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street art

4.3 Street art, diritto d’autore e diritto privato L’ultima parte dell’analisi si concentra sulle questioni giuridiche nascenti

dall’incontro tra la street art, il diritto d’autore e il diritto privato.

Una prima questione riguarda la possibilità per un’opera di street art, che presenti i requisiti previsti dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 per la tutela autoriale, di vedersi riconosciuta tale protezione anche se si tratta di un’opera illegale. Con illegalità si intende la sua contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. La domanda che ci si pone è se nel momento in cui un’opera è illegale, e quindi creata per essere contraria alla legge, può essere tutelata dalla legge stessa e quindi oggetto del diritto d’autore.

La seconda questione riguarda il bilanciamento degli interessi del privato sul cui muro è stata creata un’opera di street art e i diritti d’autore dell’artista che l’ha realizzata.

Entrambe sono questioni importanti, su cui né la giurisprudenza italiana, né la dottrina si sono esposte, ma che non si possono tralasciare all’interno di un’analisi sul riconoscimento del diritto d’autore su un’opera di street art.

4.3.1 La questione della legittimità dell’opera

Dal punto di vista giuridico la questione riguardante il riconoscimento del diritto d’autore su un’opera dell’ingegno creativo illegale o immorale, è abbastanza complessa ed è piuttosto interessante con riferimento al tema della street art, dal momento che la maggior parte delle opere sono di

194 natura illegale, poiché realizzate senza autorizzazione dei proprietari della superficie sulle quali sono poste, sia che essi privati che pubblici.

Il primo punto su cui ci si deve concentrare è la possibilità per un’opera di

street art illegalmente realizzata, su un muro, un edificio o qualsiasi altra

superficie che costituisca una proprietà privata o pubblica, di essere comunque riconosciuta come oggetto di tutela del diritto d’autore. Dal punto di vista strettamente giuridico il caso è complesso, perché si presta a un esame interdisciplinare tra diritto di proprietà intellettuale e diritto privato; inoltre, ogni valutazione non può prescindere dalla conoscenza dei fatti e da un attento esame del caso concreto.

Si può pensare che un’opera di street art che sia illegalmente realizzata, quindi contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, non possa essere oggetto della tutela del diritto d’autore, così come accade per i marchi e i brevetti. Gli artt. 14 e 50 del codice della proprietà industriale316, infatti, escludono rispettivamente dalla registrazione i marchi contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, ed allo stesso modo non possono essere considerate invenzioni oggetto di brevetto quelle contrarie ai medesimi casi. Per il diritto d’autore le cose sono però differenti in quanto nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, non esiste una norma analoga a quelle viste per marchi e brevetti.

Nella legge l’unico requisito che un’opera dell’ingegno deve possedere per poter essere oggetto di tutela autoriale è la creatività. L’art. 1 della legge prevede che un’opera dell’ingegno sia tutelata “qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”, di conseguenza non sono rilevanti né la modalità con la quale essa è espressa né la forma con la quale è realizzata. La liceità non è menzionata tra i requisiti di protezione dell’opera e non rileva né ai fine dei metodi e l’azione scelti per realizzarla, né con riguardo ai contenuti, con la conseguenza che sono tutelabili anche le opere illegali o immorali che

316 Art. 14, comma 1, lettera a), codice di proprietà industriale: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume”; Art. 50, comma 1, codice di proprietà industriale: “Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume”.

195 sono contrarie alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Sotto tale profilo, il fatto che le opere di street art nascano spesso come opere illegali, in assenza di autorizzazione del proprietario della superficie su cui è realizzata o in assenza di commissione pubblica o privata, non esclude di per sé la tutela di diritto d’autore di tali creazioni. Conseguentemente ad uno street artist che ha realizzato un’opera illegale, vengono comunque riconosciuti tutti i diritti patrimoniali e morali previsti dalla legge sul diritto d’autore317.

La giurisprudenza italiana non si è ancora espressa in merito a questa questione street art illegale e riconoscimento del diritto d’autore. È possibile però prendere in considerazione l’esempio di un caso simile, che nonostante non presenti caratteri di contrarietà alla legge, è da definire come immorale. Si tratta di un film pornografico318, che in una sentenza della Cassazione Penale del 2008, riguardante plagio e contraffazione, è stato riconosciuto come meritevole di tutela autoriale319. Analogicamente quindi si potrebbe riportare anche la street art sotto la medesima previsione. Benché l’articolo 639 del codice penale stabilisca il reato di imbrattamento il diritto d’autore sarebbe in ogni caso riconosciuto in capo all’artista, ma egli potrà essere sottoposto all’applicazione di sanzioni, sia penali che amministrative.

4.3.2 La questione dell’accessione

Dalla realizzazione di un’opera di street art sulla superficie di un privato, nasce una questione riguardante il soggetto a cui tale opera appartiene. È necessario quindi effettuare un bilanciamento di interessi tra quelli del privato ad ottenere la proprietà dell’opera e poterne fare ciò che vuole e i

317 Sono conformi a questa visione PELLEGRINO R., Bufera street art a Bologna. Le

implicazioni giuridiche, in Artribune, 9 gennaio 2016; PACIOSELLI S., Street art e diritto d’autore, in Revolart, 9 febbraio 2016.

318 In riferimento CAMPOBASSO G. F., Diritto commerciale. Diritto dell’impresa, VI edizione a cura di Mario Campobasso, Assago, 2008, pag. 195.

196 diritti dell’autore a potersi opporre a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra azione a danno della sua creazione che sia pregiudizievole per la sua reputazione o il suo onore.

Nel momento in cui uno street artist realizza una qualsiasi opera, che presentando il requisito della creatività, integra la fattispecie prevista dall’articolo 1 della Legge 22 aprile 1041, n. 633, la domanda che ci si pone è se tale opera appartiene all’autore o appartiene al proprietario del muro o della superficie su cui tale opera è stata realizzata. Facendo riferimento all’art. 934 del codice civile320 che riporta il principio di accessione, è previsto che il diritto di proprietà sull’opera appartenga al titolare del supporto su cui essa è realizzata. Lo street artist che realizza una sua opera sul muro di un privato, senza la sua autorizzazione, non è proprietario di essa, ma lo è il privato321. Il proprietario della superficie, a ragion di logica, avrebbe quindi diritto di fare ciò che vuole con l’opera che gli appartiene. In questo caso però si avrebbe un contrasto con i diritti dell’autore sull’opera che ha creato. C’è quindi la necessità di bilanciare questi due interessi. La parte interessante della questione però, nasce nel momento in cui entra in gioco anche il diritto d’autore dell’artista che ha realizzato l’opera. Il titolare del supporto ha acquistato la proprietà dell’opera realizzata sopra di esso per il principio di accessione, ma non è previsto che acquisisca anche i diritti d’autore su di essa. I diritti d’autore, sorti al seguito della creazione dell’opera dell’ingegno creativa ex art. 1 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sono in capo all’artista e restano tali anche nel caso in cui egli l’abbia collocata senza autorizzazione sulla proprietà pubblica o privata altrui; di conseguenza ogni utilizzo dell’opera da parte del proprietario del supporto o di terzi deve essere espressamente autorizzata dall’autore.

320 Art. 934, codice civile: “Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge”.

321 SALTARELLI A., Street art: arte o vandalismo?, 12 novembre 2015, disponibile all’indirizzo http://www.collezionedatiffany.com/street-art-arte-o-vandalismo/.