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D.4 – STRUTTURE TERAPEUTICHE PER PERSONE CON DISTURBI DA USO DI SOSTANZE E DA GIOCO D’AZZARDO

D.4 – STRUTTURE TERAPEUTICHE PER PERSONE CON DISTURBI DA USO DI SOSTANZE E DA GIOCO D’AZZARDO

Le strutture già autorizzate ai sensi della l.r. 11 agosto 1993 n. 54 mantengono invariata la destinazione d’uso dell’immobile; e devono, con riferimento alla normativa sull’accessibilità ed al superamento delle barriere architettoniche, in presenza di più strutture gestite da un unico ente gestore, assicurare che almeno una di queste possieda il requisito dell’accessibilità come definito dalla legge 9 gennaio1989 n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architet-toniche negli edifici privati) e successivi atti attuativi. Le strutture erogano prestazioni in regime residenziale e diurno nelle seguenti aree di intervento: accoglienza, terapeutico riabilitativa, specialistica, pedagogico-riabilitativa.

REQUISITI STRUTTURALI

D.

4.1 Apertura di almeno 5 giorni a settimana per le strutture diurne

D.

4.2 Capacità ricettiva non inferiore a 8 posti e non superiore a 30 posti

per le strutture già iscritte all’albo regionale degli enti ausiliari ai sensi della l.r. 54/1993 alla data di entrata in vigore del regolamento è ammessa una capacità ricettiva superiore a 30 posti mediante moduli autonomi di massimo 30 posti

D.

4.3 Caratteristiche delle civili abitazioni fino a 12 posti

D.

4.4 Numero dei locali adeguato al numero dei pazienti in modo da assicurare il normale svolgimento delle attività terapeutico riabilitative e di socializzazione

D.

4.5 Locali adeguatamente arredati, compatibilmente con il progetto riabilitativo

D.

4.6 Locale/spazio pranzo

D.

4.7 Locale/spazio soggiorno

D.

4.8 Locale/spazio cucina

D.

4.9 Locale/spazio dispensa

D.

4.10 Locale per attività riabilitative

D.

4.11 Locale ad uso medicheria con un’area attrezzata per l’idonea conservazione dei farmaci

D.

4.12 Locali/spazi per bambini per attività di nido in caso di strutture che ospitano genitori

D.

4.13 Camere con non più di 4 posti letto con la superficie di 12 mq per il primo posto letto e di 6 mq per ogni letto ulteriore

in caso di struttura già iscritta all’albo regionale degli enti ausiliari ai sensi della l.r. 54/1993 alla data di entrata in vigore del regolamento, beneficia di parametri inferiori del 23% a quelli indicati

D.

4.14 Camere per compresenza di non più di 2 madri o 2 padri con bambino in caso di strutture che ospitano genitori

PRESTAZIONI A CICLO CONTINUATIVO E DIURNO IN FASE POST-ACUTA

D

D.4 STRUTTURE TERAPEUTICHE PER PERSONE CON DISTURBI DA USO DI SOSTANZE E DA GIOCO D’AZZARDO

D.

4.15 Locali e camere riservate ai minori e/o giovani adulti in caso di strutture che ospitano minori e/o giovani adulti

D.

4.16 Moduli da 8 a 20 posti

in caso di strutture che ospitano minori e/o giovani adulti

D.

4.17

Servizi igienici situati in luogo di facile ed agevole accesso, dotati di wc, bidet e lavabo (quest’ultimo anche se posto in eventuale antibagno) di sapone liquido e di asciugamani a perdere o sistema alternativo atto ad evitare l’asciugatura promiscua delle mani

• almeno 1 ogni 4 posti letto

• almeno 1 ogni 10 posti per le strutture semiresidenziali

• almeno 1 è accessibile

in caso di struttura già iscritta all’albo regionale degli enti ausiliari ai sensi della l.r. 54/1993 alla data di entrata in vigore del regolamento, beneficia di parametri inferiori del 23% a quelli indicati e la deroga alla presenza del servizio igienico accessibile in presenza di più strutture gestite da un unico gestore

D.

