili ad accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo; richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni loro intestate; promuovere la denuncia di cui all’articolo 2409 del codice civile ed esercitare le azioni di responsabilità di cui all’articolo 2497 del codice civile nei confronti della capogruppo e degli organi di amministrazione e controllo delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale». Cfr. PANZANI L., La disciplina della crisi di gruppo tra
proposta di riforma e modelli internazionali, in Fall., 2016, p. 1153 ss. 344 In tal senso, PANZANI L., ul. op. cit., p. 1158.
345 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in Materia di Società a
partecipazione pubblica”, entrato in vigore il 23 settembre 2016.
346 Cfr. CHIONNA V.V., Le soluzioni concordate della crisi delle società pubbliche, in Dir. Fall., 2017, 2, p. 511, il quale evidenzia l’approccio del tutto innovativo alla crisi della società
pubblica, soprattutto in riferimento al divieto di apporto di finanza pubblica volta al ripianamento delle perdite se non in presenza di un piano di ristrutturazione aziendale dal quale «risulti
forti elementi di consonanza con la Raccomandazione della Commissione UE e si inserisce in un quadro coerente rispetto alla imminente riforma del diritto concorsuale italiano.