4.18 Almeno una doccia ogni 10 posti letto anche in ambiente separato

in caso di struttura già iscritta all’albo regionale degli enti ausiliari ai sensi della l.r. 54/1993 alla data di entrata in vigore del regolamento, beneficia di parametri inferiori del 23% a quelli indicati e la deroga alla presenza del servizio igienico accessibile in presenza di più strutture gestite da un unico gestore in caso di struttura già iscritta all’albo regionale degli enti ausiliari ai sensi della l.r. 54/1993 alla data di entrata in vigore del regolamento, beneficia di parametri inferiori del 23% a quelli indicati e la deroga alla presenza del servizio igienico accessibile in presenza di più strutture gestite da un unico gestore

D.

4.19 Almeno una doccia accessibile

REQUISITI ORGANIZZATIVI

D.

4.20 Presenza di regolamento della struttura che definisce l’organizzazione interna e le funzioni del responsabile, consegnato ai pazienti al momento dell’in-serimento

D.

4.21 Modalità formalizzate per l’attivazione, anche in collaborazione con i servizi sociali, di una figura professionale con competenze linguistiche e culturali adeguate in caso di presenza di pazienti stranieri, in grado di collaborare con gli educatori per facilitare la comunicazione con l’utente e il suo nucleo familiare, nonché per l’eventuale espletamento delle pratiche relative alla permanenza sul territorio nazionale, per la conoscenza ed utilizzo delle risorse del territorio, per l’accompagnamento a percorsi di accesso al lavoro, alle opportunità formative, ai servizi sanitari e scolastici

D.

4.22 Deve essere individuato il responsabile di programma e del sostituto in caso di assenza

può essere svolto dal direttore sanitario se ha documentata esperienza di almeno tre anni in comunità per tossicodipendenti, residenziali o diurne, a gestione pubblica o privata. può essere svolto da operatori con documentata esperienza di almeno dieci anni in comunità residenziali o diurne per tossico-dipendenti, a gestione pubblica o privata e con almeno uno dei seguenti titoli. a) attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10 febbraio 1984 e del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520; b) diploma di laurea in educatore professionale rilasciato nell’ambito delle facoltà di scienze dell’edu-cazione o di scienze della formazione; c) diploma di laurea in pedagogia, psicologia, in scienze dell’edudell’edu-cazione, in scienze della formazione, diploma di laurea in educatore sociale, diploma di laurea in scienze sociali; d) qualifica di educatore di comunità per tossicodipendenti rilasciata ai sensi della l.r. 54/1993 da enti pubblici o altri enti espressamente autorizzati dalla Regione Toscana

PRESTAZIONI A CICLO CONTINUATIVO E DIURNO IN FASE POST-ACUTA

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D.4 STRUTTURE TERAPEUTICHE PER PERSONE CON DISTURBI DA USO DI SOSTANZE E DA GIOCO D’AZZARDO

D.

4.23 Registro giornaliero delle presenze con annotazioni delle assenze degli utenti anche temporanee, e la loro motivazione

D.

4.24 Fascicolo personale per ogni paziente ove è conservato il programma terapeutico, sottoscritto dal paziente stesso, e ogni sua successiva modifica o aggiornamento oltre a tutta la documentazione cartacea relativa al paziente e pervenuta alla sede operativa in tutto il periodo di erogazione del servizio

D.

4.25 Dotazione di personale congrua in rapporto al numero di assistiti, alla tipologia del percorso di cura e alle modalità di svolgimento delle attività. Deve essere prevista:

D.

4.26 presenza continuativa di personale per tutta la durata di svolgimento delle attività terapeutiche e riabilitative

D.

4.27 numero adeguato di animatori, istruttori artigiani, operatori generici che coadiuvano il personale sanitario nel completamento del programma terapeu-tico riabilitativo svolto nella struttura

D.

4.28 educatore professionale e/o educatore di comunità per tossicodipendenti

D.

4.29 infermiere, psichiatra e/o tossicologo, psicologo e/o psicoterapeuta per l’area di intervento specialistica

PRESTAZIONI RICOVERO A CICLO CONTINUATIVO E DIURNO IN FASE POST ACUTA

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D.5 - STRUTTURE RESIDENZIALI DESTINATE AD ACCOGLIERE LE PERSONE CUI SONO APPLICATE LE MISURE DI